Cass.Pen. Sez. III n. 36263 del 31 agosto 2023 (UP 12 lug 2023)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. Berti
Urbanistica.Momento consumativo del reato di violazione di sigilli

Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell’accertamento (in tal caso il primo successivo all’apposizione dei sigilli) sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche (l’inosservanza dei doveri imposti avviene generalmente a distanza di qualche tempo dall’apposizione dei sigilli), ovvero di fatti notori e massime di esperienza (l’accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, perlopiù, di denuncia anonima), salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto


RITENUTO IN FATTO

   1. Con sentenza del 10 ottobre 2019, il Tribunale di Rimini, per quanto in questa sede rileva, condannava Patrizia Berti alla pena di 3 anni di reclusione e 360 euro di multa, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli art. 75 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C) e 349 cod. pen. (capo D), reati a lei contestati per avere utilizzato e consentito l’utilizzo di un portico in legno situato all’interno di un giardino di sua proprietà prima del rilascio del certificato di collaudo e per aver violato i sigilli che erano stati apposti per ordine dell’Autorità sull’immobile sito in Rimini alla via Lotti, continuando ad abitarvi, pur essendo stata nominata custode; fatti commessi in Rimini fino al 15 settembre 2014.
          Con sentenza del 21 gennaio 2022, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui al capo C perché estinta per prescrizione e, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen., rideterminava la pena a carico dell’imputata in mesi 9 di reclusione ed euro 300 di multa, confermando nel resto la decisione del Tribunale.
       2. Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, la Berti, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 157 ss. cod. pen. e 165 bis disp. att. cod. proc. pen., nonché la carenza di motivazione della pronuncia impugnata in ordine alla memoria difensiva del 31 dicembre 2021, con la quale, in via subordinata, era stata sollecitata la declaratoria di estinzione per prescrizione rispetto al reato di violazione di sigilli, non avendo la Corte di appello considerato che, il 25 marzo 2014, giorno di esecuzione del sequestro, l’immobile in questione risultava giù ultimato, essendo stato adibito ad abitazione della Berti.
In occasione del sopralluogo del giugno 2014, è stato accertato che la situazione era rimasta identica rispetto a quella di marzo, venendo riscontrata l’occupazione dell’immobile da parte dell’imputata anche al momento del terzo sopralluogo del 15 settembre 2014, per cui la condotta andava retrodatata al 25 marzo 2014.
Né sarebbe pertinente il richiamo della Corte territoriale alle due sospensioni del 15 settembre 2016 e del 12 settembre 2019, posto che, nella prima delle due indicate udienze, il Tribunale aveva sospeso il termine di prescrizione per 60 giorni oltre la durata dell’impedimento, rinviando il processo al 24 novembre 2016, mentre il 12 settembre 2019 il processo è stato rinviato al 3 ottobre 2019 per il legittimo impedimento del difensore dei coimputati Joshua Berti e Alfonso Burotti, con la conseguenza che la prescrizione è rimasta sospesa per 84 giorni (62+22), e non per 4 mesi e 4 giorni come sostenuto dalla Corte di appello.
Ne consegue che, computando il dies a quo in data coeva al 25 marzo 2014, il reato di violazione di sigilli, alla data in cui è stata emessa la sentenza impugnata (21 gennaio 2022), doveva ritenersi estinto per prescrizione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
     Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
     1. Premesso che non è in discussione il giudizio di responsabilità dell’imputata per il reato a lei ascritto, occorre evidenziare che la mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 349 cod. pen. non presenta vizi di legittimità.
Ed invero la Corte di appello ha retrodatato all’11 giugno 2014 la commissione del reato, osservando (pag. 3 della sentenza impugnata) che “pur avendo la Berti continuato a sostenere, nel corso del giudizio, finanche con dichiarazioni spontanee rese il 10 ottobre 2019, di non abitare nel suddetto manufatto e che la rottura dei sigilli constatata il 15 settembre 2019 era da addebitare al maltempo che aveva flagellato tale tratto di costa nei giorni precedenti il sopralluogo di P.G., dall’esame degli atti processuali è effettivamente possibile evincere come il reato in questione sia stato certamente realizzato in epoca anteriore al 15 settembre 2014, e precisamente come sia stato constatato all’atto del sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato dell’11 giugno 2014”.
Ora, la richiesta difensiva di retrodatare ancor prima dell’11 giugno 2014 la data di consumazione del reato è rimasta del tutto assertiva, sia perché smentita dalle dichiarazioni della stessa imputata, sia perché, in ogni caso, non riscontrata da alcun elemento probatorio, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. F, n. 34281 del 30/07/2013, Rv. 256644 e Sez. 3, n. 13147 del 02/02/2005, Rv. 231218), secondo cui il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell’accertamento (in tal caso il primo successivo all’apposizione dei sigilli) sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche (l’inosservanza dei doveri imposti avviene generalmente a distanza di qualche tempo dall’apposizione dei sigilli), ovvero di fatti notori e massime di esperienza (l’accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, perlopiù, di denuncia anonima), salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto, prova questa che nel caso di specie non è stata in alcun modo fornita nei due giudizi di merito.
Orbene, individuato il dies a quo della prescrizione nella data dell’11 giugno 2014, la Corte di appello correttamente ha ritenuto non prescritto il reato al momento della decisione impugnata (21 gennaio 2022), atteso che al termine di 7 anni e 6 mesi è stato aggiunto il periodo delle due sospensioni maturate nel giudizio di primo grado, periodo che va computato non in 4 mesi e 4 giorni, come sostenuto dalla Corte di appello, ma in 2 mesi e 21 giorni, ossia 60 giorni per l’impedimento per concomitante impegno difensivo del 15 settembre 2016 (con rinvio oltre il sessantesimo giorno successivo) e in 21 giorni per l’impedimento difensivo del 12 settembre 2019 (con rinvio al 3 ottobre 2019), non incidendo l’erroneo computo delle sospensioni sulla conclusione secondo cui il reato di violazione di sigilli non era prescritto al tempo della decisione impugnata, posto che, anche alla luce del diverso computo sopra illustrato, la prescrizione massima del reato è maturata dopo il 21 gennaio 2022 (data della sentenza della Corte territoriale), ossia il 4 marzo 2022.
Al riguardo deve solo precisarsi che la sospensione della prescrizione, seppur riferita all’impedimento del difensore dei coimputati, è operativa anche nei confronti della ricorrente, ciò in applicazione del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, Rv. 274000), secondo cui la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento, ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l’eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili, evenienze queste che nel caso dei due citati rinvii non si sono verificate.
Di qui la manifesta infondatezza delle censure difensive che, rispetto alla individuazione del tempus commisi delicti, non si confrontano adeguatamente con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata.
Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l’inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).
 3. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse della Berti deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2023