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CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE C. Stix-Hackl presentate il 15 maggio 2003  Causa C-154/02 Åklagaren contro Jan Nilsson  (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Hässleholms Tingsrätt [Svezia]) «Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche - Art. 2, lett. w), e art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 338/97 - Esemplare lavorato - Animali impagliati - Esemplare acquisito da oltre cinquant'anni - Modalità di acquisizione - Artt. 32 del regolamento (CE) n. 939/97 e 32 del regolamento (CE) n. 1808/2001 - Necessità di un certificato»

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I - Introduzione

 

1.
Oggetto del presente procedimento è l'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2) (in prosieguo: il «regolamento n. 338/97»), nonché delle disposizioni di attuazione emanate dalla Commissione con riguardo a tale regolamento. In particolare, si tratta della qualificazione giuridica di animali impagliati e della questione delle modalità di acquisizione di animali disciplinate dal regolamento

II - Contesto normativo

A - Normativa internazionale

2.
Il 3 marzo 1973 è stata sottoscritta la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (in prosieguo: la «Convenzione CITES»). Tale convenzione si prefigge la protezione di determinate specie minacciate di flora e fauna selvatiche mediante una regolamentazione del commercio internazionale. A tal fine la convenzione prevede una serie di limitazioni e controlli.
3.
La Convenzione CITES contiene più appendici. L'appendice I riguarda tutte le specie minacciate di estinzione che sono perciò soggette al regime di protezione più rigoroso. L'appendice II riguarda in primo luogo tutte le specie che potrebbero essere minacciate di estinzione se il loro commercio non venisse rigorosamente disciplinato, nonché, in secondo luogo, le altre specie che devono essere sottoposte ad una rigorosa disciplina.
4.
Ai sensi dell'art. XIV, n. 1, la Convenzione fa salvo il diritto delle parti di adottare misure interne più rigorose rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens di specie incluse nelle appendici I, II e III, sino all'interdizione completa di tali attività.
5.
L'art. VII, recante deroghe ed altre disposizioni particolari, al n. 2 prevede che le disposizioni degli articoli III, IV e V, ovvero le norme che disciplinano il commercio, non sono applicabili ad un esemplare, per il quale l'organo di gestione rilascia un certificato che attesti che tale esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della Convenzione CITES gli si applicassero.
6.
Per ovviare a difficoltà di interpretazione è stata adottata la risoluzione 5.11, la quale raccomanda di considerare come data dell'acquisizione per animali vivi e morti il momento in cui l'esemplare viene prelevato dall'ambiente naturale. Perparti e prodotti di esemplari protetti rileva il momento in cui la persona ne entra in possesso.

 

B - Normativa comunitaria

1. Il regolamento n. 338/97

7.
Ai sensi dell'art. 1, l'obiettivo del regolamento n. 338/97 è proteggere, tra l'altro, le specie della fauna selvatica, nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio.
8.
A norma dell'art. 3, il regolamento n. 338/97 riguarda, tra le altre, le specie elencate nell'appendice I, all'interno delle quali rientrano anche gli esemplari oggetto del presente procedimento.
9.
L'art. 2 del regolamento n. 338/97 prevede, tra le altre, le seguenti definizioni:

«m) fini prevalentemente commerciali, i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

(...)

p) alienazione, qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;

(...)

u) commercio, l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

(...)

w) esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni, esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;

(...)».

10.
L'art. 8, recante «Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali», prevede tra l'altro:

«1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

(...)

3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero

b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero

(...)».

11.
A norma dell'art. 8, n. 4, la Commissione può stabilire esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'art. 3, n. 1, lett. b), sub ii). Tali esenzioni devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche.

2. Le disposizioni di attuazione

a) Il regolamento n. 939/97

12.
Il regolamento (CE) della Commissione 26 maggio 1997, n. 939, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 939/97»), definisce specificamente condizioni e criteri per le domande di licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti. Disposizioni particolari valgono per esemplari nati ed allevati in cattività o riprodotti artificialmente
13.
Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 939/97, la nozione di «Data di acquisizione» è definita nei termini seguenti: «la data in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente».
14.
L'art. 20, n. 3, del regolamento n. 939/97 prevede disposizioni relative ad un certificato ai fini dell'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Tale articolo non regola, tuttavia, l'esenzione prevista dall'art. 8, n. 3, con riguardo ad esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni.
15.
L'art. 32 prevede, tra le altre, le seguenti esenzioni:

«I divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 338/97 e il disposto del paragrafo 3 dello stesso articolo, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti saranno concesse caso per caso mediante rilascio di un certificato, non si applicano:

(...)

d) ad esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'articolo 2, lettera w) del regolamento (CE) n. 338/97».

b) Il regolamento n. 1808/2001

16.
Il regolamento n. 939/97 è stato sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 30 agosto 2001, n. 1808, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (4) (in prosieguo: il «regolamento n. 1808/2001»), il quale è entrato in vigore nel settembre 2001.

 

17.
Il quinto 'considerando' recita:

 

«Ai fini di un'applicazione uniforme delle deroghe generali dai divieti in materia di commercio interno di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, è necessario stabilire le relative condizioni ed i relativi criteri»

18.
In deroga all'art. 29, n. 2, del regolamento n. 939/97, l'art. 29, n. 1, del regolamento n. 1808/2001 prevede:

«L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbiadimostrato all'organo di gestione competente l'osservanza di tutte le condizioni ivi previste».

19.
Diversamente dall'art. 32 del regolamento n. 939/97, a norma dell'art. 32 del regolamento n. 1808/2001 nei casi ivi previsti non è richiesto alcun certificato.

 

C - Normativa nazionale

20.
L'art. 8a della legge svedese (1994:1818), relativa alle misure concernenti animali e piante che appartengono a specie protette (in prosieguo: la «legge del 1994»), prevede sanzioni pecuniarie o detentive per le seguenti violazioni colpose o dolose del regolamento n. 338/97: l'importazione in Svezia, l'esportazione o riesportazione dalla Svezia, il commercio con piante riprodotte artificialmente, nonché il trasporto, il transito, l'acquisto, l'alienazione o altre attività commerciali. Inoltre, norme specifiche regolano come valutare la diversa gravità delle violazioni. Per violazioni non gravi non è prevista alcuna sanzione.
21.
La legge del 1994 è stata abrogata con efficacia a partire dal 1° gennaio 1999 (SFS 1998:808 e 1998:811).

 

III - Fatti, causa principale e questioni pregiudiziali

22.
Il sig. Jan Nilsson (in prosieguo: il «sig. Nilsson») deteneva nei locali usati dalla sua impresa Tyringe Förmedlingscentral un certo numero di esemplari impagliati di specie di uccelli e un orso bruno anch'esso impagliato, tutti inclusi nell'elenco di cui all'allegato A del regolamento n. 338/97.
23.
Nell'agosto 1998 in Tyringe, il sig.Nilsson acquistava, dolosamente o con colpa, in violazione della legge, i seguenti esemplari morti montati: 2 sparvieri, 2 lodolai, 2 albarelle reali, 1 allocco degli Urali, 4 allocchi, 1 astore, 2 gheppi, 1 civetta delle nevi, 1 ulula, 1 gufo di palude, 1 barbagianni, 1 falco di palude, 4 poiane comuni, 1 gufo comune, 1 gru, 1 aquila reale e 1 aquila di mare codabianca, nonostante tali specie fossero incluse nell'allegato A del regolamento n. 338/97.
24.
Nel luglio 1998 in Tyringe, il sig. Nilsson acquistava, dolosamente o con colpa, in violazione della legge, un orso bruno montato, nonostante tale specie fosse inclusa nell'allegato A del regolamento n. 338/97. Tale violazione costituisce un reato in quanto il comportamento in questione ha avuto ad oggetto un esemplare di una specie rara e minacciata e, compresi anche gli animali morti di cui al punto 1 dell'imputazione, ha riguardato molti esemplari.
25.
Gli animali montati che si trovavano presso il sig. Jan Nilsson erano esemplari impagliati.
26.
Nel procedimento pendente dinanzi all'Hässleholms Tingsrätt, il Pubblico Ministero incriminava il sig. Nilsson per violazione della legge relativa alle misureconcernenti animali e piante che appartengono a specie protette e per violazione del Codice dell'ambiente (Miljöbalken). Il sig. Nilsson respingeva tale accusa.
27.
L'Hässleholms Tingsrätt ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) se esemplari impagliati di animali inclusi nell'allegato A ricadano nella definizione di esemplari lavorati;

2) che cosa comprenda il concetto di acquisizione di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 338/97;

3) se colui che ha acquisito l'esemplare da oltre cinquant'anni debba essere l'attuale possessore;

4) se le disposizioni derogatorie dell'art. 32 del regolamento n. 1808/2001 comportino che non sia necessaria alcuna valutazione da parte dell'organo di gestione, come previsto dall'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97».

IV - Sulla prima questione pregiudiziale

A - Argomenti essenziali dei soggetti che hanno presentato osservazioni

28.
Il governo italiano rileva che, ai sensi della definizione di «esemplari lavorati» di cui all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97, sarebbe essenzialmente il fattore lavoro a risultare determinante. Poiché a norma di tale disposizione sarebbe necessaria una significativa alterazione, assente proprio in caso di impagliatura, animali impagliati non dovrebbero essere considerati esemplari lavorati e non rientrerebbero pertanto nell'art. 2, lett. w).
29.
La Commissione sottolinea in primo luogo che l'allegato A del regolamento n. 338/97 è di contenuto più ampio del corrispondente allegato della Convenzione internazionale (CITES), che ne costituisce il fondamento.
30.
Partendo dalla definizione dell'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97, la Commissione giunge alla conclusione che animali impagliati dovrebbero essere considerati esemplari lavorati qualora essi siano destinati ad uso nella gioielleria o ad uso ornamentale, artistico o pratico e non richiedano ulteriori interventi di lavorazione.

 

B - Valutazione

31.
Per la qualificazione giuridica di animali impagliati occorre basarsi sulla definizione dell'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97. Tale disposizione stabilisce cosa debba intendersi per «esemplari lavorati».
32.
Da tale norma è possibile desumere, quale primo requisito, che lo stato naturale grezzo dell'esemplare deve aver subito una significativa alterazione.
33.
Come la Commissione giustamente osserva, esemplari di animali impagliati devono essere considerati «lavorati», avendo essi subito un'alterazione con riguardo allo stato che essi avevano da vivi o da morti, ovvero lo stato «naturale» cui si riferisce il regolamento.
34.
Parimenti soddisfatto risulta poi il requisito, secondo cui deve trattarsi di un'alterazione «significativa». Le attività intraprese durante la preparazione dell'animale, così come il risultato in tal modo ottenuto devono infatti considerarsi un'alterazione significativa. Ciò vale sia per il classico procedimento di impagliatura, nell'ambito del quale la pelle viene tolta, conciata e riempita, sia per il procedimento di dermoplastica. Tale procedimento prevede che la pelle venga tolta, per essere pulita e poi conciata. La parte interna del corpo viene ricostruita e rivestita con la pelle. Alcune parti del corpo, come occhi o artigli, vengono sostituite con elementi artificiali.
35.
Le tecniche impiegate per la preparazione dell'animale vanno pertanto qualificate come alterazione significativa dell'esemplare.
36.
Ciò non viene negato dal fatto che l'impagliatura debba possibilmente conservare l'aspetto naturale degli animali. L'esistenza di una significativa alterazione ai sensi dell'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97, infatti, non dipende dall'aspetto esteriore, quanto dalla circostanza che è stato modificato lo stato complessivo dell'esemplare.
37.
L'art. 2, lett. w), fa riferimento, quale secondo requisito, allo scopo dell'alterazione, menzionando con un'elencazione tassativa l'«uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali». Con riguardo ad animali impagliati, a seconda dello scopo della loro lavorazione e dell'esemplare, può presentarsi ognuna di queste possibilità.
38.
Infine, vengono considerati lavorati soltanto gli esemplari che siano univocamente riconducibili a una delle categorie sopramenzionate e che non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi.
39.
Quanto agli altri requisiti disciplinati dall'art. 2, lett. w), secondo cui sono compresi nella nozione in esame solo gli esemplari che hanno subito una significativa alterazione più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato, essi andranno esaminati nell'ambito della terza e della quarta questione pregiudiziale.
40.
La prima questione pregiudiziale va pertanto risolta come segue: l'art. 2, lett. w), e l'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 devono essere interpretati nel senso che esemplari impagliati di animali inclusi nell'allegato A di tale regolamento ricadono nella definizione di «esemplari lavorati» se non richiedono ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura.

 

V - Sulla seconda questione pregiudiziale

A - Argomenti essenziali dei soggetti che hanno presentato osservazioni

41.
Il governo italiano, ritenendo di dover risolvere in senso negativo la prima questione pregiudiziale, considera superflua una trattazione delle altre questioni.
42.
La Commissione, che tratta congiuntamente la seconda e la terza questione pregiudiziale, si basa sulla risoluzione relativa alla convenzione CITES, sulle definizioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 338/97, sul divieto di commercio di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 338/97, nonché sul regolamento n. 939/97.
43.
Ad avviso della Commissione, si sarebbe in presenza di un'«acquisizione» ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 338/97, quando un impossessamento si sia verificato a scopo di detenzione personale, a prescindere dal fatto che sia avvenuto ad opera del possessore attuale o di uno precedente. Anche lasciti ed acquisti di eredità, donazioni o la sottrazione all'ambiente naturale rientrerebbero in tale nozione.

 

B - Valutazione

44.
Per quanto attiene all'interpretazione del concetto di «acquisizione» di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 338/97, occorre partire dall'esame sistematico di questo regolamento.
45.
Il principio alla base del sistema creato con il regolamento n. 338/97 è costituito dal divieto di cui all'art. 8, n. 1, valido per esemplari delle specie elencate nell'allegato A. Tale disposizione vieta una serie di attività, quali «l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione».
46.
Un'esenzione da tali divieti è prevista nell'art. 8, n. 3, lett. b), a favore degli esemplari che siano «lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni». La definizione di tali esemplari lavorati si rinviene nell'art. 2, lett. w).
47.
Tuttavia, nessuna di queste tre norme definisce il termine «acquisizione». Invero, l'art. 2, lett. w), menziona anche l'acquisizione quando fa riferimento al periodo di cinquant'anni, tuttavia esso non definisce l'«acquisizione» in maniera più specifica.
48.
Una disciplina più dettagliata con riguardo all'«acquisizione» è rinvenibile tuttavia nell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 939/97. Ai sensi di tale disposizione, si considera quale «data di acquisizione» il momento in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente.
49.
Tuttavia, nessuna delle tre alternative è applicabile al presente procedimento. Animali impagliati, infatti, in quanto «esemplari lavorati», non vengono prelevati dall'ambiente naturale. Per tale motivo, non può essere questo il momento dell'acquisizione di detti esemplari.
50.
Il momento della sottrazione all'ambiente naturale può avere rilevanza anche per animali impagliati unicamente per il fatto che tali esemplari, prima della loro lavorazione, possono essere stati prelevati dall'ambiente naturale.
51.
Pertanto, con riguardo all'acquisizione, nel regolamento n. 338/97 è possibile ricostruire il seguente impianto sistematico:

Il primo momento in cui un'acquisizione può verificarsi è il momento in cui l'esemplare viene prelevato dall'ambiente naturale.

Il secondo momento in cui può aversi un'acquisizione è, per un animale impagliato, l'acquisizione ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. b).

Per animali impagliati vale anche il momento dell'alterazione significativa ai sensi dell'art. 2, lett. w). Tale momento si colloca tra la sottrazione dell'animale all'ambiente naturale e l'acquisizione dell'animale a quel punto già lavorato, perché impagliato.

Nel caso di animali impagliati, quindi, un'acquisizione - vietata ai sensi dell'art. 8, n. 1 - può aversi solo in seguito alla sottrazione all'ambiente naturale e alla conseguente lavorazione.

52.
Un'acquisizione ai sensi dell'art. 8, n. 1, si distingue dunque da un'acquisizione a norma dell'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 in primo luogo riguardo al momento dell'acquisizione.
53.
La seconda distinzione consiste nel fatto che l'esenzione dell'art. 8, n. 3, lett. b), nonché l'esenzione dell'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97 fanno riferimento solo all'acquisizione, mentre il divieto dell'art. 8, n. 1, menziona l'«acquisizione» solo quale una delle numerose attività vietate. Inoltre, con riguardo all'«acquisizione» menzionata nell'art. 8, n. 1, viene vietata soltanto l'«acquisizione ... a fini commerciali».
54.
Poiché la nozione di acquisizione di cui all'art. 8, n. 3, lett. b), nonché all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97 non utilizza una simile specificazione,il concetto di acquisizione impiegato in queste disposizioni va interpretato estensivamente.
55.
Dal momento, tuttavia, che una norma derogatoria non può estendersi oltre l'ambito della norma alla quale essa deroga, anche l'art. 8, n. 3, lett. b), e l'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97 non possono dunque considerare ammissibili attività ulteriori rispetto a quelle vietate a norma dell'art. 8, n. 1.
56.
Come si evince dall'elencazione delle attività vietate ai sensi dell'art. 8, n. 1, ciò che rileva è entrare nel possesso degli esemplari. Non è necessario che ne sia stata acquisita la proprietà, né risulta sufficiente la semplice detenzione.
57.
La nozione di acquisizione di cui all'art. 8, n. 3, lett. b), nonché all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97 comprende tutti i modi di acquisto della proprietà. Per gli Stati membri che operano una distinzione tra il titolo alla base, avente natura obbligatoria, e l'aspetto di diritto reale, non è richiesto un determinato titolo. Nella nozione rientra pertanto anche l'acquisizione mediante successione, come eredità o legato, o per donazione. A ciò sono da aggiungere, a titolo esemplificativo, anche l'acquisto e la permuta.
58.
Allo stesso modo, a norma dell'art. 8, n. 3, lett. b), risulterebbero lecite la detenzione o l'esposizione in pubblico, vietate ai sensi dell'art. 8, n. 1, qualora esse fossero già cominciate prima dell'inizio del termine di cinquant'anni.
59.
Anche un raffronto con l'originaria proposta della Commissione (5), a norma della quale era ancora necessario un valido titolo di acquisizione, sembra confermare che in generale il legislatore comunitario non ha voluto rendere troppo rigidi i requisiti dell'acquisizione.
60.
La seconda questione pregiudiziale va pertanto risolta come segue: l'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 deve essere interpretato nel senso che non è necessaria una particolare modalità di acquisizione, risultando sufficiente qualsiasi genere di impossessamento.

 

VI - Sulla terza questione pregiudiziale

A - Argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni

 

61.
Il governo italiano, ritenendo di dover risolvere negativamente la prima questione pregiudiziale, considera superflua una trattazione delle altre questioni.
62.
Riguardo alla terza questione pregiudiziale, la Commissione, che tratta tale questione congiuntamente alla seconda questione pregiudiziale, non ritiene che abbia rilevanza se l'impossessamento si sia verificato ad opera del possessore attuale o di uno precedente
63.
In merito al termine di cinquant'anni, prima del quale deve essersi verificata l'acquisizione, la Commissione osserva che, secondo la convenzione CITES, tale termine deve essere calcolato a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, quindi dal 1° luglio 1975. Al contrario, a norma del regolamento n. 338/97, occorrerebbe partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo, il che, con un calcolo a ritroso, darebbe come risultato il 3 marzo 1947.

B - Valutazione

64.
La terza questione pregiudiziale riguarda la questione a vantaggio di chi operi l'esenzione di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 338/97, dunque la questione di chi debba aver acquisito l'esemplare. In particolare, si pone la questione se soltanto l'attuale possessore o anche un precedente possessore possa, ai sensi di questa disposizione, aver acquisito l'esemplare.
65.
Come già esposto in merito alla seconda questione pregiudiziale, con riguardo ad animali impagliati non è applicabile la definizione di data dell'acquisizione di cui all'art. 1 del regolamento n. 939/97, ai sensi della quale risulta determinante il momento in cui l'esemplare è stato prelevato dal suo ambiente naturale.
66.
Occorre partire dalla definizione di «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni» di cui all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97. Rientrano in tale definizione gli esemplari «che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo ... più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato» (6).
67.
Ciò significa che l'esenzione prevista dall'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 si applica solo quando il termine di cinquant'anni è decorso in relazione a due avvenimenti, ovvero la significativa alterazione e l'acquisizione.
68.
Occorre inoltre rilevare che l'avvenuta decorrenza del termine di cinquant'anni previsto dalla disposizione in esame non deve partire dall'ultima acquisizione verificatasi. Piuttosto, il calcolo del termine non viene fatto per ogni singola acquisizione, il che comporterebbe la necessità di un possesso per un periodo minimo di tempo, ma esiste un giorno di riferimento valido in tutti i casi,vale a dire il 3 marzo 1947. L'alterazione significativa e l'acquisizione devono essersi verificate prima di questa data.
69.
Tuttavia, ciò non significa che tutte le acquisizioni di animali impagliati debbano essersi verificate prima della data di riferimento, essendo necessario che solo la prima acquisizione lo sia. Rientrano pertanto nell'esenzione anche gli esemplari, la cui prima acquisizione risalga a prima del 3 marzo 1947 e che tuttavia in seguito siano stati nuovamente acquisiti.
70.
Esemplari, la cui prima acquisizione risale a prima del 3 marzo 1947, non ricadono dunque nel divieto dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 338/97. Se essi sono stati acquistati, ereditati o, in conformità alla soluzione proposta con riguardo alla prima questione pregiudiziale, in altro modo acquisiti per la prima volta precedentemente a tale data, essi possono dunque subire ulteriori acquisizioni anche successivamente ad essa.
71.
Se, al contrario, si interpretasse l'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97 nel senso che tutte le acquisizioni debbano essersi verificate prima della data di riferimento, ciò comporterebbe che dopo tale data non potrebbero in assoluto più acquisirsi esemplari antichi.
72.
La non applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 8, n. 3, comporterebbe infatti l'applicabilità del divieto di cui all'art. 8, n. 3. In tal modo, non solo verrebbero sottratti ai traffici commerciali animali impagliati da oltre cinquant'anni, ma risulterebbe altresì vietato qualsiasi genere di possesso da parte di un altro acquirente. Tale divieto riguarderebbe dunque anche persone cui l'esemplare sia pervenuto solo per eredità o donazione.
73.
Come la Commissione giustamente osserva, l'accertamento e la prova della data, tra l'altro, della prima acquisizione spetta alle autorità nazionali.
74.
La terza questione pregiudiziale va pertanto risolta come segue: l'art. 2, lett. w), e l'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 devono essere interpretati nel senso che essi non riguardano solo il possessore che ha acquisito l'esemplare lavorato da oltre cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del regolamento.

VI - Sulla quarta questione pregiudiziale

A - Argomenti essenziali dei soggetti che hanno presentato osservazioni

75.
Il governo italiano, ritenendo di dover risolvere negativamente la prima questione pregiudiziale, considera superflua una trattazione delle altre questioni.
76.
Ad avviso della Commissione, l'art. 32 del regolamento n. 1808/2001, ai sensi del quale in casi determinati non è richiesto il certificato, avrebbe modificato l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 338/97, che ancora prevedeva il rilascio di uncertificato. Non vi sarebbe alcun contrasto tra l'art. 32 del regolamento n. 1808/2001 e l'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97, in quanto tale disposizione si limiterebbe a prevedere che gli esemplari siano stati acquisiti in determinate condizioni a giudizio dell'organo di gestione. La Commissione fa inoltre riferimento all'art. 29 del regolamento n. 1808/2001

B - Valutazione

77.
In primo luogo, occorre rilevare che, in conformità all'art. 45, il regolamento n. 1808/2001 è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione del 19 settembre 2001.
78.
I fatti della causa principale riguardano tuttavia delle circostanze verificatesi già nel luglio e agosto 1998.
79.
Alla causa principale trova pertanto ancora applicazione il regolamento n. 939/97. L'art. 32 di tale regolamento prevede che la condizione in base alla quale l'esenzione deve essere concessa mediante rilascio di un certificato non si applica ad esemplari acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97.
80.
La disciplina derogatoria dell'art. 32 del regolamento n. 1808/2001 o dell'art. 32 del regolamento n. 939/97 modifica pertanto l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 338/97, nella misura in cui per esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97 non è più richiesto alcun certificato.
81.
Tale disciplina tuttavia non riguarda la disposizione dell'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97. Continua in questo modo ad avere efficacia la condizione ivi regolata, secondo la quale l'organo di gestione può valutare che l'esemplare sia stato acquisito alle condizioni del regolamento. L'organo di gestione può pertanto continuare ad esercitare un controllo. Tale «valutazione» prevista dall'art. 2, lett. w), costituisce addirittura un requisito per l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 338/97.
82.
Pertanto, l'organo di gestione deve anche essere libero di valutare se gli esemplari in questione siano stati acquisiti alle condizioni previste dall'art. 2, lett. w). L'obbligo di mettere in tali condizioni l'organo di gestione ricade sul soggetto che invoca l'esenzione. A tal riguardo, la Commissione correttamente fa riferimento alla disposizione dell'art. 29, n. 1, del regolamento n. 1808/2001. Tale disposizione prevede, infatti, che l'esenzione che qui rileva di cui all'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 è concessa soltanto «quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente l'osservanza di tutte le condizioni ivi previste»
83.
La quarta questione pregiudiziale va pertanto risolta come segue: l'art. 32 del regolamento n. 1808/2001 e l'art. 32 del regolamento n. 939/97 devono essereinterpretati nel senso che l'esenzione di cui all'art. 8, n. 3, e all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97, sebbene non presupponga il rilascio di un certificato, richiede tuttavia che l'organo di gestione possa valutare che l'esemplare interessato sia stato acquisito alle condizioni previste dall'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97.

VIII - Conclusione

84.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel seguente modo:

1) L'art. 2, lett. w), e l'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, devono essere interpretati nel senso che esemplari impagliati di animali inclusi nell'allegato A di tale regolamento ricadono nella definizione di «esemplari lavorati» se non richiedono ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura.

2) L'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 deve essere interpretato nel senso che non è necessaria una particolare modalità di acquisizione, risultando sufficiente qualsiasi genere di impossessamento.

3) L'art. 2, lett. w), e l'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 devono essere interpretati nel senso che essi non riguardano solo il possessore che ha acquisito l'esemplare lavorato da oltre cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del regolamento.

4) L'art. 32 del regolamento (CE) della Commissione 26 maggio 1997, n. 939, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e l'art. 32 del regolamento (CE) della Commissione 30 agosto 2001, n. 1808, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, devono essere interpretati nel senso che l'esenzione di cui all'art. 8, n. 3, e all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97, sebbene non presupponga il rilascio di un certificato, richiede tuttavia che l'organo di gestione possa valutare che l'esemplare interessato sia stato acquisito alle condizioni previste dall'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97.

 


1: - Lingua originale: il tedesco.


2: - GU L 61, pag. 1.


3: - GU L 140, pag. 9.


4: - GU L 250, pag. 1.


5: - V. art. 2, lett. aa), e art. 18, lett. b), della proposta della Commissione di regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1991, relativo alla disciplina del possesso e del commercio di esemplari di specie della flora e della fauna selvatiche (GU C 1992, pag. 1).


6: - Il corsivo è mio.