Presidente: Vitalone C. Estensore: Franco A. Imputato: Boscolo.
(Annulla senza rinvio, Trib. Venezia, s.d. Chioggia, 14 giugno 2005)
DEMANIO - Demanio marittimo - Concessione per stabilimento balneare - Posizionamento di case prefabbricate mobili - Reato previsto dall'art.1161 codice navigazione - Esclusione - Condizioni.
In mancanza dei requisiti previsti per i "caravan" dagli artt. 47, lett. i) e 56 del codice della strada, devono essere qualificati come veicoli le abitazioni prefabbricate e posizionate su ruote e non collegate alla rete idrica o fognaria, così che la loro permanenza nel parcheggio di uno stabilimento balneare debitamente autorizzato non integra gli estremi del reato previsto dall'art. 1161 del codice della navigazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1606
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 34634/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Boscolo Roberto Nale, nato a Chioggia il 21 febbraio 1954;
avverso la sentenza emessa il 14 giugno 2005 dal giudice del tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia;
udita nella pubblica udienza del 12 ottobre 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per l'annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Boscolo Roberto Nale venne tratto a
giudizio per rispondere dei reati di cui alla L. 28 febbraio 1985, n.
47, art. 20, lett. c), del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, e
art. 1161 cod. nav. per avere, abusivamente ed essendo in possesso di
una concessione demaniale ad esclusivo uso di stabilimento balneare,
installato sull'area demaniale in questione due case prefabbricate
mobili poste su carrelli con ruote.
Il giudice del tribunale di
Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con la sentenza in epigrafe
accertò che i mezzi in questione erano stati posizionati nell'area
destinata a parcheggio e spostati più volte da un punto all'altro, ma
che non era provato che essi erano destinati in modo stabile e duraturo
ad una funzione recettiva. Assolse quindi l'imputato dai reati di cui
alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), e del D.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490, art. 163, dato che i due mezzi non erano ancorati
al suolo e
l'allacciamento alla rete fognaria ed elettrica era
stato del tipo volante. Dichiarò invece l'imputato colpevole del reato
di cui all'art. 1161 cod. nav., condannandolo alla pena dell'ammenda,
perché era stata occupata per alcuni mesi una area demaniale, mentre la
concessione demaniale dell'imputato non lo abilitava ad usare l'area
demaniale destinata al parcheggio per posizionarvi, sia pure
precariamente, manufatti non aventi natura di veicoli. L'imputato
propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) manifesta illogicità
della motivazione. Osserva che il giudice a quo ha accertato la
assoluta precarietà della collocazione dei due manufatti mobili, dotati
di ruote e gancio per il traino, che venivano spostati da un punto
all'altro del parcheggio, tanto che lo ha assolto dal reato edilizio e
da quello ambientale. È quindi manifestamente illogica la motivazione
nella parte in cui ritiene sussistente l'abusiva occupazione di suolo
demaniale perché, essendo l'area in esame destinata a parcheggio, non
era lecito posizionarvi, sia pure precariamente, manufatti non aventi
natura di veicoli. Al contrario, la precarietà del manufatto dimostra
l'insussistenza del reato e la carenza del requisito della
arbitrarietà, dal momento che egli era munito di valida concessione per
l'utilizzo dell'area demaniale.
b) erronea applicazione della legge
penale. Lamenta che erroneamente è stato applicato l'art. 1161 c.n.,
comma 1, il quale prevede la arbitraria occupazione di uno spazio del
demanio marittimo, anziché il secondo comma del medesimo articolo che
prevede una mera violazione amministrativa qualora l'occupazione venga
effettuata con un veicolo. Erroneamente, infatti, il giudice a quo non
ha ritenuto la natura di veicolo dei mezzi in questione, che pure erano
muniti di ruote e di ganci per il traino. Per gli stessi, invece, la
natura di veicolo è espressamente prevista dal combinato disposto
dell'art. 47 C.d.S., lett. i), e art. 56 C.d.S., quali rimorchi
ricompresi nella categoria dei veicoli.
c) illogicità ed erroneità
della motivazione con riferimento alla ritenuta destinazione a
parcheggio del bene demaniale. Lamenta che non risultava in alcun modo
che l'area in questione avesse, in base alla concessione demaniale,
destinazione esclusiva a parcheggio, tanto che lo stesso capo di
imputazione la ha descritta come destinata ad uso di stabilimento
balneare, senza specificazione di una destinazione di parte della
stessa a solo parcheggio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Boscolo è stato
accusato del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. per avere
abusivamente occupato con due caravan una zona del demanio marittimo
pur essendo in possesso di una concessione demaniale ad uso esclusivo
di stabilimento balneare che prevedeva, per l'area su cui gli stessi
erano stati posti, la destinazione a parcheggio e che quindi non lo
autorizzava a posizionarvi manufatti non aventi la natura di veicoli.
Va preliminarmente ricordato che l'art. 1161 cod. nav. prevede diverse
fattispecie, e precisamente quella di chi arbitrariamente occupi uno
spazio del demanio marittimo, senza essere munito della autorizzazione
della competente autorità demaniale; quella di chi impedisce l'uso
pubblico di tali zone; e quella di chi vi fa innovazioni non
autorizzate.
Nel caso di specie lo stesso giudice del merito ha
accertato che il prevenuto era munito di regolare concessione demaniale
ed era quindi autorizzato ad occupare la zona del demanio marittimo di
cui si discute.
Potrebbe quindi in astratto configurarsi la
fattispecie delle innovazioni non autorizzate sulla zona demaniale,
sempre che fosse provato che il parcheggio dei caravan configurasse la
realizzazione di una "innovazione", il che però è stato escluso dalla
sentenza impugnata perché i due caravan non erano ancorati al suolo,
erano muniti di allacciamenti volanti alle reti elettrica e fognaria,
erano spostati più volte da un punto all'altro del parcheggio e quindi
non avevano dato luogo ad alcuna trasformazione urbanistica ed
ambientale.
La realtà è che la stessa sentenza impugnata ha
ritenuto che la violazione commessa dal prevenuto è consistita in una
utilizzazione del bene demaniale secondo modalità diverse da quelle
indicate nella relativa concessione demaniale. Senonché - anche a voler
ipotizzare che una tale violazione possa integrare il reato di cui
all'art. 1161 cod. nav. e non dia luogo, invece, solo a conseguenze di
tipo amministrativo - va altresì osservato che lo stesso giudice di
merito ha accertato che la zona in cui i due caravan erano stati
sistemati era destinata a parcheggio di veicoli ed ha quindi ritenuto
che sussisteva una violazione della concessione appunto perché i due
manufatti non avevano natura di veicoli. Tale assunto è però erroneo
perché in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 47 C.d.S.,
lett. i), e art. 56 C.d.S., il primo dei quali include appunto nella
categoria dei "veicoli" anche i "rimorchi", ed il secondo dei quali, al
comma 2, lett. e), include espressamente tra i rimorchi anche i
caravan, per tali considerando i "rimorchi ad un asse o a due assi
posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria
ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo
fermo". Nella specie, non è stato in alcun modo dedotto ne' tanto meno
provato che i due caravan in questione non avessero queste
caratteristiche. Deve quindi ritenersi che gli stessi avessero la
natura di veicoli e che pertanto potessero regolarmente essere
posizionati nell'area destinata a parcheggio, in assenza di contrarie
prescrizioni (che non risultano e non sono state dedotte) della
concessione demaniale.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato non sussiste.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2007