TAR Toscana, Sez. III, n. 794, del 15 maggio 2013
Urbanistica.Inedificabilità assoluta fascia di rispetto del canale nel quale convergono le acque piovane

Un canale registrato sulla cartografia ufficiale come rio nel quale convergono le acque piovane provenienti da un bacino idrografico, rientra a pieno titolo nell’ipotesi di cui all’art. 133 del r.d. 368 del 1904 (regolamento per l’esecuzione del t.u. della legge 22.3.1900 n. 195 e della legge 7.7.1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e del terreni paludosi) e, di conseguenza, comporta un vincolo di inedificabilità assoluta nell’ambito della sua fascia di rispetto dai 4 ai 10 metri in base all’art. 33 della legge n. 47 del 1985. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00794/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00619/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 1997, proposto da: 
Stagetti Luigi e a seguito del decesso dello stesso in riassunzione gli eredi Stagetti Anna, Garibaldi Maria Luisa, Stagetti Luigi, Stagetti Marcella, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Dati, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Firenze, via Lamarmora 14;

contro

Comune di Pietrasanta;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria (negazione n. 30/9) emesso dal Sindaco del Comune di Pietrasanta in data 13.11.96, notificato il 19.11.96, con il quale il Sindaco suddetto ha negato la concessione in sanatoria richiesta con domanda presentata dal ricorrente in data 29.3.86 (n. 2797 già 2750) e, con ordinanza contestuale n. 119, in pari data, ha ingiunto al ricorrente la demolizione nel termine di gg. 90 dalla notifica dell'ordinanza stessa, delle opere eseguite in via Comunale Strettoria sull'immobile di cui al fg. 53 mapp. 126 N.C.E.U. e consistenti in realizzazione di un capannone ad uso magazzino artigianale; con avviso che in caso di inottemperanza saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 7 della Legge 47/85.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2013 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori N. Pecchioli delegato da R. Righi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Con atto ritualmente notificato e depositato, il nominato ricorrente (al quale sono subentrati per successione i nominati suoi eredi) ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato relativo al diniego di condono di un manufatto a uso magazzino, riattato nel 1961 e ampliato nel 1978, chiedendone -previa la sospensione (la relativa istanza è stata accolta con ordinanza n. 309 del 1997) – l’annullamento sulla base di due motivi con i quali deduce:

- la violazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985 per la ragione che si sarebbe formato il silenzio – accoglimento al decorso dei due anni dalla data di presentazione della domanda di condono, non essendosi verificata alcuna dolosa infedeltà né rientrando l’abuso edilizio nell’ipotesi dell’art. 33, non essendo sufficiente il mero richiamo al parere negativo espresso dal Genio civile in relazione alla distanza inferiore del manufatto oggetto di condono ai 4 metri dal limite di sponda di un fossato del quale non vengono descritte le caratteristiche di demanialità;

- l’eccesso di potere per difetto di motivazione, non essendo stata data contezza dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla rimozione dell’opera abusiva in revoca del maturato silenzio – accoglimento né delle ragioni per le quali sulla base di un parere contrario riguardante solo una parte del manufatto si debba demolire il tutto, come pure del perché si sia ritenuto di applicare l’art. 7 della legge n. 47 del 1985 su un immobile di proprietà anche di terzi non partecipanti al procedimento.

Ulteriori scritti difensivi sono stati depositati in data 29 marzo 2013.

All’udienza pubblica del 30 aprile 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2) Il ricorso, nei due motivi dedotti, che possono essere trattati congiuntamente, è infondato.

Il Collegio osserva, innanzi tutto, che come appare evidente dalla documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente (mappa e relazione tecnica), quello che è denominato nel ricorso un “piccolo fossato campestre” è in realtà un canale registrato sulla cartografia ufficiale come “rio Bonazzera” nel quale convergono le acque piovane provenienti da un bacino idrografico che fa riferimento anche al “Colle Tondo” . Si tratta di un corso d’acqua che rientra a pieno titolo nell’ipotesi di cui all’art. 133 del r.d. 368 del 1904 (regolamento per l’esecuzione del t.u. della legge 22.3.1900 n. 195 e della legge 7.7.1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e del terreni paludosi) e, di conseguenza, comporta un vincolo di inedificabilità assoluta nell’ambito della sua fascia di rispetto dai 4 ai 10 metri in base all’art. 33 della legge n. 47 del 1985. Sul punto è sufficiente richiamare la recente sentenza n. 816 del 16.2.2012 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, che ha affermato come l’assolutezza e inderogabilità del vincolo, rispetto alla disciplina urbanistica locale, trovino il loro fondamento nella salvaguardia delle normali operazioni di ripulitura e di manutenzione dei corsi d’acqua al fine anche di impedirne l’esondazione. Ricadendo la fattispecie all’interno del disposto dell’art. 33 citato, nessun silenzio accoglimento si è potuto maturare sulla sanatoria richiesta

Priva di pregio è, invece, la doglianza che con il provvedimento impugnato si disponga la rimozione dell’intero fabbricato, anche nella parte che rispetti il richiamato vincolo, essendo pacifico dalla piana lettura del provvedimento che l’ordine di ripristino di cui al dispositivo, nel riferirsi “alle opere indicate in motivazione”, si rapporti al parere del genio civile riportato appunto nella motivazione dell’ordinanza; parere che è contrario “per la parte del manufatto posta a distanza inferiore di ml. 4,00 dal limite di sponda”.

In conclusione, il ricorso va respinto, nulla disponendosi sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore

Eleonora Di Santo, Consigliere

Riccardo Giani, Consigliere

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)