Corte dei Conti Sez. Campania n.377 del 26 marzo 2012
Caccia e animali. Rilascio tesserini venatori
Sulla responsabilità per danno erariale dei componenti il comitato di gestione di un ATC per aver rilasciato tesserini venatori "di rappresentanza"
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Fiorenzo SANTORO Presidente
dott.ssa Rossella CASSANETI Consigliere
dott. Nicola RUGGIERO I Referendario – relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 61101 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale della Corte dei Conti nei confronti dei Sigg.ri:
1) Alaia Vincenzo, nato ad Avella il 18 settembre 1961 ed ivi residente in via Antonio Borrelli 9;
2) Alvino Renato, nato a Salerno il 24 dicembre 1952 e residente a Pellezzano (SA) in Parco San Giovanni n. 4/B;
3) Bianco Fernando, nato a Mariano Comense il 4 aprile 1964 e residente a Flumeri in C.da Candelaro n. 1;
4) Biondi Giancarlo, nato a Siena il 17 giugno 1943 e residente ad Avellino in via Due Principati 31;
5) Concilio Rosario, nato a Salerno il 4 marzo 1960 e residente in San Michele di Serino in via Viaticale 35;
6) Gregorio Giuseppe, nato a Castelfranci il 12 febbraio 1950 e residente a Castelfranci in C.da San Marciano;
7) Mazzone Emilio, nato a Benevento il 4 marzo 1960 e residente in Avellino in via Tagliamento n. 273;
8) Molinario Francesco, nato ad Ariano il 28 maggio 1951 ed ivi residente in C.da Grignano n. 55;
9) Rubinaccio Gianpaolo, nato il 30 marzo 1975 ad Avellino e residente a Quindici in via Casa Amelia n.6;
10) Sicuranza Lorenzo, nato ad Ariano il 21 maggio 1953 ed ivi residente in via C.da Camporeale;
11) Spina Mario, nato ad Avellino il 7 agosto 1950 ed ivi residente in via C. Del Balzo n. 109;
tutti elettivamente domiciliati in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 181, presso lo studio dell’Avv. Antonio Barra, dal quale, disgiuntamente all’Avv. Caterina Barra, sono rappresentati e difesi, giusta mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;
VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 29 ottobre 2009;
ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del giorno 26 gennaio 2012, celebrata con l’assistenza del segretario dott. Alfonso Pignataro, il Magistrato relatore dott. Nicola Ruggiero, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale, Cons. Filippo Esposito e l’Avv. Antonio Barra per tutti i convenuti;
Rilevato in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 29 ottobre 2009, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale - previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994 n. 19 - conveniva in giudizio i Sigg.ri Alaia Vincenzo, Alvino Renato, Bianco Fernando, Biondi Giancarlo, Concilio Rosario, Gregorio Giuseppe, Mazzone Emilio, Molinario Francesco, Rubinaccio Gianpaolo, Sicuranza Lorenzo e Spina Mario, nella qualità di componenti del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia di Avellino (d’ora in poi A.T.C.).
Ai predetti soggetti l’ Organo requirente, attivatosi sulla base di una specifica denuncia, depositata in data 2 dicembre 2008, del Commissario straordinario per la Provincia di Avellino, imputava un danno complessivo di euro 26.350,00, che i medesimi avrebbero arrecato, con condotta gravemente colposa, alla Provincia di Avellino.
Nello specifico, secondo la prospettazione attorea, gli stessi soggetti, con le deliberazioni assunte nelle sedute n. 10 del 10 agosto 2006, n.16 del 7 agosto 2007 e n. 22 del 5 agosto 2008, avrebbero illegittimamente concesso un numero totale di 850 tesserini di “rappresentanza”, facendo versare alle associazioni venatorie il solo costo di riproduzione di tali documenti.
Di qui il contestato danno erariale, individuato nell’omesso introito della quota di accesso all’A.T.C. di Avellino per gli anni 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 in relazione ai tesserini rilasciati gratuitamente.
Il medesimo danno veniva quantificato in euro 26.350,00 complessivi, ottenuto moltiplicando l’importo di euro 31,00 (pari alla singola quota di accesso nelle stagioni venatorie interessate, così come fissata dalle determine della Provincia di Avellino nn. 5062/06, n. 5454/07 e 4859/08) per il numero dei tesserini che sarebbero stati illegittimamente rilasciati (850).
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio con una unica memoria, depositata il 27 dicembre 2011 e predisposta nel loro interesse dagli Avv.ti Antonio e Caterina Barra.
Nella predetta memoria, i convenuti eccepivano, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della Provincia di Avellino, che discenderebbe dalla circostanza per cui il titolare del credito reclamato nella presente sede sarebbe l’A.T.C. di Avellino, cui apparterrebbero le somme rinvenienti dal rilascio dei tesserini di accesso, giusta previsione dell’art. 38, comma 2, legge regionale Campania n. 8/96; tutto ciò sarebbe attestato anche da una dichiarazione del Segretario dell’ATC di Avellino (prot. n. 201 del 10 novembre 2001), all’uopo depositata.
Il rilascio dei predetti tesserini, inoltre, non avrebbe determinato l’insorgenza di alcun danno, in quanto si inserirebbe in un’attività di scambio con omologhi e limitrofi Ambiti Territoriali di Caccia, finalizzata ad acquisire, con immediatezza e puntualità, elementi informativi sulle migrazioni della fauna selvatica all’interno degli stessi Ambiti territoriali.
In caso contrario, aggiungevano i convenuti, gli stessi elementi di conoscenza avrebbero potuto essere acquisiti solo attraverso accertamenti costosi da demandare ad organismi universitari.
Di più; l’assenza di danno emergerebbe anche in relazione alla circostanza per cui, in mancanza dei predetti scambi, non necessariamente altri soggetti estranei avrebbero richiesto le autorizzazioni all’accesso ai territori dell’A.T.C. di Avellino, risultando, dunque, incerta l’acquisizione delle relative quote.
I convenuti sostenevano, inoltre, che il rilascio dei cd tesserini di rappresentanza, siccome finalizzato, attraverso gli scambi informativi di cui si è detto, a garantire l’adeguata ricognizione della fauna selvatica, rientrerebbe nell’ambito delle scelte di merito non sindacabili alla luce dell’ art. 37 L.R. Campania 8/96, il quale affida al Comitato di Gestione il compito, tra l’altro, di promuovere ed organizzare “le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica……”.
In ogni caso, secondo i convenuti, la pretesa erariale dovrebbe essere circoscritta al più limitato importo di euro 16.833,00 (ottenuto moltiplicando la singola quota di euro 31,00 per il numero di 543 tesserini), in quanto, nell’anno 2008, sarebbero stati effettivamente rilasciati solo 43 tesserini, in luogo dei 350 indicati nell’atto di citazione, come da attestazione del Segretario dell’ATC di Avellino (nota prot. n. 200 del 10 novembre 2011).
La memoria difensiva terminava con la richiesta principale di assoluzione da ogni addebito e con quella subordinata di esercizio, da parte del Collegio, dei poteri mitigatori di legge.
2. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2012, la Procura erariale, nella persona del Vice Procuratore Generale, Cons. Filippo Esposito, insisteva per la condanna nei termini di cui all’atto di citazione.
L’Avv. Antonio Barra, per i convenuti, richiamando le argomentazioni difensive già contenute nella memoria di costituzione in giudizio, reiterava la richiesta di rigetto della pretesa attorea.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione, proposta dai convenuti nella memoria depositata il 27 dicembre 2011, di difetto di legittimazione attiva della Provincia di Avellino.
L’asserito difetto discenderebbe dalla circostanza per cui il titolare del credito reclamato nella presente sede sarebbe l’A.T.C. di Avellino, cui apparterrebbero, ai sensi dell’art. 38, comma 2, legge regionale Campania n. 8/96, le somme rinvenienti dal rilascio dei tesserini di accesso ai territori di propria competenza.
La predetta eccezione deve essere intesa evidentemente come eccezione di errata individuazione dell’Amministrazione danneggiata, essendo del tutto pacifico che, nel giudizio per danno erariale, la legittimazione attiva competa in via esclusiva al P.M. contabile (così, tra le tante, Corte Conti, Sez. riunite n. 14/2000/QM; id., Sez. riunite, n. 6/2003/QM; id. Sez. riunite, n. 1/2005/QM; Corte Conti, Sezione giur. Puglia, n. 259/2010).
La medesima eccezione, a giudizio del Collegio, risulta, comunque, infondata e come tale va disattesa.
La predetta conclusione si impone, innanzitutto, alla luce del tenore letterale dell’art. 38 legge regionale Campania n. 8 del 10 aprile 1996, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e la disciplina dell’attività venatoria in Campania”.
Tale ultima disposizione, infatti, nel regolamentare le funzioni delle Province nella gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, affida alle medesime Province il compito, tra l’altro, di fissare, a fini di coordinamento della gestione programmata della caccia, “le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori a favore dei Comitati di Gestione” (comma 1, lett. d) ), aggiungendo al successivo comma 2 che “le suddette quote vanno versate su apposito conto corrente presso l’Amministrazione provinciale competente e da quest’ultima accreditate ai singoli ATC su apposito conto corrente presso lo stesso tesoriere dell’Amministrazione provinciale sul quale il Presidente dell’ATC disporrà pagamenti dovuti per le finalità istituzionali degli ATC”.
Le quote dei cacciatori affluiscono, allora, su di un conto intestato alla Provincia (e, dunque, al relativo bilancio), salvo poi essere accreditate su altro conto, acceso, però, presso lo stesso Tesoriere dell’Amministrazione provinciale, destinato al finanziamento dei singoli ATC, in modo tale da consentire lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi.
Conseguentemente, il mancato incameramento delle predette quote preclude, almeno in via diretta, il mancato incasso di entrate al bilancio provinciale, determinando un danno immediatamente percepibile a carico dell’Amministrazione provinciale.
Le conclusioni in parola risultano, del resto, coerenti con la natura e le funzioni degli A.T.C., nonché con le stesse competenze provinciali in materia di caccia.
Nello specifico, gli A.T.C. si configurano quali strumenti attraverso i quali si realizza il regime pubblico della caccia, nella forma della cd gestione programmata ex artt. 10 ed 14 legge 157/92, finalizzata alla tutela del bene primario dell’ambiente (in termini, TAR Piemonte, Sez. II, 12 giugno 2009, n. 1686).
Ciò avviene, essenzialmente, attraverso la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale, già destinato in sede programmatoria a questo tipo di gestione, in “ambiti territoriali di caccia” (gli A.T.C. per l’appunto), di “superficie non inferiore a 65.000 ha., anche ricadenti in più Province e/o articolati in sub comprensori, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali” (così l’art. 36 della L.R. Campania 8/96).
Le somme versate dai cacciatori a titolo di partecipazione economica, nel consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli A.T.C., risultano, dunque, finalizzate all’attuazione di quella gestione programmata dell’attività venatoria, rientrante tra le competenze istituzionali dell’Ente Provincia (al quale significativamente il già richiamato art. 38, comma 1, legge regionale Campania n. 8/96, riserva rilevanti poteri nella materia de qua, ad iniziare da quello di fissazione del numero, minimo e massimo, dei cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale).
Il mancato introito delle medesime somme incide, allora, sull’effettivo dispiegarsi di funzioni e competenze provinciali.
Alla luce di tutto quanto testè esposto, deve ritenersi che, nel caso all’esame, l’Amministrazione danneggiata sia stata correttamente individuata nella Provincia di Avellino.
2. Terminato l’esame dell’eccezione preliminare, il Collegio è chiamato ad affrontare il merito della vicenda.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la pretesa attorea meriti accoglimento, sia pure nei termini e limiti sotto indicati, sussistendo, nel caso di specie, tutti gli elementi fondanti della responsabilità amministrativo-contabile, quali il rapporto di servizio in ragione del quale è stata posta in essere la condotta illecita, il nesso di causalità tra la predetta condotta ed il conseguente evento lesivo, e l’elemento soggettivo, nella forma della colpa grave.
Con particolare riferimento al cd rapporto di servizio con l’Ente danneggiato, è appena il caso di notare che i convenuti, in qualità di componenti del Comitato di Gestione dell’ATC di Avellino, erano chiamati, tra l’altro, a decidere in ordine all’accesso all’ambito di competenza da parte dei cacciatori richiedenti (art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 626 del 22 settembre 2003, recante “Nuovo Regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia”), (accesso) implicante il pagamento di una quota ai sensi del comma 2 dell’art. 36 L.R. Campania 8/96, come modificato dall’art. 30 della L.R. Campania 24/05; di qui lo stabile e continuativo inserimento nel procedimento amministrativo finalizzato all’acquisizione al bilancio provinciale delle somme provenienti dai cacciatori.
Allo stesso modo, il Collegio è dell’avviso che il comportamento tenuto, nell’ambito della vicenda de qua, dai convenuti, abbia arrecato un sicuro danno patrimoniale alla Provincia di Avellino, da individuarsi nella quota di accesso all’A.T.C. di Avellino non introitata per gli anni 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 in conseguenza del rilascio gratuito dei cd tesserini di “rappresentanza”.
Sul punto, devono essere disattese le argomentazioni difensive, volte ad escludere qualsivoglia pregiudizio, in ragione della circostanza per cui il rilascio dei tesserini si inserirebbe in un’attività di scambio con omologhi e limitrofi Ambiti Territoriali di Caccia, finalizzata ad acquisire, con immediatezza e puntualità, elementi di conoscenza sulle migrazioni della fauna selvatica all’interno degli stessi Ambiti territoriali, (elementi di conoscenza) altrimenti acquisibili solo attraverso costosi accertamenti da demandare ad organismi universitari.
A tal riguardo, è sufficiente evidenziare come nessuna norma legittimasse i componenti del Comitato di Gestione dell’A.T.C. di Avellino ad escludere discrezionalmente il pagamento delle quote di accesso da parte dei cacciatori, invero obbligatorio ai sensi del comma 2 dell’art. 36 L.R. Campania 8/96, come modificato dall’art. 30 della L.R. Campania 24/05, e, dunque, ad incidere negativamente sulle finanze provinciali.
Tutto ciò, per di più, con il semplice richiamo a motivi, alquanto fumosi e generici, di “rappresentanza”.
Né la rilevata genericità risulta colmata, a giudizio del Collegio, dal riferimento, contenuto nella memoria di costituzione in giudizio, ad una non meglio precisata attività di interscambio informativo tra A.T.C. limitrofi, peraltro non minimamente menzionata nelle deliberazioni incriminate.
D’altro canto, contrariamente a quanto avvenuto, i convenuti avrebbero, comunque, dovuto provare la sussistenza di un collegamento immediato tra il rilascio gratuito dei tesserini, di tutti i tesserini concessi senza incameramento delle relative quote, e l’invocata attività di interscambio informativo, siccome circostanza volta a paralizzare la pretesa attorea (art. 2697, comma 2, c.c.).
Allo stesso modo, è rimasta del tutto priva di dimostrazione l’asserzione alla cui stregua, in assenza del contestato rilascio, sarebbe stato inevitabile il ricorso a costosi accertamenti, per altro in alcun modo quantificati, da affidare ad organismi universitari.
Né, a fronte di un dato certo ed attuale (il mancato introito conseguente alla concessione gratuita dei tesserini di accesso), può riconoscersi alcun rilievo alla circostanza, meramente eventuale ed assolutamente indimostrata per cui, in assenza del contestato rilascio, non sarebbe stato, comunque, richiesto da altri soggetti estranei, un eguale numero di autorizzazioni all’accesso ai territori dell’A.T.C. di Avellino.
3. Il danno emerso nella fattispecie vagliata in questa sede deve essere ricondotto al comportamento antigiuridico degli attuali convenuti, i quali, in assenza di una norma abilitante e nel difetto di una benchè minima esplicitazione delle ragioni sottostanti, hanno ritenuto di “esonerare” un rilevante numero di cacciatori dal pagamento, invero obbligatorio, delle quote di accesso ai territori dell’ATC di Avellino, cagionando il correlativo, mancato introito a carico del bilancio provinciale.
Sul punto, i convenuti hanno sostenuto che il rilascio dei cd tesserini di rappresentanza, siccome finalizzato a garantire, attraverso interscambi informativi, l’adeguata ricognizione della fauna selvatica, rientrerebbe nell’ambito delle scelte di merito non sindacabili; tutto ciò alla luce dell’ art. 37 L.R. Campania 8/96, il quale affida al Comitato di Gestione il compito, tra l’altro, di promuovere ed organizzare “le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica……”.
In buona sostanza, la predetta argomentazione difensiva è volta a dare rilievo, nel caso all’esame, alla previsione di cui all’art. 1, comma 1, della legge 20/94, prevedente “l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.
Nondimeno, la medesima argomentazione risulta, a giudizio del Collegio, infondata e come tale va disattesa.
A tal riguardo, deve essere evidenziato che la giurisprudenza contabile è pacifica nel consentire il sindacato delle scelte discrezionali, in presenza di atti contra legem o palesemente irragionevoli ovvero ancora altamente diseconomici (così, tra le tante, Corte Conti, Sez. III, 23 settembre 2008, n. 281; Corte Conti, Sez. giur. Abruzzo, 7 gennaio 2004, n. 1; id. Sez. I, 1 aprile 2003, n. 115/A).
In altri termini, il comportamento contra legem o irrazionale del pubblico agente non è mai al riparo dal sindacato, non potendo esso costituire esercizio di una scelta discrezionale insindacabile; l’art.1, comma 1, legge 20/94 non può rappresentare, infatti, uno schermo di protezione per le decisioni irragionevoli o assunte in violazione di norme di legge, che abbiano causato un danno erariale (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, 27 gennaio 2012, n. 30; id. Sezione giur. Campania, 24 gennaio 2011, n. 104; id., Sezione giur. Sicilia, 15 ottobre 2010, n. 2152).
Sul punto, deve essere ribadito che i convenuti, nella veste di componenti del Comitato di gestione dell’ATC di Avellino, in assenza di una norma abilitante e nel difetto di una benchè minima esplicitazione delle ragioni sottostanti, hanno ritenuto di “esonerare” un rilevante numero di cacciatori dal pagamento, assolutamente obbligatorio alla stregua della normativa di settore, delle quote di accesso ai territori dell’ATC di Avellino, cagionando il correlativo, mancato introito a carico del bilancio provinciale.
D’altro canto, se anche il fine avuto di mira fosse stato, come sostenuto dai convenuti, quello di acquisire aggiornati elementi di conoscenza sulla migrazione della fauna selvatica (cosa, invero, non minimamente menzionata nelle deliberazioni incriminate), in ogni caso, il fine in parola non avrebbe potuto essere perseguito attraverso un comportamento assolutamente irrazionale, oltreché violativo della normativa di settore, quale quello di rilasciare gratuitamente ad un rilevante numero di cacciatori le autorizzazioni all’ingresso nei territori di competenza dell’A.T.C. interessato, così determinando un minor incasso di somme pubbliche.
Tutto ciò a maggior ragione in assenza di una norma legittimante l’introduzione, in via amministrativa, di “deroghe” all’obbligatorietà del pagamento delle quote di accesso, normativamente prevista (comma 2 dell’art. 36 L.R. Campania 8/96, come modificato dall’art. 30 della L.R. Campania 24/05).
4. Il comportamento dei convenuti risulta connotato, a giudizio del Collegio, da colpa grave, a ragione della chiarezza e specificità della normativa di settore violata, della evidente irragionevolezza del medesimo comportamento, contrastante con i più elementari canoni di corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche e sprovvisto di ogni fondamento normativo, senza tralasciare il profilo della reiterazione della condotta illecita, protratta per ben tre stagioni venatorie consecutive.
Con riferimento, infine, alla quantificazione del danno da porre a carico dei convenuti a titolo di condanna, il Collegio ritiene che lo stesso debba essere limitato all’importo complessivo di euro 16.833,00 (ottenuto moltiplicando la singola quota di euro 31,00 per il numero di 543 tesserini).
I convenuti hanno, infatti, prodotto in giudizio una nota del 10 novembre 2011, prot. n. 200, il cui contenuto non è stato contestato dalla Procura erariale, con la quale il Segretario dell’A.T.C. di Avellino ha attestato che, nelle stagioni venatorie 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, sono stati effettivamente distribuiti complessivamente n. 543 tesserini di “rappresentanza” (in luogo di quelli già previsti di n. 850 e menzionati nell’atto di citazione).
Tutto ciò in quanto lo stesso Comitato di Gestione, con la deliberazione n. 25 del 14 ottobre 2008, su espresso invito dell’Amministrazione provinciale, ha provveduto a bloccare la distribuzione dei tesserini per l’anno 2008, con la conseguenza che, dei 350 tesserini stampati, ne sono rimasti in circolazione solo 43, per un totale complessivo di 543 (200 per il 2006/2007, 300 per 2007/2008, 43 per il 2008/2009).
La predetta somma di euro 16.833,00 deve essere addossata, a titolo di condanna, ai Sigg.ri Alaia Vincenzo, Alvino Renato, Bianco Fernando, Biondi Giancarlo, Concilio Rosario, Gregorio Giuseppe, Mazzone Emilio, Molinario Francesco, Rubinaccio Gianpaolo, Sicuranza Lorenzo e Spina Mario, ciascuno dei quali sarà tenuto, senza vincolo di solidarietà con gli altri, al pagamento dell’eguale importo di euro 1.530,27 (sull’applicazione della regola generale della parziarietà ai componenti di un organo collegiale che abbiano, con colpa grave, votato favorevolmente rispetto ad un atto causativo di danno erariale, vedasi Corte Conti, Sez. riunite n. 15/QM del 27 maggio 1999).
Sul predetto importo sono dovuti interessi e rivalutazione, come da dispositivo.
Conclusivamente, e per le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene accoglibile, nei termini e limiti sopra visti, la domanda attorea nei confronti dei convenuti Alaia Vincenzo, Alvino Renato, Bianco Fernando, Biondi Giancarlo, Concilio Rosario, Gregorio Giuseppe, Mazzone Emilio, Molinario Francesco, Rubinaccio Gianpaolo, Sicuranza Lorenzo e Spina Mario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
-RIGETTA l’eccezione relativa all’erronea individuazione dell’Amministrazione danneggiata;
-CONDANNA i Sigg.ri Alaia Vincenzo, Alvino Renato, Bianco Fernando, Biondi Giancarlo, Concilio Rosario, Gregorio Giuseppe, Mazzone Emilio, Molinario Francesco, Rubinaccio Gianpaolo, Sicuranza Lorenzo e Spina Mario al pagamento, in favore della Provincia di Avellino, dell’importo di euro 1.530,27 cadauno, senza vincolo di solidarietà tra i medesimi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale diretto arrecato al predetto Ente.
L’importo per cui è condanna va rivalutato, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), dalla data di adozione delle singole deliberazioni prevedenti il rilascio gratuito dei tesserini alla data di pubblicazione della presente sentenza.
La somma così rivalutata va incrementata degli interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di giudizio, che si liquidano in euro
seguono la soccombenza.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012.
IL Magistrato ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Nicola Ruggiero) (dott. Fiorenzo Santoro)
Depositata in Segreteria il
Il Direttore di Segreteria
(dott. Carmine De Michele)