Cass. Sez. III n. 49290 del 19 dicembre 2012 (ud.25 set. 2012)
Pres. Lombardi Est. Franco Ric. Sartori
Urbanistica. Varianti leggere e varianti essenziali

In tema di edilizia, rientrano nella nozione di "varianti leggere o minori", soggette al rilascio di mera denuncia di inizio dell'attività da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso a costruire.
Va pertanto diversamente qualificata come variante essenziale la sopraelevazione, per ben 50 cm. in più rispetto al progetto, del fabbricato, mediante un aumento del sottotetto, effettuata inoltre con materiali diversi, perché la sopraelevazione del fabbricato incide comunque sulla volumetria dell’edificio (quand’anche fosse stato mantenuta la caratteristica di vano tecnico) ed inoltre altera la sagoma, nella fattispecie anche per lo spostamento di una scala esterna.

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