TAR Campania (SA) Sez. II n. 1374 del 1 giugno 2021
Urbanistica.Frazionamento edilizio
Il frazionamento edilizio, ossia la creazione da una preesistente unità immobiliare di più distinte consistenze autonomamente utilizzabili, pur nel rispetto della sagoma e della volumetria originaria, configura in sé un intervento di ristrutturazione edilizia, atteso che la risultante dell'intervento consiste comunque nella creazione di un organismo edilizio diverso da quello precedente ed è, quindi, assoggettato al regime del permesso di costruire o della D.I.A. sostitutiva del predetto titolo, secondo quanto si desume dal combinato disposto degli artt. 3, lett. d), 10, lett. c), comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001
Pubblicato il 01/06/2021
N. 01374/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01707/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2012, proposto dai sig.ri Ciro Caso e Fortuna Astarita, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Mascolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Polverino in Salerno, Corso V. Emanuele, 28;
contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza di demolizione n. 2013 del 17/09/2012 adottata dal Comune di Scafati;
- di ogni altro atto precedente, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 2013 del 17/09/2012 con cui il Comune di Scafati ha ordinato loro la demolizione di taluni interventi edilizi, appresso descritti, dagli stessi realizzati sine titulo presso l’appartamento di loro proprietà (in Catasto al foglio n. 10 part. 580, sub 8) sito al secondo piano del maggior fabbricato, insistente in Scafati alla via A. De Gasperi n. 395:
«1. suddivisione immobiliare da una a due unità abitative autonome;
2. ampliamento dell'unità posta a sinistra dell'ingresso principale, destinato a w. c., che impegna una superficie di circa inq. 8,50 pari ad una volumetria di circa mc. 24,58. Con le seguenti opere: pareti perimetrali, infissi, impianti, pavimentazione, rivestimenti, pezzi igienici, tinteggiatura;
3. ampliamento dell'unità posta a destra dell'ingresso principale, destinato a w. c., che impegna una superficie di circa mq. 7,50 pari ad una volumetria di circa mc. 21,50. Con le seguenti opere: pareti perimetrali, infissi, impianti, pavimentazione, rivestimenti, pezzi igienici, tinteggiatura».
2. Il gravame risulta affidato ad un unico articolato motivo di diritto appresso sintetizzato.
- “VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 10, 31 E 33 DEL D.P.R. 380/'01 - art. 2 della L.R.C. n. 19/'01- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 e 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE - ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO”.
L’assegnazione, da parte dell’amministrazione comunale, di un termine pari a 90 giorni entro cui demolire sarebbe sintomatica, ad avviso dei ricorrenti, della riconducibilità del potere sanzionatorio esercitato dal Comune di Scafati con l’ordinanza impugnata nel cono d’ombra della disposizione normativa di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2021.
Ciò premesso, siffatto potere sanzionatorio risulterebbe incoerente con la natura del contestato abuso, qualificabile in termini ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 10, comma 1. T.U.E., e, come tale, perseguibile non già con la più grave delle misure ripristinatorie previste dal predetto Testo Unico, ossia quella oggetto di gravame, bensì con la diversa sanzione, parimenti demolitoria ma non anche acquisitiva, di cui all’art. 33 citato Testo Unico.
3. Il Comune di Scafati, benchè ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. In occasione della pubblica udienza del 12 maggio 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. L’intero gravame si basa su un assunto di fondo del tutto erroneo, consistente nella pretesa riconducibilità del potere sanzionatorio esercitato dall’amministrazione comunale nel cono d’ombra di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 - avente ad oggetto gli “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali” - resa evidente, ad avviso dei ricorrenti, dall’assegnazione di un termine per demolire pari a 90 giorni, coincidente con quello previsto dal comma 3 della disposizione normativa in esame (secondo cui: « Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita».
7. Ebbene, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, la mera coincidenza tra il termine di fatto assegnato dal Comune al fine di ripristinare lo status quo ante e quello ex lege fissato dall’art. 31 comma 3 D.P.R. n. 380/2001 non è sufficiente a ricondurre il potere sanzionatorio oggetto di gravame nell’alveo applicativo della disposizione da ultimo citata.
Ed invero, il Comune, dopo aver descritto gli interventi abusivi in contestazione ed indicato genericamente, tra le fonti normative attributive del potere, il D.P.R. n. 380/2001, ha testualmente ordinato ai ricorrenti di provvedere, entro il sopra indicato termini di 90 giorni, alla “demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi”, con l’espressa avvertenza non già che, qualora non vi avessero provveduto, “il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune» (per come previsto dal comma 3 del citato art. 31 sopra trascritto), bensì “-Che questo Comune, senza ulteriore avviso, effettuerà sopralluogo per accertare, l'avvenuta ottemperanza alla presente Ordinanza; - che in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, si provvederà d'Ufficio, legando ferma ed impregiudicata l'azione penale prevista dall'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 06.06.01».
7.1 Trattasi, a ben vedere, di “avvertenze” pienamente in linea con la disposizione di cui all’art. 33 D.P.R. n. 380/2001, volto a sanzionare gli abusivi interventi di ristrutturazione edilizia e, dunque, proprio con quella norma attributiva del potere di cui il Comune, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto fare applicazione in luogo di quella (asseritamente) azionata (art. 31).
Così recita, infatti, l’art. 33 sopra citato: « Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso».
8. Nel caso in esame, quindi, il Comune di Scafati, a fronte dell’attività edilizia in contestazione, pacificamente qualificabile in termini di ristrutturazione edilizia, ha ordinato ai ricorrenti la mera demolizione dell’abuso, senza alcuna conseguenza acquisitiva al patrimonio comunale e lo ha fatto proprio ai sensi della disposizione di cui all’art. 33 citato D.P.R., ritenendo discrezionalmente “congruo” assegnare ai ricorrenti un termine pari di 90 giorni che, per mera coincidenza e senza alcun valore significativo ai fini della qualificazione del potere esercitato, coincide con quello di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001.
9. La correttezza della ricostruzione, in diritto, della natura del potere in contestazione e, quindi, l’erroneità dell’assunto su cui riposa l’intero gravame trovano conforto in quel costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui il «frazionamento edilizio, ossia la creazione da una preesistente unità immobiliare di più distinte consistenze autonomamente utilizzabili, pur nel rispetto della sagoma e della volumetria originaria, configura in sé un intervento di ristrutturazione edilizia, atteso che la risultante dell'intervento consiste comunque nella creazione di un organismo edilizio diverso da quello precedente ed è, quindi, assoggettato al regime del permesso di costruire o della D.I.A. sostitutiva del predetto titolo, secondo quanto si desume dal combinato disposto degli artt. 3, lett. d), 10, lett. c), comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001»)» (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 27/03/2018, n. 3412).
In coerenza con l’orientamento summenzionato, il Comune, previa implicita qualificazione giuridica del frazionamento in contestazione in termini di “ristrutturazione edilizia”, ha, dunque, ordinato ai ricorrenti ripristinare lo stato dei luoghi e lo ha fatto ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001, con ciò esercitando proprio il potere sanzionatorio che, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stato omesso.
10. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
11. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore
Arturo Levato, Referendario