Cass. Sez. III n. 224 del 1012007 (Ud.12/10/2006 )
Presidente: Vitalone C. Estensore: Franco A. Imputato: Boscolo.
(Annulla senza rinvio, Trib. Venezia, s.d. Chioggia, 14 giugno 2005)
DEMANIO - Demanio marittimo - Concessione per stabilimento balneare - Posizionamento di case prefabbricate mobili - Reato previsto dall'art.1161 codice navigazione - Esclusione - Condizioni.

In mancanza dei requisiti previsti per i "caravan" dagli artt. 47, lett. i) e 56 del codice della strada, devono essere qualificati come veicoli le abitazioni prefabbricate e posizionate su ruote e non collegate alla rete idrica o fognaria, così che la loro permanenza nel parcheggio di uno stabilimento balneare debitamente autorizzato non integra gli estremi del reato previsto dall'art. 1161 del codice della navigazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1606
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 34634/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Boscolo Roberto Nale, nato a Chioggia il 21 febbraio 1954;
avverso la sentenza emessa il 14 giugno 2005 dal giudice del tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia;
udita nella pubblica udienza del 12 ottobre 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Boscolo Roberto Nale venne tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, e art. 1161 cod. nav. per avere, abusivamente ed essendo in possesso di una concessione demaniale ad esclusivo uso di stabilimento balneare, installato sull'area demaniale in questione due case prefabbricate mobili poste su carrelli con ruote.
Il giudice del tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con la sentenza in epigrafe accertò che i mezzi in questione erano stati posizionati nell'area destinata a parcheggio e spostati più volte da un punto all'altro, ma che non era provato che essi erano destinati in modo stabile e duraturo ad una funzione recettiva. Assolse quindi l'imputato dai reati di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), e del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, dato che i due mezzi non erano ancorati al suolo e
l'allacciamento alla rete fognaria ed elettrica era stato del tipo volante. Dichiarò invece l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., condannandolo alla pena dell'ammenda, perché era stata occupata per alcuni mesi una area demaniale, mentre la concessione demaniale dell'imputato non lo abilitava ad usare l'area demaniale destinata al parcheggio per posizionarvi, sia pure precariamente, manufatti non aventi natura di veicoli. L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) manifesta illogicità della motivazione. Osserva che il giudice a quo ha accertato la assoluta precarietà della collocazione dei due manufatti mobili, dotati di ruote e gancio per il traino, che venivano spostati da un punto all'altro del parcheggio, tanto che lo ha assolto dal reato edilizio e da quello ambientale. È quindi manifestamente illogica la motivazione nella parte in cui ritiene sussistente l'abusiva occupazione di suolo demaniale perché, essendo l'area in esame destinata a parcheggio, non era lecito posizionarvi, sia pure precariamente, manufatti non aventi natura di veicoli. Al contrario, la precarietà del manufatto dimostra l'insussistenza del reato e la carenza del requisito della arbitrarietà, dal momento che egli era munito di valida concessione per l'utilizzo dell'area demaniale.
b) erronea applicazione della legge penale. Lamenta che erroneamente è stato applicato l'art. 1161 c.n., comma 1, il quale prevede la arbitraria occupazione di uno spazio del demanio marittimo, anziché il secondo comma del medesimo articolo che prevede una mera violazione amministrativa qualora l'occupazione venga effettuata con un veicolo. Erroneamente, infatti, il giudice a quo non ha ritenuto la natura di veicolo dei mezzi in questione, che pure erano muniti di ruote e di ganci per il traino. Per gli stessi, invece, la natura di veicolo è espressamente prevista dal combinato disposto dell'art. 47 C.d.S., lett. i), e art. 56 C.d.S., quali rimorchi ricompresi nella categoria dei veicoli.
c) illogicità ed erroneità della motivazione con riferimento alla ritenuta destinazione a parcheggio del bene demaniale. Lamenta che non risultava in alcun modo che l'area in questione avesse, in base alla concessione demaniale, destinazione esclusiva a parcheggio, tanto che lo stesso capo di imputazione la ha descritta come destinata ad uso di stabilimento balneare, senza specificazione di una destinazione di parte della stessa a solo parcheggio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Boscolo è stato accusato del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. per avere abusivamente occupato con due caravan una zona del demanio marittimo pur essendo in possesso di una concessione demaniale ad uso esclusivo di stabilimento balneare che prevedeva, per l'area su cui gli stessi erano stati posti, la destinazione a parcheggio e che quindi non lo autorizzava a posizionarvi manufatti non aventi la natura di veicoli.
Va preliminarmente ricordato che l'art. 1161 cod. nav. prevede diverse fattispecie, e precisamente quella di chi arbitrariamente occupi uno spazio del demanio marittimo, senza essere munito della autorizzazione della competente autorità demaniale; quella di chi impedisce l'uso pubblico di tali zone; e quella di chi vi fa innovazioni non autorizzate.
Nel caso di specie lo stesso giudice del merito ha accertato che il prevenuto era munito di regolare concessione demaniale ed era quindi autorizzato ad occupare la zona del demanio marittimo di cui si discute.
Potrebbe quindi in astratto configurarsi la fattispecie delle innovazioni non autorizzate sulla zona demaniale, sempre che fosse provato che il parcheggio dei caravan configurasse la realizzazione di una "innovazione", il che però è stato escluso dalla sentenza impugnata perché i due caravan non erano ancorati al suolo, erano muniti di allacciamenti volanti alle reti elettrica e fognaria, erano spostati più volte da un punto all'altro del parcheggio e quindi non avevano dato luogo ad alcuna trasformazione urbanistica ed ambientale.
La realtà è che la stessa sentenza impugnata ha ritenuto che la violazione commessa dal prevenuto è consistita in una utilizzazione del bene demaniale secondo modalità diverse da quelle indicate nella relativa concessione demaniale. Senonché - anche a voler ipotizzare che una tale violazione possa integrare il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. e non dia luogo, invece, solo a conseguenze di tipo amministrativo - va altresì osservato che lo stesso giudice di merito ha accertato che la zona in cui i due caravan erano stati sistemati era destinata a parcheggio di veicoli ed ha quindi ritenuto che sussisteva una violazione della concessione appunto perché i due manufatti non avevano natura di veicoli. Tale assunto è però erroneo perché in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 47 C.d.S., lett. i), e art. 56 C.d.S., il primo dei quali include appunto nella categoria dei "veicoli" anche i "rimorchi", ed il secondo dei quali, al comma 2, lett. e), include espressamente tra i rimorchi anche i caravan, per tali considerando i "rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo". Nella specie, non è stato in alcun modo dedotto ne' tanto meno provato che i due caravan in questione non avessero queste caratteristiche. Deve quindi ritenersi che gli stessi avessero la natura di veicoli e che pertanto potessero regolarmente essere posizionati nell'area destinata a parcheggio, in assenza di contrarie prescrizioni (che non risultano e non sono state dedotte) della concessione demaniale.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato non sussiste.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2007