Cass. Sez. III n. 41438 del 14 novembre 2011 (Ud. 29 set. 2011)
Pres. Ferrua Est. Lombardi Ric. Marino
Urbanistica. Illecito edilizio ed errore scusabile

L'errore scusabile non può essere fondato genericamente sulle difficoltà interpretative della norma, non versandosi neppure in ipotesi di un'attività obbligata, ma posta in essere per un preciso interesse, anche di natura economica, sicché nell'incertezza deve richiedersi  il permesso di costruire e solo in caso di diniego eseguire i lavori in base a dia. Inoltre la mera presentazione della dia esclude l'esistenza di uno specifico provvedimento della pubblica amministrazione sul quale fare affidamento.

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