Nuova pagina 2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 25 gennaio 2005
Criteri e modalita' per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprieta' delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Gazzetta Ufficiale N. 28 del 4 Febbraio 2005

Nuova pagina 1


IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», come
modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali» di seguito indicato come «Ministero»;
Visto l'art. 12, comma 3 del codice ove si dispone che per i beni
appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,
nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero fissa con propri
decreti i criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica dell'interesse culturale e
della relativa documentazione conoscitiva;
Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio, con il quale, in attuazione di
quanto disposto dall'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta
eccezione per quelli in uso all'amministrazione della difesa), delle
regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e di
ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalita' per la
predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede
descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell'interesse
culturale;
Considerato che si rende quindi necessario per il Ministero fissare
i criteri e le modalita' per la predisposizione e presentazione delle
richieste di verifica da parte degli altri soggetti richiamati
all'art. 12, comma 3 del codice;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale
delle cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private
senza fine di lucro di cui all'art. 10, comma 1, del codice, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni.
2. La verifica e' effettuata ai sensi dell'art. 12 del codice,
d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose
appartengono.

Art. 2

Verifica dell'interesse culturale

1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale le
persone giuridiche private senza fini di lucro identificano gli
immobili, ne descrivono la consistenza, compilano gli elenchi e le
schede descrittive secondo i criteri e le modalita' stabiliti nel
presente decreto.
2. Le direzioni regionali definiscono con i soggetti indicati al
comma 1, l'utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web
del Ministero, il cui tracciato e' indicato nell'allegato A del
presente decreto, nonche' i tempi di trasmissione delle richieste e
la loro consistenza tramite appositi accordi, copia dei quali viene
sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e
paesaggistici nonche' alle direzioni generali ed alle soprintendenze
competenti.
3. I soggetti indicati al comma 1 forniscono i dati relativi agli
immobili secondo il tracciato dell'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto, provvedono alla stampa dei medesimi
dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle
direzioni regionali, secondo modalita' che prevedono l'avviso di
ricevimento. Copia dei medesimi dati e' inviata contestualmente, per
conoscenza, alle competenti Soprintendenze.
4. I dati dei beni immobili per i quali sia accertato l'interesse
culturale sono comunque inseriti nel sistema informativo.
5. Le direzioni regionali nello stipulare gli accordi con i
soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli
accordi eventualmente intervenuti a livello nazionale tra il
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.

Art. 3.
Termini per la verifica

1. I procedimenti di verifica di cui all'art. 2 si concludono entro
il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione delle
relative richieste.
2. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse
culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i
richiedenti possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il
Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento
della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio
serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio
2000, n. 205.

Art. 4.
Verifiche avviate d'ufficio

1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali hanno
l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei
dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di
centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
avvio del procedimento.
3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse
culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 2, gli
interessati possono diffidare il Ministero per i beni e le attivita'
culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta
giorni successivi al ricevimento della diffida, gli interessati
possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi
dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto
dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Art. 5.
Disposizione finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2005
Il capo Dipartimento: Cecchi

Allegato A

(al decreto ministeriale 25 gennaio 2005 recante «Criteri e modalita'
per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di
proprieta' delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»).

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse
culturale del patrimonio immobiliare pubblico, le persone giuridiche
private senza fine di lucro (da qui in avanti denominati «Enti»),
trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando il
modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni
e le attivita' culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
Indirizzo del sito: www.beniculturali.it
Accesso al sistema
Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da
sottoporre a verifica:
accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse
culturale del patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano
al sito www.benitutelati.it
inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'acceso al
sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione
dedicata alla registrazione degli utenti;
concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e
la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a
verifica;
ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della
User-ID e della Password;
si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e
la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.
Immissione dei dati
Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi
agli immobili:
compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2
«Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento
della fase di immissione e' possibile salvare i dati; i dati salvati
possono essere richiamati e modificati. E' possibile stampare i dati
in via provvisoria per le verifiche del caso;
una volta completata l'immissione delle informazioni richieste
per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse,
compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto
degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le
schede definitive dei beni e inviano i dati in modalita' elettronica.
I dati inviati in modo definitivo non sono piu' modificabili dagli
utenti. Il sistema non permettera' l'invio dei dati qualora non siano
stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2
«Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).
Richiesta della verifica dell'interesse
Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale,
non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli
enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:
inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla
direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente,
utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio
dovra' essere effettuato secondo modalita' che prevedano l'avviso di
ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da
societa' accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il
ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e
delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non
saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che
non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.
Verifica dell'interesse
Le direzioni regionali:
verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle
istruttorie formulate dalle Soprintendenze;
inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse
culturale nel database centrale;
emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli
enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del codice;
trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicita'
immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del codice, anche tramite
le competenti Soprintendenze.
Accesso alla banca dati
Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti
possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in
modalita' di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password gia'
in loro possesso.
----

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive
Legenda.
I campi indicati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16,
17, 19 sono obbligatori;
( ) (da lista) scegliere una delle opzioni;
(campo di testo) inserire un testo.

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ENTI

omissis