TAR Piemonte, Sez. I, n.1167, del 10 luglio 2015
Rifiuti.Deposito diviso in quattro settori di stoccaggio traversine da dismissione di linee ferroviarie.

E’ legittima la prescrizione nell’autorizzazione per la distinzione nell’area di deposito di quattro settori per le traversine appena stoccate, per quelle riutilizzabili previa rimozione delle parti metalliche, per quelle che non necessitano di tale operazione ed, infine, per quelle non riutilizzabili, da conferire all’inceneritore. Tale ripartizione, lungi dall’essere un’invasione della libertà di organizzazione dell’impresa ed un inutile aggravio delle sue modalità operative, appare, in verità, una misura del tutto legittima e ragionevole, stabilita dall’Amministrazione, in coerenza con le fasi lavorative, per assicurare la chiara ed immediata identificabilità dei materiali depositati anche al fine dei controlli ed, in ogni caso, una più sicura movimentazione dei rifiuti speciali pericolosi. La natura del rifiuto conservato e recuperato (legno trattato con creosoto, prodotto cancerogeno per contatto con la pelle), il cui utilizzo è vietato all’interno di edifici, per giocattoli, in campi da gioco, parchi, giardini ed altri luoghi di pubblica ricreazione, per la fabbricazione di mobili da giardino e per contenitori destinati a colture agricole giustifica, poi, le particolari indicazioni richieste nel documento di trasporto circa la concreta destinazione del prodotto reimmesso in commercio e la comunicazione ai Comuni interessati. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01167/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01332/2011 REG.RIC.

N. 01078/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2011, proposto da: 
Cerato Rosella, titolare dell’impresa individuale esercitata sotto l’omonima ditta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Portigliotti ed Alessandro Cereser, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Sclopis, 6; 

contro

Città Metropolitana di Torino già Provincia di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvana Gallo e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, corso Inghilterra, 7/9; 


sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2012, proposto da: 
Cerato Rosella, titolare dell’impresa individuale esercitata sotto l’omonima ditta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Cereser e Giuseppe Portigliotti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, corso Sclopis, 6; 

contro

Città Metropolitana di Torino già Provincia di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvana Gallo e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, corso Inghilterra, 7/9; 

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1332 del 2011:

della determinazione del Dirigente del servizio gestione rifiuti e bonifiche n. 136-27196/2011 del 22/07/2011, notificata in pari data, con cui veniva concessa autorizzazione alla Ditta richiedente all'esercizio dell'operazione di messa in riserva (R13) e contestuale recupero (R3) del rifiuto speciale pericoloso di cui al CER :170204 vetro plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate limitatamente alle traversine derivanti dalla dismissione di linee ferroviarie, ed in particolare venivano imposte le limitazioni di cui ai tre allegati alla determina, nonchè

della successiva determinazione del Dirigente del Servizio gestione rifiuti e bonifiche n.195 - 36378/2011 del 11/10/2011, notificata in pari data, nonchè

di ogni altro atto antecedente e presupposto che faccia parte del procedimento de quo, ed in particolare della nota prot. n. 862610/LB3/LM/ml del 27/10/2010, della D.D. del servizio valutazione impatto ambientale 10/3982/2011 del 8/2002/2011 e della nota integrativa prot. n.386949/LB3/BR/SA del 03/05/2011..

quanto al ricorso n. 1078 del 2012:

- della diffida del Dirigente del Servizio gestione rifiuti e bonifiche della Provincia di Torino n. 221-34085/2012 del 3.9.2012, con cui veniva chiesto alla Ditta ricorrente di : "1. gestire l'impianto conformemente alle prescrizioni dell'atto autorizzativo; 2. Sgombrare le aree su cui sono state depositate le traversine, in difformità dalle previsioni progettuali approvate con D.D. n. 136/27196/2011 del 22.07.2011 e s.m.i.; 3. dotarsi di una procedura gestionale interna volta ad una corretta compilazione dei documenti di trasporto delle traversine, riportante tutti i dati come da prescrizione al p.to 7bis della D.D. n. 136-27196/2011 del 22/07/2011 e s.m.i., nonchè ad una tempestiva predisposizione dell'informativa per i Comuni interessati dalle opere a cui tali traversine sono destinate. Tale documento dovrà essere elaborato e successivamente inviato allo scrivente Servizio ed all'Arpa, entro e non oltre 30 gg. dalla notifica del presente atto"

- nonchè, per quanto possa occorrere, di ogni altro atto antecedente e presupposto, anche non conosciuto, che faccia parte del procedimento de quo ed in particolare della nota prot. n. 84939 del 17.08.2012 dell'ARPA, e degli accertamenti svolti dalla stessa ARPA nelle data 19 e 24.7.2012, presso la ricorrente.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 4.11.2011 (RG n. 1332/2011) la sig.ra Cerato Rosella, titolare dell’impresa individuale esercitata sotto l’omonima ditta, ha chiesto al Tribunale di annullare a) la determinazione del 22.07.2011 con la quale la Provincia di Torino, concedendole l’autorizzazione all’esercizio dell’operazione di messa in riserva e contestuale recupero del rifiuto speciale pericoloso di cui al CER 170204 - vetro plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate – costituito da traversine derivanti dalla dismissione di linee ferroviarie, le aveva imposto alcune limitazioni; b) la determinazione della Provincia di Torino dell’11.10.2011 di modifica delle precedenti prescrizioni; c) ogni altro atto antecedente e presupposto del procedimento e, in particolare, le note del Servizio valutazione impatto ambientale del 27.10.2010 e del 3.05.2011.

Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge: artt. 206 e 208 del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento delle funzioni tipiche dell’atto, relativamente all’intero iter adottato; 2) violazione di legge: artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento delle funzioni tipiche dell’atto, relativamente all’intero iter adottato; 3) violazione di legge: artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990 e Decreto del Ministero della Salute 17.04.2003 n. 11647, eccesso di potere per omessa motivazione, difetto di istruttoria e sviamento delle funzioni tipiche dell’atto relativamente alla delibera 22.07.2011; 4) violazione di legge art. 1 della l.n. 241/1990 ed eccesso di potere per sviamento delle funzioni tipiche dell’atto, carenza di motivazione e conseguente violazione della l.n. 241/1990 (artt. 7, 8 e 17) relativamente alla determina 11.10.2011; 5) violazione di legge, art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 ed eccesso di potere per sviamento delle funzioni tipiche dell’atto, carenza e contraddittorietà manifesta di motivazione e conseguente violazione della l.n. 241/1990(artt. 7, 8 e 17) relativamente alla determina 11.10.2011.

Con il medesimo ricorso la sig.ra Cerato Rosella ha anche domandato la condanna della Provincia al risarcimento di tutti i danni cagionati alla sua impresa a titolo di lucro cessante e di perdita dell’avviamento.

Il 30.12.2011 si è costituita in giudizio la Provincia di Torino, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso avversario.

Con un secondo ricorso (RG.n. 1078/2012), notificato il 25.10.2012, la sig.ra Cerato Rosella ha successivamente impugnato la diffida della Provincia di Torino del 3.09.2012 a gestire il suo impianto conformemente alle prescrizioni dell’atto autorizzativo, a sgombrare le aree su cui erano state depositate le traversine in difformità dalle previsioni progettuali approvate con il provvedimento del 22.07.2011 e a dotarsi di una procedura gestionale interna volta ad una corretta compilazione dei documenti di trasporto ed a una tempestiva predisposizione dell’informativa per i Comuni interessati dalle opere a cui tali traversine erano destinate, nonché ogni altro atto del procedimento.

Anche in tale giudizio si è costituita la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

All’udienza pubblica del 14.05.2015 le due cause sono state, infine, trattenute in decisione.

DIRITTO

Deve essere, in primo luogo, disposta la riunione al procedimento RG 1332/2011, avente ad oggetto l’autorizzazione all’impresa ricorrente al trattamento di rifiuti speciali pericolosi ed il provvedimento di modifica di tale titolo, della causa RG 1078/2012, vertente tra le medesime parti e concernente l’impugnazione di un atto indubbiamente collegato, costituito dalla diffida della Provincia all’impresa ricorrente ad adeguarsi alle prescrizioni dettate per lo svolgimento della sua attività.

Contro i suddetti atti l’impresa ricorrente, specializzata nel recupero di traversine ferroviarie dismesse a seguito di lavori di rifacimento di reti di comunicazione su rotaie, ha lamentato l’illegittimità dell’applicazione da parte della Provincia alla sua istanza di rinnovo dell’autorizzazione dell’art. 208 c. 12 del d.lgs. n. 152/2006, che dispone che la relativa domanda debba essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza del titolo stesso, nonché di “tutta una serie di imposizioni burocratiche non previste dalla legge”, che le avrebbero “di fatto impedito … lo svolgimento della propria attività sino all’emissione del provvedimento sostitutivo dell’11.10.2011”.

Tali censure non sono fondate e devono essere rigettate.

A prescindere dall’eccezione di inammissibilità per omessa tempestiva impugnazione delle note con le quali la Provincia aveva comunicato alla ricorrente che la sua domanda di rinnovo, presentata oltre il termine previsto, sarebbe stata considerata al pari di un’istanza di nuova autorizzazione, l’interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie de qua seguita dall’Amministrazione risulta, in verità, corretta e ragionevole: sia la stessa autorizzazione del 2005 (al punto H, cfr. doc. n. 3 della Provincia) sia l’art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 22/1997 (vigente all’epoca del primo rilascio del titolo) stabiliscono che per il rinnovo del titolo, nel termine di 180 giorni della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all’Amministrazione “che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa”.

Identica disciplina, salvo la durata di 10 anni dei nuovi titoli, è riprodotta dall’art. 208 comma 12 del d.lgs. n. 152/2006 che, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 23.09.2010 n. 7073) “è norma di carattere generale che tipizza la procedura per l’autorizzazione ed i rinnovi e che non trova alcun richiamo derogatorio nella diversa procedura semplificata prevista dal successivo art. 210”, peraltro abrogato nel 2010.

A causa della tardività della domanda di rinnovo, che ha, dunque, avviato il complesso iter prescritto dal d.lgs. n. 152/2006 per il rilascio di un nuovo titolo, a tutela degli interessi ambientali dai possibili effetti delle sostanze nocive contenute nei rifiuti, l’interruzione dell’attività nelle more del rilascio della nuova autorizzazione, così come l’ulteriore eventuale fermo per il rifiuto di conformarsi alle prescrizioni dettate per lo svolgimento dell’attività (eventi, peraltro, dedotti solo genericamente dalla ricorrente ai fini della richiesta di risarcimento danni, priva di qualsiasi precisa e concreta allegazione) non possono essere in alcun modo ricondotti alla responsabilità dell’Amministrazione.

Dai documenti depositati in atti emerge, inoltre, come le integrazioni richieste nel corso del procedimento fossero indispensabili ad una completa e corretta istruttoria e che le prescrizioni impartite fossero comunque funzionali a garantire che l’impresa operasse senza danni per l’ambiente.

Quanto alle pretese limitazioni contenute nel provvedimento del 22.07.2011, che avrebbe irragionevolmente autorizzato solo l’esercizio delle operazioni di messa in riserva finalizzate al recupero e non quelle di messa in riserva ai fini della termovalorizzazione, esse, ad una attenta lettura dell’atto, risultano, in realtà, insussistenti, come chiarito, del resto, dall’Amministrazione stessa nell’atto dell’11.10.2011 e, perciò, insuscettibili di condurre ad alcun risarcimento.

Lo stesso può dirsi per i riferimenti dell’autorizzazione al necessario rispetto delle concentrazioni di sostanze nocive stabilite dalla normativa vigente ed alla previsione della pesa pubblica, citata dalla stessa ricorrente nel corso della conferenza di servizi e sostituita nell’autorizzazione così come modificata in data 11.10.2011, su richiesta della ricorrente, con la pesa omologata.

Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le censure svolte dall’impresa Cerato Rosella contro la parte dell’autorizzazione dell’11.10.2011 relativa alla distinzione nell’area di deposito di quattro settori per le traversine appena stoccate, per quelle riutilizzabili previa rimozione delle parti metalliche, per quelle che non necessitano di tale operazione ed, infine, per quelle non riutilizzabili, da conferire all’inceneritore.

Tale ripartizione, lungi dall’essere un’invasione della libertà di organizzazione dell’impresa ed un inutile aggravio delle sue modalità operative, appare, in verità, una misura del tutto legittima e ragionevole, stabilita dall’Amministrazione, in coerenza con le fasi lavorative illustrate dalla stessa ricorrente nella richiesta di autorizzazione, per assicurare la chiara ed immediata identificabilità dei materiali depositati anche al fine dei controlli ed, in ogni caso, una più sicura movimentazione dei rifiuti speciali pericolosi.

La natura del rifiuto conservato e recuperato dalla ricorrente (legno trattato con creosoto, prodotto cancerogeno per contatto con la pelle), il cui utilizzo è vietato all’interno di edifici, per giocattoli, in campi da gioco, parchi, giardini ed altri luoghi di pubblica ricreazione, per la fabbricazione di mobili da giardino e per contenitori destinati a colture agricole (cfr. punto 30.3 DM 17.04.2003), giustifica, poi, le particolari indicazioni richieste nel documento di trasporto circa la concreta destinazione del prodotto reimmesso in commercio e la comunicazione ai Comuni interessati.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, l’impugnazione delle autorizzazioni del 22.07.2011 e dell’11.10.2011 e la relativa domanda di risarcimento devono essere, come detto, respinte.

Con il secondo ricorso (RG n. 1078/2012) la ricorrente ha riproposto contro la diffida a conformarsi alle prescrizioni dettate negli atti autorizzativi le censure già formulate avverso tali titoli.

In relazione a tali doglianze non può, dunque, che valere quanto già osservato dal Collegio circa l’infondatezza delle stesse.

Parimenti non meritevole di accoglimento è, infine, anche il sesto motivo del secondo ricorso, con il quale la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’ultima prescrizione inserita dalla Provincia nella diffida, costituita dall’invito a “dotarsi di una procedura gestionale interna volta ad una corretta compilazione dei documenti di trasporto delle traversine … nonché ad una tempestiva predisposizione dell’informativa per i Comuni interessati dalle opere a cui tali traversine sono destinate”.

Tale parte del provvedimento, lungi dal rappresentare “un ulteriore adempimento burocratico… generico ed indeterminato”, è una semplice esplicazione, in chiave collaborativa, delle modalità con le quali l’impresa ricorrente avrebbe potuto efficacemente raggiungere i risultati richiesti dall’Amministrazione per la tracciabilità dei rifiuti e dei materiali reimmessi in commercio.

In conclusione, anche il secondo ricorso non può che essere, così, integralmente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando,

- rigetta i ricorsi riuniti RG 1332/2011 e RG 1078/2012;

- condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3000,00 oltre accessori di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)