Cass. Sez. III n. 7085 del 23 febbraio 2026 (CC 16 gennaio 2026) 
Pres. Aceto Rel. Scarcella Ric. Di Lorenzo
Urbanistica.Demanio marittimo, interventi edilizi in aree vincolate e periculum in mora nel sequestro preventivo.

In tema di reati edilizi e paesaggistici, l'esecuzione di qualsiasi intervento, inclusa la semplice tinteggiatura modificativa dell'aspetto esteriore, su manufatti abusivi situati in zone vincolate integra una ripresa dell'attività criminosa, configurando una nuova fattispecie di reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001. Ai fini del sequestro preventivo, il periculum in mora è integrato dalla natura permanente dell'illecito di occupazione abusiva di demanio marittimo (art. 1161 cod. nav.) e dal rischio di aggravamento dell'offesa derivante da interventi manutentivi volti a protrarre l'occupazione. L'appartenenza di un bene al demanio necessario, come il lido del mare e la spiaggia, discende direttamente dalla legge (art. 822 cod. civ.) in virtù delle caratteristiche intrinseche del bene, indipendentemente dalle risultanze catastali, e ne esclude l'usucapibilità. In presenza di vincolo paesaggistico, ogni alterazione dello stato dei luoghi richiede il previo nulla osta, non surrogabile da titoli edilizi semplificati.

RITENUTO IN FATTO

    Con ordinanza del 5 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. in data 7 agosto 2025, a sua volta convalidando il sequestro d’urgenza del P.M. del 31 luglio 2025, su area qualificata come demanio marittimo (p.lla 5052 f. 13, Comune di Mondragone), fascia di rispetto dei 30 m. e opere ivi insistenti, in relazione ai reati ex artt. 54, 55, 1161 cod. nav., art. 44, co. 1, lett. c), artt. 93-95 d.P.R. 380/2001 e art. 181 d.lgs. 42/2004.
    Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Mario Di Lorenzo, deducendo un unico, articolato, motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, un primo profilo di doglianza, censurando il vizio di violazione della legge penale in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. per assenza delle condizioni legittimanti il sequestro e il vizio di motivazione apparente/sostitutiva del riesame rispetto al G.i.p., richiamando Sez. Unite “Ellade” sull’onere di esplicitare perché il bene, nelle more, potrebbe essere disperso/alterato/usato, non potendo il riesame sanare l’omissione del G.i.p.
2.2. Deduce, con tale unico motivo, un secondo profilo di doglianza, censurando il vizio di violazione di legge sostanziale (artt. 822, 829 cod. civ.; 2643, 2651 cod. civ.; 282 cod. proc. civ..) e processuale (art. 321 cod. proc. pen.) per non aver il tribunale tenuto conto che: a) la Det. 1486/25.8.2020 sarebbe pienamente efficace poiché l’autotutela 1424/28.7.2025 è stata prima sospesa (ordinanza TAR) e poi annullata (sent. TAR Campania n. 6187/15.9.2025); ciò escluderebbe fumus/periculum; b) le opere non insistono su demanio ma su terreno privato (p.lla 5052) acquisito per usucapione (sentenza civile trascritta il 18.12.2018; affranco 1935 che avrebbe “patrimonializzato” l’area); il Tribunale avrebbe travisato le visure e la disciplina della pubblicità immobiliare.
2.3. Deduce, con tale unico motivo, un ultimo profilo di doglianza, censurando il vizio di violazione del ne bis in idem (art 649, cod. proc. pen.), per identità del fatto con quello già definito con assoluzione “perché il fatto non sussiste” (11.10.2024), con preclusione a nuova valutazione, anche sulla legittimità della concessione; inoltre, aggiunge che le opere sarebbero immutate da decenni.

    Con memoria depositata in data 9 gennaio 2026, infine, la difesa ha insistito sul vizio di violazione di legge, tenuto conto che le risultanze catastali – da cui il consulente tecnico della Procura ha desunto che l’area rientrava nel demanio marittimo – non fanno fede ai fini della dimostrazione dei diritti reali e delle aree demaniali che, invece, devono risultare da specifici atti amministrativi. Per quanto concerne la questione relativa alla tinteggiatura bianca delle strutture in legno oggetto di contestazione, la difesa ha poi asserito che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha espresso parere favorevole riguardo la tinteggiatura.
    In data 28 dicembre 2025 sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso questa Corte, con cui si chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Occorre in primo luogo rilevare per il P.G. che, nonostante la formale intestazione, le censure dedotte attengono al vizio di motivazione, non deducibile avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali nei confronti dei quali è possibile dedurre soltanto il vizio di violazione di legge. Invero, la specificità dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c) dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998 - dep. 26/01/1999, Rv. 212248). Nel caso di specie non si ravvisa, invero, alcuna ipotesi di motivazione assente o fittizia. Infatti, il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, ha analizzato tutte le doglianze formulate ponendo particolare attenzione al fumus ed argomentando adeguatamente in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Nell’ordinanza impugnata si è infatti chiarito che l’abusiva occupazione dell’area del demanio marittimo conseguiva alla natura di autorizzazione provvisoria della determina numero 23 del 2018 rilasciata al padre del ricorrente, come tale non prorogabile ex lege nonchè alla mancata produzione da parte della difesa di atti idonei a dimostrare la natura non demaniale dell'area a fronte degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico della Procura sulla base delle risultanze catastali dalle quali risultava che l'area era ancora di spettanza del demanio marittimo e come tale era stata trattata nel tempo dalla pubblica amministrazione. Anche avuto riguardo al periculum in mora il provvedimento impugnato non può certo ritenersi privo di motivazione avendo il giudice della cautela dato atto dell’avvenuto riscontro in sede di sopralluogo di opere di manutenzione all’evidenza volte a consentire il protrarsi dell’occupazione. Il ricorso è quindi per il PG sostanzialmente inammissibile perché generico per aspecificità, riproponendo le medesime censure, già oggetto di puntuale esame da parte dei giudici del riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile.
    Deve premettersi, per migliore intellegibilità dell'impugnazione, una sintetica ricognizione della vicenda processuale. il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. in data 7 agosto 2025, a sua volta convalidando il sequestro d’urgenza del P.M. del 31 luglio 2025, su area qualificata come demanio marittimo (p.lla 5052 f. 13, Comune di Mondragone), fascia di rispetto dei 30 m e opere ivi insistenti, in relazione ai reati ex artt. 54, 55, 1161 cod. nav., art. 44, co. 1, lett. c), artt. 93-95 d.P.R. 380/2001 e art. 181 d.lgs. 42/2004. In particolare, dopo un primo rigetto del G.i.p. in data 24 luglio 2025 per carenza di univocità del fumus, era intervenuta la determinazione comunale n. 1424 del 28 luglio 2025 di annullamento in autotutela della precedente determinazione n. 1486 del 25.8.2020 (proroga/subentro su titolo ritenuto poi “autorizzazione provvisoria stagionale” del 30 agosto 2018). Era seguita un’ordinanza del TAR Campania (sospensiva inaudita altera parte) e fissazione della relativa camera di consiglio. Il Tribunale del riesame ha reputato non decisiva, in sede cautelare penale, la mera sospensiva e, sul fumus, valorizzava anche il sopralluogo del 28 luglio 2025 (che evidenziava l’esistenza di tinteggiature e manutenzioni recenti).
    Ricorrendo in cassazione, la difesa deduceva, anzitutto, la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. per assenza delle condizioni legittimanti il sequestro e il vizio di motivazione apparente/sostitutiva del riesame rispetto al G.i.p., richiamando Sez. Unite “Ellade” sull’onere di esplicitare perché il bene, nelle more, potrebbe essere disperso/alterato/usato, non potendo il riesame sanare l’omissione del G.i.p.

3.1. il Tribunale ha motivato in concreto il periculum su due assi fattuali: (i) natura permanente dell’illecito di occupazione demaniale (art. 1161 cod. nav.), che perdura finché sussiste l’occupazione senza titolo; (ii) manutenzione recente (tinteggiatura delle strutture rilevata al sopralluogo del c.t. del P.M. del 28 luglio 2025) idonea a protrarre e aggravare l’offesa e, per i profili edilizi, a integrare una ripresa dell’attività criminosa (nuovo reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001).
3.2. Ritiene il Collegio che il controllo esercitato dal tribunale del riesame è stato legittimamente esercitato nei limiti del fumus/periculum (standard di astratta sussumibilità e pericolo attuale), come chiarito dalla stessa ordinanza con richiamo a consolidati arresti di questa Corte e non si risolve in mera adesione a formule di stile. Il tribunale del riesame correttamente si limita alla congruità del fumus e del periculum: per il sequestro preventivo non occorrono “gravi indizi”, bastando l’astratta sussumibilità e la verifica che la disponibilità del bene possa aggravare/protrarre l’offesa (indirizzo costante, richiamato: Sez. U., 23.2.2000; Sez. II, 11.12.2013 n. 2248; Sez. II, 28.1.2014 n. 5656). L’occupazione abusiva del demanio (art. 1161 cod. nav.) è peraltro permanente sino alla cessazione dell’occupazione; la permanenza di per sé alimenta il periculum. Nel caso concreto, la manutenzione delle opere (tinteggiatura recente) rafforza l’attualità del rischio. Consolidato è infine il principio per cui qualsiasi intervento (anche di manutenzione ordinaria) su manufatti abusivi integra ripresa dell’attività e configura nuova fattispecie ex art. 44, co. 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, con effetti conseguenti anche sugli ordini demolitori (Sez. 3, n. 48026/2019; Sez. 3, n. 30673/2021, Saracino; Sez. 3, n. 870/2024, Velluso). L’ordinanza si conforma correttamente a tale “diritto vivente”.

    Con un secondo profilo di doglianza, il ricorrente ha dedotto violazione di legge sostanziale (artt. 822, 829 cod. civ.; 2643, 2651 cod. civ.; 282 cod. proc. civ.) e processuale (art. 321 cod. proc. pen.) per non aver il tribunale tenuto conto che: a) la Det. 1486/25.8.2020 sarebbe pienamente efficace poiché l’autotutela 1424/28.7.2025 è stata prima sospesa (ordinanza TAR) e poi annullata (sent. TAR Campania n. 6187/15.9.2025); ciò escluderebbe fumus/periculum; b) le opere non insistono su demanio ma su terreno privato (p.lla 5052) acquisito per usucapione (sentenza civile trascritta il 18.12.2018; affranco 1935 che avrebbe “patrimonializzato” l’area); il Tribunale avrebbe travisato le visure e la disciplina della pubblicità immobiliare.

4.1. L’ordinanza impugnata (i) sindaca il titolo concessorio, rilevando che l’atto 2018 era autorizzazione provvisoria/stagionale (1.5–30.9.2018) e non “concessione” ex art. 36 cod. nav., dunque non prorogabile ex lege (art. 1, co. 682, l. 145/2018) e comunque già scaduto al momento del “subentro” (25.6.2019); (ii) considera la sospensiva TAR irrilevante sul piano penale poiché strumentale e temporanea; (iii) quanto alla non demanialità, valorizza la CT P.M. e le risultanze catastali che indicano l’area come demaniale, richiamando l’art. 822 cod. civ. (demanio necessario: lido/spiaggia) e l’uso balneare (arredi sull’arenile), nonché il comportamento concludente P.A./privato (proroghe demaniali, canoni), stigmatizzando la mancata produzione della sentenza di usucapione e la necessità di approfondimenti incompatibili con la fase incidentale.
4.2. In ordine al punto (i) la risposta è coerente con i limiti del riesame: la sospensiva amministrativa è irrilevante sul merito e temporanea; inoltre, l’atto del 2018 è qualificato come autorizzazione stagionale non prorogabile e scaduta al momento del “subentro”. L’ordinanza spiega del resto perché, allo stato, l’occupazione sia arbitraria. Quanto al tema della demanialità, la risposta del tribunale è razionale e congrua alla fase incidentale: la qualificazione demaniale è sorretta da plurimi indici (art. 822 cod. civ.; arredi su arenile; CT P.M.; risultanze catastali; condotta P.A./privato) mentre la tesi difensiva non è documentata (manca in atti la sentenza civile); comunque, trattasi di profilo di fatto non scrutinabile in sede di legittimità, in cui non viene in rilievo, men che mai in fase cautelare ex art. 325, cod. proc. pen., la congruità della motivazione ma solo il vizio di violazione di legge, nella specie non rilevabile. In diritto vi è poi da rilevare, anzitutto, che il lido del mare e la spiaggia appartengono al demanio necessario per natura e funzione pubblica (usi del mare); la loro demanialità non dipende dalle risultanze catastali e non è suscettibile di usucapione; l’eventuale sdemanializzazione richiede una prova rigorosa e non si presume (come correttamente risulta dai richiami alla giurisprudenza civile e amministrativa citata nell’ordinanza). In sede cautelare è, peraltro, sufficiente che allo stato sussista una plausibile riconducibilità al demanio (qui sorretta da multipli indici).
4.3. Quanto, poi, al rapporto tra decisione del giudice amministrativo e giudice penale, è sufficiente ribadire che è preclusa la valutazione della legittimità degli atti amministrativi solo quando vi sia una sentenza irrevocabile del G.A. che abbia realmente deciso quel profilo; la preclusione non si estende a temi non dedotti e non decisi. In tema di stabilimenti balneari, è stato ritenuto immune da censure il sequestro confermato previa disapplicazione del titolo ritenuto illegittimo, a fronte di un TAR che si era limitato ad accertare la non “scadenza” della concessione (Sez. 3, n. 44077 del 18.7.2014, Scotto, Rv. 260612). L’ordinanza applica correttamente tale criterio, ritenendo irrilevante la mera sospensiva e non essendo all’epoca comprovata una definitiva decisione amministrativa sul punto specifico (risultando, anzi, diversamente dalla verifica compiuta sul sito della giustizia amministrativa: la sentenza è stata infatti pronunciata in forma breve; è stato ritenuto assorbente e decisivo il motivo con cui parte ricorrente aveva dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 per ingiustificata omessa comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento della proroga già accordata nel lontano 2000).

    Infine, con un ultimo profilo di doglianza, il ricorrente deduce la violazione del ne bis in idem (art 649, cod. proc. pen.), per identità del fatto con quello già definito con assoluzione “perché il fatto non sussiste” (11.10.2024), con preclusione a nuova valutazione, anche sulla legittimità della concessione; inoltre, aggiunge che le opere sarebbero immutate da decenni.

5.1. Sul punto, il Tribunale nega l’idem factum perché: (i) la decisione del 2024 è un non luogo a procedere in sede predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. pen., quindi revocabile ex art. 554-quinquies cod. proc. pen.; (ii) vi è non perfetta sovrapponibilità delle opere (es. bar 56 mq, deposito 20 mq, container nella fascia di 30 m) e novità amministrativa (autotutela 2025); (iii) per i capi relativi ai reati edilizi, la manutenzione su manufatti abusivi integra nuove autonome fattispecie (ripresa dell’attività), con conseguente esclusione dell’art. 649 cod. proc. pen.
5.2. Trattasi di motivazione puntuale ed immune dai denunciati vizi. Vi è infatti assenza di identità storica del fatto (diversità oggettiva e temporale), nuove condotte manutentive (nuove fattispecie edilizie), e la decisione del 2024 è revocabile ex art. 554-quinquies c.p.p. La soluzione è, peraltro, anche giuridicamente corretta. Il divieto opera in presenza di identità del fatto storico; la presenza di condotte ulteriori (manutenzione, opere diverse, occupazione post-2024) e di novità amministrative esclude l’idem factum. Inoltre, la decisione richiamata dal ricorrente è revocabile (art. 554-quinquies cod. proc. pen.), onde difetta un giudicato ostativo pieno. I parametri CEDU/UE (art. 4 Prot. 7 CEDU; art. 50 Carta UE) confermano che la garanzia opera sul medesimo illecito: qui la prosecuzione/ripresa esclude la “stessa offesa” nel tempo.

    Solo per completezza, infine, deve essere rilevato che non sono idonee a mutare tale approdo le considerazioni svolte dalla difesa nella memoria depositata in limine litis.

6.1. Ed infatti, la difesa ha insistito sul vizio di violazione di legge, tenuto conto che le risultanze catastali – da cui il consulente tecnico della Procura ha desunto che l’area rientrava nel demanio marittimo – non fanno fede ai fini della dimostrazione dei diritti reali e delle aree demaniali che, invece, devono risultare da specifici atti amministrativi.
6.2. Sul punto è sufficiente osservare, da un lato, che se è ben vero che l’orientamento prevalente in giurisprudenza stabilisce che i dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l’accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, tuttavia, dall’altro lato, l’appartenenza di un bene al demanio pubblico non si ricava esclusivamente da specifici atti amministrativi, ma la demanialità può discendere direttamente dalla legge. Difatti, ai sensi dell’art. 822 cod. civ., è la stessa legge a stabilire per i beni ivi elencati la loro natura demaniale in virtù delle loro caratteristiche intrinseche e della loro destinazione all’uso pubblico. In aggiunta a ciò, i beni demaniali, a differenza dei beni privati, a norma dell’art. 823 cod. civ., “sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”. Ne consegue che gli stessi non possono formare oggetto di negozi traslativi o costitutivi di diritti reali, di diritti in favore di terzi, non sono sottoponibili a procedure civilistiche di espropriazione coattiva e non possono formare oggetto di usucapione.
6.3. La difesa, poi, a sostegno del fatto che l’area in contestazione rientra nel patrimonio dello Stato, pone in rilievo un avvenuto errore di trascrizione della voltura catastale della particella n. 5052, la quale, pertanto, continua ad essere attribuita al demanio marittimo. Tuttavia, sul punto, occorre rilevare che non risulta che la difesa abbia mai presentato un’istanza di correzione di tale errore presso l’Agenzia delle Entrate, con la quale avrebbe potuto chiedere, allegando la documentazione che dimostra la situazione reale così come descritta dalla difesa, la rettifica di tale errore.
6.4. Per quanto concerne la questione relativa alla tinteggiatura bianca delle strutture in legno oggetto di contestazione, in merito alla quale la difesa asserisce che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha espresso parere favorevole riguardo la tinteggiatura, occorre rilevare che la difesa, oltre al parere favorevole, non menziona alcuna autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Ente competente ai sensi dell’art. 146, D. lgs. n. 42/2004, necessaria poiché la tinteggiatura, seppur rientrando nell’ambito della manutenzione ordinaria, incide sull’aspetto esteriore della struttura, modificandone il colore della facciata esteriore. La legge (art. 154, D.lgs. n. 42 del 2004) prevede espressamente che, quando la tinteggiatura è soggetta ad autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 149, l’amministrazione (previo parere del Soprintendente) può ordinare l’uso di un colore che “armonizzi con la bellezza d’insieme”. Il Regolamento “di dettaglio” (d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31) individua poi gli interventi esclusi dall’autorizzazione (Allegato A) e quelli di lieve entità soggetti a procedimento semplificato (Allegato B). Dalla normativa in esame (Allegato A, voce A.2 e Allegato B, voce B.3) risulta che, in area vincolata, la tinteggiatura è libera solo se “conservativa” (stesso colore/finiture, in linea con piano del colore), mentre se “modificativa” del preesistente richiede l’autorizzazione paesaggistica (procedimento semplificato), come nel caso di specie. In ogni caso, anche quando non verte specificamente sulla tinteggiatura, la giurisprudenza ribadisce principi generali e costanti: in presenza di vincolo paesaggistico, qualunque intervento idoneo ad alterare l’aspetto esteriore dei luoghi necessita del previo nulla osta paesaggistico; i titoli edilizi “leggeri” (CILA/SCIA) non suppliscono alla mancanza dell’autorizzazione paesaggistica. Tali principi sorreggono a fortiori la necessità del nulla osta quando il cambio di colore incide sulla percezione dell’immobile. In tal senso, la giurisprudenza amministrativa (Cons. stato, 31 dicembre 2024, n. 10506), ha riaffermato che in area vincolata l’autorizzazione paesaggistica è sempre necessaria per gli interventi potenzialmente alterativi dello stato dei luoghi, mentre CILA/SCIA non valgono senza il previo nulla osta paesaggistico. Ancora, si è confermata (Cons. stato, parere 30 agosto 2016 sullo schema del d.P.R. 31/2017) la ratio del regolamento nel distinguere gli interventi esenti da quelli soggetti a procedura semplificata, tra cui le modifiche ai prospetti (come le tinteggiature modificative). In definitiva, l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza amministrativa esige una valutazione ex ante della compatibilità paesaggistica; in difetto, l’intervento è illegittimo e sanzionabile (anche con demolizione/ordine di ripristino), a prescindere dalla categoria edilizia. Il cambio di colore di facciata essendo una modifica percepibile del prospetto, rientra dunque tra gli interventi che necessitano del previo nulla osta (salvo che si tratti di rifacimento “fedele” conforme al piano del colore).

    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2026