Cass. Sez. III n. 52051 del 7 dicembre 2016 (Cc 20 ott. 2016)
Presidente: Di Nicola Estensore: Gai Imputato: Giudici
Urbanistica.Costruzione ultimata e sequestro preventivo

È ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro di un impianto per la produzione di energia eolica, che di per sè, non incide sulla domanda di elementi urbanistici secondari, sul rilievo che non era stato valutato in concreto se dall'uso dell'impianto derivasse un aumento del cosiddetto carico urbanistico).

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 maggio 2016, il Tribunale del riesame di Cagliari, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (S.U. n. 15453 del 26 gennaio 2016) di annullamento di una precedente ordinanza, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, in data 28 novembre 2014, avente ad oggetto un terreno, in loc. (OMISSIS), e delle opere sullo stesso realizzate, consistenti nella realizzazione di un plinto di fondazione, nella esecuzione di un tratto di strada sterrata, e nella installazione di un aerogeneratore per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, sequestro operato nell'ambito delle indagini nei confronti di G.A. a cui sono contestati i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2011, art. 44, comma 1, lett. b) e D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 6 e 7.

1.1. La Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento aveva demandato al Tribunale di verificare, sulla base degli atti in suo possesso e, quindi, anche della documentazione prodotta dalla difesa, se, alla luce dei criteri indicati dal D.M. Ambiente 30 marzo 2015 (emanato dopo l'emissione dell'ordinanza), il progetto fosse o meno assoggettabile a valutazione di impatto ambientale e se, trattandosi di un'opera compiuta, fosse concretamente prospettabile una incidenza negativa, concretamente individuabile, sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere edilizie correlate.

1.2. Il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 28 novembre 2014. In particolare, il Tribunale ha posto in rilievo che non risultava, dalla documentazione in atti - ivi compresi gli atti contenuti nell'integrale fascicolo processuale trasmesso al Tribunale del riesame - che la potenza dell'aerogeneratore in sequestro fosse inferiore o pari a 1 MW. Non avendo assolto, il ricorrente, all'onere di dimostrare la potenza dell'impianto, non potevano, di conseguenza, essere valutati gli ulteriori criteri aggiuntivi introdotti dal D.M. 30 marzo 2015. Quanto al periculum in mora, ha rilevato, il Tribunale, che dal dissequestro sarebbe conseguita la possibilità di attivazione dell'impianto con conseguente, pur limitato, carico antropico derivante dalla sua manutenzione e dalla realizzazione di eventuali cabine elettriche, e delle necessarie opere di abduzione per collegare il generatore alla rete elettrica.

2. Propone ricorso per cassazione G.A., a mezzo dei difensori di fiducia, e chiede l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.:

2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza, la violazione della legge penale e processuale in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 con riferimento agli artt. 324 e 309 c.p.p.. Deduce il ricorrente il vizio di motivazione sotto il profilo della carenza di motivazione del provvedimento impugnato che non ha tenuto conto della produzione difensiva. Il difensore aveva prodotto, unitamente alle note di udienza, una determina del Servizio tutela paesaggistica per le provincie di (OMISSIS) e (OMISSIS) della Regione Sardegna, prot. n. 52770/XIV.12.2. del 2 dicembre 2014, nella quale, con riferimento all'oggetto del citato documento, si legge che la richiesta si riferisce alla "Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: generatore mini-eolico della potenza di 59,60 KM". Dunque, dalla produzione difensiva emergeva il dato relativo alla potenza dell'aereo generatore come inferiore a 1 MW. Tale documento era stato depositato, unitamente alle note di udienza davanti al Tribunale, come risulta comprovato dal verbale di udienza medesimo, e non risulta essere stato considerato dai giudici del riesame. L'ordinanza impugnata, che ha omesso la valutazione di una prova esistente, è affetta da un vizio riconducibile alla violazione di legge ex art. 125 c.p.p., comma 3, risolvendosi in mancanza di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza, la violazione della legge penale e processuale in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 con riferimento agli artt. 324 e 309 c.p.p. relativamente alla sussistenza del periculum in mora. Secondo il ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato sul periculum in mora sarebbe meramente apparente, priva dei caratteri dell'attualità e della concretezza del pericolo medesimo, non potendo questo desumersi dal non meglio specificato carico antropico derivante dalla manutenzione dell'opera, e dalla non meglio specificata necessità di costruzione di cabine elettriche, circostanze meramente congetturali.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Cagliari per un nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

In via preliminare, questa Corte osserva che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 c.p.p. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710), nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), parimenti si è precisato che l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione censurabile con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011).

Quanto ai poteri del Tribunale del riesame, pur essendo precluso sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, tenendo conto delle concrete risultanze processuali secondo la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134; Sez. 6 n. 35786 del 21/06/2012, Buttini, Rv. 254394; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265443).

5. Ciò posto in diritto, come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, il Tribunale non ha considerato la produzione difensiva, indipendentemente dalla sua idoneità a comprovare l'assunto della difesa della potenza del aerogeneratore, affermando che nulla era stato prodotto (pag. 7) ed ha, in definitiva, non compiuto l'esame che era stato espressamente devoluto con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione.

In particolare, la sentenza di annullamento, nel ripercorrere l'evoluzione della normativa di riferimento, aveva messo in evidenza la finalità della nuova normativa di cui alla L. 11 agosto 2014, n. 116, emanata a seguito della procedura di infrazione, individuata nella previsione di assoggettare a VIA anche progetti che, nonostante le dimensioni (ridotte) dell'impianto, avessero un notevole impatto ambientale in considerazione delle loro caratteristiche e localizzazione.

"E' evidente, infatti, che l'obiettivo perseguito dal legislatore, per adeguare la normativa esistente alle direttive europee, era quello di integrare le soglie dimensionali con altri criteri aggiuntivi, per cui sarebbe stato contraddittorio ed illogico mantenere, per la fase transitoria ed in attesa della emanazione del decreto ministeriale, soltanto i criteri dimensionali più volte censurati dalla Commissione europea. E consentire ai progetti presentati in tale fase di "beneficiare" della procedura semplificata senza essere sottoposti a verifica preliminare di assoggettabilità a VIA, pur potendo essi determinare un impatto negativo significativo sull'ambiente" (par. 7 della sentenza delle S.U.). In tale ambito normativo richiedeva al Tribunale una nuova valutazione anche alla luce della documentazione prodotta (par. 1.1. del ritenuto in fatto).

Il Tribunale di Cagliari, nel giudizio di rinvio, ha omesso di considerare la produzione difensiva (vedi supra), come rilevato anche dal Procuratore Generale, e conseguentemente ha, anche, ritenuto superfluo di confrontarsi con l'ulteriore aspetto evidenziato dalla sentenza di annullamento, ovvero quello di verificare l'assogettabilità del predetto impianto (una volta accertato le ridotte dimensioni) anche alla procedura semplificata e non ha compiuto alcuna valutazione con riferimento ai criteri aggiuntivi.

6. L'ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari per un nuovo esame, nell'ambito del quale il Tribunale dovrà, altresì, valutare all'esito del ritenuto fumus commissi delicti, la concretezza e attualità del periculum in mora.

E' pacifico, invero, che il reato, in relazione al quale è stata disposta la misura cautelare reale, è quello urbanistico (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) e che l'opera, come dà atto lo stesso Tribunale, risulta già completata e pertanto, è necessario accertare quali conseguenze negative sul regolare assetto del territorio (in termini di aggravio del carico urbanistico) derivino dalla libera disponibilità del bene.

Come evidenziato dalla sentenza di annullamento "L'accertamento delle ulteriori conseguenze rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene, risulta ancor più necessario in una fattispecie come quella oggetto di esame (realizzazione di un aerogeneratore per la produzione di energia da fonte eolica) che, di per sè, non incide sulla domanda di elementi urbanistici secondari (Sez. 3, n. 45310 del 2013, Mauriello, non massimata); sicchè si rende necessario valutare in concreto se dall'uso dell'impianto derivi un aumento del carico urbanistico, tenuto conto della mole dell'insediamento in rapporto allo stato dei luoghi, l'aggravio per il traffico veicolare, il trasferimento nella zona interessata di un numero di persone tali da incidere sulla fruizioni dei servizi pubblici, l'impatto dell'insediamento sul tessuto abitativo" (Sez. 3, n. 10101 del 15/11/2012, dep. 2013, Vigorito, non massimata). Per esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del c.d. carico urbanistico va delibata in fatto tale evenienza sotto il profilo della consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato, tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo" (par. 7.3). Anche sotto tale profilo il percorso motivazionale del Tribunale, che ha fondato il requisito "sull'eventualità" che esclude già di per sè la concretezza e attualità del periculum in mora, finisce per essere argomento apparente e che si pone in contrasto con i principi in precedenza richiamati.

7. Il provvedimento va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Cagliari per una nuova valutazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Cagliari per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.