MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 marzo 2010     
Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilita' delle biomasse per la produzione di energia elettrica.
(GU n. 103 del 5-5-2010 )

 
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge
finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;
Visto in particolare l'art. 1, comma 382-septies, della citata
legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' con le
quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e
forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la
tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, al fine di
accedere agli incentivi di cui al medesimo art. 1, commi da 382 a
382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge
finanziaria 2008), e in particolare l'art. 2, commi da 143 a 154, che
stabiliscono i meccanismi con cui e' incentivata la produzione di
energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre
2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2
gennaio 2009, n. 1, recante modalita' per l'incentivazione della
produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei
certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione
dell'art. 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che reca
disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari,
disciplinando, in particolare, le intese di filiera e i contratti
quadro utilizzati per la stipula dei contratti di coltivazione e
aventi per scopo, tra l'altro, la produzione, la trasformazione, la
commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di
biocarburanti di origine agricola;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la disciplina della
subfornitura nelle attivita' produttive;
Visto il regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Visti in particolare gli articoli da 17 a 20 della direttiva
2009/28/CE in materia di sostenibilita' dei biocarburanti e di altri
bioliquidi;
Considerato che l'art. 17, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE
stabilisce che la Commissione riferisce sui requisiti di un regime di
sostenibilita' per gli usi energetici della biomassa, ad eccezione
dei biocarburanti e dei bioliquidi, precisando che la relazione e'
accompagnata, se del caso, da proposte indirizzate al Parlamento
europeo e al Consiglio per la creazione di un regime di
sostenibilita' per gli altri usi energetici della biomassa;
Considerato che le biomasse e il biogas derivanti da prodotti
agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti,
ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi
degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70
chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia
elettrica, adeguatamente tracciati, ai sensi dell'art. 1, comma
382-septies, della legge n. 296 del 2006, consentono un miglior
controllo della qualita', della provenienza e, in prospettiva, della
sostenibilita' dei medesimi prodotti;
Ritenuto che l'attuazione dell'art. 1, comma 382-septies, della
legge n. 296 del 2006 sia funzionale al perseguimento delle finalita'
in materia di sostenibilita' di biocarburanti e bioliquidi, nonche',
in vista dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, paragrafo
9, della direttiva 2009/28/CE, anche di sostenibilita' delle biomasse
diverse dai biocarburanti e bioliquidi;
Considerato che i suddetti profili costituiscono ulteriori elementi
a favore di uno specifico sostegno alla produzione di energia
elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti
da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i
sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti
quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un
raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza, ferma restando
l'opportunita' che l'intera materia venga piu' organicamente trattata
nell'ambito del recepimento della direttiva 2009/28/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Decreta:

Art. 1


Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:
a) le modalita' con le quali e' garantita la tracciabilita' e la
rintracciabilita' della biomassa di cui all'art. 2, comma 1, lettere
b) e c) del presente decreto, affinche' la produzione di energia
elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere
incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, con
l'applicazione del coefficiente moltiplicativo k = 1,8, previsto
dall'art. 1, comma 382-quater della medesima legge n. 296 del 2006.
b) i requisiti che qualificano la provenienza delle biomasse di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).


                               Art. 2 


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali»: la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze
vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;
b) «biomassa da intese di filiera»: la biomassa e il biogas di
cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o
contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo
n. 102 del 2005;
c) «biomassa da filiera corta»: la biomassa e il biogas di cui al
punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di
produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio
e' misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra
l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini
amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della
biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al presente
decreto.


                               Art. 3 


Modalita' per la tracciabilita'
e rintracciabilita' delle biomassa

1. Il produttore che intende accedere al coefficiente
moltiplicativo k = 1,8 presenta al GSE domanda di qualifica IAFR per
l'impianto alimentato dalle fonti di cui all'art. 2, comma 1, lettere
b) e c) con le modalita' di cui al decreto interministeriale 18
dicembre 2008, ed e' tenuto inoltre a:
a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si
richiede l'emissione dei certificati verdi, la documentazione
indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di
biomassa di cui alla tabella A;
b) conservare per l'intero periodo di emissione dei certificati
verdi la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a
ciascuna tipologia di biomassa di cui dalla tabella A, necessaria per
le verifiche di cui all'art. 4.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nell'ambito della definizione della procedura tecnica di cui al
seguente art. 4, potra' mettere a punto procedure informatiche di
applicazione delle modalita' di cui al precedente comma 1.a,
sostitutive della trasmissione manuale delle informazioni e della
documentazione da parte degli operatori.


                               Art. 4 


Verifiche dei requisiti

1. Il MIPAAF, predispone una procedura tecnica che indica le
modalita' operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera
devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilita' e
rintracciabilita' delle biomasse, ai fini dell'accesso al
coefficiente moltiplicativo previsto dall'art. 1, comma 382-quater
della legge n. 296 del 2006.
2. Il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio
o in costruzione con le modalita' stabilite dall'art. 18, comma 1,
del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il MIPAAF, verificata
la documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 3, comma 1.a ed
avvalendosi delle procedure di controllo di AGEA, comunica al GSE
l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantita' delle
biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso
dell'anno solare.
4. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa
dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli
incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui si
rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l'intero periodo
residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.


                               Art. 5 


Emissione dei certificati verdi

1. Il MIPAAF comunica al GSE l'esito della verifica di cui all'art.
4, ai fini dell'emissione dei certificati verdi. Nel caso di esito
positivo, il GSE provvede al riconoscimento del coefficiente
moltiplicativo k = 1,8 con le modalita' fissate dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 e successive
modificazioni.
2. Restano ferme tutte le altre pertinenti disposizioni del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2010

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia
Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 180


 

Parte di provvedimento in formato grafico