 TAR Puglia (BA) sez. II n. 2473 del 18 giugno 2010
TAR Puglia (BA) sez. II n. 2473 del 18 giugno 2010
Urbanistica. Realizzazione impianto produttivo
La realizzazione di un impianto produttivo deve essere preceduta da una delle procedure di cui al DPR 447/98 e, poiché l’art. 5 del D.P.R. 447/98 non esplicita alcuna deroga a tale principio per i casi di progetti in variante al P.R.G., si deve concludere che, in tali casi, ottenuta la variante urbanistica l’interessato deve farsi carico di compulsare l’ulteriore frazione di procedimento finalizzata al rilascio del titolo edilizio, chiedendo procedersi mediante conferenza di servizi o mediante autocertificazioni: in ogni caso, solo il verbale conclusivo della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 447/98 “tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati previsti dalle norme vigenti” (art. 4 comma 5)
N. 02473/2010 REG.SEN.
 N. 01071/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2009, integrato da  motivi  aggiunti, proposto da:
 Friosud Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Profeta, con  domicilio  eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25;
 contro
 
Comune di Conversano,  rappresentato  e difeso dall'avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto  Bagnoli  in Bari, via Dante, 25;
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 A) quanto al ricorso introduttivo del giudizio:
 
 del provvedimento prot. n. 14123/09, notificato il 24.06.2009, recante  diniego  di permesso di costruire del 4.11.2008 per l’ultimazione delle opere già   autorizzate (e in parte qua eseguite) con concessione edilizia n.  10/2001 e  successiva variante n. 4/2005.
 
 B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 28 dicembre 2009:
 
 - del provvedimento di diniego prot. n. 24046/2.11.2009, con cui il  Comune di  Conversano ha espresso diniego di autorizzazione paesaggistica in  relazione  all’istanza di rilascio di permesso di costruire del 4.11.2008  presentata ai  soli fini della ultimazione delle opere autorizzate con C.E. n. 10/2001 e   successiva variante n. 4/2005;
 
 - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare  del  parere non favorevole prot. n. 23077/2.11.2009, non conosciuto..
 
 
 Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Conversano in  Persona del  Sindaco P.T.;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2010 il dott. Roberta  Ravasio  e uditi per le parti i difensori avv.ti S. Profeta e A. Bagnoli;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con ricorso passato alla notifica il 29 giugno 2009, depositato in pari  data, la  ricorrente, premettendo di aver chiesto al Comune di Conversano, ai  sensi del  D.P.R. 447/98, il rilascio di permesso di costruire per realizzare, in  variante  al P.R.G., un opificio industriale; che la procedura si concludeva  positivamente  con il parere favorevole della conferenza di servizi del 30 agosto 2000 e   l’approvazione della richiesta variante urbanistica, approvata con  delibera di  Consiglio Comunale del 26 ottobre 2000; che di seguito a ciò veniva  rilasciata  la concessione edilizia n. 10 del 19 dicembre 2001 e dipoi la variante  n. 4 del  19 gennaio 2005; che, infine, non avendo potuto portare a termine i  lavori entro  la scadenza del 12 gennaio 2006, essa ricorrente chiedeva il rilascio di  un  nuovo permesso di costruire al fine di poter completare le opere, del  resto  quasi integralmente realizzate; tanto premesso impugna il provvedimento  in  epigrafe indicato, adottato solo a seguito di ricorso ex art. 21 bis L.  1034/71,  a mezzo del quale il Comune di Conversano ha negato il rilascio del  nuovo  permesso sul presupposto che l’intervento non sarebbe assistito dalla  necessaria  autorizzazione paesaggistica.
 
 Deduce la ricorrente i seguenti motivi:
 
 I) violazione dell’art. 4 D.P.R. 447/1998, dell’art. 5.01 del PUTT/P,  eccesso di  potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, difetto di  istruttoria: il diniego impugnato si fonda sulla circostanza che  l’intervento  edilizio ricade in area tipizzata dal PUTT/P come ambito di tipo “C” e  che ciò  nonostante non è mai stata chiesta né rilasciata la necessaria  autorizzazione  paesaggistica. Tuttavia alla data di entrata in vigore del PUTT/P era  già stata  approvata la variante urbanistica di cui alla delibera C.C. del 26  ottobre 2000  e rilasciato il titolo edilizio; inoltre l’art. 5.03 delle n.t.a. del  PUTT/P  esonera dal parere paesaggistico i piani e le varianti di piani.
 
 II) violazione dell’art. 14 bis L. 241/90: la Regione Puglia è  intervenuta alla  conferenza di servizi indetta ai sensi del D.P.R. 447/98 conclusasi il  30 agosto  2000, ed in tale sede nulla ha obiettato all’intervento; pertanto, ai  sensi  dell’art. 14 ter L. 241/90, la Regione Puglia ha espresso il suo assenso  anche  quale autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, tanto più  che,  essendo a quella data il PUTT/P già stato adottato, esso esplicava una  efficacia  conformativa dei piani regolatori comunali;
 
 III) violazione e malgoverno dell’art. 15 D.P:R. 380/01: la motivazione  del  provvedimento impugnato fa riferimento a richieste di proroga della  concessione  edilizia, ma nella specie la ricorrente ha chiesto un nuovo permesso di  costruire, in relazione al quale sono del tutto irrilevanti i motivi per  i quali  la ricorrente non ha potuto ultimare l’intervento.
 
 Si è costituito in giudizio il Comune di Conversano per resistere al  ricorso.
 
 Esso veniva chiamato alla camera di consiglio del 9 luglio 2009 e poi a  quella  dell’8 ottobre 2009, allorché il Collegio, con ordinanza n. 170/09,  disponeva  che il Comune di Conversano, quale ente delegato, si esprimesse entro i  successivi 30 giorni in ordine all’autorizzazione paesaggistica per le  opere  oggetto del permesso di costruire negato.
 
 Di seguito a ciò il Comune di Conversano, con provvedimento 24046 del 2  novembre  2009, ha negato l’autorizzazione paesaggistica ai soli fini del  completamento  delle opere di cui alla c.e.10/2001 e variante 4/2005.
 
 Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche siffatto  provvedimento deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
 
 IV) violazione dell’ordinanza collegiale n.170/09, la quale avrebbe  inteso  ordinare al Comune di chiarire se sussistano opere che di per sé abbiano  un  rilievo apprezzabile dal punto di vista paesaggistico; soprattutto  l’ordinanza  collegiale riferiva la necessità di effettuare la valutazione  paesaggistica solo  alle opere oggetto del permesso di costruire, e non a tutto  l’intervento, come  invece ha inteso fare il Comune di Conversano;
 
 V) violazione e falsa applicazione dell’art. 3.05 del PUTT/P: il parere  paesaggistico richiama alcune norme del PUTT/P che dovrebbero riferirsi  agli  ambiti di tipo C, allorché si riferiscono agli ambiti di tipo D: ed il  fondo sul  quale la ricorrente ha intrapreso l’intervento non è compreso in alcun  ambito di  tipo D.
 
 VI) incompetenza, violazione degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. 20/09: il  Comune di  Conversano a far tempo dal 30 ottobre 2009 non può più considerarsi  titolare  della delega alla adozione dei pareri in materia paesaggistica, non  avendo  costituito la speciale commissione di cui all’art. 8 della L.R. 20/09 né  dispone  di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di  differenziazione tra  attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni  amministrative in  materia urbanistico-edilizia; secondo quanto previsto dall’art. 7 L.R.  20/09,  laddove i comuni non soddisfano i requisiti, la delega é attribuita alle   Province o alle Regioni.
 
 La ricorrente ha inoltre riproposto, avverso il parere paesaggistico  negativo,  le censure già articolate avverso il diniego di permesso di costruire.
 
 Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2010 la ricorrente rinunciava  alla  domanda cautelare.
 
 Il ricorso è stato trattenuto a decisione alla pubblica udienza del 1°  aprile  2010.
 DIRITTO
 1. La ricorrente è proprietaria in Comune di Conversano di un fondo per  il quale  in data 12 maggio 2000 chiedeva il rilascio, in variante al vigente  strumento  urbanistico, del titolo edilizio necessario a realizzare un impianto  produttivo.
 
 Di seguito a ciò il Comune, nella persona del Sindaco, indiceva la  conferenza di  servizi prevista dall’art. 5 del D.P.R. 447/98, invitando inizialmente a   parteciparvi l’assessore all’urbanistica del Comune di Bari, il  Dirigente del  locale U.T.C., i dirigenti degli uffici S.I.P. e S.P.E.S.A.L. dell’AUSL  BA/5, e  poi estendendo l’invito, in vista delle riunioni del 3 e 4 agosto, anche  all’ENAS  di Bari e infine, in vista della riunione finale del 30 agosto 2000,  anche  all’assessorato regionale all’urbanistica, nella specie rappresentato  dal  Dirigente del S.U.R., ing. Nicola Giordano, nonché dal funzionario del  S.U.R.  geom. Ambrogio Mastrangelo.
 
 Alla riunione del 30 agosto 2000, quindi, alla presenza dei soggetti  sopra  indicati nonché del rappresentante di altri assessorati comunali , di un   consigliere comunale e del progettista dell’impianto incaricato dalla  Friosud  s.r.l., la conferenza di servizi esprimeva parere favorevole alla  iniziativa  proposta dalla ricorrente: si legge in particolare nel verbale della  predetta  conferenza, che “L’ing. Nicola Giordano, per quanto di propria  competenza,  riferisce di avere preso atto delle precisazioni dell’U.T.C. inerenti le  fascie  di rispetto stradale e ferroviario, della ulteriore comunicazione in  merito del  delegato dell’ANAS, nonché delle dichiarazioni del tecnico di parte.  Pertanto  esprime parere favorevole, in considerazione della localizzazione  dell’insediamento che è in prossimità della Zona Industriale e quindi  secondo  una possibile direttrice di espansione, con le seguenti prescrizioni: 1)  Di  chiedere il rispetto delle norme del Codice della Strada……; 2) Si  richiede che  sia assicurata la fruizione pubblica delle due aree a standard…..”.
 
 Il Consiglio Comunale, con delibera n. 101 del 26 ottobre 2000  approvava, in  variante al vigente P.R.G., il progetto presentato dalla ricorrente in  data 12  maggio 2000, finalizzato alla realizzazione di un centro per la  frigoconservazione e relativa piattaforma di distribuzione, in località  S.  Pietro.
 
 In data 19 dicembre 2001 veniva rilasciato alla ricorrente la  concessione  edilizia n. 10: tra i pareri menzionati nelle premesse dell’atto non  viene  menzionato quello ai fini paesaggistici, e tuttavia tra le prescrizioni  la c.e.  10/2001 indicava anche quella del “rispetto delle n.t.a. del PUTT di cui  alla  delibera Reg. n. 1748/2000”.
 
 Con istanza acclarata al protocollo comunale in data 15 dicembre 2004,  la  ricorrente chiedeva di essere autorizzata ad effettuare alcune varianti  al  progetto inizialmente assentito e contestualmente chiedeva la proroga di  un anno  del termine di efficacia della c.e. 10/2001: la variante e la proroga  venivano  rilasciate con permesso di costruire n. 4 del 12 gennaio 2005. Ivi lo  spazio  dedicato alla indicazione degli estremi della autorizzazione  paesaggistica non  reca alcuna indicazione, e tuttavia, ancora un volta, al n. 12 delle  “condizioni  speciali” si menziona la necessità di rispettare le n.t.a. del PUTT/P.
 
 Costituisce dunque un dato pacifico che i primi due permessi di  costruire sono  stati rilasciati alla ricorrente senza che fosse stata acquisita  preventivamente  alcuna autorizzazione paesaggistica.
 
 Con domanda acclarata al protocollo comunale il 24 gennaio 2006, la  ricorrente,  non avendo ultimato i lavori entro la scadenza del 12 gennaio 2006 (3  anni + 1  dal rilascio della c.e. 10/2001), chiedeva allo Sportello Unico delle  Attività  Produttive il rilascio non di una proroga della efficacia dei precedenti  titoli  edilizi bensì di un nuovo permesso di costruire: tale istanza rimaneva  inevasa,  tanto da costringere la Friosud s.r.l. a rinnovare formalmente  l’istanza, in  data 4 novembre 2008, e da proporre ricorso ex art. 21 bis L. 1034/71.
 
 Di seguito a ciò, con nota prot. 14123 del 24 giugno 2009, gravata nella   presente sede, il Comune si è pronunciato sulla domanda del 24 gennaio  2006,  negando il rilascio del permesso di costruire motivando che “le opere  eseguite e  quelle da eseguire, che ricadono negli ambiti territoriali estesi con  valore  distinguibile ambito “C” del PUTT/p approvato dalla Regione Puglia con  delibera  n. 1748 del 15/12/2000, risultano prive della prescritta autorizzazione  Paesaggistica (ai sensi dell’art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/p) e che la  stessa  non può essere rilascia in sanatoria o a posteriori; nell’istanze di  proroga  presentate dalla FRIO SUD s.r.l. non sono stati riportati i fatti  oggetti che  hanno impedito alla Società il completamento dell’opera nei termini  prescritti  ed avendo, altresì, la società già usufruito di una proroga (per di più  connessa  ad una deroa che costituisce eccezione rispetto al principio del  corretto e  conforme assetto del territorio secondo il vigente P.R.G.).”.
 
 Sul gravame opposto avverso la citata nota del 24 giugno 2009, il  Collegio, con  ordinanza n.170/2009 ordinava al Comune di procedere alla valutazione di   compatibilità paesaggistica delle opere ancora da eseguire, oggetto  della  richiesta di nuovo permesso di costruire, adempimento al quale il Comune   provvedeva con il parere 2 novembre 2009 n. prot.24046, così motivato:
 
 “Visto il parere “non favorevole” espresso sulla pratica di che trattasi   dall’Istruttore Tecnico incaricato , in data 02/11/2009 prot. 23077/09;  Visto il  riferimento del PUTT/p da cui risulta che l’intervento in narrativa  ricade  nell’ambito Territoriale “C” (valore distinguibile);
 
 Verificato che l’intervento tende a completare un immobile realizzato su  un’area  tutelata dal PUTT/p per il quale non risulta rilasciata la prescritta  Autorizzazione Paesaggistica, la cui realizzazione ha di fatto  radicalmente  modificato la zona d’intervento, andando a compromettere i valori  tutelati dal  PUTT/p (art. 2.02 co. 1.3. delle N.T.A. del PUTT/p;
 
 Rilevato che allo stato attuale non può essere garantito il mantenimento   dell’assetto geomorfologico d’insieme, l’assetto idrogeologico  dell’intera area  nonché la conservazione delle colture esistenti secondo le disposizioni  dell’art. 3.05 punto 2.3. delle N.T. d’A. del PUTT/p previsti per gli  ambiti  territoriali estesi con Valore “C” distinguibile;
 
 Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 146 comma 10 D. L.vo 42/04, non può  essere  rilasciata una Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria successivamente  alla  realizzazione, anche parziale degli interventi;
 
 Tutto ciò premesso si ritiene, per quanto di competenza, in forza di  quanto  disposto dall’art. 23 L.R. 27.07.2001 n. 20 che nel caso in esame non  possa  essere rilasciata la prescritta Autorizzazione Pesaggistica per le parti  da  ultimare per i motivi su esposti.”.
 
 Il predetto parere negativo è stato impugnato dalla ricorrente con i  motivi  aggiunti.
 
 Con nota n. 21915 del 7 ottobre 2009, infine, il Dirigente dell’Area  Urbanistica  e Lavori Pubblici del Comune di Conversano ha comunicato alla ricorrente  l’avvio  del procedimento di revoca della variante urbanistica impressa al P.R.G.  con la  delibera consiliare n. 101 del 26 ottobre 2000.
 
 2. Tanto premesso in fatto, in ordine al diniego di permesso di  costruire il  Collegio osserva quanto segue.
 
 E’sostanzialmente incontestato tra le parti che l’area interessata  dall’intervento oggetto degli atti impugnati sia classificata dal  PUTT/p,  approvato con D.G.R. n. 1748/2000, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 13  gennaio  2001, come Ambito Territoriale Esteso di tipo C: occorre dunque  stabilire se  tale classificazione sia opponibile alla ricorrente, se essa comportasse  la  acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica; se  l’autorizzazione  eventualmente necessaria sia implicita nel parere favorevole della  conferenza di  servizi; se, infine, l’eventuale autorizzazione paesaggistica, qualora  mancante,  non possa essere rilasciata a sanatoria.
 
 2.1. In ordine alla prima delle anzidette questioni il Collegio osserva  che  l’intervento autorizzato alla ricorrente di fatto non ha avuto inizio  prima  della definitiva entrata in vigore del PUTT/p, approvato dalla Regione  Puglia  con D.G.R. 1748/2000, pubblicata sul B.U.R.P. del 13 gennaio 2001. Il  Comune di  Conversano ha infatti rilasciato la prima concessione edilizia il 19  dicembre  2001 e la ricorrente ha dato l’inizio lavori al 12 gennaio 2002 (si  rammenta che  la ricorrente ha indicato nel 12 gennaio 2006 la data di definitiva  scadenza del  titolo edilizio rilasciatole dopo la proroga di un anno ottenuta nel  2005): è  quindi certo che i lavori in concreto hanno avuto inizio dopo la  definitiva  approvazione ed entrata in vigore del PUTT/p.
 
 Le previsioni di questo ultimo erano pertanto opponibili alla Friosud  s.r.l. sin  dalla pubblicazione della delibera di approvazione del P.U.T.T./p sul  B.U.R.P.:  tanto si può argomentare dall’art. 4 L. 10/77, applicabile alla  fattispecie in  esame, il quale già contemplava (come oggi l’art. 15 comma 4 D.P.R.  380/01) la  perdita di efficacia della concessione edilizia per sopravvenienza di  normativa  urbanistica o vincolistica più limitativa nel caso in cui le opere  assentite non  risultassero già intraprese.
 
 Di conseguenza, ove pure si volesse annettere al verbale della  conferenza di  servizi 30 agosto 2000 efficacia equipollente al titolo edilizio (il  che, come  si vedrà in appresso, non è), questo ultimo sarebbe comunque decaduto  per  l’effetto combinato della entrata in vigore del vincolo imposto dal  PUTT7p e del  mancato inizio dei lavori in data antecedente.
 
 2.2. In ordine alla necessità di acquisire l’autorizzazione  paesaggistica, va  rilevato che - secondo quanto previsto dall’art. 2 delle N.T.A. del  PUTT/p - la  classificazione di un’area quale ambito territoriale di tipo “C”  comporta,  effettivamente, l’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica di  cui  all’art. 5.01, per gli interventi comportanti modificazioni dello stato  fisico o  del loro assetto esteriore, ovvero l’obbligo di acquisire l’  attestazione di  compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04, per gli interventi di  rilevante trasformazione di cui all’art. 4.01.
 
 Potendosi escludere che l’intervento oggetto degli atti impugnati  rientri tra  quelli di cui all’art. 4.01 delle N.T.A. (opere di rilevante  trasformazione  determinate da infrastrutturazione), risulta corretto l’assunto comunale  secondo  il quale la ricorrente avrebbe dovuto, già prima dell’inizio dei lavori,  munirsi  della autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 5.01 delle N.T.A.,  autorizzazione che invece non è mai stata richiesta dalla ricorrente, né   sollecitata dal Comune, né comunque rilasciata.
 
 2.3. A tale ultimo proposito, è opinione del Collegio che  l’autorizzazione  paesaggistica non sia ravvisabile nel parere favorevole espresso dalla  Regione  Puglia e/o dal Comune di Conversano in sede di conferenza di servizi.
 
 2.3.1. Questa ultima, invero, non risulta essere stata convocata per gli   adempimenti di cui all’art. 4 D.P.R. 447/87, e del resto a ciò ostava la   circostanza che l’intervento proposto dalla ricorrente contrastava con  lo  strumento urbanistico vigente, ragione per la quale il responsabile del  procedimento era tenuto a rigettare l’istanza ai sensi dell’art. 5 comma  1,  primo alinea, D.P.R. 447/98.
 
 Pare dunque evidente che la conferenza sia stata convocata dal  responsabile del  procedimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 D.P.R.  447/98  (“Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento  urbanistico o  comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento  rigetta  l’istanza. Tuttavia, allorchè il progetto sia conforme alle norme  vigenti in  materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento  urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti  produttivi  ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato,  il  responsabile del procedimento può motivatamente, convocare una  conferenza di  servizi, disciplinata dall’art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241,  come  modificato dall’art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, per le  conseguenti  decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso..”): in coerenza con  ciò, la  conferenza di servizi ha concluso i lavori determinando non di  autorizzare  l’intervento ma “di trasmettere immediatamente il presente verbale,  avente  valore di proposta di variante dello strumento urbanistico al presidente  del  Consiglio Comunale affinché entro sessanta giorni, tenuto conto delle  osservazioni, proposte ed opposizioni eventualmente formulata dagli  aventi  titolo ai sensi della legge 17.8.1942 n. 1150, si pronunci  definitivamente sulla  presente determinazione.”.
 
 Il Consiglio Comunale si è poi pronunciato con la delibera n. 101 del 26  ottobre  2000, con la quale ha deliberato di “approvare in variante al Piano  Regolatore  Generale vigente il progetto di costruzione di un insediamento  produttivo per la  realizzazione di un centro servizi per frigoconservazione – piattaforma  di  distribuzione ed annessi uffici in località S. Pietro” in agro di  Conversano  presentato in data 12/05/2000 prot. 8241 dalla ditta FRIOSUD s.r.l…..”,  in tal  modo approvando la variante urbanistica proposta dalla conferenza di  servizi. A  tale delibera doveva però seguire un ulteriore frazione del  procedimento,  finalizzata al rilascio del titolo edilizio, che non poteva ritenersi  insito  nella determinazione della conferenza di servizi né nella deliberazione  del  Consiglio Comunale.
 
 Il D.P.R. 447/98, infatti, in generale prevede che il titolo edilizio  necessario  per la realizzazione di impianti produttivi possa essere rilasciato  all’esito di  due tipi diversi di procedimento, entrambi caratterizzati da una certa  semplificazione e precisamente:
 
 a) a seguito di una conferenza di servizi, evidentemente quando non  sorgano  problemi di incompatibilità con lo strumento urbanistico. La struttura  competente per l’istruttoria è tenuta, secondo quanto previsto dall’art.  4, ad  adottare direttamente, ovvero a richiedere alle amministrazioni di  settore o  delle quali intende avvalersi, gli atti istruttori ed i pareri tecnici  comunque  denominati dalle normative vigenti: in tal caso il provvedimento  conclusivo del  procedimento - che può essere rappresentato anche dal verbale della  conferenza  di servizi (art. 4 comma 6) è “ad ogni effetto, titolo unico per la  realizzazione dell’intervento richiesto”.
 
 b) a seguito di domanda corredata da autocertificazioni attestanti la  conformità  dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in  materia  urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e  della  tutela ambientale, eccettuate le materie di cui all’art. 1 comma 3  (interventi  assoggettati a valutazione di impatto ambientale, controllo dei pericoli  di  incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,  prevenzione e  riduzione dell’inquinamento): ai sensi dell’art. 6 comma 6 “Ferma  restando la  necessità della acquisizione della necessaria autorizzazione nelle  materie per  cui non è consentita l’autocertificazione, nel caso di impianti a  struttura  semplice, individuati secondo i criteri stabiliti dalla regione, la  realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura entro  quarantacinque giorni dal ricevimento dalla domanda, non comunica il  proprio  motivato dissenso ovvero non convoca l’impresa per l’audizione.  Nell’ipotesi in  cui si rendono necessarei modifiche al progetto, si adotta la procedura  di cui  ai comma 4 e 5. La realizzazione dell’opera è comunque subordinata al  rilascio  della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa  vigente…..”.
 
 La realizzazione di un impianto produttivo deve dunque essere preceduta  dall’una  o dall’altra delle due procedure sopra ricordate; e poiché l’art. 5 del  D.P.R.  447/98 non esplicita alcuna deroga a tale principio per i casi di  progetti in  variante al P.R.G., si deve concludere che, in tali casi, ottenuta la  variante  urbanistica l’interessato deve farsi carico di compulsare l’ulteriore  frazione  di procedimento finalizzata al rilascio del titolo edilizio, chiedendo  procedersi mediante conferenza di servizi o mediante autocertificazioni:  in ogni  caso, solo il verbale conclusivo della conferenza di servizi indetta ai  sensi  dell’art. 4 del D.P.R. 447/98 “tiene luogo degli atti istruttori e dei  pareri  tecnici comunque denominati previsti dalle norme vigenti” (art. 4 comma  5).
 
 Nel caso di specie, l’intervento progettato dalla ricorrente é stato  assentito  con concessione edilizia n. 10 del 19 dicembre 2001, la quale non vi è  motivo di  credere sia stata rilasciata all’esito di una conferenza di servizi:  infatti  nelle premesse richiama un parere dei Vigili del Fuoco in  autocertificazione del  19.10.01, compatibile con la procedura di cui all’art. 6 del D.P.R.  447/98.
 
 Erra dunque la ricorrente quando sostiene che l’autorizzazione  paesaggistica  necessaria sia stata rilasciata nel corso della conferenza di servizi  conclusasi  il 30 agosto 2000, dal momento che essa – come già precisato - era stata   verosimilmente riunita solo al fine di proporre al Consiglio Comunale  una  variante urbanistica.
 
 2.3.2. In ogni caso v’è da dire che alla conferenza di servizi del 30  agosto  2000 la Regione Puglia si fece rappresentare dall’assessorato  all’urbanistica,  che nell’occasione si limitò a fare osservazioni di carattere  prettamente  urbanistico, esprimendo parere favorevole all’intervento “in  considerazione  della localizzazione dell’insediamento, che è in prossimità della Zona  Industriale e quindi secondo una possibile direttrice d’espansione”;  neppure il  Sindaco né il Tecnico Comunale osservarono alcunché in ordine alla  compatibilità  paesaggistica.
 
 Di tanto tenuto conto e considerato che dal verbale non risulta che i  menzionati  rappresentanti della Regione e del Comune siano stati convocati per  esprimersi  anche in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, è  opinione del  Collegio che nel loro comportamento non sia ravvisabile alcuna implicita   autorizzazione paesaggistica.
 
 2.4. Erra il Comune, invece, quando sostiene che l’autorizzazione  mancante non  possa essere rilasciata in sanatoria.
 
 Il divieto assoluto di rilasciare in sanatoria l’autorizzazione  paesaggistica è  stato introdotto solo con l’art. 167 D. L.vo 42/04 come modificato  dall’art. 1  comma 36 della L. n. 308 del 15 dicembre 2004: sino a tale data l’art.  167  citato (ed ancor prima l’art.164 D. L.vo 490/99) annetteva, alla  esecuzione di  opere in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, la  sanzione  della rimessione in pristino ovvero, alternativamente, quella del  pagamento di  una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il  profitto  conseguito mediante la trasgressione, secondo quanto l’autorità preposta  alla  tutela del vincolo riteneva più opportuno a protezione dei beni  tutelati.
 
 Orbene, pare evidente che la decisione di comminare il pagamento della  sanzione  pecuniaria, in luogo di quella della rimessione in pristino, non poteva  che  sottendere una valutazione favorevole al mantenimento delle opere da  parte della  autorità preposta alla tutela del vincolo, la quale valutazione nella  sostanza  integrava una autorizzazione in sanatoria: di ciò si trae conferma anche  dalla  attuale formulazione dell’art. 167 D. L.vo 42/04, il quale, al comma 5,  prevede  che ove sia rilasciata la autorizzazione in sanatoria l’interessato è  comunque  tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il  danno  arrecato ed il profitto conseguito dalla trasgressione, e cioè ad una  sanzione  del tutto uguale a quella che l’art. 164 D. L.vo 490/99 e l’art. 167 D.  L.vo  42/2004 versione originale prevedevano quale sanzione alternativa alla  rimessione in pristino.
 
 Orbene, rileva il Collegio che le norme dianzi ricordate, proprio perché   deputate a disciplinare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle  opere  non assistite dalla necessaria autorizzazione paesaggistica, hanno  natura  sanzionatoria e pertanto sono soggette al principio di legalità, secondo  il  quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non  in forza  di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della  violazione  (art. 1 L. 689/81).
 
 Il Comune, quindi, avrebbe dovuto considerare che per tutte le opere  assentite  con la concessione edilizia n. 10/2001 già realizzate o in corso di  realizzazione alla data di entrata in vigore della L. 308/2004, era - ed  è –  astrattamente possibile il rilascio della autorizzazione paesaggistica  “in  sanatoria”, in applicazione dell’art. 164 D. L.vo 490/99 nonché dell’  art. 167  D. L.vo 42/2004, versione originaria. Quanto alle opere assentite con la  c.e. in  variante n. 4/2005, indubbiamente soggette alla più limitativa  disciplina  introdotta dalla L. 308/2004, il Comune avrebbe dovuto procedere, prima  di  tutto, ad individuare le singole opere in variante e quelle già  assentite ma non  ancora in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della L.   308/2004; quindi a verificare se e quali, di tali opere, comportassero,  rispetto  a quelle di cui sopra, aumenti di volume e/o superficie o comunque  ampliamenti.  Tale verifica avrebbe forse portato alla necessità di eliminare alcune  delle  opere realizzate dopo il rilascio della c.e. 4/2005, ma certamente non a  tutte:  con l’ulteriore conseguenza che, ove rilasciata l’autorizzazione  paesaggistica  in sanatoria per le opere realizzate ante L. 308/2004, il Comune non  avrebbe  potuto negare il completamento delle opere solo in ragione della mancata   acquisizione della autorizzazione paesaggistica, ciò che invece ha  fatto,  incorrendo nella falsa presupposizione denunciata con il primo motivo di   ricorso.
 
 In ogni caso si ribadisce che per tutte le opere realizzate o in corso  di  realizzazione ante L. 308/2004, la ricorrente può chiedere  l’autorizzazione  paesaggistica in sanatoria.
 
 2.5. Fondata è anche la censura formulata con il terzo dei motivi  articolati nel  ricorso introduttivo.
 
 Le considerazioni svolte a proposito della insussistenza delle  condizioni per il  rilascio di una proroga del termine fissato nel titolo edilizio sono  assolutamente inconferenti, tenuto conto del fatto che la ricorrente,  sia con  l’istanza del 24 gennaio 2006 che con l’istanza presentata il 4 novembre  2008 -  citate nel diniego impugnato -, ha chiesto di poter ultimare i lavori  con nuovo  titolo edilizio, e non mediante proroga dell’originario titolo edilizio.
 
 2.6. Per le considerazioni sopra esposte va accolto il ricorso  principale, con  annullamento del diniego di cui alla nota n. 14123 del 23 giugno 2009 a  firma  Dirigente dell’Area Urbanistica e Lavori Pubblici.
 
 3. Merita di essere accolto anche il ricorso per motivi aggiunti, avente  ad  oggetto il parere negativo di compatibilità paesaggistica che il Comune  ha reso  in adempimento alla ordinanza collegiale 170/2009.
 
 3.1. Intanto esso si fonda sulla impossibilità di sanare la mancanza di  autorizzazione paesaggistica: sul punto il parere è affetto da falsa  presupposizione per le ragioni già illustrate al paragrafo 2.4.
 
 3.2. In secondo luogo il parere di che trattasi, laddove afferma che la  costruzione “ha di fatto radicalmente modificato la zona d’intervento,  andando a  compromettere di valori tutelati dal PUTT/p”, e che non possono essere  garantiti  l’assetto geomorfologico d’insieme, l’assetto idrogeologico dell’area,  la  conservazione delle colture esistenti, si esprime in maniera  assolutamente  apodittica, non recando alcuna motivazione della asserzione.
 
 Il parere cita l’art. 2.02, comma 1.3 delle N.T.A. del PUTT/p, ma tale  disposizione non pare fondare un divieto assoluto di intervenire negli  a.t.e. di  tipo “C”. Tale disposizione prevede, quali forme minime di tutela, la  salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale “se qualificato”, la  trasformazione dell’assetto attuale “se compromesso, per il ripristino e   l’ulteriore qualificazione”, e comunque la possibilità di  “trasformazione  dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione  paesaggistica”:  la zona perimetrata all’interno di una a.t.e. di tipo “C”, dunque, non è   tutelata in quanto tale, ma in quanto “qualificata”- Nel caso di specie,   tuttavia, la nota impugnata nulla dice in ordine allo stato dell’area  preesistente all’intervento e, quindi, all’essere, essa, più o meno  “qualificata”.
 
 Il parere impugnato, in definitiva, non fornisce alcuna indicazione che  consenta  di stabilire le ragioni della tutela accordata dal PUTT/p, ed in ciò  evidenzia  grave difetto di istruttoria e di motivazione.
 
 E’ utile ricordare, a questo punto, che nel Titolo II, Capo I delle NTA  del  PUTT/P, ognuno degli ambiti territoriali estesi (e cioè gli ambiti  territoriali  di tipo “A”, “B”, “C” e “D”) viene ulteriormente articolato in tre  “sottosistemi”, meglio definiti come “ambiti territoriali distinti”,  relativi:  al sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico; al sistema della  copertura  botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica; al  sistema  della stratificazione storica e dell’organizzazione insediativa.
 
 Per ciascuno di tali sottosistemi il PUTT/P individua specifici elementi  di  tutela (artt. 3.02, 3.03 e 3.04), la cui tutela viene modulata in  maniera  differente a seconda, non solo della specificità dell’elemento  caratterizzante,  ma anche del tipo ambito territoriale in cui esso viene a collocarsi.
 
 Le prescrizioni minime di tutela si articolano, quindi, in prescrizioni  valide  per ciascuno degli ambiti territoriali estesi, e dipoi in prescrizioni  dettate  per ogni singolo ambito territoriale distinto.
 
 Così, ad esempio, gli elementi strutturali del “sistema di assetto  geomorfologico, geologico e idrogeologico”, vengono tutelati, negli  ambiti  territoriali di tipo “C”, dall’art. 3.05, comma 2.3; gli elementi  strutturali  del sistema “componenti del paesaggio botanico-vegetazionale” sono  tutelati,  negli a.t.e. di tipo “C”, dall’art. 3.05 comma 3.3.; infine gli elementi  del  sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” sono  tutelati  negli a.t.e. di tipo “C” dall’art. 3.05 comma 4.2.
 
 Il Capo II del Titolo II, infine, per ciascuno dei tre sottosistemi di  tutela  disciplina compiutamente le singole componenti strutturali, che  individua  graficamente negli elenchi e nelle cartografìe allegate al PUTT/p, e  normativamente nei vari articoli (artt. 3.06 e segg.), nell’ambito dei  comma  intitolati “individuazioni” o “perimetrazioni”.
 
 Il sistema di tutela approntato dal PUTT/p è insomma basato sulla  individuazione  di specifici elementi di tutela (ambiti territoriali distinti) che le  cartografìe e gli elenchi allegati al PUT/p stesso debbono indicare  specificamente: il che porta ad affermare che in tanto ha senso la  perimetrazione di una zona quale ambito territoriale esteso, in quanto  in essa  siano riconoscibili degli ambiti territoriali distinti.
 
 L’affermazione secondo la quale la zona oggetto di intervento è  classificata  dalle NTA del PUTT/P quale ambito esteso di tipo “C” nonché il richiamo  dell’art. 3.05 costituiscono, alla luce di quanto sopra detto, dei  riferimenti  assolutamente generici e poco significativi, ed integrano un grave  difetto di  motivazione in quanto alla individuazione dell’ambito di tipo “C” deve  corrispondere un ambito territoriale distinto, che il Comune non ha  saputo  indicare, e che forse nemmeno il PUTT/p individua (circostanza questa  che, ove  effettivamente sussistente, giustificherebbe una revisione della  perimetrazione  del PUTT/p relativamente all’area di interesse della ricorrente).
 
 Il parere di cui alla nota Dirigenziale del 2 novembre 2009, impugnato  con  motivi aggiunti, è pertanto illegittimo per evidente difetto di  istruttoria e di  motivazione, e pertanto merita di essere annullato per l’anzidetta  ragione,  riconducibile al secondo dei motivi aggiunti, avente natura assorbente.
 
 4. Vanno conclusivamente accolti tanto il ricorso principale che quello  per  motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
 
 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,  considerato  in particolare che la situazione venutasi a creare è evidentemente da  imputare  anche alla Amministrazione resistente, che non ha rilevato per tempo la  necessità che l’intervento fosse soggetto ad autorizzazione  paesaggistica.
 P.Q.M.
 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II,  definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, così provvede:
 
 - accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla il diniego di  permesso  di costruire di cui alla nota del Dirigente dell’Area Urbanistica e  Lavori  Pubblici del Comune di Conversano n. 14123 del 23 giugno 2009;
 
 - accoglie il ricorso per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla il  diniego di  autorizzazione paesaggistica espresso di cui alla nota del Dirigente  dell’Area  Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Conversano n. 24046 del 2  novembre  2009.
 
 Condanna il Comune di Conversano alla rifusione delle spese processuali  in  favore della ricorrente, che si liquidano in E. 4.000,00 (euro  quattromila),  oltre contributo unificato, IVA e CAP come per legge.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2010  con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Amedeo Urbano, Presidente
 Vito Mangialardi, Consigliere
 Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 18/06/2010
 
                    




