Cass. Sez. III n. 38338 del 18 settembre 2013 (Ud. 21 mag 2013)
Pres. Fiale Est. Sarno Ric. Cataldo
Urbanistica. Modifica dei prospetti e titolo abilitativo necessario

Non può ritenersi sufficiente la mera denuncia d'inizio attività per gli interventi edilizi comportanti una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore", rientrando nella previsione dell’art. 10 lett. c) DPR 380/01 secondo cui “costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici...»

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 21/05/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 1560
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 46177/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CATALDO VINCENZO N. IL 03/01/1951;
avverso la sentenza n. 982/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore Avv. VALENTI Carlo di Roma (sost. proc.). RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Palermo ha ridotto la pena nei confronti di Cataldo Vincenzo.
Quest'ultimo era stato ritenuto in primo grado responsabile dal tribunale della medesima città dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 71, 65, 72, 93. 94 e 95, per avere, in zona sismica, senza autorizzazione, progetto esecutivo e direzione di professionista abilitato e senza denuncia di inizio lavori all'ufficio del genio civile, nonché senza permesso di costruire, realizzato in data 24 agosto 2007, nella qualità di proprietario committente, su un preesistente fabbricato ad una elevazione posta fuori terra e nel lotto di terreno in cui questo si trovava le seguenti opere: a) sostituzione di solai di copertura del preesistente fabbricato realizzati in travi e tavole di legno con tegole soprastanti, all'interno realizzazione di cordoli di sostegno in cemento armato con dismissione degli infissi e modifica dei prospetti e collocazione di alcune travi di legno tra il solaio di copertura ed il piano di calpestio; b) realizzazione all'interno del lotto di terreno di una cisterna interrata in cemento armato di metri quadrati 12 circa; c) in adiacenze del muro di confine di muretti in cemento armato da cui fuoriescono tubi di ferro presumibilmente per la realizzazione di un passo carrabile.
2. La corte di appello ha tra l'altro evidenziato che lo stesso imputato era consapevole che le opere abusive necessitassero permesso di costruire avendo egli stesso presentato al comune istanza di concessione in sanatoria per le opere realizzate, respinta in quanto mancante la autorizzazione del genio civile in materia di cemento armato.
3. Deduce in questa sede il ricorrente:
3.1 la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e della L.R. Sicilia n. 37 del 1985, art. 6. Al riguardo fa rilevare che è sufficiente la mera denuncia di inizio di attività per gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore; che nella specie sull'edificio principale non vi sarebbe stata sostituzione di un solaio di copertura di legno con un solaio in cemento armato bensì semplice sostituzione della vecchia copertura in legno e tegole in cemento con altra costituita sempre da travi di legno tavolato, guaina e coppi di rivestimento. Il cemento armato avrebbe riguardato, dunque, i soli cordoli di sommità che non incidono ne' sulla staticità dell'immobile. Per quanto riguarda la cisterna la L.R. n. 37 del 1985, art. 6, espressamente esclude la necessità di qualsiasi provvedimento concessorio o autorizzatorio. Infine, per quanto concerne i muri di confine si fa rilevare che il Consiglio di Stato ha costantemente affermato la natura pertinenziale di essi e quindi la possibilità di procedere alla loro realizzazione senza permesso di costruire. Si fa in ogni caso di rilevare che non tutti gli interventi possono ritenersi assoggettati a permesso di costruire ed il giudice di appello, quindi, avrebbe comunque dovuto rideterminare la pena in relazione alla minore portata delle violazioni accertate.
3.2 la violazione e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65 e 71, rientrando nelle opere di conglomerato cementizio armato quelle composte da un complesso di strutture che assolvono ad una funzione statica e non potendo in esse essere pertanto incluso l'intervento concernente i cordoli di sommità, la cisterna interrata ed i muretti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1 In ordine al primo motivo giova anzitutto premettere che già il tribunale in primo grado aveva posto in evidenza la necessità del permesso di costruire per interventi contestati rilevando che i lavori erano intervenuti all'interno di un edificio di antica fattura cui era stato sostituito il solaio di copertura con travi tavole e tegole e con la realizzazione all'interno di cordoli in cemento armato, con dismissione dei infissi e modifica dei prospetti e che, invece, all'esterno dell'edificio si era proceduto alla realizzazione di una cisterna di volume tale da incidere oggettivamente in modo significativo sui luoghi esterni e che, per quanto concerne in muretti di cemento armato, gli stessi per dimensione di altezze oltre che per la struttura in cemento armato erano da considerare tali da essere idonei a modificare l'assetto urbanistico del territorio rientrando così nel novero degli interventi di nuova costruzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3.
Le motivazioni indicate, confermate dai giudici di appello, si uniformano senz'altro ai principi affermati da questa Corte. Si e affermato più volte, infatti, che non può ritenersi sufficiente la mera denuncia d'inizio attività per gli interventi edilizi comportanti una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore", rientrando nella previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, lett. c), secondo cui "Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici..." (ex multis Sez. 3^, n. SM del 04/12/2008 Rv. 242160).
E, dunque, corretta appare la risposta per le opere di sostituzione del solaio avendo queste ultime determinato modifica dei prospetti stando alle motivazioni dei giudici di merito.
È altresì indubbio, che la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, come si sostiene nella specie, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio (cfr. Sez. 3^, n. 4755 del 13/12/2007 Rv. 238788).
Per la cisterna appare correttamente richiamata la decisione di questa Corte secondo cui integra il reato edilizio previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b), la realizzazione, senza permesso di costruire, di un volume tecnico di rilevante ingombro destinato ad incidere oggettivamente in modo significativo sui luoghi esterni. (Sez. 3^, n. 7217 del 17/11/2010 Rv. 249529).
E tali principi non sono in realtà contraddetti dalle disposizioni regionali della L. n. 37 del 1985, art. 6. La norma in questione si limita in realtà ad elencare una serie di "opere" irrilevanti dal punto di vista urbanistico - edilizio - con l'eccezione per la "manutenzione ordinaria"in quanto riguardanti l'attività agricola. La stessa disposizione contempla, infatti, anche recinzioni di fondi rustici, strade poderali, risanamento e sistemazione suoli agricoli, ecc.
Ora nulla è dato conoscere sotto il profilo fattuale sull'opera in questione, sulla consistenza e sulle finalità di essa. Per contro in motivazione si fa logicamente rilevare che per la stessa opera il ricorrente ha ritenuto di dover richiedere concessione in sanatoria senza peraltro ottenerla. E, dunque, il rilievo finisce per essere censurabile in questa sede anche sotto il profilo della genericità della doglianza. 4.2 Appartengono al merito della valutazione anche le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso.
Se è vero, infatti, che, come più volte affermato da questa Corte, sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 53 e 64, le opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto (Sez. 3^, n. 6588 del 17/11/2011 Rv. 252032), non si può non rilevare che la prova sulla sussistenza delle condizioni indicate è devoluta ad accertamenti di natura fattuale che la Corte non può essere chiamata a svolgere direttamente in sede di legittimità.
6. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1000.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2013