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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 6 febbraio 2006
Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

Gazzetta Ufficiale N. 38 del 15 Febbraio 2006

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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con la Conferenza unificata, 28 luglio 2005, recante
«Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» (nel seguito:
il decreto 28 luglio 2005), adottato in attuazione dell'art. 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 14 settembre 2005, n. 188/05, emanata in attuazione dell'art. 9
del decreto 28 luglio 2005;
Considerato l'elevato interesse per la conversione fotovoltaica
della fonte solare, evidenziato dal fatto che, sulla base dell'esame
preliminare delle domande inoltrate al soggetto attuatore entro il
30 settembre 2005, la potenza cumulativa di tutti gli impianti per i
quali e' stata presentata domanda di ottenimento delle tariffe
incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, e' risultata superiore
a 100 MW, eccedendo quindi il limite di potenza cumulativa
incentivata fissata dal medesimo decreto 28 luglio 2005;
Ritenuto opportuno procedere ad un incremento della potenza
nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le
tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005 e a un
aggiornamento dell'obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata
da installare entro il 2015;
Ritenuto opportuno altresi' introdurre limiti massimi annui di
potenza nominale degli impianti che possono ottenere le tariffe
incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005, allo scopo di
assicurare la disponibilita' di incentivi per un periodo sufficiente
a consentire la pianificazione degli interventi, anche di natura
industriale;
Ritenuto di dover modificare il tasso di riduzione annua delle
medesime tariffe per gli impianti per i quali la domanda di accesso
alle stesse tariffe e' inoltrata negli anni successivi al 2006, allo
scopo di stimolare investimenti industriali per la riduzione dei
costi dell'energia elettrica prodotta mediante conversione
fotovoltaica della radiazione solare;
Ritenuto opportuno, sulla base della preliminare esperienza
maturata, procedere ad alcuni ulteriori aggiornamenti e a talune
precisazioni del decreto 28 luglio 2005;
Considerata l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del
26 gennaio 2006.
Decreta:

Art. 1.
Incremento dell'obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da
installare
1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata
da installare entro il 2015, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
28 luglio 2005, e' incrementato a 1000 MW.

Art. 2.
Incremento del limite massimo di potenza nominale cumulativa di tutti
gli impianti che possono ottenere l'incentivazione
1. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12,
comma 1, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 500 MW.
2. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12,
comma 2, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 360 MW. In ogni
caso, le tariffe di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2, sono
riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 60 MW per
ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.
3. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12,
comma 3, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 140 MW. In ogni
caso, le tariffe di cui all'art. 6, comma 3, sono riconosciute nel
limite massimo di una potenza nominale di 25 MW per ciascuno degli
anni dal 2006 al 2012 inclusi.

Art. 3.
Modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005
1. Nell'art. 7, comma 1, le parole «Entro il 31 marzo, il 30
giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel periodo intercorrente tra il 1° e il
31 marzo, l'1 e il 30 giugno, l'1 e il 30 settembre, l'1 e il
31 dicembre di ciascun anno».
2. Nell'articolo 7, comma 1, la frase «Nel caso di impianti di cui
all'art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata anche la cauzione
definitiva di cui al comma 9» e' sostituita dalla seguente: «Nel caso
di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata
dichiarazione del soggetto responsabile, recante impegno a costituire
e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui
al comma 9, entro il termine di trenta giorni dalla data della
comunicazione di cui al comma 7, qualora detta comunicazione comporti
il diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto.
L'assenza della predetta dichiarazione comporta l'inammissibilita'
della domanda».
3. Nell'art. 7, comma 9, le parole «1.500 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «1.000 euro».
4. Nell'art. 7, comma 4, dopo le parole «fino al» sono aggiunte le
seguenti: «limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando
il».
5. Nell'art. 7, comma 5, dopo le parole «tariffa incentivante
richiesta, nel» sono aggiunte le seguenti: «limite massimo di potenza
nominale annua e fermo restando il».
6. Nell'art. 7, comma 6, dopo le parole «potenza nominale» sono
aggiunte le seguenti «annua o».
7. Il comma 10 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente «La mancata
costituzione o il mancato ricevimento, da parte del soggetto
attuatore, della cauzione nei termini di cui al comma 9 ed entro la
scadenza indicata al comma 1 comportano la decadenza dal diritto alle
tariffe incentivanti».
8. Al termine dell'art. 4, comma 3, e' aggiunta la seguente frase:
«In particolare, i moduli fotovoltaici devono essere provati e
verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove
necessarie alla verifica dei moduli, in conformita' alla norma
ISO/IEC 17025».
9. Nell'art. 7, comma 5, le parole «della data di inoltro» sono
sostituite dalle seguenti «dell'ordine temporale di ricevimento, da
parte del soggetto attuatore,».
10. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole «Entro i medesimi termini di
cui all'art. 7, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i
medesimi termini di cui all'art. 7, commi 4 e 5».
11. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole «, a solo scopo
informativo,» sono cancellate.
12. Al termine del comma 4 dell'art. 12 e' aggiunta la seguente
frase: «Le domande di cui all'art. 7, comma 1, possono essere
presentate solo per le tipologie di impianti per i quali il valore
reso noto dal soggetto attuatore risulta positivo.»
13. Nell'allegato I dopo il capoverso «CEI EN 61215: Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri.
Qualifica del progetto e omologazione del tipo;» e' aggiunto il
seguente capoverso: «CEI EN 61646 (82-12): "Moduli fotovoltaici (FV)
a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e
approvazione di tipo". L'impiego di tali moduli e' tuttavia
consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti e'
presentata da persone giuridiche.
14. Nell'art. 5, comma 2, lettera b), le parole «e' decurtato del
2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».
15. Nell'art. 6, comma 2, lettera b), le parole «e' decurtato del
2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».
16. Nell'art. 6, comma 3, lettera b), le parole «e' decurtato del
2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».
17. Dopo il comma 6 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma:
«7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano
anche agli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW che
non accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
18. All'art. 4, comma 1, le parole «Possono accedere» sono
sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6,
comma 7, possono accedere».

Art. 4.
Precisazioni e ulteriori modifiche e integrazioni al decreto
28 luglio 2005
1. L'art. 6, comma 6, e' sostituito dal seguente: «L'aggiornamento
delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma 2, lettera b),
all'art. 6, comma 2, lettera b), e all'art. 6, comma 3, lettera b),
viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla
base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevati dall'Istat».
2. Nell'art. 5, comma 2, dopo le parole «ha diritto,» sono inserite
le seguenti: «nel limite dell'energia elettrica resa disponibile alle
utenze elettriche del soggetto responsabile in applicazione della
disciplina richiamata al comma 1, e».
3. Nell'art. 10, comma 3, le parole «per la cui realizzazione siano
stati concessi» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui
realizzazione siano stati o siano concessi».
4. La lettera i) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla
seguente:
i) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non
inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j;»
5. La lettera k) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla
seguente:
«k) produzione annua media di un impianto e' la media
aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica
effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi due
anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto
eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;».
6. Al termine della lettera j) del comma 1 dell'art. 2 e' aggiunta
la seguente frase: «per i soli interventi di potenziamento su
impianti di potenza inferiore a 20 kW operanti in regime di scambio
secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, non muniti
del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva
e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito
dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra
l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito
dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva
dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;».
7. Nell'art. 4, comma 3, dopo le parole «devono essere realizzati»
sono aggiunte le seguenti: «con componenti di nuova costruzione o
comunque non gia' impiegati in altri impianti e».

Art. 5.
Precisazioni e errata corrige
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto 28 luglio 2005, gli
impianti fotovoltaici e i relativi componenti che non rispettano o
non ricadono tra le tipologie contemplate nelle norme tecniche
richiamate nell'allegato 1 del medesimo decreto 28 luglio 2005 non
possono accedere alle incentivazioni previste dallo stesso decreto.
2. Nell'allegato 1, le parole «comma 1» sono sostituite con le
seguenti: «comma 3,».

Art. 6.
Attivita' di informazione
1. Date le caratteristiche singolari della tecnologia fotovoltaica
e dei potenziali soggetti interessati all'accesso alle tariffe
incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, il soggetto attuatore
di cui all'art. 9 del medesimo decreto promuove azioni e
campagne informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza
del meccanismo di incentivazione del solare fotovoltaico e le
relative modalita' di accesso alle tariffe incentivanti fissate dallo
stesso decreto 28 luglio 2005.

Art. 7.
Promozione di particolari applicazioni
1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma
7, del decreto 28 luglio 2005 sono incrementate del 10% qualora i
moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione,
ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come
definita all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, ivi incluse le categorie di edifici di cui all'art. 3, comma
3, dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per tale
tipo di applicazione le richiamate tariffe restano costanti fino
all'anno 2012 incluso, e pertanto non si applicano gli aggiornamenti
richiamati all'art. 6, comma 6. Il soggetto responsabile che intende
richiedere l'applicazione di tale beneficio aggiuntivo e' tenuto ad
allegare alla domanda di cui all'art. 7, comma 1, o a integrare la
medesima domanda, dichiarazione con la quale attesta il rispetto dei
criteri di cui all'allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192.
2. Non sussiste l'obbligo di costituzione della cauzione definitiva
di cui all'art. 7, comma 9, del decreto 28 luglio 2005 qualora il
soggetto responsabile sia una Amministrazione dello Stato, una
regione o provincia autonoma o un ente locale.
3. Sulla base del rapporto di cui all'art. 13 del decreto 28 luglio
2005, il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, anche su sollecitazione
delle regioni, delle province autonome e degli enti locali,
effettuano una valutazione dell'adeguatezza dei limiti di potenza
nominale cumulativa di cui all'articolo 12, delle tariffe
incentivanti di cui agli articolo 5 e 6, in particolare per gli
impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW, e delle misure
per favorire l'integrazione del fotovoltaico negli edifici. A tali
fini il soggetto attuatore integra il richiamato rapporto con gli
elementi utili per le predette finalita'.
4. A richiesta del soggetto responsabile di impianti di potenza non
superiore a 20 kW non ancora in esercizio, e' concesso il passaggio
dalla disciplina di cui all'articolo 5 del decreto 28 luglio 2005
alla disciplina precisata con l'articolo 3, comma 17, del presente
decreto.

Art. 8.
Applicazione
1. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 4, all'art. 5 e
all'art. 7, commi 1 e 4, si applicano alle domande inoltrate
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio
2005.
2. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 2, all'art. 3 e
all'art. 7, commi 2 e 3, si applicano alle domande inoltrate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alle domande inoltrate antecedentemente a tale data non si applicano
i limiti massimi di potenza annua di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
3. Hanno priorita' di accesso le domande inoltrate in data
antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
ammesse alle tariffe incentivanti in ragione dell'uso di moduli
fotovoltaici rispondenti alla norma CEI EN 61646 (82-12), di cui
all'art. 3, comma 13, sempreche' le domande siano state presentate
secondo quanto disposto allo stesso art. 3, comma 13. Le domande
inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
decreto 28 luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente
decreto, non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti in
ragione dell'esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di
cui all'art. 12, commi 2 e 3, del medesimo decreto 28 luglio 2005,
hanno priorita' di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto
disposto all'art. 2.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

Il Ministro
delle attività produttive
Scajola
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli