Le previsioni di caccia in assenza di parere I.S.P.R.A. sono illegittime

di Stefano DELIPERI

Il T.A.R. Sardegna, con sentenza breve Sez. I, 9 ottobre 2020, n. 538, ha annullato il decreto Assessore Difesa Ambiente Regione autonoma Sardegna n. 8702/14 del 28 settembre 2020 che aveva aperto la caccia alla Pernice sarda (Alectoris barbara) e alla Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) per due giornate (4 e 11 ottobre 2020), con un carniere potenziale complessivo per ognuno dei 35.987 cacciatori sardi di due esemplari per ogni specie animale.   
I Giudici amministrativi sardi, con la citata sentenza breve, hanno ribadito un principio giuridico che ormai dovrebbe esser stato assimilato dalle Regioni e Province autonome: il parere dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (I.S.P.R.A.) è preventivo e obbligatorio, sebbene non vincolante (può essere superato solo con adeguata e comprovata motivazione), per legge (art. 18 della legge n. 157/1992 e s.m.i.).
Invece, “la Regione non ha ritenuto di dover invece attendere … il parere dell’ISPRA” e “la mancata acquisizione del necessario parere dell’ISPRA rende illegittimo il decreto impugnato, non potendo il parere dell’ISPRA -- organo tecnico che, come ha ricordato anche il Consiglio di Stato nella … sentenza n. 3852 del 22 giugno 2018, esplica un rilievo centrale nella regolazione della materia e ‘le cui indefettibili funzioni consultive si ascrivono nella logica di individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente’-- essere sostituito da studi o pareri resi da altri soggetti anche pubblici”.
Conseguentemente, “tale illegittima omissione non può essere superata nemmeno dalle valutazioni compiute dall’amministrazione regionale … esposte nella ampia motivazione del provvedimento impugnato, tenuto conto che la Regione può anche eventualmente determinarsi motivatamente in senso diverso dal parere dell’ISPRA (essendo in materia, come si è già ricordato, il parere obbligatorio ma non vincolante) ma non può anticipare le sue determinazioni in una fase che precede l’emissione del parere e quindi senza tenere conto dello stesso”.
Infine, “la rilevata illegittimità non può essere superata nemmeno sulla base dei contenuti limiti (giornalieri e di carniere) stabiliti per la caccia alla Lepre sarda e della Pernice sarda nell’impugnato decreto”.
L’attuale pronuncia giudiziale si colloca in un ampio orientamento giurisprudenziale che da anni sta amputando i calendari venatori della Sardegna nelle parti in cui la tutela faunistica è stata sacrificata illegittimamente.i
Orientamenti giurisprudenziali che si auspica divengano anche prassi amministrative.
dott. Stefano Deliperi
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    decreto presidenziale T.A.R. Sardegna, Sez. I, 21 settembre 2020, n. 347; T.A.R. Sardegna, ordinanza collegiale Sez. I, 17 ottobre 2019, n. 262/2019; decreto presidenziale Sez. I, 3 ottobre 2019, n. 247/2019, ; T.A.R. Sardegna, sentenza Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 65 ,  Cons. Stato, ordinanza Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4897 , Cons. Stato, decreto presidenziale Sez. III n. 4456 del 20 settembre 2018, T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275, T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018; sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017

N. 00538/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gruppo di Intervento Giuridico (GrIG) onlus, Lega per l’abolizione della caccia onlus, WWF Italia onlus, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Murroni e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Ambiente Regione Sardegna;
nei confronti
Caccia Pesca Ambiente, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
(ad opponendum)
Federcaccia Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cocco Ortu, Mauro Tronci e Giulio Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 7602/11 del 24 agosto 2020, avente ad oggetto “Calendario venatorio 2020/2021”, pubblicato sul B.U.R.A.S. digitale, parti I e II, n.51 del 27 agosto 2020, nella parte in cui prevede l’apertura della caccia nei confronti del Moriglione (Aythya ferina), a partire dal 20 settembre, con un carniere potenziale di 3 capi abbattibili nell’intera stagione, e della Pavoncella (Vanellus vanellus), a partire dal 15 ottobre 2020, con un carniere potenziale di 5 capi abbattibili al giorno e 25 capi abbattibili nell’intera stagione di caccia;
-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5 ottobre 2020:
del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 7602/11 del 24 agosto 2020, avente ad oggetto “Calendario venatorio 2020/2021”, nonché del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 8702/14 del 28 settembre 2020 (caccia alla Pernice sarda e alla Lepre sarda), pubblicato sul B.U.R.A.S. digitale, parti I e II, n.60 dell’1 ottobre 2020.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti i decreti cautelari monocratici di questa Sezione n. 347 del 21 settembre 2020 e n. 348 del 22 settembre 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Dante D'Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Considerato che con il ricorso introduttivo le ricorrenti hanno impugnato il decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 7602/11 del 24 agosto 2020, avente ad oggetto “Calendario venatorio 2020/2021”, pubblicato sul B.U.R.A.S. digitale, parti I e II, n.51 del 27 agosto 2020, nella parte in cui prevede l’apertura della caccia nei confronti del Moriglione (Aythya ferina), a partire dal 20 settembre, con un carniere potenziale di 3 capi abbattibili nell’intera stagione, e della Pavoncella (Vanellus vanellus), a partire dal 15 ottobre 2020, con un carniere potenziale di 5 capi abbattibili al giorno e 25 capi abbattibili nell’intera stagione di caccia;
Considerato che, come documentato in atti, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna, con decreto n. 8610/13 del 23 settembre 2020 ha disposto la revoca dell’autorizzazione del prelievo venatorio relativo alle specie Moriglione e Pavoncella;
Ciò stante il ricorso principale può essere definito con sentenza di improcedibilità per la cessazione della materia del contendere;
2. Considerato che con ricorso per motivi aggiunti le ricorrenti hanno impugnato anche il decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 8702/14 del 28 settembre 2020 con il quale è stato consentito il prelievo venatorio della Lepre sarda e della Pernice sarda nelle giornate del 4 ottobre e dell’11 ottobre 2020;
Considerato che, a seguito della richiesta di adozione del decreto cautelare monocratico di cui all’art. 56 del c.p.a., la questione, con il consenso delle parti, è stata trattata in sede collegiale nella camera di consiglio già fissata per l’esame della domanda cautelare del ricorso principale;
Considerato che anche la questione oggetto del ricorso per motivi aggiunti può essere definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., sussistendone i presupposti;
Rilevato che, come lamentato dalle ricorrenti, il decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 8702/14 del 28 settembre 2020 è stato emanato in assenza di un parere dell’ISPRA sul prelievo venatorio della Lepre sarda e della Pernice sarda;
Considerato che tale parere, ai fini dell’approvazione del calendario venatorio, è obbligatorio (anche se non vincolante nei suoi contenuti), come ribadito anche di recente dalla giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3852 del 22 giugno 2018; TAR Sardegna, Sez. I, n. 65 del 30 gennaio 2019);
Considerato che l’ISPRA, nel parere rilasciato alla Regione in data 30 luglio 2020, per il prelievo venatorio della Pernice sarda, si era riservata “di valutare la proposta di Piano di prelievo per la prossima stagione venatoria che sarà sottoposta da codesta Amministrazione al termine della raccolta di dati sulla consistenza e sul successo riproduttivo delle popolazioni della specie”, e analogamente per la Lepre sarda (e il Coniglio selvatico) aveva ritenuto di dover restare “in attesa dei dati complessivi del monitoraggio e dei piani di prelievo proposti per esprimere un motivato parere sulla sostenibilità del prelievo e sui tempi previsti”;
Considerato che la Regione ha ritenuto di poter consentire il prelievo venatorio della Lepre sarda e della Pernice sarda dopo aver acquisito gli studi compiuti dalla Agenzia Forestas e dall’Università degli studi di Sassari;
Considerato che la Regione non ha ritenuto di dover invece attendere anche il parere dell’ISPRA, per le ragioni che ha ampiamente esposto nelle motivazioni del decreto in questione;
Considerato che la mancata acquisizione del necessario parere dell’ISPRA rende illegittimo il decreto impugnato, non potendo il parere dell’ISPRA -- organo tecnico che, come ha ricordato anche il Consiglio di Stato nella già citata sentenza n. 3852 del 22 giugno 2018, esplica un rilievo centrale nella regolazione della materia e “le cui indefettibili funzioni consultive si ascrivono nella logica di individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente”-- essere sostituito da studi o pareri resi da altri soggetti anche pubblici;
Considerato che tale illegittima omissione non può essere superata nemmeno dalle valutazioni compiute dall’amministrazione regionale che sono state esposte nella ampia motivazione del provvedimento impugnato, tenuto conto che la Regione può anche eventualmente determinarsi motivatamente in senso diverso dal parere dell’ISPRA (essendo in materia, come si è già ricordato, il parere obbligatorio ma non vincolante) ma non può anticipare le sue determinazioni in una fase che precede l’emissione del parere e quindi senza tenere conto dello stesso;
Considerato che la rilevata illegittimità non può essere superata nemmeno sulla base dei contenuti limiti (giornalieri e di carniere) stabiliti per la caccia alla Lepre sarda e della Pernice sarda nell’impugnato decreto.
Ritenuto di dover quindi annullare l’impugnato decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 8702/14 del 28 settembre 2020.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile per la cessazione della materia del contendere il ricorso principale;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 8702/14 del 28 settembre 2020, nella parte in cui consente il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda;
- condanna la Regione Autonoma della Sardegna al pagamento in favore delle ricorrenti di complessivi € 3.000,00 (tremila), per le spese e competenze di giudizio;
- compensa le spese di giudizio nei confronti della Federcaccia Sardegna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Dante D'Alessio, Presidente, Estensore
Tito Aru, Consigliere
Gabriele Serra, Referendario