Cass. Sez. III Ord. 22250 del 4 giugno 2008 (Cc 24 apr.2008)
Pres.Vitalone Est. Squassoni Ric. Calia
Urbanistica. Rigetto richiesta di immissione in possesso di bene soggetto a sequestro preventivo

Il provvedimento con cui il Pubblico Ministero, nell\'esercizio del potere di fissazione delle modalità esecutive del sequestro, rigetta la richiesta di immissione nella disponibilità di un immobile oggetto di sequestro preventivo, è impugnabile con la procedura dell\'incidente di esecuzione e non già con lo strumento dell\'opposizione di cui all\'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen, riservato al solo sequestro probatorio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. VITALONE CLAUDIO PRESIDENTE
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA "
3.Dott.MARINI LUIGI
4.Dott.GAllARA SANTI

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


sul ricorso proposto da :
1) CALIA SALVATORE N. IL 16/04/1953 avverso ORDINANZA del 19/10/2007 PROC. REP. PRESSO TRIBUNALE di BARI

- sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l\'inammissibilità del ricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Calia Salvatore ha proposto opposizione, a sensi dell\'art.263 c.5 cpp, avverso il provvedimento 19 ottobre 2007 con il quale il Pubblico Ministero respingeva la sua richiesta di essere immesso nella disponibilità di un immobile oggetto di sequestro preventivo.


Il Giudice, previo parere del Pubblico Ministero, ha dichiarato inammissibile la istanza sia perché la procedura seguita riguardava solo il sequestro probatorio sia per il rilievo che l\'organo della accusa fosse competente a determinare le modalità esecutive dl sequestro.


Per l\'annullamento del provvedimento del Pubblico Ministero 19 ottobre 2007, definito abnorme, Calia ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge. Sostiene che la sua richiesta di uso del bene avrebbe dovuto essere interpretata come di revoca parziale del sequestro per cui il Pubblico Ministero non poteva decidere negativamente, ma era tenuto ad inviare gli atti al Giudice; rileva che il vincolo reale era finalizzato ad impedire la prosecuzione dei lavori e non l\'abitazione dello immobile.


Le censure sono manifestamente infondate per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che il Collegio ritiene equo quantificare in euro mille - alla Cassa delle Ammende.


Il potere di fissazione delle modalità esecutive di un provvedimento di sequestro preventivo spetta al Pubblico Ministero per il chiaro disposto dell\'art.655 c.1 cpp e dell\'art.92 dip.att.cpp; in relazione a tali norme, compete all\'organo della accusa l\'emissione di un provvedimento di sgombero dello immobile abusivo se il suo utilizzo vanificherebbe le ragioni per la quali è stato apposto il vincolo reale. Il provvedimento del Pubblico Ministero 19 ottobre 2007 non esulava dagli schemi normativi e, di conseguenza, non era affetto da abnormità; esso era impugnabile con la procedura dello incidente di esecuzione, non attivata dall\'indagato che, invece, ha proposto opposizione a sensi dell\'art.263 c.5 cpp riservata al sequestro probatorio.


La opposizione avrebbe dovuto essere qualificata dal Giudice, in base al generale principio contenuto nell\'art.568 u.c. cpp, quale incidente di esecuzione e trattato come tale.


Di conseguenza, la sequela procedimentale non é stata conforme al modello tipico, ma la tesi del Giudice non merita censure dal momento che la conclusione è esatta: il Pubblico Ministero ha legittimamente esercitato una facoltà che gli competeva.


Inoltre, l\'indagato avrebbe dovuto proporre ricorso per Cassazione per l\'annullamento della ordinanza del Giudice e non nei confronti del decreto 19 ottobre 2007 del Pubblico Ministero (già oggetto di precedente impugnazione a sensi dell\'art.263 c.5 cpp).


PQM


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle Ammende.


Roma, 24 aprile 2008
Deposito in Cancelleria 04/06/2008