Cass. Sez. III n. 4943 del 8 febbraio 2012 (Cc. 17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Lombardi Ric. PM in proc. Bittesini
Urbanistica. Modifica destinazione di uso

Nell'ipotesi in cui si abbia una modificazione della destinazione d'uso dell'immobile  rispetto a quella preesistente, senza la realizzazione di opere, e salva 1'ipotesi di modificazioni poste in essere tra categorie omogenee è configurabile la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 44, primo comma lett. a), del DPR n. 380/2001, che ripete sostanzialmente la formulazione dell'art. 20 lett. a) della L. n. 47/1985, stante la inosservanza delle prescrizioni dello strumento urbanistico, allorché detta modificazione risulti incompatibile con le previsioni in esso contenute.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 70
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 26926/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia;
avverso l'ordinanza in data 18.5.2010 del Tribunale di Gorizia, con la quale, in parziale riforma del decreto in data 27.4.2010 del G.I.P. del medesimo Tribunale, è stato disposto il dissequestro di un'area in accoglimento dell'istanza presentata da Bittesini Luciano, n. a Gorizia il 31.12.1950;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell'istanza presentata da Bittesini Luciano, quale presidente e legale rappresentante della Associazione Volo Isonzo, e in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 27.4.2010, ha disposto il dissequestro di un'area destinata a campo di volo dalla predetta associazione.
Il Tribunale ha, invece, confermato il sequestro di due manufatti realizzati su parte della medesima area.
Per quanto riguarda l'area destinata a campo di volo l'ordinanza ha rilevato che la stessa ha formato oggetto di modificazione della destinazione di uso non accompagnato da opere edili e che, pertanto, non si tratta di attività penalmente rilevante, in quanto non soggetta al rilascio del permesso di costruire, ma alla sola denuncia di inizio attività ai sensi della L.R. Friuli Venezia Giulia 11 novembre 2009, n. 19, art. 14 e ss. in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 2.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia che la denuncia per violazione di legge.
Premesso che il Bittesini è indagato, unitamente ad altri, del reato di cui all'art. 110 c.p. e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere realizzato su un'area a destinazione agricola due manufatti con struttura metallica ancorati al terreno con fondazioni in calcestruzzo, nonché destinato a campo di volo il terreno adiacente, deduce che erroneamente il Tribunale ha escluso la rilevanza penale della condotta inerente la modificazione della destinazione d'uso dell'area adibita a pista, dovendo ravvisarsi nella stessa la violazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a). Si deduce sul punto che il tribunale del riesame può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalla pubblica accusa e che la modificazione della destinazione d'uso di un immobile in contrasto con quanto previsto dagli strumenti urbanistici integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 44, lett. a). Il ricorso è fondato.
È noto che il Tribunale del riesame può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella ritenuta nel provvedimento impugnato o, stante il riferimento contenuto nell'art. 324 c.p.p., comma 7, all'art. 309 c.p.p., comma 9, può confermare o annullare detto provvedimento anche per motivi diversi da quelli in esso enunciati (cfr. sez. 2, 199907399, Bolognini, RV 217769; sez. 5, 200449376, Manieri, RV 230428).
È stato, inoltre, già affermato da questa Corte, con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, che "La modificazione della destinazione d'uso di un immobile, mediante attribuzione da parte del privato di funzioni e utilità contrarie a quelle indicate dagli strumenti normativi urbanistici, comporta una trasformazione del territorio, se l'immobile è stato costruito in una zona in cui usi e funzioni sono predeterminati. La relativa violazione integra il reato previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a)". (sez. 2, 20.11.1991 n. 12773, P.M. in proc. Coccia, RV 188742; sez. 3, 15.2.1994 n. 4707, Fanelli, RV 198723)
Pertanto, nell'ipotesi in cui si abbia una modificazione della destinazione d'uso dell'immobile rispetto a quella preesistente, senza la realizzazione di opere, e salva l'ipotesi di modificazioni poste in essere tra categorie omogenee (cfr. sez. 3, 15.3.2002 n. 19378), è configurabile la fattispecie contravvenzionale di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), che ripete sostanzialmente la formulazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a) stante la inosservanza delle prescrizioni dello strumento urbanistico, allorché detta modificazione risulti incompatibile con le previsioni in esso contenute.
Orbene, nel caso in esame, come dedotto dalla pubblica accusa ricorrente, il tribunale del riesame, avrebbe potuto rilevare, anche di ufficio, l'ipotesi di reato meno grave di cui alla disposizione citata, ove ne ricorrano gli estremi, e valutare, in relazione a detta ipotesi, la sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli esposti rilievi in punto di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012