Cass. Sez. III n. 14583 del 6 aprile 2023 (CC 2 mar 2023)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Di Meglio
Urbanistica.Decreto "Genova" e interventi edilizi ad Ischia

l’art. 21 comma 2 bis del d.l. 28 settembre 2018, n. 109 integra una previsione che deve essere necessariamente letta con l’incipit dell’articolo 25 che, introducendo la citata disciplina acceleratoria del regime del condono, ha precisato espressamente che essa è fissata “al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al  presente capo”; laddove le disposizioni del predetto capo terzo  sono finalizzate – ai sensi del citato art. 17 comma 1 – a “disciplinare  gli interventi per la riparazione, la  ricostruzione,  l'assistenza  alla popolazione e la  ripresa  economica  nei  territori  dei  Comuni  di Casamicciola  Terme,  Forio,  Lacco  Ameno   dell'Isola   di   Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi  il  giorno  21  agosto 2017”. Tali interventi hanno la loro indiscutibile pregnanza, sul piano edilizio, nella previsione di contributi per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati, per il cui conferimento è strumentale, quale presupposto indefettibile, la prevista accelerazione della definizione delle pratiche di sanatoria pendenti, ove si tratti di opere abusive.  In altri termini, intanto sarà possibile ottenere contributi in quanto l’immobile, ove abusivo, risulti sanato (e rapidamente, secondo la citata e correlata procedura acceleratoria) in caso di avvenuta presentazione di domanda di condono.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 16 settembre 2022, il giudice monocratico del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, adito quale giudice dell’esecuzione, nell’interesse di Di Meglio Antonio, per la revoca o sospensione dell’ordine di demolizione inerente una sentenza di condanna del 21 gennaio 2000, n. 100/200, della medesima sezione distaccata sopra indicata, rigettava la domanda

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Di Meglio Antonio  mediante il suo difensore, con un unico motivo di impugnazione.

    3. Deduce vizi di motivazione, non avendo il giudice illustrato le ragioni per cui il ricorrente non avrebbe potuto avvalersi della sospensione della procedura esecutiva alla luce del D.L. 109/2018, ricadendo l’immobile nelle previsioni di cui alla predetta normativa,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

2.Va premesso che il capo terzo della Legge 16 novembre 2018, n. 130 - di conversione del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, recante "disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" – è dedicato agli “interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”. Esso stabilisce, al primo comma dell’art. 25, che “al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al  presente capo, i Comuni di  cui  all'articolo  17,  comma  1,  definiscono  le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,   e   del decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  pendenti  alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Per  la  definizione delle  istanze  di  cui  al  presente  articolo,  trovano   esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e  V  della  legge  28 febbraio 1985, n. 47”.
Ai sensi del comma 1 –bis, inoltre, del medesimo articolo, “per le istanze presentate  ai  sensi  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1  sono  definite previo  rilascio  del  parere  favorevole  da  parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico…”.
Al comma 2 dello stesso articolo sopra citato si precisa l’operatività della definizione delle pratiche di condono stabilita nel precedente comma 1, laddove si stabilisce che “I comuni di cui all'articolo  17,  comma  1,  provvedono,  anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la  conclusione  dei  procedimenti  volti  all'esame  delle  predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto. Entro  lo  stesso termine, le autorita' competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.

3. Si è stabilita, in altri termini, una mirata procedura acceleratoria di talune domande di condono già depositate. Procedura, tuttavia, non indiscriminata, atteso che, nel contempo, con il comma 2 bis dell’art. 21 (dedicato ai “criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata”), il Legislatore ha avuto cura di precisare che, comunque, “nessun contributo può essere  concesso  per  gli  immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito dal giudice penale”. In tal modo, il Legislatore ha inteso sottrarre tali ultimi immobili non solo da ogni contributo ricostruttivo di cui all’impianto della disciplina in parola, ma anche, conseguentemente, dalla stessa procedura di accelerazione della definizione delle pratiche di condono già in essere, delineata proprio per assicurare l’effettività di tale contributo, purchè ottenibile (cfr. già in tal senso, in motivazione, Sez. 3, Sentenza n. 48931 del 2022, non massimata).

5. Deve dunque dirsi che l’art. 21 comma 2 bis sopra citato integra una previsione che deve essere necessariamente letta con l’incipit del già riportato articolo 25 che, introducendo la citata disciplina acceleratoria del regime del condono, ha precisato espressamente che essa è fissata “al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al  presente capo”; laddove le disposizioni del predetto capo terzo  sono finalizzate – ai sensi del citato art. 17 comma 1 – a “disciplinare  gli interventi per la riparazione, la  ricostruzione,  l'assistenza  alla popolazione e la  ripresa  economica  nei  territori  dei  Comuni  di Casamicciola  Terme,  Forio,  Lacco  Ameno   dell'Isola   di   Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi  il  giorno  21  agosto 2017”. Tali interventi hanno la loro indiscutibile pregnanza, sul piano edilizio, nella previsione di contributi per la ricostruzione degli immobili distrutto o danneggiati, per il cui conferimento è strumentale, quale presupposto indefettibile, la prevista accelerazione della definizione delle pratiche di sanatoria pendenti, ove si tratti di opere abusive.
In altri termini, intanto sarà possibile ottenere contributi in quanto l’immobile, ove abusivo, risulti sanato (e rapidamente, secondo la citata e correlata procedura acceleratoria) in caso di avvenuta presentazione di domanda di condono.
Consegue che, nella misura in cui si tratti di immobili abusivi comunque esclusi, secondo il legislatore, dalla possibilità di ottenere il contributo statale, ai sensi dell’art. 21 comma 2 bis citato, siccome “oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito dal giudice penale”, in via pressocchè automatica non è in alcun modo operativa né quindi può essere invocata la previsione di cui alla disciplina di cui all'art. 25, comma 1 e 1 bis sopra citata; la quale, lo si ripete, è funzionale a consentire (ed è solo per tale motivo che essa si giustifica rispetto ad altri immobili pure oggetto di domanda di condono sul territorio nazionale) contributi pubblici cui, invece, gli immobili da ultimo citati (“oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito dal giudice penale”), non possono accedere ai sensi del suindicato comma 2 bis dell’art. 21.

6. Tanto precisato, il motivo dedotto è manifestamente infondato innanzitutto perché, sul piano giuridico, attiene ad un immobile, oggetto di ordine di demolizione, per il quale è del tutto destituita di fondamento, per quanto sopra osservato, l’invocazione della disciplina di cui alla Legge 16 novembre 2018, n. 130 - di conversione del d.l. 28 settembre 2018, n. 109 -. Per cui ricorre, in tal caso, il principio per cui, riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti, queste ultime, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 Emmanuele). Inoltre, atteso che la disciplina invocata ha una portata eminentemente acceleratoria per quanto sopra evidenziato, senza sostanzialmente intaccare i requisiti per il rilascio del tipo di condono rilevante, nel caso in esame le censure appaiono anche prive della necessaria specificità estrinseca, in quanto evocano astrattamente un prossimo provvedimento di condono in base alla disciplina già più volte richiamata, senza tenere conto e tantomento confrontarsi con le ragioni, plurime, con le quali il giudice ha escluso, in via assoluta, la possibilità di rilascio di un positivo provvedimento di condono.

7.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

    Così deciso il 02/03/2023.