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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 1 dicembre 2005
Disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari».

Gazzetta Ufficiale N. 285 del 7 Dicembre 2005

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IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n.
2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ed
in particolare gli articoli 8, 9, 10 e 11;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante Modifiche al
sistema penale;
Ritenuta la necessita' di definire le procedure per presentare
ricorso avverso le determinazioni dei soggetti che accertano le
violazioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297,
e di individuare gli uffici del Ministero delle politiche agricole e
forestali competenti per la definizione dei relativi procedimenti e
per il compimento delle necessarie attivita', anche esecutive;

Decreta:

Art. 1.
1. Per l'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 3
(commi 1, 2, 3 e 4), 4, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 297, sono competenti i seguenti organi di controllo del
Ministero delle politiche agricole e forestali: Ispettorato centrale
repressione frodi - Comando carabinieri politiche agricole e Corpo
forestale dello Stato.
2. Gli organi, i funzionari o comunque gli agenti addetti
all'accertamento delle violazioni di cui al decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 297, ivi compresi gli organi di controllo di cui
al comma 1, procedono anche su segnalazione della Direzione generale
per la qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole e forestali.

Art. 2.
1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, deve essere effettuato secondo le modalita'
che saranno individuate con successivo provvedimento della Direzione
generale della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole e forestali, recante gli estremi del verbale
con cui e' stata contestata la violazione.
2. Nel verbale con cui viene contestata la violazione deve essere
contenuta l'indicazione di cui al comma 1.

Art. 3.
1. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve
fare pervenire il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, all'Ispettorato centrale repressione frodi del
Ministero delle politiche agricole e forestali, che e' competente per
l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689.

Art. 4.
1. Gli interessati possono fare pervenire gli scritti difensivi di
cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel termine ivi
previsto, all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
2. Nel verbale con cui viene contestata la violazione deve essere
contenuta l'indicazione di cui al comma 1.

Art. 5.
1. L'ordinanza-ingiunzione emanata, ai sensi dell'art. 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'Ispettorato centrale repressione
frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali contiene
anche l'indicazione del termine entro il quale e' possibile proporre
opposizione, con l'avvertenza che il ricorso deve essere proposto
innanzi alla Sezione specializzata in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale istituita presso il Tribunale
territorialmente competente, ai sensi dell'art. 120, comma 4, del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed indicato nella
medesima ordinanza-ingiunzione.
2. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate
con l'ordinanza-ingiunzione deve essere effettuato secondo le
modalita' previste al precedente art. 2, comma 1, con l'indicazione
degli estremi dell'ordinanza-ingiunzione medesima.
3. Nell'ordinanza-ingiunzione deve essere contenuta l'indicazione
di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 6.
1. Nel caso di sospensione del diritto ad utilizzare la
denominazione protetta secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5,
del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, in conseguenza
delle violazioni previste dall'art. 3, commi 3 e 4, del medesimo
decreto legislativo, l'interessato non puo' riprendere l'uso della
denominazione protetta e non puo' commercializzare in alcun modo,
neppure destinandoli all'esportazione, i prodotti contraddistinti
dalla medesima denominazione protetta, fino all'integrale e
comprovato assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti della
struttura di controllo o del Consorzio di tutela.

Art. 7.
1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, fatti
salvi, nella forma e negli effetti, gli atti compiuti in precedenza,
in quanto non siano contrastanti con altre disposizioni.
3. Nel caso in cui il rapporto di cui all'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, sia stato trasmesso ad un'autorita' diversa
da quella indicata all'art. 3 del presente decreto, tale rapporto
viene fatta pervenire tempestivamente dall'autorita' che lo ha
ricevuto all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero
delle politiche agricole e forestali, unitamente agli eventuali altri
atti ad esso relativi, ivi compresi gli scritti difensivi degli
interessati.

Roma, 1° dicembre 2005
Il Ministro: Alemanno