Cass. Sez. III n.16674 del 22 aprile 2008 (Ud. 24 gen. 2008)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Di Maio
Urbanistica. Individuazione dell’avente diritto alla restituzione dell’immobile sequestrato

In materia edilizia, qualora debba procedersi alla restituzione di un manufatto abusivo per il venire meno dell'efficacia del sequestro, la restituzione deve essere effettuata all'avente diritto, sicché il relativo accertamento deve essere esteso alla verifica della eventuale sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni da cui possa essere derivata l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo, del! 'area di sedime e di quella pertinenziale al patrimonio disponibile del Comune, attualmente prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 6.2006 il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia proscioglieva per intervenuta prescrizione D. M.L. dai reati di cui:

- al D.P.R. n. 380 del 2001, art 44, lett. c), (per avere realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico: una struttura in scatolari in ferro e copertura in lamiera zincata avente una superficie di 110 mq. ed adibita a deposito di mattonelle; altra struttura avente una superficie di 28 mq. - acc. in (OMISSIS);

-- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72;

- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95;

- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (per avere realizzato le opere anzidetto in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo);

e, rilevato che era stata "anche attivata la necessaria procedura amministrativa di acquisizione al patrimonio comunale", disponeva "la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto Comune di (OMISSIS), con onere ex art. 85 disp. att. di effettuare la trascrizione nei registri immobiliari.

Avverso tale sentenza ha proposto "appello" la D.M., la quale ha eccepito che "nel fascicolo del dibattimento non si rinviene traccia nè di ingiunzioni di demolizione, peraltro mai emesse o - quantomeno - mai portate a conoscenza dell'appellante ... nè tanto meno di eventuali accertamenti di inottemperanza" ed ha chiesto la revoca dell'ordine di restituzione delle opere al Comune di (OMISSIS) e delle correlate statuizioni, nonchè la restituzione delle opere medesime ad essa appellante, quale unica avente diritto.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 15.3.2007, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione anzidetto, poichè "ai sensi dell'art. 593 c.p.p. l'imputato non può appellare contro le sentenze di proscioglimento".

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la D.M., la quale ha eccepito:

- violazione di legge, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'art. 568 c.p.p., comma 5, che prescrive la trasmissione degli atti al giudice competente per l'impugnazione;

- erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art 31 quanto alla disposta restituzione delle opere al Comune di (OMISSIS) (tenuto anche conto che ella aveva presentato istanza di condono edilizio del D.L. n. 269 del 2003, ex art. 32);

- la nullità della sentenza di primo grado, perchè pronunciata da giudice incompatibile ai sensi dell'art. 34 c.p.p., avendo quegli esercitato, nell'ambito del medesimo procedimento, funzioni di giudice per le indagini preliminari, attraverso la convalida del sequestro preventivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'impugnata sentenza della Corte di Appello di Napoli deve essere annullata, perchè pronunziata in violazione di legge.

A norma dell'art. 593 c.p.p., comma 2, come modificato da ultimo dalla L. n. 46 del 2006, "l'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2, se la nuova prova è decisiva".

Ai sensi dell'art. 568 c.p.p., u.c., però, "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta" e, se l'impugnazione stessa è stata proposta ad un giudice incompetente, questi è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente.

Ne consegue che, qualora nei confronti di una sentenza inappellabile, venga proposta (come nel caso in esame) impugnazione erroneamente qualificata come appello, il giudice di secondo grado, dovendo correttamente considerare il gravame quale ricorso per cassazione è tenuto a trasmettere gli atti alla Suprema Corte, senza operare alcuna valutazione in ordine alla sua ammissibilità (vedi Cass. Sez. Unite, 20.12.2020, n. 45317; Sez. 5, 23.4.1999, n. 5280; Sez. 3 26.5.1999, n. 6559).

2. In. Applicazione - del principio di conservazione del mezzo di impugnazione e tenuto conto che la conversione del gravame non consentito in quello consentito avviene "ope legis", questa Corte deve procedere, quindi, alla delibazione dell'atta di impugnazione originariamente proposto avverso la sentenza 19.6.2006 del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia e tale impugnazione deve essere accolta limitatamente alle disposizioni riguardanti la restituzione delle opere abusive.

In materia edilizia infatti, qualora debba procedersi alla restituzione di un manufatto abusivo per il venire meno dell'efficacia del sequestro, la restituzione deve essere effettuata all'avente diritto, sicchè il relativo accertamento va esteso alla verifica detta eventuale sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni da cui possa essere derivata l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo, dell'area di sedime e di quella pertinenziale, al patrimonio disponibile del Comune, attualmente prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi 3 e 4 già della L. n. 47 del 1985, art. 7, commi 3 e 6 (vedi Cass, Sez. 3 27.9.2000, Cimaglia;10.11.1998, Di Marco; 8.7.1995, a 2816, P.M. in proc. Oviello; 1.12.1995, n. 3572, c. Lo Noce).

Nella fattispecie in esame - invece - non è stata verificata l'inottemperanza volontaria all'ordine amministrativo di demolizione nel termine di 90 giorni dalla notificazione dell'ordine stesso:

inottemperanza da cui discende, "ope legis", l'efficacia acquisitiva della proprietà delle opere abusive.

La sentenza del Tribunale, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli - limitatamente alla disposta restituzione dei manufatti abusivi al Comune di (OMISSIS) - dovendo quel giudice accertare se si sia verificata la acquisizione dei beni al patrimonio disponibile del Comune, quale effetto ablatorio automatico e di diritto dell'inottemperanza, nel termine di giorni 90 dalla effettiva notificazione, all'ingiunzione a demolire emessa dal competente organo comunale (vedi Cass., Sez. 3:

16.2.2005, Di Giacomo; 19.10.2004, Sbalzo; 9.6,2004, Di Meglio).

3 L'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per pretesa incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. è manifestamente infondata, in quanto l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (vedi Cass., Sez, Unite, 1.2.2000, n. 23).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione visti gli artt. 568, 607, 615 e 620 c.p.p., annulla la sentenza 15.3.2007 della Corte di Appello di Napoli e - qualificato l'appello come ricorso per cassazione - annulla la sentenza 19.6.2006 del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia, limitatamente atta disposta restituzione dei manufatti, con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008