Cass. Sez. III n. 20135 del 13 maggio 2009 (Ud. 25 mar. 2009)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. D\'Antonio e altro
Urbanistica. Condono (opere non ultimate a seguito di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali)

In tema di condono edilizio, la disposizione ai sensi della quale possono ottenere la sanatoria anche le opere non ultimate, nei modi e tempi prescritti, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, deve essere intesa quale norma di favore relativa anche ai provvedimenti del giudice penale. (Fattispecie di opera non ultimata per effetto di intervenuto sequestro).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 25/03/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 714
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 36434/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di D\'ANTONIO Paolo, nato a Guidonia Montecelio il 20 aprile del 1943 e GREGGI Maria, nata a Guidonia Montecelio il 13 marzo del 1953;
avverso la sentenza della corte d\'appello di Roma del 17 marzo del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l\'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito l\'avv. BACECCI Davide, quale sostituto processuale, il quale ha concluso per l\'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
La corte d\'appello di Roma, con sentenza del 14 marzo del 2008, confermava quella resa dal tribunale di Tivoli il 19 dicembre del 2005, con cui D\'Antonio Paolo e Greggi Maria, erano stati condannati alla pena di mesi uno e gg. 5 di arresto ed Euro 45.000,00 di ammenda, quali responsabili del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per avere, senza la prescritta concessione, effettuato lavori edili consistiti nella sopraelevazione di un preesistente fabbricato e nell\'apertura di due finestre; del reato di cui alla L. n. 1086 del 1971, artt. 2 e 13, per avere eseguito i lavori anzidetti con strutture in cemento armato senza un progetto e senza la direzione dei lavori da parte di tecnico qualificato nonché delle contravvenzioni di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 3, 4, 14, 17, 18 e 20, per avere eseguito gli anzidetti lavori in zona sismica senza l\'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge suddetta. Fatti accertati in Montecelio il 27 febbraio del 2003. La corte respingeva la domanda di sospensione del processo per la presentazione della domanda di condono in quanto le opere non erano state ultimate al rustico alla data del 31 marzo del 2003. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati deducendo:
Illogicità della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento, in quanto le opere non erano state ultimate entro il 31 marzo del 2003 perché il manufatto il 27 febbraio del 2003 era stato sequestrato;
la violazione dell\'art. 157 c.p.: assumono che la permanenza del reato era cessata alla data del sequestro ed il manufatto era stato restituito con la sentenza di condanna di primo grado al solo fine della demolizione; di conseguenza tutti i reati si erano prescritti al momento della pronuncia della sentenza d\'appello. IN DIRITTO
I reati allo stato si sono prescritti.
Le contravvenzioni alla L. n. 64 del 1974 anche prima della sentenza impugnata, avuto pure riguardo al periodo di sospensione automatica di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 44 richiamato dalla L. n. 326 del 2006, essendo decorso il termine prescrizionale prorogatoci anni tre, per le violazioni antisismiche, e di anni quattro e mesi sei, per le altre contravvenzioni, secondo la disciplina vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 205 del 2005.
Il ricorso non è manifestamente infondato.
Il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso a norma della L. n. 47 del 1985, art. 43, in quanto i prevenuti non avevano potuto completare il manufatto al rustico per effetto del sequestro In tema di condono edilizio, la disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 43, richiamata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ai sensi della quale possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate, nei modi e tempi prescritti per beneficiare della sanatoria, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, deve essere intesa quale norma di favore relativa anche ai provvedimenti del giudice penale. (Cass. 32843 del 2005; conf. N. 14148 del 1999). P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione, dispone trasmettersi copia di questa sentenza all\'Ufficio Tecnico della Regione Lazio. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 25/03/2009 Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 714 Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 36434/2008 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: difensore di D\'ANTONIO Paolo, nato a Guidonia Montecelio il 20 aprile del 1943 e GREGGI Maria, nata a Guidonia Montecelio il 13 marzo del 1953; avverso la sentenza della corte d\'appello di Roma del 17 marzo del 2008; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti; sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l\'annullamento senza rinvio per prescrizione; udito l\'avv. BACECCI Davide, quale sostituto processuale, il quale ha concluso per l\'accoglimento del ricorso; Letti il ricorso e la sentenza denunciata. Osserva quanto segue: IN FATTO La corte d\'appello di Roma, con sentenza del 14 marzo del 2008, confermava quella resa dal tribunale di Tivoli il 19 dicembre del 2005, con cui D\'Antonio Paolo e Greggi Maria, erano stati condannati alla pena di mesi uno e gg. 5 di arresto ed Euro 45.000,00 di ammenda, quali responsabili del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per avere, senza la prescritta concessione, effettuato lavori edili consistiti nella sopraelevazione di un preesistente fabbricato e nell\'apertura di due finestre; del reato di cui alla L. n. 1086 del 1971, artt. 2 e 13, per avere eseguito i lavori anzidetti con strutture in cemento armato senza un progetto e senza la direzione dei lavori da parte di tecnico qualificato nonché delle contravvenzioni di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 3, 4, 14, 17, 18 e 20, per avere eseguito gli anzidetti lavori in zona sismica senza l\'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge suddetta. Fatti accertati in Montecelio il 27 febbraio del 2003. La corte respingeva la domanda di sospensione del processo per la presentazione della domanda di condono in quanto le opere non erano state ultimate al rustico alla data del 31 marzo del 2003. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati deducendo: Illogicità della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento, in quanto le opere non erano state ultimate entro il 31 marzo del 2003 perché il manufatto il 27 febbraio del 2003 era stato sequestrato; la violazione dell\'art. 157 c.p.: assumono che la permanenza del reato era cessata alla data del sequestro ed il manufatto era stato restituito con la sentenza di condanna di primo grado al solo fine della demolizione; di conseguenza tutti i reati si erano prescritti al momento della pronuncia della sentenza d\'appello. IN DIRITTO I reati allo stato si sono prescritti. Le contravvenzioni alla L. n. 64 del 1974 anche prima della sentenza impugnata, avuto pure riguardo al periodo di sospensione automatica di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 44 richiamato dalla L. n. 326 del 2006, essendo decorso il termine prescrizionale prorogatoci anni tre, per le violazioni antisismiche, e di anni quattro e mesi sei, per le altre contravvenzioni, secondo la disciplina vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 205 del 2005. Il ricorso non è manifestamente infondato. Il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso a norma della L. n. 47 del 1985, art. 43, in quanto i prevenuti non avevano potuto completare il manufatto al rustico per effetto del sequestro In tema di condono edilizio, la disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 43, richiamata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ai sensi della quale possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate, nei modi e tempi prescritti per beneficiare della sanatoria, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, deve essere intesa quale norma di favore relativa anche ai provvedimenti del giudice penale. (Cass. 32843 del 2005; conf. N. 14148 del 1999). P.Q.M. LA CORTE Letto l\'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione, dispone trasmettersi copia di questa sentenza all\'Ufficio Tecnico della Regione Lazio. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009