Corte di Giustizia Sez. IV sent. 17 febbraio 2009
«Direttiva 2001/18/CE – Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – Sito dell’emissione – Riservatezza
«Direttiva 2001/18/CE – Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – Sito dell’emissione – Riservatezza
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
17 febbraio 2009 (*)
«Direttiva 2001/18/CE – Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – Sito dell’emissione – Riservatezza»
Nel procedimento C‑552/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Francia) con decisione 21 novembre 2007, pervenuta in cancelleria l’11 dicembre 2007, nella causa
Commune de Sausheim
contro
Pierre Azelvandre,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 ottobre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Commune de Sausheim, dall’avv. D. Le Prado, avocat;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.‑L. During, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dalle sig.re S. Papaioannou e V. Karra nonché dal sig. I. Chalkias, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. de Mol nonché dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz e B. Majczyna, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. C. Zadra e J.‑B. Laignelot, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 dicembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale, come formulata dal giudice del rinvio, verte sull’interpretazione dell’art. 19 della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15).
2 Oggetto della causa principale è la contestazione di una decisione amministrativa emanata nel corso del 2004. In forza dell’art. 34, n. 1, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE (GU L 106, pag. 1), gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro e non oltre il 17 ottobre 2002. Ai sensi dell’art. 36, n. 1, della direttiva 2001/18, la direttiva 90/220 è stata abrogata con decorrenza da quella stessa data. In tale contesto, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata alla luce delle disposizioni della direttiva 2001/18.
3 La domanda in questione è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti il Comune di Sausheim al sig. Azelvandre in relazione al rifiuto di trasmettere a quest’ultimo le lettere prefettizie e le schede d’impianto relative a esperimenti di emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM»).
Contesto normativo comunitario
4 L’art. 1 della direttiva 2001/18 così recita:
«Nel rispetto del principio precauzionale, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell’ambiente quando:
– si emettono deliberatamente nell’ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall’immissione in commercio all’interno della Comunità,
– si immettono in commercio all’interno della Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti».
5 Ai sensi dell’art. 2, punto 3, di detta direttiva, per «emissione deliberata» si intende qualsiasi introduzione intenzionale nell’ambiente di un OGM o una combinazione di OGM per la quale non vengono usate misure specifiche di confinamento, al fine di limitare il contatto con la popolazione e con l’ambiente e per garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi.
6 L’art. 4, nn. 1 e 2, della stessa direttiva definisce come segue gli obblighi generali degli Stati membri in materia:
«1. Gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, provvedono affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente che potrebbero derivare dall’emissione deliberata o dall’immissione in commercio di OGM. Gli OGM possono essere deliberatamente emessi o immessi in commercio solo a norma, rispettivamente, della parte B o della parte C.
2. Prima di presentare una notifica ai sensi della parte B o della parte C, i notificanti effettuano una valutazione del rischio ambientale. Le informazioni necessarie all’esecuzione di tale valutazione figurano nell’allegato III. (…)».
7 Quanto alla «procedura normale di autorizzazione», l’art. 6, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 2001/18 dispone quanto segue:
«1. Senza pregiudizio dell’articolo 5, chiunque intenda effettuare un’emissione [deliberata] di un OGM o di una combinazione di OGM è tenuto a presentare preventivamente una notifica all’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio avverrà l’emissione.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 comprende:
a) un fascicolo tecnico contenente le informazioni di cui all’allegato III necessarie per valutare il rischio ambientale connesso all’emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM (…)».
8 L’art. 9 di detta direttiva ha il seguente tenore:
«1. Fatti salvi gli articoli 7 e 25, gli Stati membri consultano il pubblico e, se opportuno, determinati gruppi in merito all’emissione deliberata proposta. Gli Stati membri prevedono a tal fine modalità per la consultazione, compreso un periodo di tempo ragionevole, per dare al pubblico o ai gruppi la possibilità di esprimere un parere.
2. Fatto salvo l’articolo 25:
– gli Stati membri rendono accessibili al pubblico informazioni su tutte le emissioni di OGM sul loro territorio contemplate nella parte B,
(…)».
9 Quanto alla «procedura di notifica», l’art. 13, n. 2, lett. a), della stessa direttiva così dispone:
«Nella notifica figurano:
a) le informazioni di cui agli allegati III e IV, le quali tengono conto della diversità dei luoghi di impiego dell’OGM come tale o contenuto in un prodotto e riportano dati e risultati relativi agli effetti sulla salute umana e sull’ambiente delle emissioni effettuate a scopo di ricerca e sviluppo».
10 L’art. 25 della direttiva di cui trattasi è formulato come segue:
«1. La Commissione e le autorità competenti non comunicano a terzi le informazioni riservate notificate o scambiate in base alla presente direttiva e tutelano la proprietà intellettuale dei dati ricevuti.
2. Il notificante può indicare quali siano le informazioni contenute nella notifica effettuata in base alla presente direttiva la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posizione concorrenziale e che quindi dovrebbero essere considerate riservate. In tali casi deve essere fornita una giustificazione verificabile.
3. L’autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali informazioni saranno tenute riservate e ne informa il notificante.
4. In nessun caso sono considerate riservate le seguenti informazioni, se presentate a norma degli articoli 6, 7, 8, 13, 17, 20 o 23:
– descrizione generale del o degli OGM, nome e indirizzo del notificante, scopo dell’emissione, sito dell’emissione e usi previsti,
– (…)
– valutazione del rischio ambientale».
11 L’art. 31 della stessa direttiva, relativo allo scambio di informazioni e relazioni, così prevede al suo n. 3:
«Senza pregiudizio dell’articolo 2 e del punto A.7 dell’allegato IV,
a) gli Stati membri stabiliscono registri pubblici dove è annotata la localizzazione [dell’emissione] degli OGM emessi in virtù della parte B della presente direttiva;
b) gli Stati membri istituiscono altresì dei registri intesi ad annotare la localizzazione degli OGM coltivati in virtù della parte C della direttiva, in particolare per consentire il monitoraggio degli eventuali effetti di tali OGM sull’ambiente (…). Senza pregiudizio (…) tali localizzazioni
– sono notificate alle autorità competenti e
– sono rese pubbliche,
nei modi che le autorità competenti ritengono opportuni e a norma delle disposizioni nazionali».
12 L’allegato III della direttiva 2001/18 include precisazioni sulle informazioni obbligatorie per le notifiche di cui alle parti B e C di tale direttiva, vale a dire gli artt. 5‑24 di quest’ultima.
13 La direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente (GU L 158, pag. 56), prevede, al suo art. 3, n. 2, quanto segue:
«Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazioni di tal genere sia respinta ove riguardi:
– la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e la difesa nazionale,
– la sicurezza pubblica,
(…)
– la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale,
(…)
– il materiale che, se divulgato, potrebbe rendere più probabile un danno all’ambiente cui esso si riferisce.
(…)».
14 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26), la quale, ai sensi del suo art. 10, primo comma, doveva essere attuata entro e non oltre il 14 febbraio 2005, stabilisce, all’art. 4, n. 2, primo comma, lett. b), e) ed h), che gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio, rispettivamente, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale, a diritti di proprietà intellettuale nonché alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione.
Causa principale e questioni pregiudiziali
15 Con lettera del 21 aprile 2004, il sig. Azelvandre chiedeva al sindaco del Comune di Sausheim di trasmettergli, per ciascuna emissione di OGM effettuata nel territorio di tale Comune, l’avviso al pubblico, la scheda d’impianto, che consente di individuare la particella sfruttata a coltivazioni, e la lettera prefettizia accompagnatoria di tali documenti. Egli ha altresì chiesto le schede informative riguardanti ciascuna nuova emissione da realizzarsi nel 2004.
16 A motivo della mancata risposta alla sua domanda il sig. Azelvandre, con lettera 1° giugno 2004, ha presentato alla Commission d’accès aux documents administratifs (commissione per l’accesso ai documenti amministrativi) (CADA) una richiesta di comunicazione dei documenti menzionati nella sua lettera del 21 aprile 2004. Il 24 giugno 2004 la citata commissione ha emesso un parere favorevole in merito alla comunicazione dell’avviso al pubblico e della prima pagina della lettera prefettizia accompagnatoria. Per contro, essa si è pronunciata a sfavore della comunicazione della scheda d’impianto particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale comunicazione avrebbe arrecato pregiudizio alla riservatezza e alla sicurezza degli operatori interessati. Detta commissione, inoltre, ha dichiarato inammissibile la domanda diretta alla divulgazione delle schede informative relative a ciascuna nuova emissione.
17 In seguito a detto avviso, il sindaco di Sausheim, in data 24 maggio e 4 agosto 2004, ha reso noti al sig. Azelvandre gli avvisi al pubblico relativi alle cinque emissioni di OGM effettuate sul territorio di tale Comune e le lettere prefettizie accompagnatorie riguardanti due dei detti avvisi.
18 Il 16 settembre 2004 il sig. Azelvandre ha presentato dinanzi al Tribunal administratif (Tribunale amministrativo) di Strasburgo un ricorso diretto, da una parte, all’annullamento della decisione implicita con cui il sindaco di Sausheim aveva respinto la sua domanda volta a ottenere la divulgazione delle lettere prefettizie e delle schede di impianto per ciascuna emissione di OGM effettuata nel territorio di tale Comune e, dall’altra parte, a far ingiungere al sindaco che provvedesse a comunicargli i detti documenti.
19 Con sentenza 10 marzo 2005 il Tribunal administratif di Strasburgo, da un lato, ha annullato la decisione implicita di rifiuto da parte del sindaco di Sausheim di trasmettere al sig. Azelvandre le lettere prefettizie relative alle altre sperimentazioni in ambito di emissione di OGM e le schede di impianto relative alle cinque sperimentazioni, fatta eccezione per le informazioni nominative, e, dall’altro, ha ingiunto al sindaco di quel Comune di procedere alla divulgazione dei sopracitati documenti a favore del sig. Azelvandre.
20 Il 30 maggio 2005 il Comune di Sausheim ha impugnato detta sentenza dinanzi al Conseil d’État con un ricorso diretto all’annullamento di quest’ultima.
21 Il Conseil d’État nutre dubbi relativamente all’interpretazione degli obblighi di informare il pubblico in materia di emissione deliberata di OGM, quali risultano in particolare dall’art. 19 della direttiva 90/220.
22 In tale contesto, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se per “luogo in cui verrà effettuata la disseminazione degli organismi geneticamente modificati”, che, ai sensi dell’art. 19 della direttiva (...) 90/220 (...), non può ritenersi riservato, debba intendersi la particella catastale oppure un’area geografica più vasta, corrispondente al comune nel cui territorio avviene la disseminazione o ad una zona ancor più estesa (cantone, dipartimento).
2) Qualora il luogo dovesse intendersi nel senso che designa la particella catastale, se sia possibile opporre alla comunicazione dei riferimenti catastali della località di disseminazione una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri segreti tutelati dalla legge, sulla base dell’art. 95 [CE] o della direttiva (...) 2003/4 (...), sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, o di un principio generale del diritto comunitario».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Osservazioni presentate dinanzi alla Corte
23 Il Comune di Sausheim reputa che per «sito dell’emissione» ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva 2001/18 debba intendersi il territorio del comune sul quale le sperimentazioni sono realizzate.
24 Il governo francese reputa che il sito dell’emissione possa riguardare un’area geografica più ampia della particella catastale e, quindi, una siffatta area può essere costituita dal comune o dal cantone.
25 Secondo il governo ellenico, il sito dell’emissione dovrebbe essere definito come una particella registrata presso il catasto e individuata come tale o, in mancanza di catasto, una particella determinata e localizzata in modo preciso, nel sistema di individuazione nazionale delle particelle, grazie al sistema di informazioni geografiche.
26 Il governo dei Paesi Bassi sostiene che la nozione di sito dell’emissione si deve riferire alla particella catastale solo in determinati casi. Onde determinare il contenuto di detta nozione, le autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri disporrebbero di un certo potere discrezionale.
27 Il governo polacco rileva che per sito dell’emissione si deve intendere non già la particella catastale quanto un’area geografica più ampia, determinata in modo tale da garantire un accesso appropriato del pubblico alle informazioni sulle operazioni di emissione di OGM nell’ambiente, tutelando al contempo gli interessi economici degli operatori che procedono a tali operazioni.
28 La Commissione delle Comunità europee osserva che il luogo dell’emissione deve essere determinato in funzione dei dati presentati alle autorità nazionali dal soggetto che presenta la notifica a queste ultime, caso per caso, ai sensi delle procedure previste nelle parti B e C della direttiva 2001/18.
Risposta della Corte
29 Al fine di risolvere tale questione occorre osservare, in via preliminare, che l’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18, ai sensi del quale talune informazioni relative alle emissioni deliberate di OGM nell’ambiente sono considerate riservate, rientra in un complesso di norme relative alle varie procedure applicabili a siffatte emissioni. Tali norme si ispirano agli obiettivi perseguiti da detta direttiva, come risultano configurate nei ‘considerando’ quinto, sesto, ottavo e decimo di quest’ultima, vale a dire la tutela della salute umana, il principio dell’azione preventiva e il principio di precauzione nonché la trasparenza delle misure relative all’elaborazione e all’attuazione delle emissioni di cui trattasi.
30 Per quanto riguarda l’ultimo degli obiettivi sopracitati occorre sottolineare che il regime di trasparenza introdotto dalla direttiva 2001/118 si riflette in particolare nell’art. 9 così come negli artt. 25, n. 4, e 31, n. 3, di quest’ultima. Infatti con tali disposizioni il legislatore comunitario ha tentato di istituire non soltanto meccanismi di consultazione del pubblico in generale e, se del caso, di determinati gruppi in relazione a una prevista emissione deliberata di OGM, ma anche un diritto di accesso del pubblico alle informazioni relative a una siffatta operazione nonché la predisposizione di registri pubblici nei quali deve figurare l’ubicazione di ciascuna emissione di OGM.
31 Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 45 e 48 delle sue conclusioni, risulta altresì da queste disposizioni che i diritti in esse enunciati si collegano strettamente alle informazioni che devono essere fornite nell’ambito della procedura di notifica cui occorre attenersi per ogni emissione volontaria di OGM per qualsiasi fine diverso dalla loro immissione in commercio, in conformità agli artt. 5‑8 della direttiva 2001/18.
32 Dal nesso così stabilito tra la procedura di notifica e l’accesso ai dati relativi all’operazione di emissione deliberata di OGM prevista risulta che, salva deroga prevista dalla direttiva in questione, il pubblico interessato può chiedere la divulgazione di qualsiasi informazione trasmessa dal notificante nell’ambito della procedura di autorizzazione relativa a una siffatta emissione.
33 Per quanto riguarda la natura di tali dati, l’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/18 dispone che chiunque intenda effettuare un’emissione deliberata di OGM è tenuto a presentare una notifica all’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio avverrà l’emissione, e detta notifica deve includere un fascicolo tecnico contenente le informazioni richieste dall’allegato III di detta direttiva. Inoltre, conformemente all’art. 13, n. 2, lett. a), della stessa direttiva, le informazioni in questione devono tener conto della diversità dei luoghi di impiego degli OGM.
34 È proprio tenendo conto dell’insieme di tali elementi che gli Stati membri provvedono, conformemente all’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/18, affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente che potrebbero derivare da un’emissione deliberata di OGM e a effettuare una valutazione adeguata degli eventuali rischi ambientali derivanti da una tale operazione.
35 Quanto al grado di precisione dei dati da fornire, occorre osservare che, come indicato nell’allegato III della direttiva 2001/18, esso varia in rapporto alle caratteristiche della prevista emissione deliberata di OGM. A tale proposito, l’allegato III B di detta direttiva, riguardante i progetti di emissione di piante superiori geneticamente modificate, include disposizioni particolareggiate relative alle informazioni che devono essere fornite dal notificante.
36 Tra i dati che devono essere menzionati nei fascicoli tecnici accompagnatori delle notifiche, in conformità a quanto disposto nell’allegato III B, sub E, della direttiva 2001/18, figurano l’ubicazione e le dimensioni dei siti di emissione nonché la descrizione dell’ecosistema locale di emissione, inclusi clima, flora e fauna, così come la prossimità di biotopi ufficialmente riconosciuti o di aree protette che potrebbero essere interessati dal fenomeno.
37 Con riferimento all’emissione di organismi geneticamente modificati diversi dalle piante superiori, l’allegato III A, parte III, sub B, enuncia, tra i dati che devono essere menzionati nei fascicoli tecnici accompagnatori delle notifiche, l’ubicazione geografica e le coordinate del sito o dei siti di emissione nonché la descrizione degli ecosistemi, bersaglio o non bersaglio, che possono essere interessati.
38 Pertanto, gli elementi relativi all’ubicazione geografica di un’emissione deliberata di OGM che devono figurare nella notifica di quest’ultima rispondono a esigenze dirette a determinare gli effetti concreti di una tale operazione sull’ambiente. Le indicazioni riguardanti il sito di una tale emissione devono essere quindi definite rispetto alle caratteristiche di ogni operazione e del suo eventuale impatto sull’ambiente, secondo quanto risulta dai due punti precedenti della presente sentenza.
39 Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva 2001/18, è determinato da qualsiasi informazione, relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6-8, 13, 17, 20 o 23 della medesima direttiva.
Sulla seconda questione
Osservazioni presentate dinanzi alla Corte
40 Il Comune di Sausheim sostiene che l’art. 95 CE e la direttiva 2003/4 consentono alle autorità nazionali di decidere che l’informazione riguardante l’ubicazione delle sperimentazioni relative a un’emissione deliberata di OGM possa restare riservata per motivi afferenti alla protezione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
41 Il governo francese rileva che, qualora la Corte dovesse considerare che il sito dell’emissione si riferisce alla particella catastale, l’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4 dovrebbe essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di verificare caso per caso se, indipendentemente dagli interessi del notificante, interessi relativi in particolare alla tutela della sicurezza pubblica ostino alla divulgazione delle informazioni relative al detto sito.
42 Secondo il governo ellenico, se per «sito dell’emissione» si dovesse intendere una particella catastale, solo in via eccezionale si potrebbe opporre alla comunicazione dei riferimenti catastali del luogo di emissione una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri segreti tutelati dalla legge, e ciò a condizione che essa non sia formulata in termini generali ma, al contrario, che sia sufficientemente motivata.
43 Il governo polacco sostiene che, ove la nozione di sito dell’emissione riguardi la particella catastale, la riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico, in via di principio, può essere opposta alla comunicazione dei riferimenti catastali sul fondamento della direttiva 2003/4 e dell’art. 95 CE.
44 La Commissione rileva che il diritto comunitario non prevede alcuna riserva di ordine pubblico o di altra natura che possa essere opposta alla regola enunciata all’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva 2001/18.
Risposta della Corte
45 Al fine di risolvere la seconda questione sottoposta dal giudice del rinvio, occorre rammentare che l’art. 25, nn. 1‑3, della direttiva 2001/18 instaura un regime che definisce in termini precisi la riservatezza di cui possono beneficiare i vari dati comunicati nell’ambito delle procedure di notifica e di scambio di informazioni previste dalla medesima direttiva.
46 Da queste disposizioni emerge che le informazioni riservate notificate alla Commissione e all’autorità competente o scambiate in forza della direttiva 2001/18, nonché le informazioni che possono pregiudicare una posizione concorrenziale, non possono essere divulgate e che i diritti di proprietà intellettuale afferenti a tali dati devono essere tutelati. Inoltre, in conformità ai nn. 2 e 3 di detto art. 25, l’autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali informazioni debbano rimanere riservate alla luce della «giustificazione verificabile» fornita da quest’ultimo, il quale è informato in merito alla decisione adottata nei suoi confronti da detta autorità.
47 Mediante il complesso di tali disposizioni, la direttiva 2001/18 ha quindi istituito una disciplina esaustiva relativa al diritto di accesso del pubblico nel settore preso in considerazione e all’esistenza di eventuali deroghe a tale diritto.
48 Per quanto riguarda l’informazione relativa al luogo dell’emissione, occorre sottolineare che, conformemente all’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva in questione, in nessun caso è considerata riservata.
49 In tale contesto, considerazioni relative alla salvaguardia dell’ordine pubblico e ad altri segreti tutelati dalla legge, enunciate dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, non possono costituire motivi tali da limitare l’accesso ai dati elencati nell’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18, nel novero dei quali figura in particolare quello relativo al sito dell’emissione.
50 Infatti, la Corte ha già dichiarato che il timore di difficoltà interne non può giustificare l’omissione da parte di uno Stato membro nell’applicare correttamente il diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 9 dicembre 1997, causa C‑265/95, Commissione/Francia, Racc. pag I‑6959, punto 55). In particolare, per quanto riguarda l’emissione deliberata di OGM nell’ambiente, la Corte ha dichiarato, al punto 72 della sua sentenza 9 dicembre 2008, causa C‑121/07, Commissione/Francia (non ancora pubblicata nella Raccolta), che, anche supponendo che le turbative evocate dalla Repubblica francese trovino effettivamente, in parte, la loro origine nell’attuazione di norme di origine comunitaria, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di attuazione emerse nella fase dell’esecuzione di un atto comunitario, comprese quelle connesse alla resistenza di privati, per giustificare l’inosservanza degli obblighi e termini risultanti dalle norme del diritto comunitario.
51 Tale interpretazione della direttiva 2001/18 è suffragata dall’esigenza, figurante all’art. 25, n. 4, terzo trattino, di quest’ultima, secondo cui i dati relativi alla valutazione dei rischi ambientali non sono considerati riservati. Infatti, una tale valutazione è realizzabile solo qualora vi sia una piena conoscenza della prevista emissione, giacché, in mancanza di una siffatta indicazione, le eventuali conseguenze derivanti da un’emissione deliberata di OGM per la salute umana e per l’ambiente non possono essere validamente valutate (v., in tal senso, sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, cit., punti 75 e 77).
52 Per quanto riguarda le direttive 90/313 e 2003/4, si deve inoltre osservare che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, uno Stato membro non può invocare una disposizione derogatoria figurante in dette direttive per rifiutare l’accesso a informazioni che dovrebbero essere di dominio pubblico, in applicazione delle disposizioni di cui alle direttive 90/220 e 2001/18.
53 Infine, poiché il giudice del rinvio ha richiamato l’art. 95 CE, è sufficiente rilevare che lo Stato membro interessato non si è avvalso della facoltà prevista da questo articolo.
54 Dalle considerazioni che precedono risulta che le disposizioni di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva 90/313 così come dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4, ai sensi delle quali una domanda di informazioni ambientali può essere respinta ove la divulgazione delle informazioni richieste sia in grado di nuocere alla tutela di taluni interessi, tra i quali figura la sicurezza pubblica, non possono essere utilmente opposte alle esigenze di trasparenza risultanti dall’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18.
55 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione nel senso che non si può opporre alla comunicazione delle informazioni indicate nell’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18 una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge.
Sulle spese
56 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, è determinato da qualsiasi informazione, relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6‑8, 13, 17, 20 o 23 della medesima direttiva.
2) Non si può opporre alla comunicazione delle informazioni indicate nell’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18 una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge.
Firme
17 febbraio 2009 (*)
«Direttiva 2001/18/CE – Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – Sito dell’emissione – Riservatezza»
Nel procedimento C‑552/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Francia) con decisione 21 novembre 2007, pervenuta in cancelleria l’11 dicembre 2007, nella causa
Commune de Sausheim
contro
Pierre Azelvandre,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 ottobre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Commune de Sausheim, dall’avv. D. Le Prado, avocat;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.‑L. During, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dalle sig.re S. Papaioannou e V. Karra nonché dal sig. I. Chalkias, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. de Mol nonché dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz e B. Majczyna, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. C. Zadra e J.‑B. Laignelot, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 dicembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale, come formulata dal giudice del rinvio, verte sull’interpretazione dell’art. 19 della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15).
2 Oggetto della causa principale è la contestazione di una decisione amministrativa emanata nel corso del 2004. In forza dell’art. 34, n. 1, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE (GU L 106, pag. 1), gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro e non oltre il 17 ottobre 2002. Ai sensi dell’art. 36, n. 1, della direttiva 2001/18, la direttiva 90/220 è stata abrogata con decorrenza da quella stessa data. In tale contesto, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata alla luce delle disposizioni della direttiva 2001/18.
3 La domanda in questione è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti il Comune di Sausheim al sig. Azelvandre in relazione al rifiuto di trasmettere a quest’ultimo le lettere prefettizie e le schede d’impianto relative a esperimenti di emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM»).
Contesto normativo comunitario
4 L’art. 1 della direttiva 2001/18 così recita:
«Nel rispetto del principio precauzionale, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell’ambiente quando:
– si emettono deliberatamente nell’ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall’immissione in commercio all’interno della Comunità,
– si immettono in commercio all’interno della Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti».
5 Ai sensi dell’art. 2, punto 3, di detta direttiva, per «emissione deliberata» si intende qualsiasi introduzione intenzionale nell’ambiente di un OGM o una combinazione di OGM per la quale non vengono usate misure specifiche di confinamento, al fine di limitare il contatto con la popolazione e con l’ambiente e per garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi.
6 L’art. 4, nn. 1 e 2, della stessa direttiva definisce come segue gli obblighi generali degli Stati membri in materia:
«1. Gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, provvedono affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente che potrebbero derivare dall’emissione deliberata o dall’immissione in commercio di OGM. Gli OGM possono essere deliberatamente emessi o immessi in commercio solo a norma, rispettivamente, della parte B o della parte C.
2. Prima di presentare una notifica ai sensi della parte B o della parte C, i notificanti effettuano una valutazione del rischio ambientale. Le informazioni necessarie all’esecuzione di tale valutazione figurano nell’allegato III. (…)».
7 Quanto alla «procedura normale di autorizzazione», l’art. 6, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 2001/18 dispone quanto segue:
«1. Senza pregiudizio dell’articolo 5, chiunque intenda effettuare un’emissione [deliberata] di un OGM o di una combinazione di OGM è tenuto a presentare preventivamente una notifica all’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio avverrà l’emissione.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 comprende:
a) un fascicolo tecnico contenente le informazioni di cui all’allegato III necessarie per valutare il rischio ambientale connesso all’emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM (…)».
8 L’art. 9 di detta direttiva ha il seguente tenore:
«1. Fatti salvi gli articoli 7 e 25, gli Stati membri consultano il pubblico e, se opportuno, determinati gruppi in merito all’emissione deliberata proposta. Gli Stati membri prevedono a tal fine modalità per la consultazione, compreso un periodo di tempo ragionevole, per dare al pubblico o ai gruppi la possibilità di esprimere un parere.
2. Fatto salvo l’articolo 25:
– gli Stati membri rendono accessibili al pubblico informazioni su tutte le emissioni di OGM sul loro territorio contemplate nella parte B,
(…)».
9 Quanto alla «procedura di notifica», l’art. 13, n. 2, lett. a), della stessa direttiva così dispone:
«Nella notifica figurano:
a) le informazioni di cui agli allegati III e IV, le quali tengono conto della diversità dei luoghi di impiego dell’OGM come tale o contenuto in un prodotto e riportano dati e risultati relativi agli effetti sulla salute umana e sull’ambiente delle emissioni effettuate a scopo di ricerca e sviluppo».
10 L’art. 25 della direttiva di cui trattasi è formulato come segue:
«1. La Commissione e le autorità competenti non comunicano a terzi le informazioni riservate notificate o scambiate in base alla presente direttiva e tutelano la proprietà intellettuale dei dati ricevuti.
2. Il notificante può indicare quali siano le informazioni contenute nella notifica effettuata in base alla presente direttiva la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posizione concorrenziale e che quindi dovrebbero essere considerate riservate. In tali casi deve essere fornita una giustificazione verificabile.
3. L’autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali informazioni saranno tenute riservate e ne informa il notificante.
4. In nessun caso sono considerate riservate le seguenti informazioni, se presentate a norma degli articoli 6, 7, 8, 13, 17, 20 o 23:
– descrizione generale del o degli OGM, nome e indirizzo del notificante, scopo dell’emissione, sito dell’emissione e usi previsti,
– (…)
– valutazione del rischio ambientale».
11 L’art. 31 della stessa direttiva, relativo allo scambio di informazioni e relazioni, così prevede al suo n. 3:
«Senza pregiudizio dell’articolo 2 e del punto A.7 dell’allegato IV,
a) gli Stati membri stabiliscono registri pubblici dove è annotata la localizzazione [dell’emissione] degli OGM emessi in virtù della parte B della presente direttiva;
b) gli Stati membri istituiscono altresì dei registri intesi ad annotare la localizzazione degli OGM coltivati in virtù della parte C della direttiva, in particolare per consentire il monitoraggio degli eventuali effetti di tali OGM sull’ambiente (…). Senza pregiudizio (…) tali localizzazioni
– sono notificate alle autorità competenti e
– sono rese pubbliche,
nei modi che le autorità competenti ritengono opportuni e a norma delle disposizioni nazionali».
12 L’allegato III della direttiva 2001/18 include precisazioni sulle informazioni obbligatorie per le notifiche di cui alle parti B e C di tale direttiva, vale a dire gli artt. 5‑24 di quest’ultima.
13 La direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente (GU L 158, pag. 56), prevede, al suo art. 3, n. 2, quanto segue:
«Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazioni di tal genere sia respinta ove riguardi:
– la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e la difesa nazionale,
– la sicurezza pubblica,
(…)
– la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale,
(…)
– il materiale che, se divulgato, potrebbe rendere più probabile un danno all’ambiente cui esso si riferisce.
(…)».
14 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26), la quale, ai sensi del suo art. 10, primo comma, doveva essere attuata entro e non oltre il 14 febbraio 2005, stabilisce, all’art. 4, n. 2, primo comma, lett. b), e) ed h), che gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio, rispettivamente, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale, a diritti di proprietà intellettuale nonché alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione.
Causa principale e questioni pregiudiziali
15 Con lettera del 21 aprile 2004, il sig. Azelvandre chiedeva al sindaco del Comune di Sausheim di trasmettergli, per ciascuna emissione di OGM effettuata nel territorio di tale Comune, l’avviso al pubblico, la scheda d’impianto, che consente di individuare la particella sfruttata a coltivazioni, e la lettera prefettizia accompagnatoria di tali documenti. Egli ha altresì chiesto le schede informative riguardanti ciascuna nuova emissione da realizzarsi nel 2004.
16 A motivo della mancata risposta alla sua domanda il sig. Azelvandre, con lettera 1° giugno 2004, ha presentato alla Commission d’accès aux documents administratifs (commissione per l’accesso ai documenti amministrativi) (CADA) una richiesta di comunicazione dei documenti menzionati nella sua lettera del 21 aprile 2004. Il 24 giugno 2004 la citata commissione ha emesso un parere favorevole in merito alla comunicazione dell’avviso al pubblico e della prima pagina della lettera prefettizia accompagnatoria. Per contro, essa si è pronunciata a sfavore della comunicazione della scheda d’impianto particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale comunicazione avrebbe arrecato pregiudizio alla riservatezza e alla sicurezza degli operatori interessati. Detta commissione, inoltre, ha dichiarato inammissibile la domanda diretta alla divulgazione delle schede informative relative a ciascuna nuova emissione.
17 In seguito a detto avviso, il sindaco di Sausheim, in data 24 maggio e 4 agosto 2004, ha reso noti al sig. Azelvandre gli avvisi al pubblico relativi alle cinque emissioni di OGM effettuate sul territorio di tale Comune e le lettere prefettizie accompagnatorie riguardanti due dei detti avvisi.
18 Il 16 settembre 2004 il sig. Azelvandre ha presentato dinanzi al Tribunal administratif (Tribunale amministrativo) di Strasburgo un ricorso diretto, da una parte, all’annullamento della decisione implicita con cui il sindaco di Sausheim aveva respinto la sua domanda volta a ottenere la divulgazione delle lettere prefettizie e delle schede di impianto per ciascuna emissione di OGM effettuata nel territorio di tale Comune e, dall’altra parte, a far ingiungere al sindaco che provvedesse a comunicargli i detti documenti.
19 Con sentenza 10 marzo 2005 il Tribunal administratif di Strasburgo, da un lato, ha annullato la decisione implicita di rifiuto da parte del sindaco di Sausheim di trasmettere al sig. Azelvandre le lettere prefettizie relative alle altre sperimentazioni in ambito di emissione di OGM e le schede di impianto relative alle cinque sperimentazioni, fatta eccezione per le informazioni nominative, e, dall’altro, ha ingiunto al sindaco di quel Comune di procedere alla divulgazione dei sopracitati documenti a favore del sig. Azelvandre.
20 Il 30 maggio 2005 il Comune di Sausheim ha impugnato detta sentenza dinanzi al Conseil d’État con un ricorso diretto all’annullamento di quest’ultima.
21 Il Conseil d’État nutre dubbi relativamente all’interpretazione degli obblighi di informare il pubblico in materia di emissione deliberata di OGM, quali risultano in particolare dall’art. 19 della direttiva 90/220.
22 In tale contesto, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se per “luogo in cui verrà effettuata la disseminazione degli organismi geneticamente modificati”, che, ai sensi dell’art. 19 della direttiva (...) 90/220 (...), non può ritenersi riservato, debba intendersi la particella catastale oppure un’area geografica più vasta, corrispondente al comune nel cui territorio avviene la disseminazione o ad una zona ancor più estesa (cantone, dipartimento).
2) Qualora il luogo dovesse intendersi nel senso che designa la particella catastale, se sia possibile opporre alla comunicazione dei riferimenti catastali della località di disseminazione una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri segreti tutelati dalla legge, sulla base dell’art. 95 [CE] o della direttiva (...) 2003/4 (...), sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, o di un principio generale del diritto comunitario».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Osservazioni presentate dinanzi alla Corte
23 Il Comune di Sausheim reputa che per «sito dell’emissione» ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva 2001/18 debba intendersi il territorio del comune sul quale le sperimentazioni sono realizzate.
24 Il governo francese reputa che il sito dell’emissione possa riguardare un’area geografica più ampia della particella catastale e, quindi, una siffatta area può essere costituita dal comune o dal cantone.
25 Secondo il governo ellenico, il sito dell’emissione dovrebbe essere definito come una particella registrata presso il catasto e individuata come tale o, in mancanza di catasto, una particella determinata e localizzata in modo preciso, nel sistema di individuazione nazionale delle particelle, grazie al sistema di informazioni geografiche.
26 Il governo dei Paesi Bassi sostiene che la nozione di sito dell’emissione si deve riferire alla particella catastale solo in determinati casi. Onde determinare il contenuto di detta nozione, le autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri disporrebbero di un certo potere discrezionale.
27 Il governo polacco rileva che per sito dell’emissione si deve intendere non già la particella catastale quanto un’area geografica più ampia, determinata in modo tale da garantire un accesso appropriato del pubblico alle informazioni sulle operazioni di emissione di OGM nell’ambiente, tutelando al contempo gli interessi economici degli operatori che procedono a tali operazioni.
28 La Commissione delle Comunità europee osserva che il luogo dell’emissione deve essere determinato in funzione dei dati presentati alle autorità nazionali dal soggetto che presenta la notifica a queste ultime, caso per caso, ai sensi delle procedure previste nelle parti B e C della direttiva 2001/18.
Risposta della Corte
29 Al fine di risolvere tale questione occorre osservare, in via preliminare, che l’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18, ai sensi del quale talune informazioni relative alle emissioni deliberate di OGM nell’ambiente sono considerate riservate, rientra in un complesso di norme relative alle varie procedure applicabili a siffatte emissioni. Tali norme si ispirano agli obiettivi perseguiti da detta direttiva, come risultano configurate nei ‘considerando’ quinto, sesto, ottavo e decimo di quest’ultima, vale a dire la tutela della salute umana, il principio dell’azione preventiva e il principio di precauzione nonché la trasparenza delle misure relative all’elaborazione e all’attuazione delle emissioni di cui trattasi.
30 Per quanto riguarda l’ultimo degli obiettivi sopracitati occorre sottolineare che il regime di trasparenza introdotto dalla direttiva 2001/118 si riflette in particolare nell’art. 9 così come negli artt. 25, n. 4, e 31, n. 3, di quest’ultima. Infatti con tali disposizioni il legislatore comunitario ha tentato di istituire non soltanto meccanismi di consultazione del pubblico in generale e, se del caso, di determinati gruppi in relazione a una prevista emissione deliberata di OGM, ma anche un diritto di accesso del pubblico alle informazioni relative a una siffatta operazione nonché la predisposizione di registri pubblici nei quali deve figurare l’ubicazione di ciascuna emissione di OGM.
31 Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 45 e 48 delle sue conclusioni, risulta altresì da queste disposizioni che i diritti in esse enunciati si collegano strettamente alle informazioni che devono essere fornite nell’ambito della procedura di notifica cui occorre attenersi per ogni emissione volontaria di OGM per qualsiasi fine diverso dalla loro immissione in commercio, in conformità agli artt. 5‑8 della direttiva 2001/18.
32 Dal nesso così stabilito tra la procedura di notifica e l’accesso ai dati relativi all’operazione di emissione deliberata di OGM prevista risulta che, salva deroga prevista dalla direttiva in questione, il pubblico interessato può chiedere la divulgazione di qualsiasi informazione trasmessa dal notificante nell’ambito della procedura di autorizzazione relativa a una siffatta emissione.
33 Per quanto riguarda la natura di tali dati, l’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/18 dispone che chiunque intenda effettuare un’emissione deliberata di OGM è tenuto a presentare una notifica all’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio avverrà l’emissione, e detta notifica deve includere un fascicolo tecnico contenente le informazioni richieste dall’allegato III di detta direttiva. Inoltre, conformemente all’art. 13, n. 2, lett. a), della stessa direttiva, le informazioni in questione devono tener conto della diversità dei luoghi di impiego degli OGM.
34 È proprio tenendo conto dell’insieme di tali elementi che gli Stati membri provvedono, conformemente all’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/18, affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente che potrebbero derivare da un’emissione deliberata di OGM e a effettuare una valutazione adeguata degli eventuali rischi ambientali derivanti da una tale operazione.
35 Quanto al grado di precisione dei dati da fornire, occorre osservare che, come indicato nell’allegato III della direttiva 2001/18, esso varia in rapporto alle caratteristiche della prevista emissione deliberata di OGM. A tale proposito, l’allegato III B di detta direttiva, riguardante i progetti di emissione di piante superiori geneticamente modificate, include disposizioni particolareggiate relative alle informazioni che devono essere fornite dal notificante.
36 Tra i dati che devono essere menzionati nei fascicoli tecnici accompagnatori delle notifiche, in conformità a quanto disposto nell’allegato III B, sub E, della direttiva 2001/18, figurano l’ubicazione e le dimensioni dei siti di emissione nonché la descrizione dell’ecosistema locale di emissione, inclusi clima, flora e fauna, così come la prossimità di biotopi ufficialmente riconosciuti o di aree protette che potrebbero essere interessati dal fenomeno.
37 Con riferimento all’emissione di organismi geneticamente modificati diversi dalle piante superiori, l’allegato III A, parte III, sub B, enuncia, tra i dati che devono essere menzionati nei fascicoli tecnici accompagnatori delle notifiche, l’ubicazione geografica e le coordinate del sito o dei siti di emissione nonché la descrizione degli ecosistemi, bersaglio o non bersaglio, che possono essere interessati.
38 Pertanto, gli elementi relativi all’ubicazione geografica di un’emissione deliberata di OGM che devono figurare nella notifica di quest’ultima rispondono a esigenze dirette a determinare gli effetti concreti di una tale operazione sull’ambiente. Le indicazioni riguardanti il sito di una tale emissione devono essere quindi definite rispetto alle caratteristiche di ogni operazione e del suo eventuale impatto sull’ambiente, secondo quanto risulta dai due punti precedenti della presente sentenza.
39 Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva 2001/18, è determinato da qualsiasi informazione, relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6-8, 13, 17, 20 o 23 della medesima direttiva.
Sulla seconda questione
Osservazioni presentate dinanzi alla Corte
40 Il Comune di Sausheim sostiene che l’art. 95 CE e la direttiva 2003/4 consentono alle autorità nazionali di decidere che l’informazione riguardante l’ubicazione delle sperimentazioni relative a un’emissione deliberata di OGM possa restare riservata per motivi afferenti alla protezione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
41 Il governo francese rileva che, qualora la Corte dovesse considerare che il sito dell’emissione si riferisce alla particella catastale, l’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4 dovrebbe essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di verificare caso per caso se, indipendentemente dagli interessi del notificante, interessi relativi in particolare alla tutela della sicurezza pubblica ostino alla divulgazione delle informazioni relative al detto sito.
42 Secondo il governo ellenico, se per «sito dell’emissione» si dovesse intendere una particella catastale, solo in via eccezionale si potrebbe opporre alla comunicazione dei riferimenti catastali del luogo di emissione una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri segreti tutelati dalla legge, e ciò a condizione che essa non sia formulata in termini generali ma, al contrario, che sia sufficientemente motivata.
43 Il governo polacco sostiene che, ove la nozione di sito dell’emissione riguardi la particella catastale, la riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico, in via di principio, può essere opposta alla comunicazione dei riferimenti catastali sul fondamento della direttiva 2003/4 e dell’art. 95 CE.
44 La Commissione rileva che il diritto comunitario non prevede alcuna riserva di ordine pubblico o di altra natura che possa essere opposta alla regola enunciata all’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva 2001/18.
Risposta della Corte
45 Al fine di risolvere la seconda questione sottoposta dal giudice del rinvio, occorre rammentare che l’art. 25, nn. 1‑3, della direttiva 2001/18 instaura un regime che definisce in termini precisi la riservatezza di cui possono beneficiare i vari dati comunicati nell’ambito delle procedure di notifica e di scambio di informazioni previste dalla medesima direttiva.
46 Da queste disposizioni emerge che le informazioni riservate notificate alla Commissione e all’autorità competente o scambiate in forza della direttiva 2001/18, nonché le informazioni che possono pregiudicare una posizione concorrenziale, non possono essere divulgate e che i diritti di proprietà intellettuale afferenti a tali dati devono essere tutelati. Inoltre, in conformità ai nn. 2 e 3 di detto art. 25, l’autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali informazioni debbano rimanere riservate alla luce della «giustificazione verificabile» fornita da quest’ultimo, il quale è informato in merito alla decisione adottata nei suoi confronti da detta autorità.
47 Mediante il complesso di tali disposizioni, la direttiva 2001/18 ha quindi istituito una disciplina esaustiva relativa al diritto di accesso del pubblico nel settore preso in considerazione e all’esistenza di eventuali deroghe a tale diritto.
48 Per quanto riguarda l’informazione relativa al luogo dell’emissione, occorre sottolineare che, conformemente all’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva in questione, in nessun caso è considerata riservata.
49 In tale contesto, considerazioni relative alla salvaguardia dell’ordine pubblico e ad altri segreti tutelati dalla legge, enunciate dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, non possono costituire motivi tali da limitare l’accesso ai dati elencati nell’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18, nel novero dei quali figura in particolare quello relativo al sito dell’emissione.
50 Infatti, la Corte ha già dichiarato che il timore di difficoltà interne non può giustificare l’omissione da parte di uno Stato membro nell’applicare correttamente il diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 9 dicembre 1997, causa C‑265/95, Commissione/Francia, Racc. pag I‑6959, punto 55). In particolare, per quanto riguarda l’emissione deliberata di OGM nell’ambiente, la Corte ha dichiarato, al punto 72 della sua sentenza 9 dicembre 2008, causa C‑121/07, Commissione/Francia (non ancora pubblicata nella Raccolta), che, anche supponendo che le turbative evocate dalla Repubblica francese trovino effettivamente, in parte, la loro origine nell’attuazione di norme di origine comunitaria, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di attuazione emerse nella fase dell’esecuzione di un atto comunitario, comprese quelle connesse alla resistenza di privati, per giustificare l’inosservanza degli obblighi e termini risultanti dalle norme del diritto comunitario.
51 Tale interpretazione della direttiva 2001/18 è suffragata dall’esigenza, figurante all’art. 25, n. 4, terzo trattino, di quest’ultima, secondo cui i dati relativi alla valutazione dei rischi ambientali non sono considerati riservati. Infatti, una tale valutazione è realizzabile solo qualora vi sia una piena conoscenza della prevista emissione, giacché, in mancanza di una siffatta indicazione, le eventuali conseguenze derivanti da un’emissione deliberata di OGM per la salute umana e per l’ambiente non possono essere validamente valutate (v., in tal senso, sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, cit., punti 75 e 77).
52 Per quanto riguarda le direttive 90/313 e 2003/4, si deve inoltre osservare che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, uno Stato membro non può invocare una disposizione derogatoria figurante in dette direttive per rifiutare l’accesso a informazioni che dovrebbero essere di dominio pubblico, in applicazione delle disposizioni di cui alle direttive 90/220 e 2001/18.
53 Infine, poiché il giudice del rinvio ha richiamato l’art. 95 CE, è sufficiente rilevare che lo Stato membro interessato non si è avvalso della facoltà prevista da questo articolo.
54 Dalle considerazioni che precedono risulta che le disposizioni di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva 90/313 così come dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4, ai sensi delle quali una domanda di informazioni ambientali può essere respinta ove la divulgazione delle informazioni richieste sia in grado di nuocere alla tutela di taluni interessi, tra i quali figura la sicurezza pubblica, non possono essere utilmente opposte alle esigenze di trasparenza risultanti dall’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18.
55 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione nel senso che non si può opporre alla comunicazione delle informazioni indicate nell’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18 una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge.
Sulle spese
56 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, è determinato da qualsiasi informazione, relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6‑8, 13, 17, 20 o 23 della medesima direttiva.
2) Non si può opporre alla comunicazione delle informazioni indicate nell’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18 una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge.
Firme