Cass. Sez. III n. 16463 del 31 marzo 2017 (Ud 13 gen 2017)
Presidente: Fiale Estensore: Cerroniu Imputato: Emmanuele
Urbanistica. Cessazione della permanenza nella contravvenzione di costruzione abusiva

La cessazione della permanenza nella contravvenzione di costruzione abusiva oltre che dall'esistenza di un provvedimento autoritativo, amministrativo, civile o penale, o dalla cd. desistenza volontaria, deriva dalla ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifiniture esterne ed interne. Pertanto, ove sia indicata una determinata data di accertamento, in assenza di una prova diversa, deve ritenersi che la semplice utilizzazione dell'immobile e la sua ultimazione all'esterno, senza alcuna dimostrazione del completamento delle opere interne, comporta la individuazione dell'epoca di cessazione della permanenza al momento dell'accertamento. In proposito, infatti, deve ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 gennaio 2016 la Corte di Appello di Genova ha confermato la precedente sentenza del 24 marzo 2015 del Tribunale di Genova, che aveva condannato Damiano Emmanuele alla pena di mesi otto di arresto e euro 35.000,00 di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 44, comma 1 lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché di cui agli artt. 95 e 93 del d.P.R. 380 del 2001 per l'avvenuta esecuzione di plurime opere edilizie, peraltro dichiarando non doversi procedere per intervenuta 16 463~17 prescrizione con riguardo alla realizzazione del muretto perimetrale, della recinzione, dell'aiuola, della tettoia nonché della pavimentazione.

2. Avverso detto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, allegando un articolato motivo di impugnazione.

2.1. Col proprio motivo di censura il ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., atteso che mancavano negli atti i riferimenti circa la corretta data in cui erano state realizzate le opere. La teste Sciutto aveva infatti riportato l'esecuzione di alcune opere all'anno 2009 ed altre al mese di dicembre 2012, mentre i verbali di accertamento erano stati formati rispettivamente il 25 gennaio ed il 24 febbraio 2012, nulla dicendo in ordine alla data di realizzazione degli interventi edilizi. Era così possibile che la teste si riferisse ad altre opere peraltro non oggetto di contestazione, mentre era plausibile che le opere, per le quali la Corte territoriale aveva dichiarato non essere maturata la prescrizione, fossero state invece parimenti compiute nel 2009.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione al motivo di ricorso, la cessazione della permanenza nella contravvenzione di costruzione abusiva oltre che dall'esistenza di un provvedimento autoritativo, amministrativo, civile o penale, o dalla cd. desistenza volontaria, deriva dalla ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifiniture esterne ed interne. Pertanto, ove sia indicata una determinata data di accertamento, in assenza di una prova diversa, deve ritenersi che la semplice utilizzazione dell'immobile e la sua ultimazione all'esterno, senza alcuna dimostrazione del completamento delle opere interne, comporta la individuazione dell'epoca di cessazione della permanenza al momento dell'accertamento (Sez. 3, n. 1218 del 21/12/1998, dep. 1999, Spagnuolo, Rv. 212834). In proposito, infatti, deve ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni (Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153).
Del pari, e con valutazione reciprocamente coerente, è stato a suo tempo affermato che poiché il reato di costruzione edilizia senza licenza ha carattere permanente, è onere dell'accusa provare la prosecuzione dei lavori anche dopo la data dell'accertamento della violazione (Sez. 3, n. 6080 del 06/04/1982, Vitale, Rv. 154305).
In specie, una teste ha dichiarato che parte delle opere andava datata al 2009 (e per detta parte della contestazione in favore dell'odierno ricorrente era intervenuta sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione) ed altra parte doveva farsi risalire al mese di dicembre 2012.
Al riguardo, la Corte di Appello ha osservato che la deposizione siccome riportata doveva considerarsi frutto di cattivo ricordo ovvero di non corretta verbalizzazione, dal momento che all'epoca dei sopralluoghi risalenti al 25 gennaio ed al 24 febbraio 2012, siccome risultava dai verbali di accertamento depositati e dalla deposizione del teste Audisio del settore edilizia del Comune di Genova, le opere in contestazione erano certamente presenti. Sì che le medesime non potevano essere state fatte risalire al successivo mese di dicembre, e che in ogni caso il dato evidenziato dalla teste non poteva all'evidenza essere assunto alla lettera.
Atteso ciò, e ferma la già dichiarata prescrizione, la Corte ha correttamente evidenziato che non si ravvisavano invece elementi concreti tali da consentire di collocare la realizzazione delle residue opere in epoca anteriore rispetto alla loro contestazione.
In altre parole, il nucleo motivazionale (rispettoso altresì dell'insegnamento di legittimità) non è stato intaccato dal ricorrente, il quale si è soffermato sulla dichiarazione della teste Sciutto ma non ha considerato l'oggettività delle ulteriori dichiarazioni e della documentazione prodotta (che la Corte di Appello ha espressamente riferito alle "opere in contestazione"), e comunque non è stato in grado di fornire alcun diverso concreto riscontro circa un'eventuale anteriore cessazione della permanenza del reato edilizio, rispetto alla data dell'eseguito formale accertamento del 5 marzo 2012. Laddove in ogni caso la teste aveva dato sostanzialmente conto che le opere edilizie in assenza di permesso di costruire erano state oggetto di separato intervento nel tempo.

5. Il motivo di censura appare pertanto manifestamente infondato, e pertanto ne va dichiarata l'inammissibilità. Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 13/01/2017