Cass. Sez. III n. 24574 del 18 maggio 2017 (Ud. 23 giu 2016)
Presidente: Amoresano Estensore: Gentili Imputato: Sorbello
Urbanistica.Natura permanente dei reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione (antisimica)

In materia antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio competente hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegata documentazione, non completa l'opera, ovvero, non ricorrendo alcuna delle precedenti condizioni, sino alla data della sentenza di condanna di primo grado

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 giugno 2014 il Tribunale di Catania ha condannato Sorbello Roberto, Caponnetto Sebastiano e Bonafede Daniele alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. pen., 93, 94 e 95 dlgs n. 380 del 2001 perché realizzavano opere edili senza averne dato prima comunicazione al competente Ufficio del Genio civile ai fini delle legislazione in materia antisismica, viceversa assolvendoli, per la insussistenza del fatto, quanto alla imputazione relativa alla violazione degli artt. 64, 65, 71 e 72 del medesimo dlgs n. 380 del 2001.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo Sorbello deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per essere stato il ricorrente condannato in relazione ad una condotta diversa da quella contestata; ha rilevato, infatti, il ricorrente che la originaria contestazione a lui mossa ha ad oggetto la realizzazione di una scala in cemento armato, laddove il fatto accertato in sentenza e per il quale il medesimo è stato condannato si riferisce, invece, ad una presunta modificazione di una preesistente scala consistita nella aggiunta di alcuni gradini nella sua parte basale; posto che tale condotta non gli è mai stata contestata, il ricorrente si sarebbe trovato nella impossibilità di difendersi rispetto ad essa.
Peraltro, aggiunge il ricorrente, la sentenza sarebbe sul punto, altresì, viziata per mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione, poiché il giudicante non solo avrebbe ritenuto provata la condotta illecita in base a dati diversi da quelli reali, ma, in più, non avrebbe affatto motivato in ordine all'elemento soggettivo in capo al ricorrente.
Quale terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha sostenuto la violazione di legge in tema di disciplina della prescrizione, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudicante, il reato contestato, il quale è reato istantaneo che si consuma nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizia l'attività edilizia in assenza del previi adempimenti e delle previe autorizzazioni, già sarebbe stato prescritto fin dall'aprile 2014, quindi anteriormente alla emissione della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata stante l'intervenuta prescrizione della contravvenzione contestata.
Osserva la Corte che il primo motivo di impugnazione non è fondato; con esso, infatti, il ricorrente ha dedotto la pretesa violazione del principio di corrispondenza fra il fatto contestato e quello accertato in sentenza che sarebbe derivata dall'avere il Tribunale affermato la penale responsabilità del Sorbello per avere questi eseguito, in assenza delle previe comunicazioni prescritte dalla normativa antisismica, una modifica ad una preesistente scala di collegamento fra un garage situato ad un piano interrato ed il sovrastante livello dell'edificio, laddove la imputazione aveva ad oggetto la stessa realizzazione di detta scala.
La censura non ha pregio; invero, premessa la ratio della necessarietà del requisito della corrispondenza fra il fatto contestato e quello accertato, la quale risiede evidentemente nella tutela del diritto di difesa dell'imputato che sarebbe ovviamente gravemente vulnerato ove questi, chiamato a difendersi rispetto ad un determinato episodio naturalistico, si vedesse poi condannare in relazione ad una vicenda diversa rispetto a quella riguardo alla quale egli ha predisposto la sua difesa in giudizio (fra le tante in tal senso, ex recentioribus, Corte di cassazione, Sezione IV penale, 3 febbraio 2016, n. 4497), rileva la Corte che la violazione di siffatto principio non sussiste ogniqualvolta il giudice del merito accerti la sussistenza di un fatto che quanto al suo nucleo sostanziale costituisca, attraverso la connessione logica fra genus e species, un minus rispetto alla originaria condotta contestata (in questo senso cfr.: Corte di cassazione, Sezione V penale, 21 luglio 2015, n.31680).
E', in questo caso, evidente che un siffatto rapporto di continenza vi è fra la contestazione avente ad oggetto la indebita realizzazione di un manufatto consistente in una scala in assenza delle preventive comunicazioni agli organi preposti alla sorveglianza in materia adeguatezza antisismica delle costruzioni e quella, costituente una minus omogeneo rispetto alla precedente, delle sola modificazione di tale manufatto quanto ad alcune sue parti.
Sotto il descritto profilo, pertanto, la sentenza impugnata è immune dalla censure dedotte.
Passando al secondo motivo di impugnazione, concernente il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato contestato, osserva il Collegio, quanto al primo corno della censura, che nel caso in questione siamo certamente di fronte ad una fattispecie comportante quantomeno opere di manutenzione straordinaria, si è, infatti, trattato del rifacimento, salve le sole strutture essenziali, di un ballatoio aggettante esterno e della sostituzione e dislocazione di parte di una scala interna, per la quale, pertanto, sarebbe stata necessaria l'attivazione della procedura volta alla acquisizione delle autorizzazioni in materia antisismica (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 novembre 2014, n. 48005; idem Sezione III penale, 24 settembre 2010, n.34604), sicché la realizzazione delle predette opere in assenza delle prescritte comunicazioni e autorizzazioni integra senza dubbio l'elemento materiale della contravvenzione contestata, mentre, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il giudice del merito ha rilevato che, stante appunto la natura contravvenzionale del reato contestato, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo è sufficiente accertare, come fatto dal giudice del merito, l'avvenuta consapevole violazione della norma legislativa prescrittiva, in assenza di fattori che avrebbero potuto legittimare l'individuazione di un errore scusabile in capo all'agente, per giustificare quanto meno la colposità della condotta.
In ordine, infine, alla dedotta violazione di legge in relazione alla mancata rilevazione da parte del Tribunale di Catania della intervenuta prescrizione del reato già al momento della pronunzia della sentenza di primo grado, ritiene il Collegio che, sebbene sul punto vi sia stato un contrasto di giurisprudenza in seno a questa stessa Sezione - contrasto del quale sono plastica espressione i due orientamenti secondo i quali, da una parte, si è affermato che in materia di normativa antisismica i reati concernenti la omessa presentazione della denunzia dei lavori hanno natura istantanea e si perfezionano con l'inizio dei lavori stessi, sicché il relativo termine prescrizionale decorre da tale data (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 giugno 2011, n. 23656; idem Sezione III penale, 7 novembre 2008, n. 41854), e, da altra parte, si è, invece, rilevato che, in materia antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio competente hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegata documentazione, non completa l'opera, ovvero, non ricorrendo alcuna delle precedenti condizioni, sino alla data della sentenza di condanna di primo grado (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 gennaio 2016, n. 2209; idem Sezione III penale, 14 gennaio 2016, n. 1145) - debba essere preferito tale secondo orientamento, atteso che la lesione dell'interesse protetto dalla norma, ravvisabile nell'apprestamento degli strumenti necessari alla amministrazione competente per potere effettivamente ed efficacemente esercitare i propri compiti in tema di vigilanza sulla regolarità tecnica di ogni costruzione eseguita in zona sismica, permane sin tanto che tale controllo non viene consentito ovvero, una volta completata la realizzazione dell'opera, esso risulta oramai sostanzialmente non più utile.
Poiché nel caso che interessa quale tempus commissi delicti è stata individuata l'epoca immediatamente precedente all'avvenuto accertamento del reato, sino a quel momento, pertanto, flagrante, da individuarsi nel 24 dicembre 2009, risulta incontrovertibile che alla data di emissione della sentenza da parte del Tribunale di Catania, cioè il 5 giugno 2014, ancora non era maturato il termine prescrizionale previsto, data la già ricordata natura contravvenzionale del reato de quo, nella misura di anni 4 più un quarto, quindi complessivamente 5 anni, attesa la indubbia presenza di eventi interruttivi della prescrizione.
Deve, tuttavia, rilevarsi che la presenza del ricordato contrasto di giurisprudenza, non ancora sopito al momento sia della emissione della sentenza impugnata sia in quello di redazione dei motivi di ricorso formulati dal Sorbello, esclude la manifesta infondatezza delle ragioni da quest'ultimo articolate, comportando, quindi, non la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ma, semmai, la sua infondatezza.
Tale rilievo, avendo come corollario la intervenuta costituzione del rapporto processuale di impugnazione, impone la verifica a questo Collegio del perdurante interesse alla repressione penale della condotta ascritta all'imputato, ovvero la affermazione del suo essere venuta meno in ragione del trascorrere del tempo.
Questa è certamente la situazione venutasi a verificare, posto che, per le stesse ragioni dianzi esposte, il reato commesso dall'imputato si è estinto, in assenza di fattori idonei a determinare la sospensione della prescrizione, alla data del 24 dicembre 2014.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Nondimeno la presente sentenza deve essere trasmessa in copia all'Ufficio tecnico della Regione siciliana, per le valutazioni di specifica competenza amministrativa, ai sensi dell'art. 101 del dPR n. 380 del 2001.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato residuo è estinto per prescrizione. Dispone che copia della sentenza venga trasmessa all'Ufficio tecnico della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016