DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n.34
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici.
Gazzetta Ufficiale N. 74 del 29 Marzo 2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha
approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello
Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e dell'economia e
delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Principi generali
1. La regione, nell'ambito della potesta' legislativa ad essa
attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha
facolta' di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative
statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in
materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza
dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme
concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici.
2. In conformita' alle disposizioni legislative di cui al comma 1,
la regione esercita le funzioni amministrative in materia di
valorizzazione dei beni culturali di propria pertinenza e coopera con
lo Stato al fine di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e
l'integrazione delle funzioni amministrative di tutela e
valorizzazione dei beni paesaggistici e dei beni culturali di
pertinenza statale presenti nel territorio regionale.
3. Ferme restando le funzioni amministrative ad essa gia' spettanti
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione
dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469
(Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia) e fatto salvo quanto previsto dal presente
decreto, sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri
e le facolta' attribuiti alle regioni ordinarie con il decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o con altri provvedimenti
legislativi.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale
approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
1° febbraio 1963, e' il seguente:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
statuto e quelle relative al trasferimento
all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
regione.».
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1975, n. 902 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 3 marzo 1976.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1987, n. 469 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268
del 16 novembre 1987.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45, supplemento ordinario del
24 febbraio 2004).

Art. 2.
Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio
culturale del Friuli-Venezia Giulia
1. E' istituito il Comitato paritetico permanente per la
valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia,
composto da tre dirigenti del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, rispettivamente in rappresentanza della Direzione
regionale, della Soprintendenza per i beni archeologici e della
Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, per il
patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia
Giulia, e da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale, in
rappresentanza delle strutture competenti in materia di beni
culturali, di beni paesaggistici e di risorse economiche e
finanziarie. Quando si tratta di questioni afferenti a beni culturali
dello Stato non in consegna all'Amministrazione per i beni e le
attivita' culturali e, in ogni caso, quando si tratti del
conferimento di cui al comma 3, il Comitato e' integrato da un
rappresentante dell'Agenzia del demanio, nonche' da un ulteriore
dirigente dell'Amministrazione regionale. La presidenza del Comitato
spetta ad uno dei rappresentanti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e la Vicepresidenza ad uno di quelli
dell'Amministrazione regionale.
2. Il Comitato e' sede per il collegamento informativo e
conoscitivo in ordine alle attivita' di comune interesse in materia
di promozione e sostegno della catalogazione e della conservazione
dei beni culturali e della migliore utilizzazione e fruizione
pubblica dei beni medesimi.
3. Al Comitato e' attribuita, altresi', la facolta' di stipulare
accordi per definire obiettivi comuni di valorizzazione, per
elaborare le relative strategie di sviluppo culturale ed impostare
programmi annuali di attivita' da realizzare in modo integrato e
coordinato da parte delle due Amministrazioni, individuando le
opportune forme di gestione delle conseguenti attivita', ai sensi
degli articoli 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con
gli accordi medesimi possono essere individuati istituti e luoghi
della cultura di appartenenza statale da conferire in uso alla
regione nell'ambito di progetti di fruizione integrata ai sensi
dell'articolo 102 del medesimo decreto legislativo.
4. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 3 sono definiti gli
obiettivi, gli strumenti, le risorse finanziarie, i tempi e le
modalita' per l'attuazione degli interventi.
5. Il Comitato e' dotato di una segreteria paritetica composta da
due funzionari appartenenti, rispettivamente, all'Amministrazione
statale ed a quella regionale. Le attivita' di segreteria non
comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Nota all'art. 2:
- Il testo degli articoli 102, 112 e 115 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45, supplemento ordinario del 24 febbraio
2004), e' il seguente:
«Art. 102. (Fruizione degli istituti e dei luoghi della
cultura di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilita' sulla base della normativa
vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della
cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le
procedure dell'art. 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei
beni di cui ha comunque la disponibilita'.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero
puo' altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la
disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al fine
di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei
beni ivi presenti.».
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
volorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione
dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di
adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria
e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione
diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma
congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'art. 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i
concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da
assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le
professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave
inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi
derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio,
oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite,
determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i
beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e
la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del
conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il
conferimento in uso dei beni culturali che ad esse
pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di
fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui
al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione
puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».

Art. 3.
Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia
Giulia
1. Al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico
all'espletamento delle attivita' di catalogazione e conservazione del
patrimonio culturale svolte nel Friuli-Venezia Giulia, puo' essere
costituito con decreto del Presidente della regione, che ne
disciplina anche l'organizzazione, un Istituto regionale per il
patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.
2. L'Istituto di cui al comma 1 e' aperto anche alla partecipazione
dello Stato ed e' dotato di autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e finanziaria.
3. Con il provvedimento organizzativo di cui al comma 1 e'
istituita presso l'Istituto stesso la «Scuola regionale per il
restauro», di seguito denominata: «Scuola», per l'organizzazione di
corsi di formazione e di specializzazione da realizzare con il
concorso degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le
attivita' culturali ed eventualmente delle Universita' degli studi
della regione e di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri,
secondo i profili di competenza e i criteri e livelli di qualita'
definiti ai sensi dei commi 7, 8 e 10 dell'articolo 29 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in conformita' ai requisiti
previsti per l'accreditamento ai sensi del comma 9 del medesimo
articolo.
4. Ai fini della formazione dei restauratori di beni culturali, la
Scuola e' sottoposta alla procedura di accreditamento ai sensi del
comma 9 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004.

Nota all'art. 3:
- Il testo dei commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 29 del
citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. e' il
seguente:
«Art. 29 (Conservazione). - (Omissis).
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si
adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sono individuati le modalita' di accreditamento, i
requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei
soggetti di cui al presente comma, le modalita' della
vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e
dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al
comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa
almeno un rappresentante del Ministero, il titolo
accademico rilasciato a seguito del superamento di detto
esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica
o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente.
Il procedimento di accreditamento si conclude con
provvedimento adottato entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda corredato dalla prescritta
documentazione.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.».

Art. 4.
Accordi
1. In coerenza con il principio di leale collaborazione e nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedimenti
amministrativi riguardanti il patrimonio culturale, lo Stato e la
regione stabiliscono accordi in sede regionale per lo snellimento e
la semplificazione delle procedure afferenti l'esercizio delle
funzioni di tutela.

Art. 5.
Norma finanziaria
1. Al finanziamento delle funzioni e dei compiti spettanti alla
regione ai sensi del presente decreto si provvedera' con legge
statale di modifica del Titolo IV della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia), ai sensi del quinto comma dell'articolo 63
della legge costituzionale medesima.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per l'attuazione degli
interventi di cui al comma 3 dell'articolo 2, si provvede con fondi
messi a disposizione dallo Stato e dalla regione.

Nota all'art. 5:
- Il quinto comma dell'art. 63 della citata legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recita; «Le
disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in
ogni caso, sentita la Regione».

Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa dell'accreditamento della Scuola di cui
all'articolo 3, comma 3, il diploma regionale rilasciato a
conclusione del ciclo di studi in materia di restauro di beni
culturali, organizzato direttamente dalla regione e in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' titolo per il
conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali,
previo superamento della prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante prevista dal comma 1-bis dell'articolo 182 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. Resta estranea al presente decreto la disciplina delle funzioni
relative all'amministrazione dei beni appartenenti al Fondo edifici
di culto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 2 marzo 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Rutelli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella


Nota all'art. 6:
- Il testo del comma 1-bis dell'art. 182 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' il seguente:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. (Omissis).
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il
30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
in restauro presso le accademie di belle arti con
insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma di laurea
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 1° maggio 2004.».