Cass. Sez. III n. 2833 del 22 gennaio 2019 (Ud 13 giu 2018)
Pres. Savani Est. Andronio Ric. Sabatini
Urbanistica.Direttore dei lavori e responsabilità

In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica. Il richiamato art. 29, comma 2, esclude la responsabilità del direttore dei lavori solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 20 aprile 2017, il Tribunale di Vasto ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, con liquidazione di provvisionale, ordinando la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino, per avere, in qualità di direttore dei lavori, realizzato, in difformità dal permesso di costruire, due tettoie il legno composte da pannelli fissi anziché un sistema di ombreggio rimovibile.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, una impugnazione qualificata come appello, deducendo: 1) che lavori in difformità erano stati realizzati dall’impresa edile all’insaputa del direttore dei lavori, che non poteva vigilare quotidianamente sulla loro esecuzione e che non era stato informato della loro consistenza effettiva; 2) la mancata considerazione del fatto che le opere avrebbero potuto essere eseguite con semplice s.c.i.a., anziché con permesso di costruire; 3) l’eccessività della sanzione, di ben € 6000,00, di ammenda, già considerate le circostanze attenuanti generiche; 4) la circostanza che la parte civile non avrebbe potuto costituirsi, non essendo la persona offesa dal reato ed avendo poi prestato l’assenso alla realizzazione della struttura come effettivamente realizzata; 5) l’illegittimità dell’ordine di demolizione e di ripristino, in quanto impartito al direttore dei lavori, che non ha né la proprietà né la disponibilità dell’immobile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.  Preliminarmente l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell’ammenda.
Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1. - La prima censura, riferita la responsabilità penale, è manifestamente infondata. La difesa si limita ad asserire che l’opera sarebbe stata eseguita in difformità dal permesso di costruire all’insaputa dell’imputato e, così argomentando, sostanzialmente ammette la colpa dell’imputato stesso, perché questo, come direttore dei lavori, aveva obblighi di direzione e vigilanza che avrebbe dovuto puntualmente adempiere. Deve infatti ricordarsi che, in tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica (ex plurimis, Sez. 3, n. 14504 del 20/01/2009, Rv. 243474; Sez. 3, n. 38924 del 07/11/2006, Rv. 235465). Il richiamato art. 29, comma 2, esclude la responsabilità del direttore dei lavori solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui lo stesso ricorrente ha sostanzialmente ammesso di non essersi sufficientemente interessato dell’esecuzione delle opere oggetto del permesso di costruire e non si è attivato né durante né dopo la loro esecuzione per segnalare e riparare la violazione.
3.2. – Anche il secondo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, la realizzazione, sul lastrico solare o terrazzo di un edificio, di un manufatto con funzioni di tettoia, trattandosi di un'opera nuova avente una propria individualità fisica e strutturale richiede di regola il permesso di costruire (ex multis, Sez. 3, n. 29252 del 05/05/2017, Rv. 270435; Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Rv. 257290). In ogni caso, qualora, per la consistenza complessiva dell’opera edilizia di realizzare, lo strumento autorizzativo utilizzato sia il permesso di costruire, le eventuali difformità dell’opera realizzata dal permesso integrano il reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se riguardano porzioni dell’opera che, prese singolarmente, avrebbero potuto essere autorizzate con s.c.i.a. L’intervento edilizio deve, infatti, essere valutato nel suo complesso, in quanto incide sull’assetto del territorio, e non può essere parcellizzato artificiosamente in una moltitudine di “microinterventi”, al fine di ottenere un regime autorizzatorio o sanzionatorio più favorevole.
3.3. – Il terzo motivo è, invece, fondato. Il Tribunale dà atto del carattere colposo e non doloso dell’illecito in concreto commesso, da ritenersi sostanzialmente ascrivibile a meri errori non scusabili di valutazione e, nonostante ciò, determina la pena base in euro 9000,00 di ammenda (misura prossima al massimo edittale di euro 10.329,00), giungendo poi ad una di riduzione della stessa ad euro 6000,00 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. In altri termini, l’elevata misura della pena non trova alcuna logica corrispondenza con la non rilevante gravità del fatto.
3.4. – Il quarto motivo, relativo alla costituzione di parte civile del Comune, è manifestamente infondato.
È sufficiente qui ricordare che, nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie, compete all'ente comunale la qualifica di parte offesa, stante il diritto di ogni ente pubblico al riconoscimento, al rispetto e all'inviolabilità della propria posizione funzionale, così come del diritto alla realizzazione e alla conservazione di un ordinato sviluppo di un predeterminato assetto urbanistico, che sono compromessi dagli illeciti urbanistici (ex plurimis, Sez. 3, n. 35312 del 19/05/2016, Rv. 267533; Sez. 3, n. 26121 del 12/04/2005, Rv. 231952). Né può affermarsi che la struttura in legno effettivamente realizzata in difformità dal permesso di costruire sia stata poi oggetto di assenso da parte del Comune, perché, dalla stessa prospettazione difensiva, emerge che la copertura avrebbe dovuto essere realizzata non in legno, ma con tende avvolgibili o frangisole a pacchetto con pannelli lamellari orientabili e ricevibili.
3.5. – È invece fondata la quinta doglianza, relativa all’ordine di demolizione e ripristino. Questa corte ha più volte chiarito che, il giudice, ove pronunci condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, non può ordinare la demolizione delle opere abusive, in quanto quest'ultima si applica esclusivamente agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Ne deriva che le sanzioni amministrative costituite dal ripristino dello stato dei luoghi o dall'irrogazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. citato, restano di esclusiva competenza della P.A., mentre l'A.G. può solo irrogare la pena dell'ammenda (ex plurimis, Sez. 3, n. 49991 del 30/04/2014, Rv. 261595; Sez. 3, n. 41423 del 29/09/2011, Rv. 251326).
4. – Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata: senza rinvio, limitatamente all’ordine di demolizione e ripristino, che deve essere eliminato, potendovi direttamente provvedere questa Corte; con rinvio al Tribunale di Vasto, perché proceda a nuovo esame, limitatamente alla misura della pena. Il ricorso deve essere nel resto rigettato.

P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata: senza rinvio, limitatamente all’ordine di demolizione e ripristino, che elimina; con rinvio al Tribunale di Vasto limitatamente alla pena. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.