Cass. Sez. III n. 31961 del 4 luglio 2017 (Cc 5 ott 2016)
Presidente: Amoroso Estensore: Gentili Imputato: Pierro
Urbanistica.Inammissibilità sanatoria in previsione della ultimazione dei lavori

Il provvedimento in sanatoria non è suscettibile di essere concesso in previsione della ultimazione di lavori edili, posto che lo stesso, comportando una valutazione della conformità di quanto già realizzato agli strumenti urbanistici, presuppone la intervenuta completezza delle opere edili e la loro totale conformità ai predetti strumenti e non anche una loro tuttora possibile ulteriore evoluzione dinamica


RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 10 febbraio 2015, ha rigettato la istanza con la quale Pierro Gerardo aveva chiesto la revisione della sentenza con la quale, il precedente 7 febbraio 2007, la Corte di appello di Salerno aveva parzialmente confermato la decisione con la quale, a sua volta, il Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, aveva, in data 3 ottobre 2005, dichiarato la penale responsabilità del Pierro in ordine ai reati a lui contestati, condannandolo, pertanto, alla pena ritenuta di giustizia.

In particolare la Corte territoriale salernitana, dichiarato non doversi procedere nei confronti del Pierro in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen., per intervenuta prescrizione ed, invece, ribadita la penale responsabilità del predetto quanto alle violazioni alla normativa edilizia e paesaggistica, ebbe a rideterminare la pena, riducendola a mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 18.000,00 di ammenda, e a confermare l'ordine di demolizione delle opere abusive, subordinando la sospensione condizionale della pena a detto adempimento.

Essendo divenuta definitiva siffatta pronunzia per effetto del rigetto del ricorso di fronte alla Corte di cassazione proposto dal Pierro in data 29 febbraio 2008, questi ha, come accennato, introdotto istanza di revisione di essa, allegando quali elementi nuovi l'esame testimoniale di un funzionario del Comune di Pontecagnano Faiano, firmatario del provvedimento di sanatoria edilizia non considerato in sede di giudizio di appello idoneo a escludere la penale responsabilità dell'imputato, ed un verbale di sopralluogo, eseguito successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della quale è stata chiesta la revisione, recante la certificazione della corrispondenza fra lo stato di fatto dell'immobile e le prescrizioni indicate nella citata sanatoria edilizia.

La Corte di appello con la citata sentenza del 10 febbraio 2015, pur ritenute ammissibili le prove nuove presentate dal ricorrente, non le ha comunque ritenute idonee a determinare la revisione della preesistente sentenza di condanna, avendo, in sintesi, ritenuto di dovere disapplicare la autorizzazione in sanatoria conseguita dal Pierro, rilasciata peraltro con esclusivo riferimento alle opere interne da lui realizzate, ma con espressa inibizione al mutamento di destinazione d'uso, in quanto la stessa era stata rilasciata dal Comune di Pontecagnano Faiano, ad onta del fatto che il manufatto abusivo insistesse in zona sottoposta a vincolo paesaggistico- 2 ambientale, senza che fosse stato in precedenza acquisito il necessario parere di conformità della competente Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.

La Corte napoletana ha, pertanto, rigettato la istanza di revisione, revocando, altresì, la ordinanza con la quale aveva disposto la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata nel corso del giudizio afferente alla impugnazione straordinaria.

Ha proposto ricorso per cassazione il Pierro, tramite il proprio difensore di fiducia, affidandolo a due motivi di impugnazione.

Il primo di questi ha ad oggetto la violazione di legge in cui sarebbero incorsi anche i giudice della revisione nel non considerare, alla luce degli artt. 36 e 45 del dPR n. 380 del 2001 e 181 del dlgs n. 42 del 2004, estinti i reati per effetto della intervenuta concessione in sanatoria.

Il secondo ha ad oggetto, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del difetto di motivazione, la scelta assunta dalla Corte di appello di Napoli in sede di revisione di non riconvocare il teste Landi Giovanni, già esaminato di fronte a tale organo giudiziario, per chiarimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dal Pierro è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

Osserva, infatti, il Collegio che l'intera impalcatura su cui si fonda la richiesta di revisione è costituita dall'affermazione della esistenza, non contestata nella sua materialità contenutistica, di un provvedimento in sanatoria, contraddistinto dal n. 22/2002, rilasciato dal Comune di Pontecagnano Faiano in data 6 febbraio 2002 al ricorrente e che, pertanto, avrebbe comportato la estinzione dei reati al medesimo ascritti.

La sostenibilità della tesi affermata dal ricorrente presuppone, pertanto, come elemento imprescindibile la validità del predetto provvedimento in sanatoria; poiché, per più ragioni, siffatta validità è da escludere, correttamente la Corte di appello di Napoli non ne ha tenuto conto ai fini dell'accoglimento della istanza di revisione. Invero, per un verso, deve convenirsi con la Corte territoriale partenopea nell'esclusione della legittima emissione della predetta sanatoria edilizia.
Questa, infatti, è stata rilasciata, come definitivamente accertato dalla Corte territoriale con valutazione di fatto non più suscettibile di essere sindacata in questa sede di legittimità, senza che fosse stato preventivamente acquisito il, pur necessario, cosiddetto nulla osta paesaggistico (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 marzo 2008, n. 12951; idem 13 settembre 2007, n. 34746).

Detta omissione procedurale, avendo reso difettiva la complessiva valutazione dei molteplici interessi in gioco e non avendo, conseguentemente, consentito la loro adeguata generale e contestuale ponderazione, ha determinato l'evidente illegittimità, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale, del provvedimento in sanatoria impedendo, pertanto, che esso svolga i suoi effetti sananti anche con riferimento alla fattispecie penale.

Ma va, altresì, rilevato, che, per altro verso, vi è un ulteriore elemento che porta ad escludere la legittimità del predetto provvedimento rilasciato dal Comune di Pontecagnano Faiano in data 6 febbraio 2002.

Come, infatti, è dato evincere dal testo della sentenza impugnata, non contestato sul punto dal ricorrente, il predetto provvedimento è stato reso a "condizione che l'unità immobiliare, ad ultimazione dei lavori, resti la medesima di cui alla concessione edilizia n. 38/98, escludendo frazionamenti o divisioni di unità immobiliari non espressamente autorizzate".

Una siffatta precisazione evidenzia la illegittimità della sanatoria sotto due profili.

Invero, sotto un primo profilo, va posto in luce che il provvedimento in sanatoria non è suscettibile di essere concesso in previsione della ultimazione di lavori edili, posto che lo stesso, comportando una valutazione della conformità di quanto già realizzato agli strumenti urbanistici, presuppone la intervenuta completezza delle opere edili e la loro totale conformità ai predetti strumenti e non anche una loro tuttora possibile ulteriore evoluzione dinamica (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 maggio 2016, n. 22256).

Sotto un diverso profilo è di per sé illegittimo il rilascio della concessione edilizia in sanatoria subordinata al rispetto di determinate condizioni, posto che la stessa funzione ontologica della tipologia di provvedimento in questione, presupponendo la integrale conformità delle opere già realizzate agli strumenti urbanistici, non tollera la apposizione di condizioni che assicurino sul rispetto di quelli.

Riguardo, infine, al secondo motivo di impugnazione, con il quale è censurata la scelta della Corte di appello di non riconvocare a chiarimenti uno dei testi nuovi sentiti nel corso del giudizio di revisione, rileva la Corte la infondatezza e comunque la genericità della doglianza.

Infatti, premessa la riferibilità alla competenza esclusiva del giudice della revisione della valutazione sulla opportunità o meno della ammissione delle prove in tale fase giurisdizionale, valutazione non suscettibile di riesame di fronte al giudice della legittimità se adeguatamente motivata (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 maggio 2007, n. 29467), osserva il Collegio che anche in sede di attuale impugnazione parte ricorrente non ha chiarito, a fronte dell'obbiettivo dato testuale valorizzato dalla Corte di Napoli in ordine alla mancata acquisizione del nulla osta paesaggistico-ambientale, quale sarebbe potuta essere la rilevanza ulteriore che avrebbe potuto rivestire l'esame del teste già ascoltato nel corso della precedente fase del giudizio di revisione; a fronte di tale perdurante genericità argomentativa, non vi è ragione di ritenere ingiustificata la scelta della Corte napoletana di considerare inutilmente sovrabbondante l'ulteriore incombente istruttorio.

Alla luce di quanto precede, ritenuta la piena legittimità della sentenza impugnata, il ricorso del Pierro deve essere rigettato e lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016