TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 571 del 7 giugno 2022
Urbanistica.Diritto di accesso finalizzato a promuovere ricorsi giurisdizionali o a provocare interventi repressivi da parte dell’amministrazione

Anche in materia urbanistica, dove l’interesse pubblico alla rimozione degli abusi o al ripristino della conformità è particolarmente resistente al decorso del tempo, il diritto di accesso finalizzato a promuovere ricorsi giurisdizionali o a provocare interventi repressivi da parte dell’amministrazione incontra il limite della stabilità delle posizioni giuridiche dei terzi, raggiunta sul piano processuale o sostanziale


Pubblicato il 07/06/2022

N. 00571/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01044/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2021, proposto da
ZAVATTINI SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Donatella Mento e Lorenzo Tizzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI DOSOLO, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

nei confronti

EDIL PIEMME SRL, non costituitasi in giudizio;

per l'accertamento

- dell’illegittimità del diniego formulato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico con provvedimento prot. n. 8831 di data 17 novembre 2021 sulla domanda di accesso presentata dalla società ricorrente con nota del 23 luglio 2021, e ribadita con note inviate il 10 agosto 2021 e il 20 ottobre 2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Dosolo;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il dott. Mauro Pedron;

Considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente è proprietaria di un’area edificata, posta nel Comune di Dosolo, in via dei Frati. La proprietà della ricorrente confina con quella della controinteressata.

2. Con istanza di data 23 luglio 2021 la ricorrente ha formulato un’istanza di accesso riferita alle edificazioni sull’area della controinteressata, per ottenere la visione e la copia “delle pratiche edilizie, permessi, autorizzazioni, SCIA, DIA, ecc. ecc. e relative denunce dei cementi armati e collaudi che hanno autorizzato l'edificazione della palazzina e del garage a confine posta a Dosolo in via Frati […] e delle pratiche edilizie, permessi, autorizzazioni, SCIA, DIA, ecc. ecc. che hanno autorizzato la demolizione del capannone (ex. Pedrazzini) evidenziato nella planimetria allegata; entrambe le pratiche erano intestate alla ditta [controinteressata]”. Per illustrare l’interesse personale e concreto all’acquisizione dei suddetti documenti è stata barrata sul modulo la casella “presentazione progetto edilizio”.

3. Il Comune ha chiesto alla ricorrente di chiarire meglio l’interesse all’accesso. Il tecnico della ricorrente, con nota trasmessa il 10 agosto 2021, ha precisato che l’istanza era “finalizzata alla presentazione di [un] progetto edilizio per conto della [ricorrente], che confina con la palazzina […] edificata dalla ditta [controinteressata], di cui una parte costruita a mt. 5,00 circa dalla proprietà [della ricorrente] e una parte, probabilmente destinata a garage, a confine. In merito alla richiesta di visionare le pratiche relative alla demolizione del capannone ex Pedrazzini, la stessa è necessaria in quanto si è visto che sul posto sono presenti due pilastri a ridosso della proprietà [della ricorrente], per cui prima di intervenire nella zona a confine è necessario raccogliere le opportune informazioni per poi decidere eventuali progetti e successivi interventi. In merito alla richiesta di visionare le pratiche relative alla costruzione della palazzina e garage edificati a confine […] costruiti dalla ditta [controinteressata] con relative denunce dei cementi armati, la stessa è necessaria in quanto occorre raccogliere tutte le informazioni necessarie prima di intervenire sul fabbricato della [ricorrente] che è a confine con la suddetta costruzione. [O]ccorre poi verificare se vi sono altre previsioni di costruzione a confine”.

4. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico, con provvedimento di data 24 settembre 2021, ha respinto l’istanza di accesso, sottolineando l’ampiezza della documentazione richiesta e l’assenza di un interesse specifico in grado di prevalere sul diritto alla riservatezza della controinteressata.

5. La ricorrente, mediante nota trasmessa il 20 ottobre 2021, ha riproposto l’istanza di accesso, evidenziando che i titoli edilizi sono pubblici, e che sussisterebbe comunque un interesse qualificato ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche di quanto realizzato dalla controinteressata.

6. Nonostante la nuova formulazione, l’istanza di accesso è stata respinta dal responsabile dell’Ufficio Tecnico con provvedimento di data 17 novembre 2021. Nella motivazione si evidenzia che i titoli edilizi non sono per sé pubblici, in quanto al pubblico viene fornita solo la notizia del rilascio. Per accedere è sempre necessario un interesse qualificato, che non potrebbe coincidere con la semplice vicinitas.

7. A questo punto, la ricorrente ha proposto l’azione di accesso ex art. 116 cpa, ribadendo e precisando gli argomenti già esposti nell’interlocuzione con il Comune.

8. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

9. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) in base all’art. 22 comma 1-b della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’accesso alla documentazione amministrativa presuppone un interesse diretto, concreto e attuale. La norma specifica inoltre che il suddetto interesse deve corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata, e collegata al documento a cui si chiede di accedere;

(b) come già evidenziato da questo TAR (v. sentenza n. 894 del 26 ottobre 2021), il requisito della concretezza impone al richiedente di indicare una specifica situazione giuridica appartenente al proprio patrimonio, come diritto o come aspettativa. In mancanza, l’accesso rimane soltanto esplorativo, ossia finalizzato non a esercitare il diritto di difesa, ma ad acquisire elementi su cui innestare eventuali iniziative giurisdizionali o solleciti per interventi in autotutela dell’amministrazione;

(c) la vicinitas può essere all’origine di conflitti collegati all’attività edificatoria, ma non è una condizione per sé conflittuale, che renda sempre necessario verificare quello che è avvenuto sull’altro lato del confine. Non vi è quindi un’automatica legittimazione dei vicini a conoscere la storia delle edificazioni del fondo confinante, ma occorre sempre il quid pluris rappresentato dal pregiudizio attuale, sia pure nella forma del danno temuto;

(d) nello specifico, di un simile pregiudizio non è stata fornita alcuna dimostrazione. Per quanto riguarda le costruzioni tuttora presenti sulla proprietà della controinteressata, realizzate da tempo, un’indagine storica sulla legittimità delle opere non è sorretta da un interesse attuale;

(e) appare evidente che l’attualità del diritto di accesso è inversamente proporzionale alla distanza temporale dalla formazione dei documenti. Anche in materia urbanistica, dove l’interesse pubblico alla rimozione degli abusi o al ripristino della conformità è particolarmente resistente al decorso del tempo, il diritto di accesso finalizzato a promuovere ricorsi giurisdizionali o a provocare interventi repressivi da parte dell’amministrazione incontra il limite della stabilità delle posizioni giuridiche dei terzi, raggiunta sul piano processuale o sostanziale;

(f) vi è quindi un diritto alla riservatezza in capo ai confinanti, che non richiede particolari dimostrazioni, né analisi sui singoli aspetti della realizzazione e dell’utilizzazione delle opere, in quanto è semplicemente il riflesso della certezza del diritto, come risultante dalla consolidata situazione dei luoghi e dall’acquiescenza dei proprietari vicini e dei loro danti causa;

(g) un profilo di questo diritto alla riservatezza è ora codificato nell’art. 21-nonies comma 1 della legge 241/1990, che limita a ritroso i poteri ordinari di autotutela dell’amministrazione, e dunque anche la possibilità per i privati di sollecitare i suddetti poteri. È vero che in materia urbanistica il termine di diciotto mesi può essere superato, ma per i privati che intendano chiedere l’intervento dell’amministrazione si aggrava l’onere di motivazione dell’istanza di accesso, la quale dovrà farsi carico della prospettazione di specifici profili di violazione delle norme urbanistiche;

(h) infine, non è stata dimostrata neppure l’utilità dell’accesso in relazione alla futura attività edificatoria della ricorrente. In particolare, è rimasta generica e non corroborata da elementi tecnici l’affermazione secondo cui la conoscenza dei titoli edilizi relativi alla proprietà della controinteressata sarebbe una condizione essenziale per la progettazione di nuove opere sulla proprietà della ricorrente;

(i) se, come sottolineato dalla ricorrente nella memoria di replica, il problema è la statica dei due pilastri non demoliti, la questione fuoriesce dalla sfera documentale, e dunque anche dal diritto di accesso, in quanto si discute della condizione presente dei suddetti manufatti, che può essere chiarita solo da una perizia tecnica. In mancanza o in attesa di tale verifica, la ricorrente può comunque redigere la progettazione di sua competenza secondo criteri prudenziali.

10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

11. Le difficoltà applicative poste dalla disciplina sull’accesso, specificamente in materia urbanistica, e la particolarità della vicenda in esame consentono la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando:

(a) respinge il ricorso;

(b) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Massimo Zampicinini, Referendario