Cass. Sez. III n. 563 del 15/1/2007 (Cc.14 nov. 2006)
Presidente: Papa E. Estensore: Squassoni Imputato: Puccini e altro.
(Rigetta, Trib. lib. Massa, 26 aprile 2006)
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Contratto preliminare di vendita - Di immobile realizzato in contrasto con gli strumenti urbanistici - Configurabilità in capo al venditore.

La stipula di un contratto preliminare di compravendita quale civile abitazione di parte di un immobile edificato in zona con destinazione alberghiera, operata dissimulando tale condizione amministrativa, integra il reato di truffa a carico del soggetto venditore.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 14/11/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01115
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 030862/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PUCCINI PIER GIORGIO, N. IL 20/05/1951;
2) STAGNARI MARIA ROSA, N. IL 24/05/1964;
avverso ORDINANZA del 26/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di MASSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 26 aprile 2006, il Tribunale di Massa ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su di una struttura alberghiera, evidenziando la configurabilità dei reati enucleati dall'organo della accusa.
A sostegno di tale conclusione, i Giudici hanno rilevato come, dalle indagini effettuate, risultasse che Stagnari Maria Rosa e Puccini Pier Giorgio (nelle rispettive qualifiche di legale amministratrice della società proprietaria dello immobile, di progettista e direttore dei lavori) avevano realizzato varie opere edilizie senza essere in possesso del necessario permesso di costruire; inoltre, avevano creato abitazioni ad uso residenziale in contrasto con la destinazione alberghiera prevista dallo strumento urbanistico. Tali condotte, secondo il Tribunale, erano sussumibili nelle ipotesi di reato contestate D.P.R. n. 381 del 2000, ex art. 44, comma 1, sotto il profilo di edificazione senza il permesso di costruire e lottizzazione abusiva.
I Giudici hanno,pure, ritenuto configurabile, a carico della indagata il reato di truffa (per avere posto in vendita porzioni dello immobile indicandole nei preliminari come civili abitazioni, mentre l'edificio era destinato ad uso alberghiero) ed a carico dell'indagato il reato di cui all'art. 483 c.p. (per avere falsamente precisato, nella richiesta di permesso di costruire in sanatoria, la destinazione dello immobile).
Le esigenze di cautela sono state individuate nella necessità di interrompere l'attività criminosa ed, in particolare, di impedire, per gli acquirenti che avevano siglato il contratto preliminare, la stipulazione di quello definitivo di acquisto.
Per l'annullamento della ordinanza, gli indagati ricorrono in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che i Giudici, con motivazione apparente, si sono limitati alla mera ricostruzione dei fatti e ad una presa d'atto della tesi accusatoria;
- che non sono state esaminate le confutazioni della difesa;
- che non è stato effettuato un attento e doveroso controllo in ordine al pericolo derivante dal libero uso dello immobile. Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
È appena il caso di ricordare come il Giudice del riesame di un sequestro, per accertare la legittimità del vincolo, debba verificare la sussumibilità della fattispecie concreta nella ipotesi di reato contestata; tale controllo deve essere attuato su di un piano di astrattezza in quanto non deve risolversi nel preventivo accertamento dei reati che forma oggetto di indagini nel processo di merito.
In considerazione di tali principi, si deve concludere che il Tribunale ha esattamente svolto il limitato ruolo di controllo e di garanzia demandatogli dalla legge.
In base alle investigazioni agli atti e agli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa - correttamente valutati così come esposti - i Giudici hanno concluso sulla entità della edificazione;
i lavori in concreto effettuati, secondo la ricostruzione dei Giudici, sono consistiti, tra l'altro, nella sopraelevazione dello edificio con formazione di un nuovo piano e nella creazione di unità abitative in contrasto con la destinazione alberghiera prevista dallo strumento urbanistico; questa conclusione non è, in modo specifico, posta in discussione dalle censure dei ricorrenti.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come gli imputati agissero muniti di Dia, del novembre 2003, che li facoltizzava ad un consolidamento strutturale e alla manutenzione straordinaria della struttura alberghiera "Old River"; anche questo tema non è coinvolto nei motivi di ricorso.
Ora, avendo come referente la ricordata ricostruzione dei fatti, si deve concludere in diritto (allo stato delle investigazioni, pur suscettibili di ulteriori sviluppi) per la configurabilità della ipotesi del reato edilizio di cui al D.P.R. n. 381 del 2000, art. 44 dal momento che l'edificazione avrebbe dovuto essere preceduta da permesso di costruire pacificamente mancante nel caso concreto. Poiché il mutamento di destinazione d'uso è accompagnato dalla realizzazione di opere edilizie, anche il reato di lottizzazione abusiva non è, allo stato, escludibile.
La contestazione relativa al reato di truffa non è arbitraria e la sua configurabilità discende dalle indagini espletate e ricordate dai Giudici; la Stagnari ha tratto in inganno tredici persone mentendo sulla regolarità amministrativa della edificazione e sulla possibilità di realizzare civili abitazioni con un danno per le parte lese, che hanno siglato i preliminari di vendita, pari a complessivi Euro 1.134.500. Pertanto, la conclusione dei Giudici sulla ipotizzabilità dei ricordati illeciti è sorretta da apparato argomentativo congruo e corretto; una più esaustiva motivazione non era richiesta trattandosi di procedimento incidentale nel quale il Tribunale non deve entrare nel meritum causae.
Comunque, il difetto motivazionale non è deducibile in Cassazione in quanto il ricorso deve essere limitato, per l'espressa previsione dell'art. 325 c.p.p., comma 1 alle violazioni di legge. In tale contesto, i ricorrenti formulano censure prive della necessaria concretezza in quanto non precisano quali errori di diritto siano evidenziabili nel gravato provvedimento e quali siano gli elementi decisivi a favore della tesi difensiva che sono stati trascurati dai Giudici di merito.
Ugualmente infondate sono le censure sulle esigenze di cautela in quanto il Tribunale ha avuto cura di indicare quali siano le ulteriori conseguenze del reato che il vincolo reale mira a neutralizzare, cioè, impedire il proseguimento della illecita edificazione e la stipulazione dei contratti definitivi di vendita. Inoltre, per il reato di lottizzazione abusiva, il vincolo reale è prodromico alla confisca per cui il sequestro preventivo era applicabile anche in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 321 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007