Cass. Sez. III n. 13215 del 8 aprile 2010 (CC 17 feb. 2010)
Pres. Grassi Est. Fiale Ric. PM in proc. Attianese
Urbanistica. Lottizzazione abusiva (limiti temporali)

La lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per condotte di cessione poste in essere prima del 17 marzo 1985 — data di entrata in vigore della L. 47/85. La necessità di fare riferimento a tale termine si pone invece unicamente per le disposizioni dell’art. 30 del DPR 380/01 contenute nei commi 2 e seguenti e, cioè, per quelle disposizioni strumentali ad impedire condotte lottizzatorie ed il successivo trasferimento dei beni, trattandosi di imposizioni effettivamente non contemplate prima della L. 47/85.

 

 

UDIENZA del 17.02.2010

SENTENZA N. 287

REG. GENERALE N.30268/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dolt. ALDO GRASSI                            Presidente
Doti. CIRO PETTI                                Consigliere
Dolt. ALDO FIALE                               Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO                 Consigliere
Doti. GIULIO SARNO                           Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI SALERNO nei confronti di:
1) ATTIANESE IMMACOLATA N. IL xx/xx/xxxx
- avverso l'ordinanza n. 199/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 20/05/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Do t. ALDO FIALE; estensore dott. Giulio Sarno

- sentite le conclusioni del PG Dott. Izzo Giocchino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.M..

Il procuratore della Repubblica di Salerno propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 22.5.09 del tribunale della medesima città in sede di riesame. Nell'occasione il tribunale aveva annullato - con riferimento alla sola ipotesi di lottizzazione abusiva - il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 17.4.09 di un'area in località Licinello avente destinazione agricola di circa 26000 mq suddivisa in 38 lotti sulla gran parte dei quali risultavano abusivamente realizzati manufatti edilizi ad uso abitativo, eseguito all'esito di sopralluogo del 16.3.09 in cui era stata riscontrata prosecuzione di attività edilizia.


Il tribunale, infatti, richiamando il disposto del comma 10 dell'art. 30 DPR 380/01 secondo cui "le disposizioni di cui sopra non si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985", accogliendo l'impugnazione di Attianese Immacolata, aveva ritenuto che risalendo l'acquisto della particella e il relativo atto di frazionamento all'anno 1983 non era ravvisabile il reato di lottizzazione abusiva mancando all'epoca una specifica previsione normativa fondante la rilevanza penale del fatto.


Rilevava invece il tribunale che, per quanto concerne le violazioni degli artt. 181 D.L.vo 42/04 e 734 cod. pen. concernenti l'immobile della Attianese, esse erano già coperte da precedente giudicato.


In questa sede deduce il procuratore della Repubblica ricorrente, citando giurisprudenza di questa Sezione, la violazione di legge ritenendo comunque configurabile il reato di lottizzazione abusiva anche rispetto all'anno contestato. Replica la Attianese con specifica memoria difensiva l'erroneità dell'impugnazione del PM ritenendo correttamente applicati nella specie i principi enunciati dall'art. 2 cod. pen. mancando nel 1983 una disposizione analoga a quella dell'art. 30 DPR 380/01.


Motivi della decisione


Il ricorso è fondato.


La premessa da cui muovere nella specie è l'esame dell'art. 30 del DPR 380/01. Quest'ultima disposizione, come noto, definisce anzitutto al comma 1 il concetto di lottizzazione abusiva.
I commi successivi, dal 2 al 9, disciplinano le modalità di trasferimento dei terreni e la costituzione di diritti reali o di comunione su di essi, prevedendo la necessità dell'allegazione all'atto della stipula del certificato di destinazione urbanistica; le modalità di rilascio e la durata di quest'ultimo; le conseguenze della sua mancanza per la stipula degli atti; la possibilità di dichiarazioni sostitutive; le modalità di approvazione dei frazionamenti catastali; le conseguenze sul piano amministrativo della lottizzazione priva di autorizzazione.
Il comma 10 prevede, infine, che "le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985 e, comunque non si applicano alle divisioni ereditarie, donazioni, ecc.


Va anche rilevato che l'art. 30 del DPR 380/2001 sostanzialmente riproduce - salve alcune puntualizzazioni - il contenuto, l'art. 18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 che, siccome pubblicata nella G.U. del 2.3.1995, è evidentemente entrata in vigore proprio alla data del 17 marzo 1985.

L'art. 18 all'ultimo comma sanciva in particolare che "Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù".
E' stato l'art. 18 L. 47/85, dunque, a definire il concetto di lottizzazione abusiva per come individuato anche dall'attuale art. 30 co. 1 DPR 380/01 e che ha introdotto le necessarie disposizioni finalizzate a prevenirla ed a regolarne gli effetti sul piano amministrativo e civilistico.


L'analisi della questione sollevata deve tenere conto anche di un altro dato in premessa.
Antecedentemente alla L. 47/85 l'art. 17 lett. b) della L. 10/77 sanzionava penalmente l'inosservanza dell'art. 28 della legge n. 1150 del 17.8.1942 avente ad oggetto la "lottizzazione di areee".
In difetto di una accezione più precisa del concetto di lottizzazione abusiva dal punto di vista normativa è stata la giurisprudenza a farsi carico di individuare i limiti della fattispecie penale.


In proposito, S.U. 28.11.1981, ric. Giulini, ha precisato che:
a) per la configurabilità del reato, di cui all'art. 17 lettera b) ultima ipotesi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la nozione di lottizzazione abusiva a scopo edilizio comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l'utilizzazione edilizia del territorio;
b) il reato di lottizzazione abusiva si estrinseca sia nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, sia nella esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici o la delimitazione dei singoli lotti, richiedendosi solo che gli anzidetti atti ed attività risultino funzionalizzati ad un nuovo insediamento urbano e quindi limitino o condizionino, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale. Da quanto sopra si deduce anzitutto che, come già evidenziato da questa Corte, (Sez 3 n. 38632 del 21.10.2005, correttamente richiamata dal procuratore della Repubblica ricorrente) la lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per condotte di cessione poste in essere, come nella specie, nel 1981 e, cioè, prima del 17 marzo 1985 - data di entrata in vigore della L. 47/85.
La necessità di fare riferimento a tale termine si pone invece unicamente per le disposizioni dell'art. 30 del DPR 380/01 contenute nei commi 2 e seguenti e, cioè, per quelle disposizioni strumentali ad impedire condotte lottizzatorie ed il successivo trasferimento dei beni, trattandosi di imposizioni effettivamente non contemplate prima della L. 47/85.
E la ragione del termine si rende evidente ove si consideri che l'adempimento di qualsiasi obbligo non è esigibile per un'epoca antecedente alla sua imposizione.


L'ordinanza del tribunale di Salerno va dunque annullata limitatamente alle statuizioni relative alla lottizzazione con rinvio per nuovo esame della questione che tenga conto dei principi affermati.


Continua a mantenere efficacia, invece, per le statuizioni relative al sequestro del manufatto in assenza di autorizzazione paesaggistica e, quindi, in violazione degli artt. 181 D. L.vo 42/04 e 734 cod. pen., non essendovi sul punto alcuna impugnazione.


PQM.


La Corte Suprema di Cassazione
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione del tribunale di Salerno.

 

Così deciso in Roma il 17.2.2010

DEPOSTATA IN CANCELLERIA 08 APR. 2010