Sez. 3, Sentenza n. 13957 del 22/03/2006 Cc. (dep. 20/04/2006 ) Rv. 233930
Presidente: De Maio G. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Rubrichi. P.M. Passacantando G. (Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Lecce, 23 Dicembre 2005)
DEMANIO - Demanio marittimo - Occupazione di suolo demaniale - Autorizzazione pluriennale, ma per determinati periodi - Mantenimento delle strutture in modo continuativo - Reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - Configurabilità.
L'occupazione del suolo demaniale è illegittima anche se effettuata in periodi diversi da quelli consentiti dal titolo autorizzatorio, atteso che il diritto di godimento del bene demaniale deve essere esercitato nei limiti fissati dall'atto che lo ha costituito, configurandosi in caso diverso il reato di cui all'art. 1161 cod. nav.. (Nell'occasione la Corte ha ritenuto configurato il reato de qua in una ipotesi nella quale, pur in presenza di una autorizzazione pluriennale, il periodo d'uso era limitato alla stagione balneare, osservando come il titolo legittimante consentisse al concessionario di non richiedere il rinnovo della concessione alla scadenza di ogni periodo balneare, ma non lo autorizzasse a mantenere le strutture oltre tale periodo).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 22/03/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 364
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 3291/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di:
Rubrichi Santo, nato a Casamasella il 21 novembre 1968;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Lecce del 23 dicembre del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. letti il ricorso e l'ordinanza denunciata, osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 23 dicembre del 2005, il tribunale del riesame di Lecce confermava il decreto in data 2.12.05, con cui il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale aveva disposto il sequestro preventivo delle strutture realizzate da Rubrichi Santo sull'arenile della spiaggia "Alimini", nel Comune di Otranto, presso lo stabilimento balneare "Acquaspeed", in virtù di concessione demaniale rilasciata dalla Regione Puglia, ipotizzando il reato di cui all'articolo 1161 c.n.. A fondamento della decisione osservava che dalla concessione demaniale in atti (la n. 48 del 14.3.05) risultava che, a fronte di un termine di scadenza della stessa fissato al 31.12.07, il periodo era stato circoscritto ad alcuni mesi dell'anno; che, pertanto, prima e dopo detto arco temporale, il concessionario non era legittimato a mantenere sull'area demaniale alcuna opera.
Ricorre per Cassazione l'indagato sulla base di un unico motivo con cui deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 1161 cod. nav., anche in relazione al D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 1 ter (03), conv. in L. 4 dicembre 1993, n. 494 nonché carenza assoluta di motivazione. Assume che erroneamente il tribunale de riesame aveva ritenuto che la concessione demaniale fosse sostanzialmente limitata alla sola stagione balneare, perché limitatamente a questa verrebbe corrisposto il canone, mentre la maggiore durata sarebbe funzionale solo a non dover richiedere ogni anno il rinnovo del titolo. In realtà la quantificazione del canone, atteso che la stessa non risulta in alcun modo compatibile con la individuazione di una concessione demaniale sostanzialmente limitata alla sola stagione balneare, è stata determinata con riferimento all'anno e non alla stagione. Da ciò consegue che l'omesso smontaggio delle strutture alla fine della stagione si traduce in un adempimento interno al rapporto che non rende abusiva l'occupazione oltre il termine stagionale.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
L'occupazione del suolo demaniale è illegittima, non solo quando venga esercitata senza alcun titolo abilitativo, ma anche quando venga attuata in periodi diversi da quelli consentiti dal titolo e ciò perché il diritto di godimento sul bene demaniale deve essere esercitato nei limiti fissati dall'atto di concessione che lo ha costituito. Nella fattispecie, come esattamente rilevato dal tribunale, il periodo d'uso era stato limitato ad alcuni mesi l'anno ed in particolare al periodo della stagione balneare. La scadenza al 31 dicembre del 2007 consentiva al concessionario di non chiedere il rinnovo della concessione alla scadenza di ogni periodo balneare, ma non lo autorizzava a mantenere le strutture anche oltre il periodo indicato nella concessione a nulla rilevando la circostanza che il canone fosse corrisposto con riferimento all'anno. In proposito si osserva che il canone, anche se era determinato annualmente, era comunque rapportato all'effettiva utilizzazione del bene per espressa disposizione legislativa, come si desume dal comma quarto dello stesso articolo citato dal ricorrente. Dispone infatti tale norma che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati all'effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa. In altre parole il canone è determinato annualmente solo se il concessionario è autorizzato a mantenere le strutture per tutto l'anno. Nella fattispecie non si dubita dell'uso stagionale della concessione per cui per il restante periodo dell'anno, come risulta dal provvedimento impugnato, il prevenuto non poteva mantenere sulla spiaggia proprie strutture impedendo con la sua occupazione l'uso pubblico del bene. P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006