Installazione di antenne radiofoniche, inapplicato il D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 “Testo unico della radiotelevisione”.

Una società di diffusione radiofonica ha presentato al Comune di Bassano in Teverina (Viterbo) in data 23.11.2006 domanda ai sensi dell’art. 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione permanente di una cabina e di un traliccio per un impianto di diffusione radiofonica.
La Commissione edilizia del Comune rilevato la non ricomprensione dell’area sulla quale si intendeva installare l’impianto tra quelle individuate dall’Amministrazione Comunale nell’apposito piano facente parte integrante del regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazione radio-base approvato con atto del Consiglio Comunale n. 20 del 23.9.2005, ha espresso parere negativo.
Il Responsabile del Sportello unico per edilizia del Comune di Bassano in Tiberina preso atto del parere negativo della Commissione edilizia, formalizza il diniego del rilascio del permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori suddetti.
La società di diffusione radiofonica a questo punto presenta ricorso al Tar Lazio contro il diniego, lamentando la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge 11.2.2005, n. 15, non risultando che il provvedimento impugnato, adottato nello stesso giorno della seduta nella quale la Commissione edilizia comunale ha espresso parere sfavorevole, sia stato preceduto dalla prescritta comunicazione alla ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, e l’applicazione del D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico dell’Edilizia per il rilascio del permesso di costruire, invece dell’autorizzazione prevista dal D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il Tar Lazio con Sentenza n. 9930 del 7 giugno 2007 accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento del Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Bassano in Teverina con cui è stato negato alla società il permesso di costruire per installazione di impianto di diffusione radiofonica, riconoscendo la possibilità della società d’installare l’impianto con le procedure previste dal D.Lgs. 259/2003.
Ancora una volta rimane completamente disatteso il Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 “Testo unico della radiotelevisione” che prevede all’articolo 28 comma 8: “La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio del permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture”, e all’articolo 42 comma 1 lettera b) la conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale.
Ricordo che il D.Lgs. 177/2005 è norma speciale e prevale sul D.Lgs. 259/2003 quando l’installazione riguarda un impianto radiofonico o televisivo, in forza dell’art. 53 comma 1: “In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo”.

La sentenza è tratta da www.giustizia-amministrtativa.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. Num. 9930/2007


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Bis)
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Patrizio GIULIA Presidente
Paolo RESTAINO Consigliere relatore
Solveig COGLIANI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 21 – comma 10 e 26 – comma 4 – l. n. 47/1985 sul ricorso n. 3931/2007 proposto dalla società RADIO AUT r.l. in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante sig. Marco Settimi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Fiore e Maurizio Cerchiara con domicilio eletto presso lo studio del primo dei sunnominati legali in Roma, via G. Chiovenda, 106
c o n t r o
il Comune di Bassano in Teverina, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti del Comune di Bassano in Teverina:
1. n. 30/06 prot. 9339 del 19.2.2007 a firma del Responsabile del Servizio;
2. parere sfavorevole della Commissione edilizia del 19.2.07;
3. per quanto occorra, il Regolamento comunale per installazione impianti di “stazione radio base” ed il Piano comunale della installazione stessi impianti “in parte qua”.
Udito alla Camera di Consiglio del 7 giugno 2007 il Consigliere Paolo Restaino e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Visto il ricorso proposto dalla Società Radio A.U.T. r.l. avverso il provvedimento, indicato in epigrafe nei suoi estremi, del Responsabile del Servizio (Sportello unico edilizia) del Comune di Bassano in Tiberina concernente diniego del permesso di costruzione per l’esecuzione dei lavori di installazione permanente di una cabina e traliccio per impianto di diffusione radiofonica (ed il sottostante parere sfavorevole della Commissione edilizia);
Rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base del presupposto che la domanda presentata dalla società ricorrente riguardasse la richiesta di rilascio di permesso di costruzione di opere edilizie.
Che lo stesso provvedimento richiama il parere negativo della C.E. del 19.2.2007 che ha rilevato la non ricomprensione dell’area sulla quale si intendeva installare l’impianto tra quelle individuate dall’Amministrazione Comunale nell’apposito piano facente parte integrante del regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazione radio base approvato con atto del Consiglio Comunale n. 20 del 23.9.2005.
Considerato che i rilievi della ricorrente appaiono manifestamente fondati per quanto concerne:
a. la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge 11.2.2005, n. 15, non risultando che il provvedimento impugnato, adottato nello stesso giorno della seduta nella quale la Commissione edilizia comunale ha espresso parere sfavorevole, sia stato preceduto dalla prescritta comunicazione alla ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda;
b. l’erroneità del già rilevato presupposto che la domanda riguardasse il rilascio di un permesso di costruire, disciplinato dal T.U. dell’edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380, mentre la soc. ricorrente aveva inteso attivare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto, disciplinato dal D.Lgvo 1.8.2003, n. 259 (art. 87), espressamente richiamato nella domanda presentata in data 23.11.2006;
Considerata, pertanto, la manifesta fondatezza del ricorso portato alla odierna Camera di Consiglio per la definizione della domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con riferimento alle summenzionate carenze emergenti dall’esame dell’atto impugnato;
Visti gli attuali artt. 21 – 10° comma – e 26 – 4° comma – della legge n. 1034/1971;
Considerato che il ricorso può essere definito ai sensi dei suindicati articoli e che quanto alle spese può disporsi la loro compensazione tra le parti sussistendo ragioni che la giustificano
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per gli effetti, annulla il provvedimento del Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Bassano in Teverina del 19.2.2007 n. 30/06 n. 9339 di prot. con cui è stato negato alla soc. ricorrente il permesso di costruire per installazione di impianto di diffusione radiofonica, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2007 con la partecipazione dei Magistrati in epigrafe elencati
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE RELATORE