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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.254
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Gazzetta Ufficiale N. 199 del 28 Agosto 2006

 

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005
e del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
c) «impresa»: la societa' autorizzata ad esercitare nel
territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la
responsabilita' civile autoveicoli;
d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della
Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la
responsabilita' civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni
ai veicoli o lesioni di lieve entita' ai loro conducenti, senza
coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che
abbia subito danni a seguito del sinistro;
f) «lesioni»: le lesioni di lieve entita' definite
all'articolo 139 del codice.
2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1
del codice.


Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- L'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, concernente «Codice delle assicurazioni private»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n.
239, S.O., e' il seguente:
«Art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento
diretto). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro delle attivita' produttive, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di
responsabilita' delle parti anche per la definizione dei
rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalita' di presentazione della
denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il
risarcimento del danno;
c) le modalita', le condizioni e gli adempimenti
dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del
danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei
danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di
assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli
assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista
dall'art. 149 non si applicano alle imprese di
assicurazione con sede legale in altri Stati membri che
operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli
articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al
sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e
sui principi adottati dalle imprese per assicurare la
tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle
operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.».
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Per il testo dell'art. 150 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo;
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2006, n. 114), e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n.
233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n.
164.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 139 e 1 del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005:
«Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve
entita). - 1. Il risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti
alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e'
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e'
liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove
per cento un importo crescente in misura piu' che
proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di
invalidita'; tale importo e' calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita'
del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta
nel comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il
crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello zero
virgola cinque per cento per ogni anno di eta' a partire
dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e'
pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto
(l'originario importo di euro 674,78 e' stato modificato in
euro 688,28, a decorrere dal mese di aprile 2006, dall'art.
1 del decreto del Ministero per lo sviluppo economico
31 maggio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno
2006, n. 129);
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e'
liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette
(l'originario importo di euro 39,37 e' stato modificato in
euro 40,16, a decorrere dal mese di aprile 2006, dall'art.
1 del decreto del Ministero per lo sviluppo economico
31 maggio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno
2006, n. 129) per ogni giorno di inabilita' assoluta; in
caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento,
la liquidazione avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza
negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacita' di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi
del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive, si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella
delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
uno e nove punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT
(all'aggiornamento annuale degli importi di cui al comma 1,
si e' provveduto con decreto del Ministero per lo sviluppo
economico 31 maggio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
6 giugno 2006, n. 129).
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1,
lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a
1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.».
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'art. 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
la retrocessione dei rischi effettuata da un'impresa di
riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.a.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui
di seguito indicati:
1) 4 (corpi di' veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato
eserciti professionalmente un'attivita' industriale,
commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa
attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo
dello stato patrimoniale risulti superiore ai
seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume
d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila
euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta
unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte
di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia
un'impresa di assicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica e che non sia una societa' di
partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti
disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da
un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che
almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione
finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare
delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il
patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno
prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare
minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone
costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che
comportano il controllo della societa' e le partecipazioni
individuate dall'ISVAP, in conformita' ai principi
stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle
attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli
altri diritti che consentono di influire sulla societa';
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese
italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro
Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'art. 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato
con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il
tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per
interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono
sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque
sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un
contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli
organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, alfine di evitare situazioni di ostacolo
all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il
25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali
del comitato dei trasporti interni della Commissione
economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.».

 

Art. 2.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' attuative del
sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla
circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.


Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo:

 

Art. 3.
Ambito di applicazione

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le
ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entita' al
conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi
trasportati.
2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa
richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica
procedura prevista dall'articolo 141 del codice.


Nota all'art. 3:
- L'art. 141 del citato decreto legislativo n. 209 del
2005, e' il seguente:
«Art. 141 (Risarcimento del terzo trasportato). - 1.
Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il
danno subito dal terzo trasportato e' risarcito
dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a
bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di
legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a
prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il
diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
civile, se il veicolo di quest'ultimo e' coperto per un
massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato
promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la
procedura di risarcimento prevista dall'art. 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento
e' esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione
del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento
del sinistro nei termini di cui all'art. 145. L'impresa di
assicurazione del responsabile civile puo' intervenire nel
giudizio e puo' estromettere l'impresa di assicurazione del
veicolo, riconoscendo la responsabilita' del proprio
assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il
pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa
di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle
condizioni previste dall'art. 150.».

 

Art. 4.
Veicoli immatricolati all'estero

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri
che coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello
Stato Citta' del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale
nello Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione
obbligatoria responsabilita' civile auto ai sensi degli articoli 23 e
24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento
diretto.


Nota all'art. 4:
- Gli articoli 23 e 24 del citato decreto legislativo
n. 209 del 2005, sono i seguenti:
«Art. 23 (Attivita' in regime di stabilimento). - 1.
L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni in
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da
parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato
membro, e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da
parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle
informazioni e degli adempimenti previsti dalle
disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
comunicazione include la dichiarazione che l'impresa e'
divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente
al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria
deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche'
quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli
altri atti relativi alle attivita' esercitate nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante generale
deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio
della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in
Italia e che sia munita di un mandato comprendente i
medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica
all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
4. L'impresa puo' insediare la sede secondaria e dare
inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal
momento in cui riceve dall'autorita' di vigilanza dello
Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in
caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al
comma 3.
5. L'impresa, qualora intenda modificare la
comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta
giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP
valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in
relazione alla permanenza dei presupposti che hanno
giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del
caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro
interessato.».
«Art. 24 (Attivita' in regime di prestazione di
servizi). - 1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei
rami danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi
nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa
avente la sede legale in un altro Stato membro, e
subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte
dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle
informazioni e degli adempimenti previsti dalle
disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
comunicazione include l'indicazione del nominativo e
l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri
e una dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro
dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di
garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' dal momento in
cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione
dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui
al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorita'
di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica
che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel
territorio della Repubblica in regime di liberta' di
prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di
liberta' di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, l'impresa non puo' avvalersi di sedi
secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza
permanente nel territorio italiano, neppure se tale
presenza consista in un semplice ufficio gestito da
personale dipendente, o tramite una persona indipendente,
ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa
stessa.».

 

Art. 5.
Modalita' della richiesta di risarcimento

1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in
parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa
che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La richiesta e' presentata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o
telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia
esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della
richiesta di risarcimento.
3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne da' immediata
comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in
parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni
necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per
l'accertamento delle modalita' di accadimento del sinistro.

 

Art. 6.
Contenuto della richiesta

1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di
risarcimento contiene i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalita' del
sinistro;
e) le generalita' di eventuali testimoni;
f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di
polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entita' del danno.
2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta
indica, inoltre:
a) l'eta', l'attivita' e il reddito del danneggiato;
b) l'entita' delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la
spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono
assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o
senza postumi permanenti;
e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata
dall'indicazione del compenso spettante al professionista.


Nota all'art. 6:
- L'art. 142 del citato decreto legislativo n. 209 del
2005, e' il seguente:
«Art. 142 (Diritto di surroga dell'assicuratore
sociale). - 1. Qualora il danneggiato sia assistito da
assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione
sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di
assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e
dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione,
sempreche' non sia gia' stato pagato il risarcimento al
danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti
nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno,
l'impresa di assicurazione e' tenuta a richiedere al
danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non
ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il
danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni,
l'impresa di assicurazione e' tenuta a darne comunicazione
al competente ente di assicurazione sociale e potra'
procedere alla liquidazione del danno solo previo
accantonamento di una somma idonea a coprire il credito
dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione
di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale
abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del
danneggiato, l'impresa di assicurazione potra disporre la
liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente
di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal
danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se
il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato
l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione
sociale non puo' esercitare l'azione surrogatoria con
pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei
danni alla persona non altrimenti risarciti.».

 

Art. 7.
Integrazione e regolarizzazione della richiesta

1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni
dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista
dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i
chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione
dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono
sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei
chiarimenti richiesti.

 

Art. 8.
Determinazioni dell'impresa

1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa
indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente
in forma specifica, se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di
risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata entro i seguenti
termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli
o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose,
qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

 

Art. 9.
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

1. L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di
correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza
informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione
del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del
danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto
stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella
compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della
quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e
l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei
criteri di responsabilita' di cui all'allegato A.
2. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione
sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono
dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui
si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i
danni alla persona.

 

Art. 10.
Accesso telematico

1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro,
l'impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi
previsti dall'articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei
dati tecnici e del proprietario dell'altro veicolo.


Nota all'art. 10:
- Il comma 3 dell'art. 142 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, e' il seguente:
«3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche
all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1,
le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in
via telematica al pubblico registro automobilistico ed
all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice
della strada secondo condizioni economiche e tecniche
strettamente correlate ai costi del servizio erogato in
ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche
nell'ambito delle attivita' di prevenzione e contrasto
delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
adottate le disposizioni di attuazione.».

 

Art. 11.
Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto

1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell'ambito di
applicazione previsto dall'articolo 3, l'impresa ne informa il
danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di
risarcimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l'impresa e' tenuta a
trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita
per ogni ulteriore valutazione, all'impresa del responsabile qualora
quest'ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano
a decorrere dal momento in cui l'impresa del responsabile del
sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.


Nota all'art. 11:
- Gli articoli 145 e 148 del citato decreto legislativo
n. 209 del 2005, sono i seguenti:
«Art. 145 (Proponibilita' dell'azione di risarcimento).
- 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'art. 148,
l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e'
obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo
che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso
di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il
risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza,
avendo osservato le modalita' ed i contenuti previsti
all'art. 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui
all'art. 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali
vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo
dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in
caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per
conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo
coinvolto, avendo osservato le modalita' ed i contenuti
previsti dagli articoli 149 e 150.».
«Art. 148 (Procedura di risarcimento). - 1. Per i
sinistri con soli danni a cose, la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate
nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo
il modulo di cui all'art. 143 e recare l'indicazione del
codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del
luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate
sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare
l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione
di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula
al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero
comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene
di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a
trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto
dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta
per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i
motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste
anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali
o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere
presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalita' indicate al comma 1. La richiesta deve contenere
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali
si e' verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai
fini dell'accertamento e della valutazione del danno da
parte dell'impresa, dai dati relativi all'eta',
all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita'
delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante
l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,
nonche' dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142,
comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia
della vittima. L'impresa di assicurazione e' tenuta a
provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro
novanta giorni dalla ricezione ditale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2
e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non puo'
rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
Qualora cio' accada, i termini di cui al comma 2 sono
sospesi.
4. L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai
competenti organi di polizia le informazioni acquisite
relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione
o altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta al rispetto
dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di
sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di
assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in
tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono
nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e'
imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che
l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta,
l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con
le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non
puo' opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da
parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro
di cui all'art. 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato,
quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia
inferiore alla meta' di quella liquidata, al netto di
eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
contestualmente al deposito in cancelleria, copia della
sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi
all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi
professionali per l'eventuale assistenza prestata da
professionisti, e' tenuta a richiedere la documentazione
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne
il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia
provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, ne da' comunicazione al danneggiato,
indicando l'importo corrisposto.».

 

Art. 12.
Criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle parti

1. L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla
richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della
responsabilita' dei sinistri stabiliti nella tabella di cui
all'allegato A, in conformita' alla disciplina legislativa e
regolamentare in materia di circolazione stradale.
2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste
dalla tabella di cui al comma 1, l'accertamento della responsabilita'
e' compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto
dei principi generali in tema di responsabilita' derivante dalla
circolazione dei veicoli.

 

Art. 13.
Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione
ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per
la gestione del risarcimento diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la
convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei
risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni
avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati
per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a
tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire
anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di
franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo
le regole definite dalla convenzione.
3. L'attivita' della stanza di compensazione deve svolgersi in
regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione
ed ai loro organismi associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al
comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti
effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri
rientranti nell'ambito di applicazione del sistema di risarcimento
diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle
compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di
compensazione di cui al comma 2, e' istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti
componenti: a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante
dell'ISVAP; c) un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici; d) un esperto in scienze statistiche ed
attuariali; e) due rappresentanti del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti. L'esperto di cui alla lettera d) non deve
avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso
imprese di assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento
diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla
base di statistiche di mercato.
6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono
essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a
maggioranza e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione e' posto a
carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento
diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione
europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli
articoli 23 e 24 del codice, hanno facolta' di aderire al sistema di
risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui
al comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese
nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell'ambito dei rapporti
organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto,
possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalita' della
stessa stanza di compensazione.


Nota all'art. 13:
- Per i testi degli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nella nota
all'art. 4.

 

Art. 14.
Benefici derivanti agli assicurati

1. Il sistema del risarcimento diretto dovra' consentire effettivi
benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della
gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che
potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il
risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione
del premio per l'assicurato.
2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno
in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata
la percentuale di sconto applicata.

 

Art. 15.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si
applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente
regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano
muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 2006, n. 153.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2006
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 62


Nota all'art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2006, n. 153, recante «Modifiche agli articoli 248, 249,
250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2006.

Allegato A