Cass. Sez. III n. 37941 del 15 ottobre 1007 (Ud. 19 sett. 2007)
Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Patera
Beni ambientali. Offensività della condotta e precarietà dell’intervento

In tema di beni ambientali, il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P.A. sia posta di fronte al fatto compiuto. La norma incriminatrice è rivolta a tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale. Ne consegue che l'offensività del fatto, in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, deve essere anzitutto correlata al rispetto del bene intermedio (o "funzione").
La ripetuta demolizione e ricostruzione di un manufatto nello stesso sito ne esclude la precarietà in quanto dimostra che, pur se costruito con materiale di cui è possibile lo smontaggio ed il rimontaggio, esso è finalizzato invece a servire in modo stabile, continuativo, tendenzialmente duraturo, all’attività di chi lo ha realizzato
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