AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 4 agosto 2005
Approvazione di due schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici negli usi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria, conseguiti tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento, realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 177/05).
Gazzetta Ufficiale N. 215 del 15 Settembre 2005
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 agosto 2005,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico);
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale gas);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visti:
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
la deliberazione 19 marzo 2002, n. 42/02;
il documento di consultazione 16 gennaio 2003;
la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito:
deliberazione n. 103/03);
il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n.
387;
la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 febbraio 2004;
la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/04;
il documento di consultazione 27 ottobre 2004;
la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04;
la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34;
la deliberazione 27 aprile 2005, n. 77/05;
la deliberazione 26 maggio 2005, n. 98/05;
la deliberazione 9 giugno 2005, n. 102/05;
la deliberazione 15 giugno 2005, n. 104/05;
la deliberazione 27 giugno 2005, n. 123/05;
la deliberazione 7 luglio 2005, n. 136/05;
la deliberazione 12 luglio 2005, n. 143/05 (di seguito:
deliberazione n. 143/05);
Considerato che:
l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004
stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti
emanati dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'art. 4,
comma 2, del decreto ministeriale gas stabiliscono che, ai fini del
conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del
medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'art. 3,
comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i
progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalita' di
cui all'art. 5, comma 6, degli stessi decreti;
l'art. 3, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03
dispone che ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili
attraverso gli interventi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio
2004 si distinguono: a) metodi di valutazione standardizzata; b)
metodi di valutazione analitica; c) metodi di valutazione a
consuntivo;
l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 5, commi 1 e 2 dell'Allegato A,
alla deliberazione n. 103/03 dispongono rispettivamente che i
parametri per la valutazione standardizzata e per la valutazione
analitica vengono definiti dall'Autorita', per ogni tipologia di
intervento, mediante schede tecniche per la quantificazione dei
risparmi, pubblicate a seguito di consultazione dei soggetti
interessati;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato A, alla
deliberazione n. 103/03 le schede tecniche di valutazione
standardizzata e analitica devono essere obbligatoriamente applicate
ai progetti costituiti da interventi oggetto delle schede stesse;
le osservazioni e i commenti ricevuti sulle schede tecniche di
quantificazione pubblicate con il documento di consultazione
27 ottobre 2004 hanno suggerito, tra l'altro, modifiche e revisioni
alle schede tecniche relative ad interventi di climatizzazione
ambienti e produzione di acqua calda sanitaria tramite installazione
e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di
teleriscaldamento;
le schede tecniche di quantificazione consentono la
determinazione dell'energia primaria risparmiata da ogni singolo
intervento quando utilizzate congiuntamente ai criteri di valutazione
di carattere generale definiti nell'ambito della deliberazione n.
103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee
guida);
con deliberazione n. 143/05 l'Autorita' ha disposto la proroga al
30 settembre 2005 del termine per la presentazione delle richieste di
verifica e certificazione relative a risparmi energetici conseguiti
attraverso progetti realizzati nel periodo intercorrente tra il
1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004.
Considerato inoltre che, fissato pari a 0,220 imes 10-3 tep/kWhe
il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria
per l'anno 2005, primo anno di applicazione dei decreti ministeriali
20 luglio 2005, le informazioni e le previsioni disponibili inducono
a considerare un valore di tale fattore pari a 0,210 imes 10-3
tep/kWhe per l'anno 2006, a 0,207 imes 10-3 tep/kWhe per l'anno
2007, a 0,204 imes 10-3 tep/kWhe per l'anno 2008 e a 0,201 imes
10-3 tep/kWhe per l'anno 2009;
Ritenuto che, alla luce delle osservazioni e dei commenti ricevuti
dalla consultazione sulle proposte di schede tecniche relative ad
interventi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda
sanitaria tramite installazione e gestione di impianti di
cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento, sia opportuno:
elaborare una metodologia semplificata di quantificazione dei
risparmi di energia primaria distinguendo le piccole applicazioni
cogenerative da quelle con maggiore estensione territoriale;
limitare l'ambito di applicazione delle schede tecniche alle sole
utenze di tipo civile e ai casi in cui le semplificazioni proprie
delle metodologie di valutazione di tipo analitico non risultino dar
luogo ad eccessive approssimazioni nel computo dei risparmi di
energia primaria conseguiti;
non estendere l'ambito di applicazione delle schede tecniche agli
impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore che
hanno un valore dell'indice IRE di cui all'art. 1, comma 1, lettera
t) della deliberazione n. 42/02, positivo ma inferiore al valore di
IREmin definito dalla medesima deliberazione;
non vincolare l'applicabilita' delle schede tecniche al rispetto
del limite del 70% per il rendimento complessivo dell'impianto di
produzione combinata di energia elettrica e calore, nel caso di
impianti con una capacita' elettrica superiore ai 25 MW;
modificare parzialmente la procedura di calcolo proposta per la
quantificazione dei risparmi di energia primaria conseguibili
attraverso le tipologie di intervento oggetto delle schede tecniche,
con particolare riferimento alla valorizzazione dei risparmi
energetici connessi a miglioramenti nell'efficienza energetica della
generazione di energia elettrica;
non adottare una procedura di calcolo dell'energia termica
risparmiata semplificata per gli impianti di piccole dimensioni
basata su parametri di funzionamento tipici di questi impianti;
rivedere i criteri adottati per definire la ripartizione dei
titoli di efficienza energetica rilasciati a fronte dei risparmi
energetici conseguiti, tra le tre tipologie previste dalle Linee
guida;
valorizzare i risparmi ottenuti grazie all'uso di fonti
riconosciute come rinnovabili in base alla normativa vigente;
non vincolare l'applicabilita' delle schede tecniche ai soli casi
in cui la produzione termica da caldaie di integrazione e riserva non
superi il 15% del totale;
limitare l'applicabilita' delle schede tecniche ai soli sistemi
che non fruiscono dei benefici previsti dall'art. 1, comma 71, della
legge n. 239/2004;
ridefinire il valore del rendimento termico di riferimento per la
quantificazione dei risparmi di energia primaria in modo tale da
tenere conto della molteplicita' di utenze allacciabili ai sistemi
oggetto delle schede tecniche;
modificare la metodologia di quantificazione dei risparmi
energetici da adottarsi nel caso di semplici estensioni della rete o
di nuovi allacciamenti;
Ritenuto di considerare nell'ambito delle schede oggetto del
presente provvedimento un valore del fattore di conversione
dell'energia elettrica in energia primaria pari a 0,220 imes 10-3
tep/kWhe per l'anno 2005, a 0,210 imes 10-3 tep/kWhe per l'anno
2006, a 0,207 imes 10-3 tep/kWhe per l'anno 2007, a 0,204 imes
10-3 tep/kWhe per l'anno 2008 e a 0,201 imes 10-3 tep/kWhe per
l'anno 2009;
Ritenuto che sia opportuno procedere all'approvazione di 2 schede
tecniche di quantificazione relative ad interventi di climatizzazione
ambienti e produzione di acqua calda sanitaria tramite installazione
e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di
teleriscaldamento per le quali sono stati completati gli
approfondimenti e le revisioni suggerite dal processo di
consultazione sul documento 27 ottobre 2004;
Delibera:
Di approvare le 2 schede tecniche per la quantificazione dei
risparmi di energia primaria relativi ad interventi di cui all'art.
5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 riportate
nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
Di utilizzare nell'ambito delle schede di cui al precedente alinea
un valore del fattore di conversione dell'energia elettrica in
energia primaria pari a 0,220 imes 10-3 tep/kWhe per l'anno 2005, a
0,210 imes 10-3 tep/kWhe per l'anno 2006, a 0,207 imes 10-3
tep/kWhe per l'anno 2007, a 0,204 imes 10-3 tep/kWhe per l'anno
2008 e a 0,201 imes 10-3 tep/kWhe per l'anno 2009.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(http://www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
Milano, 4 agosto 2005
Il presidente: Ortis
Allegato
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