Pres. De Maio Est. De Maio Ric. Clemente
Urbanistica. Costruzione in zone sismiche e responsabilità del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori risponde del reato di cui agli artt.93 e 94 dpr 380/01, essendo anch'egli destinatario del divieto di esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui agli artt.52 e 83 del citato dpr, atteso che le disposizioni sulla vigilanza delle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, ha determinato una posizione di controllo su attività potenzialmente lesive in capo al direttore dei lavori.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/05/2008
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 01185
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 043389/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CLEMENTE FRANCESCO PAOLO N. IL 15/04/1967;
avverso SENTENZA del 30/03/2007 TRIBUNALE di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Presidente Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 30.3.2007 del giudice monocratico del Tribunale di Messina, Francesco Paolo Clemente fu condannato alla pena ritenuta di giustizia perché riconosciuto colpevole dei reati previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95, acc. in Messina il 22.7.2005.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso il difensore del Clemente, denunciando con unico motivo che il primo giudice aveva, con motivazione carente e in violazione degli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. cit., "equiparato la posizione del Clemente, direttore dei lavori di lottizzazione regolarmente assentiti, a quella del mero esecutore materiale o del proprietario dell'opera eseguita senza la prescritta autorizzazione". Il ricorrente chiarisce che "a mente del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, l'onere della preventiva comunicazione, ai fini del successivo controllo da parte dei competenti uffici regionali, è posto a carico di chi intende procedere a costruzione, che dovrà anche indicare il nome del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore, per cui "non si comprende come... sia stato possibile ritenere la responsabilità penale dell'odierno ricorrente, senza la preventiva individuazione e/o specificazione del ruolo dal medesimo disimpegnato e della funzione rivestita". Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il primo giudice ha affermato la responsabilità del Clemente sul presupposto di fatto che lo stesso era, relativamente alla realizzata costruzione del nuovo muro di contenimento, direttore dei lavori stessi, per cui doveva ritenersi concorrente nel reato ascritto al committente. Le contrarie deduzioni del ricorrente attengono alla sola fase del preavviso quale delineata nel cit. art. 93, e cioè al prima dell'inizio dei lavori, ma è evidente che, una volta che questi siano - come contestato nella specie - iniziati, il direttore dei lavori è uno dei principali, se non il principale, dei responsabili della normativa in oggetto. In tale prospettiva il giudice di merito ha fatto ineccepibile applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte (sez. 3^, 5.10.2006 n. 33469, Osso ed altri) e puntualmente citato, secondo cui il direttore dei lavori risponde del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94, essendo anch'egli destinatario del divieto di esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui agli artt. 52 e 83, citato D.P.R., atteso che le disposizioni sulla vigilanza delle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, ha determinato una posizione di controllo su attività potenzialmente lesive in capo al direttore dei lavori.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (non essendovi elementi per ipotizzare un'assenza di colpa) al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di Euro mille.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2008