Cass. Sez. III n. 10087 del 16 marzo 2026 (UP 26 feb 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Marmo
Urbanistica. Mancata affissione del cartello di cantiere ed esclusione della particolare tenuità del fatto

La mancata affissione del cartello di cantiere integra la contravvenzione di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001. Di tale reato rispondono solidalmente il proprietario, il committente e l'esecutore materiale, in quanto soggetti obbligati ex art. 29, comma 1, T.U.E. a garantire la conformità delle opere alla normativa urbanistica. La nomina di un coordinatore per la sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 non esime il committente da responsabilità, riguardando tale figura esclusivamente la tutela della salute dei lavoratori. Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., la protrazione della condotta omissiva, ostacolando l'attività di vigilanza degli organi competenti, costituisce indice di gravità dell'offesa. Nei reati permanenti, l'applicazione del beneficio è preclusa fintanto che la permanenza non sia cessata, stante la perdurante compressione del bene giuridico protetto

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza del 16 novembre 2018, il Tribunale di Lagonegro ha condannato Marmo Mario e Lobosco Felice, alla pena sospesa di € 500 di ammenda ciascuno, perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 44, comma 1, lett. a), T.U.E. per la mancata affissione del cartello di cantiere in relazione ai lavori di cui al permesso a costruire n. 32 del 2018 in Sala Consilina, nella rispettiva qualità il Lobosco di committente e il Marmo quale titolare della ditta esecutrice.
    Avverso la sentenza gli imputati hanno presentato separati ricorsi per cassazione.

2.1. Nell’interesse di Marmo Mario, il difensore deduce due motivi di ricorso.

    Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in ragione del protarsi del momento consumativo del reato.
    Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato accertato il 24/09/2019 tenuto conto che la sentenza è stata pronunciata il 14/04/2025.

2.2. Nell’interesse di Lobosco Felice, il difensore deduce cinque motivi di ricorso.

    Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea attribuzione del reato al committente dei lavori, violazione del d.lgs n. 81 del 2008, avendo il Lobosco nominato per quel cantiere un coordinatore della sicurezza,
    Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla prova della mancata esposizione del cartello di cantiere non risultante dai verbali ispettivi.
    Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta ex art. 507 e negata senza motivazione, consistita nell’assunzione di testimoni volti a dimostrare la presenza o meno del cantiere e la nomina del coordinatore della sicurezza.
    Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in ragione del protarsi del momento consumativo del reato.
    Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato accertato il 24/09/2019 e la sentenza è stata pronunciata il 14/04/2025.
    Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Entrambi i difensori hanno depositato conclusioni scritte e memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Va dapprima disatteso, in quanto manifestamente infondato, il motivo di entrambi i ricorrenti con il quale si eccepisce la prescrizione del reato. Il reato risulta accertato il 24/05/2019, trattandosi di reato contravvenzionale il termine di prescrizione è pari ad anni cinque, ma occorre tenere conto delle sospensioni disposte nel corso del giudizio di primo grado per 410 giorni, sicchè il termine quinquennale, decorrente dalla data del 24.5.2019, è prolungato di giorni 410, e, dunque, scadente in data successiva alla sentenza impugnata, emessa il 15.4.2025, e segnatamente l’08/07/2025. Si tratta, in particolare, di sospensione del corso della prescrizione per astensione dalle udienze dal 09/02/2024 al 28/11/2024 per giorni 293, per impedimento dell’imputato dal 28/11/2’24 al 10/01/2025 per giorni 43, per richiesta delle parti dal 10/01/2025 al 24/01/2025 per giorni 14 e ulteriori giorni 60 su richiesta delle parti dal 14/0272025 al 15/04/2025.
    Nel merito sono manifestamente infondati il primo, secondo motivo nell’interesse di Lobosco. La sentenza impugnata ha ritenuto provata la mancata esposizione del cartello di cantiere sulla scorta della testimonianza dell’isp. Donato, in esito a sopralluogo in data 24/05/2019, e dalla visione di n. 7 fotografie. Tale accertamento di fatto, che poggia su elementi tratti dal compendio probatorio, è contestato dal ricorrente che, con censura versata anche in fatto, sostiene che non vi sarebbe la prova del fatto ovvero della mancanza del cartello perché non indicata nel verbale ispettivo, e si duole anche della mancata assunzione di testi che avrebbero dovuto chiarire la presenza o meno del cartello. Censura che si pone in contrasto non solo con la testimonianza dell’Isp. Donato, ma con la valutazione operata dal giudice che ha visionato le fotografie. Sotto altro profilo, la nomina di un coordinatore per la sicurezza, ai sensi del TU n. 81 del 2008, non vale ad escludere la responsabilità del proprietario committente dei lavori. Rileva, il Collegio, che correttamente e motivatamente la sentenza impugnata ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), T.U.E., che, com'è noto, sanziona con la sola pena dell'ammenda, tra l'altro, «l'inosservanza delle norme...previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi». La mancata affissione del cartello di cantiere è tuttora punita dall' art. 44, lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001 se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori (Sez. 3, n. 29730 del 04/06/2013, Stroppini e aa., Rv. 255836), essendo detti soggetti responsabili, giusto il principio ricavabile dall'art. 29, comma 1, T.U.E., di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione, dal titolo edilizio. Da cui consegue che della contravvenzione rispondono il proprietario, il committente e l’esecutore materiale a nulla rileva, ai fini che qui interessano, la nomina di un coordinatore per la sicurezza che assume compiti e obblighi in ambito di tutela della salute dei lavoratori. Il Lobosco in quanto committente è stato correttamente ritenuto responsabile della contravvenzione a lui contestata.
    Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso di Lobosco e primo motivo di ricorso di Marmo Mario con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. La sentenza impugnata ha escluso per entrambi la particolare tenuità dell’offesa poiché a causa della protrazione del momento consumativo della condotta l'offesa non può essere considerata di particolare tenuità. Quanto ai parametri di valutazione, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e l'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.
    Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità dell’offesa stante il perdurare della mancata esposizione del cartello di cantiere, si da evitare l’attività di vigilanza sull’attività edilizia in coerenza col disposto di cui all'art. 27 T.U.E., che disciplina appunto la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia così da consentire che gli organi di vigilanza siano messi in condizione di sapere dove sono in corso lavori di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio per poter svolgere i necessari controlli. E’ evidente che il perdurare della condotta omissiva è indice di una gravità dell’offesa, come argomentato dalla sentenza impugnata, restando del tutto frustrata la ratio dell’incriminazione della condotta omissiva. Peraltro, Questa Corte di legittimità, in tema di reati permanenti, ha ritenuto preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finchè la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Rv. 267589 – 01).
    L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità al 10 gennaio 2015 (Sez. 2, n. 28848 dell’ 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463)
    I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così è deciso, 26/02/2026