Cass. Sez. III n. 49839 del 24 novembre 2016 (Ud 13 ott 2016)
Pres. Fiale Est. Di Stasi Ric. Masserini
Urbanistica.Strutture mobili

Affinché i manufatti menzionati nell'art. 3 comma 1, lett. e5) del d.P.R. 380\01 non siano considerati interventi di nuova costruzione e, non richiedano, pertanto, il rilascio di permesso di costruire, essi devono trovarsi all'interno di strutture ricettive all'aperto e, cioè, quelle individuate dall'art. 13 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo) e, segnatamente, i villaggi turistici i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche ed i parchi di vacanza , tali strutture dovranno essere debitamente autorizzate e condotte in conformità alla normativa regionale di settore, la destinazione dei manufatti dovrà essere quella della sosta ed il soggiorno di turisti. Con riferimento a tale ultimo requisito (destinazione alla sosta e soggiorno di turisti) la «sosta» ed il «soggiorno» presuppongono una permanenza temporanea, così da escludere ogni forma di stabile residenza, così come il riferimento alla figura del «turista», il quale è individuabile, secondo il significato della parola stessa, come un soggetto che viaggia e soggiorna in località diverse dalla sua residenza abituale per un periodo di tempo limitato per piacere, affari o altri scopi, coincidendo sostanzialmente tale definizione con quella data dalla Organizzazione Mondiale del Turismo, agenzia delle Nazioni Unite (WTO, Ottawa Conference on Travel and Tourism Statistics, 1991).

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