TAR Toscana, Sez. III, n. 2106, del 20 dicembre 2012
Urbanistica. La modifica delle cabine di un stabilimento balneare costituisce ristrutturazione edilizia

La creazione di un sottotetto e la modifica di alcune aperture delle cabine di una stabilimento balneare, costituiscono nell’insieme, opera di ristrutturazione edilizia con aumento di superficie utile, e non di manutenzione straordinaria. Invero l’alterazione della superficie utile e la modifica (trasformazione di porta in oblò) delle aperture esterne esulano dalla definizione di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 e dall’attività edilizia libera prevista dall’art. 6, comma 2, lett. a, dello stesso d.p.r.. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02106/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02312/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2312 del 2011, proposto da Botarelli Laura, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Beatrice Pieraccini, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Esposito Ziello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Laura Pravisani in Firenze, via dei Servi n. 44;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 47730 in data 19 settembre 2011, notificato il successivo 23 settembre 2011, a firma del Dirigente del Settore IV, con il quale è stata respinta la richiesta di attestazione di conformità in sanatoria presentata dalla ricorrente per alcune opere eseguite in difformità presso lo stabilimento balneare denominato "Bagno Cavallone", posto in Lido di Camaiore, viale Bernardini, n. 772;

-dell'ordinanza n. 548 del 16 novembre 2011, a firma del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo (per il Dirigente del Settore IV) del Comune di Camaiore, notificata in data 17 novembre 2011, con la quale è stato disposto "di rimettere in pristino stato parte dell'area demaniale marittima interessata dalle opere abusive dello stabilimento balneare";

- dell'ordinanza dirigenziale n. 551 del 18 novembre 2011, notificata il giorno successivo, a firma del Responsabile dell'U.O. 4.5 Piani Attuativi per il Dirigente del Settore IV, con la quale è stata disposta la demolizione delle opere abusive "ripristinando lo stato antecedente agli abusi realizzati nella fattispecie l'ampliamento della zona cucina...con conseguenti modifiche prospettiche...La cucina pranzo con un'altezza media di mt 2.40 realizzata nel sottotetto della casa di guardianaggio, in luogo dei locali di sgombero che ha generato in tal senso un aumento di superficie utile...entro 60 giorni dal ricevimento della presente..." e "di cessare l'utilizzazione abusiva dell'immobile entro 365 giorni dal ricevimento della presente trattandosi di mutamento di destinazione d'uso realizzato in assenza di SCIA...";

- di ogni altro atto connesso, compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 51846/2011, finalizzata all'"adozione del provvedimento di ordinanza di ingiunzione di sgombero" inviata dal Dirigente del Settore IV del Comune di Camaiore.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori M. B. Pieraccini e L. Pravisani delegata da F. Esposito Ziello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ricorrente, concessionaria dal 1990 dello stabilimento balneare denominato “Bagno Cavallone”, nel 1998 lo ha ristrutturato in forza di titoli rilasciati dal Comune di Camaiore.

La stessa, avendo realizzato alcune opere in difformità dai suddetti titoli, ha presentato in data 10.8.2011 istanza di sanatoria edilizia e di accertamento di compatibilità paesaggistica avente ad oggetto:

-l’ampliamento di 2 cabine a causa dell’inserimento di una doccia in ciascuna di esse, con eliminazione di una cabina che era frapposta alle prime, senza alterazione dei prospetti esterni;

-l’ampliamento di una cucina mediante accorpamento delle cabine e loro traslazione a ridosso della nuova parete della cucina, con alterazione di alcune aperture nei prospetti;

-realizzazione, nel sottotetto della casa di guardianaggio, della cucina, senza modifiche dei prospetti.

Il Comune di Camaiore, con provvedimento del 19.9.2011, ha respinto la suddetta istanza, sull’assunto che in fascia A3 possono ricadere solo strutture precarie, che le case di guardianaggio non sono assimilabili alle abitazioni e che vi è stato incremento di superficie utile in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Con ordinanza del 16.11.2011 il Comune, in forza dell’art. 54 del codice della navigazione, ha ingiunto la rimessa in pristino di parte dell’area demaniale marittima interessata dalle opere abusive dello stabilimento balneare.

Con ordinanza del 18.11.2011 l’Ente ha infine ordinato la demolizione delle opere abusive, ai sensi degli artt. 134 e 136 della L.R. n. 1/2005

Avverso i suddetti provvedimenti la ricorrente ha dedotto varie censure.

Si è costituito in giudizio il Comune di Camaiore.

Con ordinanza n. 13 dell’11 gennaio 2012 è stata parzialmente accolta l’istanza cautelare.

All’udienza del 22 novembre 2012 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Per motivi di priorità logica il Collegio ritiene di soffermarsi innanzitutto sul secondo motivo di gravame.

Con tale doglianza la ricorrente deduce che le opere in questione sono riconducibili alla manutenzione straordinaria e che il fatto che il piano di utilizzazione degli arenili non ammette la realizzazione di vagoni cabine nella fascia A3 non implica che l’edificazione già presente in quella zona sia illegittima, come è confermato dall’art. 4.3 del piano, laddove si prevedono i parametri edilizi fissati per le 3 fasce solo per la ristrutturazione urbanistica e per la sopraelevazione; aggiunge che il piano di utilizzazione degli arenili non può collidere con il regolamento urbanistico e che l’art. 63 della L.R. n. 1/2005 consente la manutenzione ordinaria e straordinaria anche nelle aree non pianificate; secondo la ricorrente, inoltre, la casa di guardianaggio è un’abitazione ed ammette la creazione del sottotetto, il quale è nel caso di specie provvisto dei necessari requisiti dimensionali; l’istante conclude la censura rilevando che gli interventi in questione non hanno comportato aumento di superficie utile.

La censura è fondata solo in parte.

Al riguardo il Collegio ritiene di distinguere gli interventi sulla casa di guardianaggio (rispetto ai quali il motivo di ricorso è infondato) da quelli riguardanti le cabine (per i quali la censura va accolta).

Nel primo caso rilevano la creazione di un sottotetto e la modifica di alcune aperture, che nell’insieme costituiscono, contrariamente a quanto ritenuto dalla deducente, opera di ristrutturazione edilizia con aumento di superficie utile, e non di manutenzione straordinaria (TAR Campania, Napoli, IV, 20.3.2012, n. 1374; TAR Sicilia, Catania, I, 2.7.2010, n. 2641; TAR Sicilia, Palermo, II, 24.5.2012, n. 1055). Invero l’alterazione della superficie utile e la modifica (trasformazione di porta in oblò) delle aperture esterne esulano dalla definizione di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 e dall’attività edilizia libera prevista dall’art. 6, comma 2, lett. a, dello stesso d.p.r..

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 5/2010 e del conseguente art. 62 del regolamento edilizio (comma 6) invocato dalla deducente, gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia.

Né può obiettarsi che il sottotetto è stato reso abitabile in forza della normativa regionale (L.R. n. 5/2010), o invocarsi l’effetto legittimante dell’art. 62 del regolamento edilizio, il quale ammette il recupero abitativo dei sottotetti negli edifici a destinazione residenziale.

Infatti la casa di guardianaggio, costituendo abitazione del custode a servizio dello stabilimento balneare ed essendo strettamente funzionale alla sorveglianza dello stabilimento stesso, e non assolvendo quindi alla destinazione residenziale in sé su cui invece si incentra la disciplina eccezionale sul recupero dei sottotetti, costituisce accessorio della struttura balneare.

Pertanto essa non può qualificarsi come parte integrante di un complesso residenziale.

Per tale immobile quindi il piano di utilizzazione degli arenili costituisce l’appropriato referente normativo, con la conseguenza che vige al riguardo l’effetto, derivante dall’art. 4.1 del piano di utilizzazione degli arenili (laddove permette in fascia A3 solo manufatti precari), ostativo all’ammissibilità della creazione di superficie abitativa e di interventi eccedenti la manutenzione, funzionali a strutture non precarie.

Non depone in senso contrario l’art. 4.3 del piano medesimo, il quale riguarda i limiti dimensionali degli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sopraelevazione e non incide sulla portata inibitoria del citato art. 4.1.

Quanto agli interventi sulle cabine, ad avviso del Collegio rilevano opere che, non comportando aumento di superficie utile e modifiche dei prospetti esterni, sono riconducibili alla nozione di manutenzione straordinaria e comunque non provocano un maggior impatto del vagone cabine sulla zona, tale da eludere il divieto di realizzare strutture non precarie.

In relazione a quest’ultima fattispecie, pertanto, non vale la disciplina inibitoria contenuta nel piano di utilizzazione degli arenili.

La prima doglianza, incentrata sulla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, va quindi accolta per quanto attiene alla parte dell’impugnato diniego riferita alle cabine, mentre per la parte riguardante la casa di guardianaggio trova applicazione l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, in quanto è palese che il contenuto dispositivo del provvedimento, per le considerazioni espresse nella trattazione della seconda censura, non avrebbe potuto essere diverso.

Con la terza doglianza, riferita all’impugnata ingiunzione del 16.11.2011, la ricorrente lamenta l’omessa valutazione di memoria inoltrata via fax il 7.11.2011, in quanto in detto provvedimento il Comune premette erroneamente che non sono pervenute memorie o scritti difensivi.

Vale, al riguardo, il giudizio di parziale fondatezza incentrato sull’art. 21 octies della legge n. 241/1990, espresso dal Collegio in relazione alla prima censura dedotta.

Con il quarto motivo, riferito all’impugnata ordinanza del 18.11.2011, l’esponente deduce che l’amministrazione non ha dato contezza delle ragioni che hanno portato a non accogliere le osservazioni presentate in sede di partecipazione al procedimento.

Ad avviso del Collegio anche in relazione al suddetto rilievo trova parziale applicazione l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990 (TAR Lazio, Roma, III, 20.9.2012, n. 7959).

Con la quinta censura, avente ad oggetto la suddetta ordinanza, l’istante si richiama al secondo motivo di gravame.

Vale pertanto il giudizio di parziale fondatezza sopra espresso dal Collegio.

Con il sesto rilievo, riferito alla stessa ordinanza, la ricorrente contestata il riferimento ivi contenuto agli artt. 134 e 136 della L.R. n. 1/2005 osservando che le opere de quibus non costituiscono ristrutturazione edilizia e non hanno implicato aumento di superficie utile.

Sulla natura delle opere in questione il Collegio richiama le valutazioni espresse nella trattazione del secondo motivo d’impugnativa.

Con la settima censura, concernente tutti gli atti impugnati, l’istante lamenta la violazione della disciplina che regola lo sportello unico delle attività produttive (artt. 4 e seguenti del d.p.r. n. 160/2010); in particolare, deduce che avrebbe dovuto essere garantita una risposta telematica unica e tempestiva e la trasmissione unicamente dal S.U.A.P. di tutte le comunicazioni destinate al richiedente (art. 4, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 160/2010).

La doglianza non è condivisibile.

I suddetti profili di illegittimità attengono a vizi procedurali e di competenza.

Orbene, la censura va accolta per quanto attiene alla parte dei provvedimenti impugnati riferita alle cabine, mentre per la parte riguardante la casa di guardianaggio trova applicazione l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, in quanto in parte qua risulta palese che il contenuto dispositivo dei provvedimenti medesimi, per le considerazioni espresse nella trattazione della seconda censura, non avrebbe potuto essere diverso (Cons. Stato, VI, 6.11.2006, n. 6521).

Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la carenza di motivazione di tutti i provvedimenti impugnati.

L’assunto non ha pregio.

Sia il contestato diniego che le connesse misure ripristinatorie sono fondate su ampie argomentazioni in fatto e in diritto, delle quali la ricorrente ha dimostrato di essere ben consapevole con la articolazione delle censure dedotte.

Gli atti impugnati sono quindi coerenti con l’art. 3 della legge n. 241/1990.

In conclusione, il ricorso va in parte accolto e in parte respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, stante la parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie (quanto alla parte degli atti impugnati riguardante gli interventi sulle cabine) e in parte lo respinge (quanto alla parte degli atti impugnati riferita alle opere sulla casa di guardianaggio). Per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti nella parte relativa alle opere interessanti le cabine.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente FF

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Primo Referendario

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)