Cass. Sez. III n. 16686 del 20 aprile 2009 (Cc 05 mar. 2009)
Pres. De Maio Est. Squassoni Ric. Marano
Urbanistica. Ordine di demolizione (sospensione o revoca)
L\'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio. (In motivazione la Corte ha precisato che non rileva la possibilità dell\'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili).
Pres. De Maio Est. Squassoni Ric. Marano
Urbanistica. Ordine di demolizione (sospensione o revoca)
L\'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio. (In motivazione la Corte ha precisato che non rileva la possibilità dell\'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/03/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00390
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 035362/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MARANO ANNA N. IL 18/12/1963;
avverso ORDINANZA del 04/06/2008 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l\'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 4 giugno 2008, il Tribunale di Napoli, quale Giudice della esecuzione, ha respinto la istanza di revoca, o di sospensione, dell\'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito con la sentenza 5 aprile 2006, passata in giudicato, dal Tribunale della stessa città.
Per l\'annullamento della ordinanza, ricorre in Cassazione la condannata Marano Anna deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.
Rileva che l\'ingiunzione a demolire non avrebbe potuto essere emessa in pendenza di un ricorso amministrativo al Tar avverso il diniego della domanda di condono edilizio;
sostiene che il Giudice non ha correttamente risposta alla sua istanza di sospensione a sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, comma 2.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
È appena il caso di ricordare come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l\'ordine di demolizione di opere edilizie abusive sfugge alla regola del giudicato: è riesaminabile in sede esecutiva ove può essere revocato in presenza di determinazioni della autorità o giurisdizione amministrativa incompatibili con l\'abbattimento del manufatto oppure può essere sospeso quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti, che un tale provvedimento sarà adottato in breve arco temporale.
Pertanto, non è sufficiente, per neutralizzare l\'ordine in esame, la mera possibilità che in tempo lontano- o, comunque, non prevedibile - saranno emanati atti favorevoli al condannato non potendosi rinviare indefinitivamente la tutela del territorio che l\'ordine di demolizione è finalizzato a reintegrare.
Questi principi tendono a salvaguardare, in un armonico equilibrio, due interessi meritevoli di protezione: quello pubblico alla rapida riparazione del bene violato e quello del privato ad evitare un danno irreparabile in presenza di una situazione giuridica che potrebbe evolversi a suo favore (ex plurimis: Cassazione Sezione terza sentenza 43878/2000).
In tale contesto, il Giudice della esecuzione è tenuto ad una attenta disamina sui possibili esiti e sui tempi di definizione della procedura del condono per la cui pendenza lo istante aveva chiesto la revoca o la sospensione dell\'ordine.
In particolare, il Giudice deve accertare:
il possibile risultato della richiesta di sanatoria e se esistano cause ostative alla sua concessione (in tale caso, deve decidere senza concedere una dilazione);
nella ipotesi di applicabilità del condono, valutare i tempi di definizione del procedimento avanti l\'autorità o la giurisdizione amministrativa e sospendere l\'esecuzione solo in prospettiva di una rapida definizione dello stesso.
Nel caso concreto, il Giudice ha effettuato il doveroso controllo all\'esito del quale ha rilevato come non sussistessero provvedimenti della Pubblica Amministrazione inconciliabili con l\'ordine di demolizione: l\'iter di condono aveva avuto un esito negativo non essendo l\'opera abusiva sanabile per la sua volumetria. Di conseguenza, il Giudice ha evidenziato che la mera presentazione di un ricorso al Tar non consentisse di ulteriormente procrastinare l\'esecuzione dell\'ordine.
La conclusione è corretta ed in sintonia con la premessa dal momento che la prognosi sullo accoglimento del ricorso è negativa per la palese non condonabilità delle opere; su questo tema, di centrale rilevanza, la ricorrente non ha proposto censure.
Quanto alla residua deduzione, il Giudice ha chiarito che non si tratta di impossibilità a demolire senza pregiudizio per le opere eseguite in conformità alla normativa, la cui presenza comporta solo un aggravio del costo dello abbattimento; il Giudice ha concluso che gli interessi privati di ordine economico devono cedere di fronte alla tutela dello assetto del territorio.
La motivazione sul tema è congrua e corretta e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/03/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00390
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 035362/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MARANO ANNA N. IL 18/12/1963;
avverso ORDINANZA del 04/06/2008 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l\'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 4 giugno 2008, il Tribunale di Napoli, quale Giudice della esecuzione, ha respinto la istanza di revoca, o di sospensione, dell\'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito con la sentenza 5 aprile 2006, passata in giudicato, dal Tribunale della stessa città.
Per l\'annullamento della ordinanza, ricorre in Cassazione la condannata Marano Anna deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.
Rileva che l\'ingiunzione a demolire non avrebbe potuto essere emessa in pendenza di un ricorso amministrativo al Tar avverso il diniego della domanda di condono edilizio;
sostiene che il Giudice non ha correttamente risposta alla sua istanza di sospensione a sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, comma 2.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
È appena il caso di ricordare come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l\'ordine di demolizione di opere edilizie abusive sfugge alla regola del giudicato: è riesaminabile in sede esecutiva ove può essere revocato in presenza di determinazioni della autorità o giurisdizione amministrativa incompatibili con l\'abbattimento del manufatto oppure può essere sospeso quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti, che un tale provvedimento sarà adottato in breve arco temporale.
Pertanto, non è sufficiente, per neutralizzare l\'ordine in esame, la mera possibilità che in tempo lontano- o, comunque, non prevedibile - saranno emanati atti favorevoli al condannato non potendosi rinviare indefinitivamente la tutela del territorio che l\'ordine di demolizione è finalizzato a reintegrare.
Questi principi tendono a salvaguardare, in un armonico equilibrio, due interessi meritevoli di protezione: quello pubblico alla rapida riparazione del bene violato e quello del privato ad evitare un danno irreparabile in presenza di una situazione giuridica che potrebbe evolversi a suo favore (ex plurimis: Cassazione Sezione terza sentenza 43878/2000).
In tale contesto, il Giudice della esecuzione è tenuto ad una attenta disamina sui possibili esiti e sui tempi di definizione della procedura del condono per la cui pendenza lo istante aveva chiesto la revoca o la sospensione dell\'ordine.
In particolare, il Giudice deve accertare:
il possibile risultato della richiesta di sanatoria e se esistano cause ostative alla sua concessione (in tale caso, deve decidere senza concedere una dilazione);
nella ipotesi di applicabilità del condono, valutare i tempi di definizione del procedimento avanti l\'autorità o la giurisdizione amministrativa e sospendere l\'esecuzione solo in prospettiva di una rapida definizione dello stesso.
Nel caso concreto, il Giudice ha effettuato il doveroso controllo all\'esito del quale ha rilevato come non sussistessero provvedimenti della Pubblica Amministrazione inconciliabili con l\'ordine di demolizione: l\'iter di condono aveva avuto un esito negativo non essendo l\'opera abusiva sanabile per la sua volumetria. Di conseguenza, il Giudice ha evidenziato che la mera presentazione di un ricorso al Tar non consentisse di ulteriormente procrastinare l\'esecuzione dell\'ordine.
La conclusione è corretta ed in sintonia con la premessa dal momento che la prognosi sullo accoglimento del ricorso è negativa per la palese non condonabilità delle opere; su questo tema, di centrale rilevanza, la ricorrente non ha proposto censure.
Quanto alla residua deduzione, il Giudice ha chiarito che non si tratta di impossibilità a demolire senza pregiudizio per le opere eseguite in conformità alla normativa, la cui presenza comporta solo un aggravio del costo dello abbattimento; il Giudice ha concluso che gli interessi privati di ordine economico devono cedere di fronte alla tutela dello assetto del territorio.
La motivazione sul tema è congrua e corretta e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009