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Sez. 3, Sentenza n. 20373 del 30/04/2004 (Cc. 20/01/2004 n.00044 ) Rv. 228447
Presidente: Raimondi R. Estensore: Fiale A. Imputato: Iervolino. P.M. Siniscalchi A. (Conf.)
(Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003).
EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Configurabilità - Zona assolutamente inedificata - Necessità- Esclusione - Condizioni - Individuazione.
CON MOTIVAZIONE
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Massima (Fonte CED Cassazione)
Il reato di lottizzazione abusiva si integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, così che per escluderlo deve essersi verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente - del 20/01/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 44
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 33387/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IERVOLINO Lina, n. a San Giuseppe Vesuviano, il 10/11/1943, quale legale rappresentante "pro tempore" della srl. "FINDOMUS BOSCHESE";
Avverso il decreto 1/7/2003 del G.I.P. del Tribunale di Salerno. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE. udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. SINISCALCHI A. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv.to ROCCO PECORARO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Salerno - con decreto dell'1.7.2003 - disponeva il sequestro preventivo:
- dell'intera area denominata "lottizzazione Aurora", sita nel comparto C6) del piano regolatore generale del Comune di Montecorvino Pugliano, località Pagliarone, avente estensione di mq. 49.794, appartenente alla s.r.l. "Findomus Boschese", con opere realizzate ed in corso di realizzazione, composte da tre lotti (fatta eccezione per le unità immobiliari già occupate);
- del complesso immobiliare denominato "Parco Verdiana", limitatamente ai piani adibiti a stenditoi degli edifici realizzati in zona B) del piano regolatore generale del Comune di Montecorvino Pugliano, località Pagliarone.
La misura cautelare reale veniva adottata in relazione a procedimento penale instaurato nei confronti, tra gli altri, di Imposimato Benito, già legale rappresentante della s.r.l. "Findomus Boschese", in cui:
- amministratori del Comune di Montecorvino Pugliano risultano indiziati del delitto di partecipazione ad una associazione di tipo camorristico (art. 416 bis cod. pen.), operante in Bellizzi, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano e zone limitrofe, con diramazioni territoriali in Battipaglia e Pontecagnano;
- Palo Giuseppe (sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano), Bove Luciano (dirigente dell'ufficio tecnico comunale), Cristiano Alfonso (responsabile di procedimenti edilizi), nonché altri pubblici ufficiali (segretario comunale, componenti della Giunta comunale e della commissione edilizia) risultano indagati, unitamente all'Imposimato, in relazione ai reati di cui:
- agli artt. 81 cpv., 319, 319 bis e 321 cod. pen., per avere accettato la promessa e ricevuto somme di danaro, per compiere o per avere compiuto plurimi atti contrari alla normativa vigente in materia edilizia, contrari ai doveri di ufficio e segnatamente in contrasto con l'interesse pubblico e con l'imparziale e corretta amministrazione del territorio comunale;
- all'art. 479 cod. pen.;
- all'art. 20, lett. c), della legge 28.2.1985, n. 47, per concorso nella realizzazione di una lottizzazione abusiva denominata "lottizzazione Aurora" e della illecita edificazione del complesso edilizio denominato "Parco Verdiana".
Rilevava, in particolare, il G.I.P.:
A) Quanto alla c.d. "lottizzazione Aurora", che:
- tali Truono Domenico, Salerno Vinaccia, Salerno Matteo e Salerno Antonio (definitisi quali "eredi Di Napoli" ma considerati meri prestanomi dell'Imposimato) avevano presentato, in data 13.7.1994, istanza di approvazione di un progetto di lottizzazione (redatto dagli ingegneri Baldi e Venturelli) del comparto C6) del piano regolatore generale del Comune di Montecorvino Pugliano. Il progetto aveva ottenuto i prescritti pareri, nonché il nulla osta del Consiglio comunale in data 2.9.1996 e, dopo la formulazione di osservazioni regionali con decreto presidenziale del 3.4.2000, era stata pure stipulata, con atto del 14.7.2000, la relativa convenzione di lottizzazione;
- in data 25.7.2000 gli "eredi Di Napoli" avevano presentato istanza di rilascio di concessione edilizia con deposito di nuovo progetto redatto dall'ingegnere Vitello;
- pareri favorevoli al rilascio della concessione edilizia erano stati espressi, dal responsabile del procedimento e dalla Commissione edilizia, che avevano illegittimamente considerato la progettazione Vitello quale "progetto esecutivo della lottizzazione" (pur prevedendo essa la realizzazione di 272 alloggi a fronte dei 128 alloggi previsti nella lottizzazione approvata). Nella specie, invece, avrebbe dovuto essere approvato nuovo piano di lottizzazione, poiché il progetto Vitello era completamente diverso dall'approvato progetto Baldi-Venturelli sia per tipologia edilizia sia per volumetria e distribuzione planovolumetrica degli impianti edilizi e delle opere di urbanizzazione;
- la Giunta comunale, su parere di regolarità espresso dal responsabile dell'ufficio tecnico, con delibera del 9.11.2000, aveva approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come specificate nel progetto Vitello, che si poneva in contrasto con le tavole nn. 10, 11, 12 e 13 del progetto Baldi-Venturelli espressamente richiamate dall'ari. 3 (Obbligo della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria) della convenzione di lottizzazione stipulata il 14.7.2000 (l'importo complessivo di tali opere si riduceva a lire 540.321.702, a fronte di quello stipulato per lire 1.171.867.900);
- il responsabile dell'ufficio tecnico aveva rilasciato la concessione edilizia, in data 22.11.2000, sulla base del progetto Vitello;
- tale concessione, con provvedimento del 19.12.2000, era stata volturata dagli eredi Di Napoli alla s.r.l. "Findomus Boschese", all'epoca legalmente rappresentata da Imposimato Benito;
- in data 27.4.2001 l'Imposimato aveva avanzato richiesta di concessione edilizia in variante, in relazione:
- alla realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica nel lotto c) e di n. 51 sottotetti, formalmente adibiti a stenditoi ma di fatto costituenti un piano mansardato aggiuntivo in tutti i fabbricati;
- alla mutazione della destinazione d'uso per tutte le unita immobiliari ubicate al piano rialzato del lotto c), da residenziale ad uffici e studi professionali, modifiche tutte non corrispondenti alle previsioni della lottizzazione convenzionata;
- il responsabile dell'ufficio tecnico, su conforme parere del responsabile del procedimento, aveva rilasciato, quindi, concessione edilizia in variante in data 22.2.2002.
B) Quanto alla edificazione del "parco Verdiana", che:
- l'intervento originariamente assentito, in favore della s.r.l "Mediterranea Costruzioni" società facente capo all'Imposimato e di cui era socia la signora Iervolino Lina (con concessione edilizia del 22.11.1993), riguardava la realizzazione - in zona "B densa" del P.R.G. - di n. 18 fabbricati, articolati ciascuno in quattro piani fuori terra, di cui il primo destinato a magazzini e gli altri tre a civili abitazioni, per una volumetria complessiva pari a 68.492 me. La relativa concessione doveva considerarsi illegittima perché prevedeva la realizzazione di quattro piani fuori terra in luogo dei tre piani ammessi dal P.R.G.;
- in data 21.11.1994 era stata rilasciata concessione edilizia in variante, ex art. 15 della legge n. 47/1985, che doveva considerarsi illegittima in quanto modificativa della sagoma dei fabbricati;
- in data 7.7.1995 era stata rilasciata altra concessione edilizia, per la realizzazione del fabbricato n. 19, previo accorpamento della volumetria dell'intero intervento precedentemente autorizzato a quella dell'intervento nuovo, che doveva considerarsi illegittima poiché autorizzante volumi in eccesso rispetto alle previsioni del P.R.G.
Le superfici, infatti, erano state calcolate al netto delle tramezzature e tompagnature esterne;
- in data 14.1.2000 era stata rilasciata ulteriore concessione edilizia, per la realizzazione di un fabbricato d'angolo n. 20, sempre con volumi non consentiti dalle previsioni di piano, attraverso il calcolo illegittimo delle superfici al netto delle tramezzature e tompagnature esterne, e non tenendo conto degli abusi già perpetrati nel complesso edilizio;
- in data 11.6.2001 era stata rilasciata concessione edilizia in variante, relativa al fabbricato n. 20, che prevedeva la realizzazione di altri due piani, di cui il quarto adibito a civili abitazioni ed il quinto a stenditoi in realtà già organizzati con servizi igienici, balconi e ringhiere, al fine di un futuro utilizzo abitativo.
Tale provvedimento concessorio autorizzava volumi ed un numero di piani non consentiti dal P.R.G.;
- la complessiva edificazione afferente il "Parco Verdiana" costituiva, in realtà, una lottizzazione abusiva, sicché dovevano considerarsi illegittimi tutti i provvedimenti concessori per edificazione diretta.
Il G.I.P. ravvisava il "fumus" dei reati ipotizzati, ritenendo che "le vistose anomalie e illegittimità dei provvedimenti amministrativi posti in essere dagli organi competenti del Comune interessato... si fondino e siano conseguenza al tempo stesso dei rapporti illeciti e delittuosi tra gli amministratori pubblici e tecnici del Comune di Montecorvino Pugliano e gli appartenenti alla malavita organizzata nonché imprenditori locali, interessati allo sfruttamento illecito del territorio".
Ravvisava, altresì, il "periculum in mora", "connesso all'ulteriore aggravamento delle conseguenze dei reati posti in essere, attesa l'attuale disponibilità in mano agli interessati degli immobili, sia nei termini di una possibile prosecuzione delle opere edilizie non completate, sia nei termini di una loro possibile commerciabilità". Avverso l'anzidetto decreto di sequestro preventivo ha proposto ricorso Iervolino Lina - amministratrice pro tempore della s.r.l. "Findomus Boschese" e socia della s.r.l "Mediterranea Costruzioni" - la quale, in ordine ad entrambe le vicende edificatorie, ha affermato la legittimità di tutte le concessioni edilizie e l'integrale rispetto delle previsioni del P.R.G.
Quanto alla ed. "lottizzazione Aurora", la ricorrente evidenzia anzitutto che:
- ai sensi dell'art. 7 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Montecorvino Pugliano, gli indici ed i parametri urbanistici previsti dalle stesse N.T.A "si applicano alle concessioni dirette, lottizzazioni convenzionate, piani particolareggiati e di recupero. Ciascuno dei predetti interventi farà specifico riferimento agli indici come indicati al precedente art. 6";
-- la convenzione di lottizzazione approvata dal Consiglio comunale dispone:
- all'art. 5 (Modalità per la esecuzione di opere di urbanizzazione primaria ed allacciamenti), che "per l'esecuzione di opere di competenza del lottizzante e da questi direttamente eseguite ... il lottizzante si obbliga a mente dell'art. 31 della legge n. 1150/1942 a presentare, nei termini di 180 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, i relativi progetti esecutivi ... per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi comunali, alle cui prescrizioni i suddetti progetti dovranno risultare conformi...";
- all'art. 8 (Caratteristiche del piano di lottizzazione), che "il lottizzante si obbliga, per sè e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a rispettare il piano di lottizzazione le cui caratteristiche sono per esteso esplicitate nella relazione tecnica allegata al piano di lottizzazione, che si intende qui integralmente riportato, e comunque nei limiti previsti per la zona omogenea C6) delle norme di attuazione del vigente P.R.G.C. in considerazione del contenuto tipico del piano di lottizzazione così come previsto dal Capo 3^ della legge Regione Campania n. 14/82 ed, in particolare, dalla mancanza di qualsiasi obbligo in ordine alla indicazione delle caratteristiche edilizie degli interventi programmati, resta inteso che le singole concessioni edilizie dovranno essere del tutto conformi solo ed esclusivamente ai predetti parametri di sfruttamento edilizio". La stessa ricorrente, poi, alla stregua delle disposizioni e clausole anzidetto nonché sulla base di allegate consulenze di parte, confuta le prospettazioni di illegittimità dei procedimenti edilizi, come configurate dall'accusa, ed eccepisce che:
- sarebbe stata ignorata la differenza tra "progetto di lottizzazione" (nella specie il progetto Baldi-Venturelli) e "progetto attuativo del progetto di lottizzazione" (nella specie il progetto Vitello) e non si sarebbe considerato che il progetto attuativo, ai sensi dell'ari. 8 della convenzione lottizzatoria, ben poteva modificare la forma, la disposizione e la dimensione degli interventi come previste nel piano di lottizzazione;
- erroneamente sarebbe stato considerato quale quinto piano (non consentito dal P.R.G.) il livello delle coperture non costituenti ambienti abitabili;
- nella prospettazione accusatoria si sarebbe proceduto ad un computo incongruo dei volumi realizzati, dacché questi si calcolano, a norma dell'ari. 6 delle N.T.A dello strumento urbanistico generale (e nel Comune di Montecorvino Pugliano sono stati calcolati per concessioni edilizie rilasciate tra il 1988 ed il 1992), moltiplicando la superficie utile per l'altezza lorda, calcolata da calpestio a calpestio e che per "superficie utile abitabile", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10.5.1977, si intende "la superficie utile di pavimento degli alloggi al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porta e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi";
- non si sarebbe tenuto conto della libertà di mutamento d'uso (da residenza a studi professionali) nell'ambito della stessa categoria omogenea;
- spettava alla Giunta comunale, e non al Consiglio, già all'epoca della contestazione, l'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- i sottotetti in concreto realizzati erano effettivamente "non abitabili", per avere un'altezza minima inferiore a quella richiesta dalla normativa regionale per la dichiarazione di abitabilità. Quanto alla edificazione del "parco Verdiana", la ricorrente eccepisce che:
- non sussisteva la necessità di previa approvazione di un piano di lottizzazione, essendo avvenuta l'edificazione in zona B), con densità molto inferiori ai 3 me. per mq. ed altezze massime di soli 14 mt. ed ammettendo le previsioni del P.R.G. la costruzione di tre piani oltre il piano terra;
- la variante del 21.11.1994 deve ritenersi legittima, poiché la sagoma di un edificio "è data dal suo ingombro a terra, non anche dalla tipologia della copertura";
- si sarebbe proceduto ad un computo incongruo dei volumi realizzati, dacché questi si calcolano a norma dell'art. 6 delle N.T.A. dello strumento urbanistico generale (secondo le argomentazioni già svolte per la lottizzazione Aurora).
Il ricorso deve essere rigettato, poiché le eccezioni in esso svolte non valgono ad inficiare la legittimità della misura cautelare reale adottata.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- l'art. 321 c.p.p. non menziona gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro, ne' può ritenersi applicabile l'art. 273 dello stesso codice di rito, dettato per le misure cautelari personali e non richiamato in materia di misure cautelari reali. Ne consegue che, ai fini dell'adozione del sequestro, è sufficiente la presenza di un "fumus borri iuris" e cioè ripotizzabilità in astratto della commissione di un reato. Pertanto, il decreto che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di condanna dell'indagato (vedi Cass, Sez. 1^, 31.5.1997, n. 2396);
- ai fini dell'applicazione di un provvedimento di sequestro, è necessario accertare la configurabilità di un reato nella sua accezione naturalistica e "prima facie" senza l'esame di questioni attinenti al giudizio di cognizione (vedi Cass., Sez. 3^, 16.1.1993, a 2321).
Alla stregua dei principi anzidetti va valutata la legittimità del decreto impugnato.
2. Con riferimento alla ed. "lottizzazione Aurora", il GIP. ha logicamente ed esaurientemente argomentato:
a) l'illegittimità della concessione edilizia rilasciata in data 22.11.2000 e della concessione edilizia in variante rilasciata in data 22.2.2002, entrambe sulla base del progetto Vitello. Tale progetto è stato illegittimamente considerato, da amministratori e tecnici comunali, quale "progetto esecutivo della lottizzazione", pur essendo completamente diverso dal progetto Baldi- Venturelli (integrante il piano di lottizzazione approvato, alle cui previsioni si correlava Tunica convenzione lottizzatoria stipulata) non soltanto per tipologia edilizia e per volumetria, ma anche per la distribuzione planovolumetrica degli impianti edilizi e delle opere di urbanizzazione (e prevedendo la realizzazione di 272 alloggi a fronte dei 128 alloggi previsti nella lottizzazione approvata). Incongruo è il riferimento difensivo all'art. 8 della convenzione di lottizzazione, in quanto le disposizioni di tale articolo prevedevano anzitutto l'assunzione dell'obbligo di rispetto del "piano di lottizzazione le cui caratteristiche sono per esteso esplicitate nella relazione tecnica allegata al piano di lottizzazione, che si intende qui integralmente riportato e comunque nei limiti previsti per la zona omogenea C6) delle norme di attuazione del vigente P.R.G.C.", mentre, soltanto in ordine alle "caratteristiche edilizie" degli interventi programmati, veniva determinato che "le singole concessioni edilizie dovranno essere del tutto conformi solo ed esclusivamente ai predetti parametri di sfruttamento edilizio". Il contenuto del piano di lottizzazione deve ritenersi analogo a quello del piano particolareggiato: con previsioni di zonizzazione, riguardanti la suddivisione in lotti, e di localizzazione, riferite alle aree destinate alle opere di urbanizzazione. Secondo la giurisprudenza amministrativa, inoltre, deve essere esclusa la possibilità di inclusione nel piano di lottizzazione di previsioni vincolanti e di previsioni alle quali i privati restano liberi di aderire o di non aderire, in base alla considerazione che ciò altererebbe l'unitarietà e la generalità del disegno elaborativo e, d'altro canto, è incompatibile con la funzione pianificatoria, che esige l'integrale attuazione dell'assetto urbanistico-edilizio definito dall'atto adottato a conclusione del procedimento (vedi C. Stato, Sez. 5^, 3.10.1997, n. 1092).
Nella specie, l'art. 5 dell'approvata convenzione prevedeva che soltanto per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e per gli allacciamenti il lottizzante, a mente dell'art. 31 della legge a 1150/1942 avrebbe dovuto presentare i relativi progetti esecutivi, per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi comunali.
Ogni modifica delle previsioni lottizzatone di zonizzazione e di localizzazione avrebbe dovuto comportare l'approvazione di un nuovo piano di lottizzazione, che invece è mancata a fronte di una richiesta di concessione edilizia per l'esecuzione di opere aventi diversa sistemazione piano-volumetrica e di un numero di alloggi sensibilmente maggiore di quello assentito, implicante ad evidenza modifica degli standards. Tutto questo riguarda l'assetto urbanistico e non può essere riduttivamente ricondotto alle "caratteristiche edilizie" degli interventi programmati; b) l'illegittimità dell'approvazione, da parte della Giunta comunale, con delibera del 9.11.2000, del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come specificate nel progetto Vitello, in contrasto con le tavole progettuali allegate al piano di lottizzazione e con l'art. 3 della convenzione di lottizzazione. È stato così illegittimamente modificato dall'organo esecutivo del Comune uno strumento urbanistico attuativo la cui approvazione è demandata alla competenza del Consiglio comunale.
3. Quanto alla edificazione del "parco Verdiana", il G.I.P. ha logicamente ed esaurientemente argomentato:
a) che l'intervento complessivo, per complessità, numero di edifici e volumetria, pur se eseguito in zona B) di piano, concretizza di fatto un intervento lottizzatorio, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150/1942 come successivamente modificato, per il quale non era ammissibile il ricorso al rilascio diretto di singole concessioni edilizie.
Deve ricordarsi, in proposito, che la fattispecie lottizzatoria esula certamente dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, però non sussiste soltanto nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle di zone parzialmente urbanizzate nelle quali si configura un'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione già esistenti, sicché per escludere la lottizzazione deve essere verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (vedi, in tal senso, C. Stato, Sez. 5^, 15.2.2001, n. 790; 12.10.1999, n. 1450; 7.1.1999, n. 2). L'art. 41 quinques, 6 comma, della legge n. 1150/1942 dispone che "nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a 3 metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a 25 metri, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa". Ciò non significa, però, come sembra prospettare la ricorrente, che solo in tali casi sia necessaria la previa redazione ed approvazione di un piano attuativo;
b) che deve considerarsi illegittimo il rilascio di variante in corso d'opera, già prevista dall'art. 15 della legge n. 47/1985, in caso di modifica della sagoma dei fabbricati.
Va ribadita, in proposito, la giurisprudenza di questa Sezione secondo cui la sagoma di una costruzione attiene alla conformazione planovolumetrica della stessa ed al suo perimetro, intenso sia in senso verticale sia orizzontale (vedi Cass., Sez. 3^: 9.2.1998, rie. Maffullo; 12.5.1994, rie. Soprani). Va altresì rilevato che - anche secondo l'attuale formulazione dell'art. 22, 2 comma, del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002 - le "varianti a permessi di costruire" sono sottoposte a denuncia di inizio dell'attività, che può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, a condizione però (fra l'altro) che esse non alterino la sagoma dell'edificio;
c) che i piani fuori terra - secondo quanto stabilito nell'atto di approvazione di una variante apportata nel 1984 al P.R.G. - potevano essere soltanto tre.
Tale asserzione è genericamente contestata dalla difesa, ma non riceve alcuna smentita documentale.
4. Le altre eccezioni difensive - riguardanti aspetti ulteriori dell'impugnata ordinanza impositiva del vincolo reale (anche quelli riferiti ai ritenuti incrementi di volumetria ed alle modalità di calcolo dei volumi) - possono considerarsi non rilevanti, nell'ottica cautelare, a fronte delle irregolarità dianzi particolarmente esaminate.
L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi, della cui sufficienza in sede di cautela non può dubitarsi, le contrarie argomentazioni svolte dalla ricorrente non valgono certo ad escludere la legittimità della misura adottata.
5. Il ricorso, per tutte te argomentazioni dianzi svolte, deve essere rigettato, con la condanna della Iervolino al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004