Pres. Di Nicola Est. Di Nicola
Rifiuti. Acque da dialisi e fanghi termali
Sulla natura di rifiuto delle acque da dialisi e dei fanghi termali
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari
istituito ex art. 3 co. 2 del D.L. 23 maggio 2008 n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2008 n. 123
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dott. Paola DI NICOLA Presidente estensore
dott. Roberto ARNALDI Giudice
Vista la richiesta del Pubblico Ministero di Napoli del 7/3/2009 di emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:
per i reati di cui ai capi a), b) e c) dell’imputazione nei limiti soggettivi delle rispettive contestazioni.
Esaminati i capi di imputazione
p e p dagli artt 416 cp
In Ischia, Procida e altrove in Campania, condotta tutt’oggi in corso
al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistente:
nell’incremento del volume di affari della società XXXXX mediante accaparramento di prestazioni non consentite dal titolo autorizzativi - quale il trasporto di rifiuti non ricompresi nella autorizzazione medesima - nella assicurazione di ingenti risparmi aziendali costituiti dallo smaltimento dei rifiuti a costi meno onerosi rispetto al dovuto, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti realmente gestiti;
effettuavano, attraverso la società XX (società iscritta nell’albo dei gestori ambientali con determine nr prot. XX datata 19/07/2007 e nr prot XXX del 19/07/2007), più operazioni consistenti nella raccolta, trasporto e successivo conferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con le seguenti modalità abusive:
a) raccolta e trasporto di fanghi di fosse settiche in assenza del prescritto FIR e successivo abbandono incontrollato e illecito sul terreno, ovvero - previa diluizione con acqua - mediante immissione non autorizzata in condotte fognarie;
b) raccolta e trasporto senza autorizzazione di fanghi termali esausti (CER 18.01.04), successiva attribuzione nei FIR e negli allegati certificati di analisi di un codice CER falso, perché non corrispondente alle caratteristiche e alla provenienza dei rifiuti (16.10.02 ovvero 17.05.04) e in modo da poterli conferire anche presso impianti terzi non autorizzati;
c) disostruzione di condotte fognarie intasate e gestite dalla EVI SPA, illecita diluizione con acqua del rifiuto ivi sedimentato (rifiuto che sarebbe dovuto essere caricato e smaltito lecitamente presso impianto autorizzato), successiva immissione nel condotto fognario medesimo, così assicurando un illecito abbandono del rifiuto medesimo;
d) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi - acque di dialisi (CER 18.01.03*) - senza alcuna autorizzazione, successiva attribuzione del codice CER 16.10.02 per una tipologia di rifiuto (peraltro non pericoloso) non corrispondente alle caratteristiche, alla fonte e alla pericolosità del rifiuto medesimo, e ciò al fine di assicurare un successivo smaltimento anche in impianti non autorizzati a trattare il rifiuto realmente gestito;
e) trasporto e invio a smaltimento di fanghi di condotti fognari della EVI SPA, laddove non immessi in fogna con la condotta sub c, adottando il codice CER 20.03.04 anziché il 20.03.06 così lucrando sul minor costo di smaltimento previsto dall’impianto di smaltimento per il primo rifiuto;
f) conferimento, trasporto e invio a smaltimento di quantitativi eccedenti rispetto al limite annuo indicato nella autorizzazione per la XXX avvalendosi dello schermo societario della società XXXX – società non iscritta all’albo – che poi utilizzava uomini e mezzi della XXXX per le operazioni
In Ischia e altrove, condotta in corso
c) delitto p. e p. dagli artt. 110, 640 comma I e II cp, perché in concorso tra loro in relazione alla gestione del servizio giornaliero di prelievo, trasporto e smaltimento delle acque reflue – comprensive di rifiuti sanitari consistenti nelle acque di trattamento dialitico - del Distretto Sanitario nr. 57 e Centro Dialitico di Via A. De Luca Ischia (NA), come da determina nr. 85 del 28.01.2005 e successiva determina nr. 1091 datata 04/08/2005,
ponevano in essere artifizi e raggiri, consistiti nella predisposizione e utilizzo di documenti di trasporto indicanti un falso codice CER, precisamente quello relativo ai fanghi di fosse settiche CER 20.03.04 anzicchè il corretto codice relativo a rifiuti sanitari pericolosi in quanto potenzialmente infettivi CER 18.01.03* (rifiuto quest’ultimo non ricompreso nella autorizzazione della OMISSIS),
così inducendo in errore i legali rappresentanti della ASL NA 2, in ordine al regolare espletamento del servizi, come stabilito nella determina concessoria del servizio alla XXXX
e così da una parte procuravano alle società XXX l’ingiusto profitto consistente nel costituzione e mantenimento del rapporto con la ASL e con acquisizione indebita di somme – a fronte di prestazioni totalmente difformi da quelle imposte - consistite nel pagamento di quanto fatturato (euro 162.578 per il 2007 e 40.257 per il 2008) con pari danno ingiusto per la ASL che – nella intenzione di assicurare un corretto smaltimento dei propri rifiuti - ha assunto spese e oneri per una attività illecita.
Con l’aggravante di avere commesso i fatti ai danni dello ASL NA 2.
Il tutto con le condotte soggettive attive e omissive indicate nei capi che precedono
In Ischia e altrove fino al 29 maggio 2008
Dato atto che nella specie il procedimento è stato assegnato al GIP di Napoli, in composizione collegiale, con provvedimento del 24/4/2009;
ritenuto che ai sensi dell’art. 3 della L. 123/2008 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" spetta alla competenza di questo organo decidere sulle richieste di misure cautelari personali e reali nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonche' quelli connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, alla luce dell’interpretazione univocamente fornita dalla Suprema Corte con le sentenze nn. 42082, 44054, 44316, 44363, 46029, 47019, 47020, 48160 e 48216 del 2008 nonché da ultimo con quelle richiamate nel provvedimento di assegnazione del Presidente Aggiunto della Sezione GIP del Tribunale di Napoli;
rilevato che nella specie il PM di Napoli richiedente ha contestato fattispecie che rientrano nella nozione di ‘reati riferiti alla gestione dei rifiuti’ovverosia quelle contemplate dalla parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, intitolata appunto “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, nonché reati a questi connessi
Le contestazioni contenute nei capi d’imputazione riguardano sia condotte di raccolta, trasporto e abbandono di rifiuti non autorizzato, sia condotte di raccolta, trasporto e invio a smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (prodotti da numerosi soggetti), poste in essere da parte della società OMISSIS, con sede legale ed amministrativa in Ischia e della società OMISSIS con sede legale in Ischia(NA), relativamente a vari tipi di rifiuti (trattati nella sola Isola di Ischia e non anche di Procida come indicato nelle imputazioni), ai quali venivano attribuiti codici CER non corrispondenti alle loro caratteristiche reali:
Al fine di rendere meglio comprensibile la complessa vicenda investigativa oggetto del presente procedimento appare opportuno articolare l’esame nel modo di seguito indicato
§ 1 INQUADRAMENTO GIURIDICO SULLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIFIUTI
§1.4 La gestione dei rifiuti: a) la raccolta; b) il trasporto; c) Lo smaltimento; d) il recupero
§1.5 La disciplina dei titoli abilitativi per lo svolgimento della gestione dei rifiuti
§2 DESCRIZIONE DELLE AZIENDE COINVOLTE NELL’ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
§ 3 LE FATTISPECIE CONTESTATE DAL PM PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI RICHIESTE : TERMINI GENERALI DELLA DISCIPLINA
§ 3.2 Le Attività organizzate per il traffico di rifiuti (condotta contestata al capo B)
§ 3.3 La truffa ambientale (condotta contestata al capo C ai danni della ASL NA2)
§ 4.1 Il Prelievo e il trasporto dei rifiuti prodotti da soggetti privati quali albergatori, ristoranti, cooperative d’abitazioni, supermarket indicati nella nota 1) dai nn. 2 in poi
§ 4.1.1 I reflui d’acque nere e bianche, i fanghi di fosse settiche “palabili” e gli oli vegetali esausti
§ 4.1.3 I Fanghi termali
§ 4.2 La gestione dei rifiuti della EVI spa
§ 4.3 La raccolta e il trasporto di acque da dialisi
§ 4.4 Il superamento del quantitativo autorizzato
§ 5 LE ESIGENZE CAUTELARI
§ 1 INQUADRAMENTO GIURIDICO SULLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI
Ad avviso del Collegio, prima di prendere in esame l’attività di indagine svolta e accertarne la fondatezza ai fini della richiesta cautelare, è necessario un inquadramento giuridico della materia che, proprio per la sua specificità e complessità, richiede che l’interprete segua un iter logico costituito da sei passaggi necessari per affrontare correttamente le questioni di fatto poste dall’Ufficio inquirente.
- Accertamento che la sostanza sia un rifiuto, ovvero che di essa il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. Ove di rifiuto possa trattarsi, si dovrà verificare che non si tratti di rifiuti esclusi espressamente dalla disciplina della parte quarta del t.u.;
- precisazione della classificazione: stabilire, in via generale, se si tratti di rifiuto urbano o speciale, pericoloso o non pericoloso;
- individuazione della codificazione, ovvero della attribuzione di un codice a sei cifre (del tipo numerico ma corrispondente allo schema letterale AB CD EF), pure richiesta all’operatore ed indispensabile per accertare se p.es. un determinato titolo abilitativo comprenda o meno quella specifica categoria di rifiuti;
- accertamento a quale operazione è soggetto in quel momento il rifiuto, ed in particolare se si tratti di operazione di produzione, di deposito temporaneo, oppure, in generale di gestione di rifiuti;
- applicazione della disciplina relativa a quella specifica operazione che riguarda quel rifiuto con quella classificazione e quel codice;
- accertamento dei titoli abilitativi (autorizzazioni o altri) necessari per lo svolgimento di quella operazione e verifica della loro presenza.
In questa prospettiva, deve essere impostata la successiva ricostruzione:
§ in primo luogo, saranno individuati i criteri che consentono di qualificare una sostanza come rifiuto;
§ quindi, si forniranno i criteri per la classificazione e la codificazione;
§ poi si tratterà della identificazione delle diverse condotte che possono avere ad oggetto i rifiuti indicandone sinteticamente la disciplina applicabile con riguardo ai titoli abilitativi.
§1.1 Nozione di rifiuto
Dopo il D.p.r. 915/2 ed il c.d. decreto Ronchi (decreto legislativo 5.2.1997 n.22), oggi la parte quarta del d.lgs. 152/06 disciplina la gestione dei rifiuti in attuazione di direttive comunitarie (da ultimo si veda la direttiva 99 CE/del 19 novembre 2008).
La nozione di rifiuto, espressamente dettata dalla direttiva comunitaria di cui la normativa italiana è attuazione, viene riportata dall’art. 183 (Definizioni) del decreto lgs.152/06:
“1. Ai fini del presente decreto si intende per;
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.”
Apparentemente, per riconoscersi qualità di rifiuto ad una sostanza o ad un oggetto è necessario che concorra sia l’ inclusione in una delle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta, sia l’azione oppure l’intenzione oppure l’obbligo di “disfarsi” di essi da parte del detentore.
Sennonché il primo requisito (inclusione in una delle categorie riportate nell’allegato A) è ininfluente poiché sia l’ allegato I alla direttiva che il corrispondente allegato A alla parte quarta del d.lgs.152/06 non forniscono un elenco esaustivo comprendendo sia “qualunque sostanza , materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate” che: “Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati”.
Sicché ai fini dell’individuazione della natura di rifiuto si deve fare riferimento al secondo requisito, il disfarsi: “… si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi).
La normativa comunitaria non specifica il significato di “disfarsi” ed anzi “non suggerisce alcun criterio determinante per individuare la volontà del detentore di disfarsi di una determinata sostanza o di un determinato materiale. In mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi trasposte, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto comunitario”.
La giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia offre, tuttavia, una serie di criteri sia assoluti che relativi.
Prescindendo in questa sede dalla tesi secondo cui il termine disfarsi racchiude in sé tutte le possibili operazioni di smaltimento o di recupero (tesi che in sé non è risolutiva), in concreto deve prendersi atto che “l’effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va accertata alla luce del complesso delle circostanze , tenuto conto della finalità della direttiva ed in modo da non pregiudicarne l’efficacia”.
In primo luogo, l’abbandono della sostanza, del materiale, depone insuperabilmente per la sua qualificazione come rifiuto.
Nella specie è il caso contestato dal PM nel capo di imputazione B) - sub lettere a) e c) -
Tuttavia non sempre il disfarsi coincide con l’abbandono ma è la condotta obiettiva del produttore o del detentore che intenda fare uscire dalla propria sfera di controllo il rifiuto.
Inoltre la sostanza va qualificata come tale se deve essere utilizzata nel rispetto di particolari precauzioni per l’ambiente ovvero richieda un deposito temporaneo presso il produttore particolarmente oneroso.
Alla luce dei principi ora enunciati, il Collegio deve ritenere, quindi, che tutte le sostanze in relazione alle quali la società OMISSIS ha espletato la propria attività di raccolta, trasporto e smaltimento (fanghi di fosse settiche, fanghi termali esausti, rifiuti sedimentati nelle condotte fognarie,acque di lavaggio dei cassonetti, acque di dialisi) vanno qualificate come rifiuti e non possono essere escluse dal relativo regime in quanto non hanno alcun connotato riconducibile ai sottoprodotti, alle materie prime secondarie secondo la previsione del nuovo art. 181 bis e ai casi espressamente esclusi dall’art. 185, nonché a quelli cui viene separatamente dettata una diversa disciplina (CDR e terre e rocce da scavo).
§1.2 Classificazione del rifiuto
Una volta accertata la natura della sostanza come rifiuto, deve procedersi alla sua classificazione.
I due principali criteri di classificazione indicati dal testo unico (come dal decreto Ronchi) sono:
La prima classificazione in urbani e speciali attiene alla provenienza dei rifiuti.
L’art. 184 del t.u. del decreto legislativo 22/97 elenca le categorie di rifiuti che sono da considerarsi urbani e, al comma terzo, quelli - che interessano in questa sede - da considerarsi rifiuti speciali .
Ulteriore rilevante classificazione è quella relativa alla pericolosità del rifiuto.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 184, “Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.”
a) che non si tratti di rifiuti domestici e
b) che sia indicato con l’asterisco nell’elenco di cui all’allegato D (il quale riporta talora la medesima sostanza sia con l’asterisco che senza: trattasi delle cosiddette voci a specchio o speculari) e
c) che risponda alle ulteriori caratteristiche riportate nei tre allegati menzionati. In particolare:
· deve trattarsi di uno dei rifiuti di cui all’allegato G1. In alternativa, deve trattarsi di uno dei rifiuti di cui all’allegato G2, contenente uno dei costituenti di cui all’allegato H;
· il rifiuto di cui all’allegato G1 (o il costituente di cui all’Allegato H contenuto nel rifiuto di cui alleg. G2) deve avere una delle 14 caratteristiche di cui all’allegato I (da H01 sino ad H14: esplosivo,comburente,infiammabile,irritante,nocivo, tossico -o che possono sprigionare gas tossici-, cancerogeno, corrosivo, infettivo, teratogeno, mutageno -o che possono dar luogo dopo eliminazione ad una sostanza con una delle precedenti caratteristiche-, ecotossico).
In relazione ai rifiuti oggetto dell’imputazione si puo’ pacificamente ritenere che i fanghi di fosse settiche, i fanghi termali esausti, i rifiuti sedimentati nelle condotte fognarie, le acque di lavaggio dei cassonetti e le acque di dialisi sono tutti rifiuti speciali e in particolare le ultime sono anche rifiuti pericolosi.
§ 1.3 Codificazione del rifiuto
L’iter logico che porta all’ attribuzione di un codice a tre numeri a due cifre è analiticamente descritto nella introduzione all’allegato D alla parte quarta del Testo Unico Ambientale.
Si ritiene necessario riportare testualmente parte di detta introduzione in quanto, come si vedrà di seguito, la società OMISSIS da un lato non ha osservato il procedimento logico e fattuale per l’attribuzione dei codici ai rifiuti trattati; dall’altro ha erroneamente attribuito ai fanghi termali esausti e alle acque da dialisi un codice , il CER 16.10.02, che ha un connotato di residualità rispetto a quelli contenuti nell’elenco dei rifiuti.
“2. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: 3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99 è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16”.
Quindi solo dopo avere accertato che allo specifico rifiuto non sia attribuibile un codice indicato puo’ darsi quello di cui al capitolo 16, operazione nella specie non avvenuta (vedi infra).
§1.4 La gestione dei rifiuti: a) la raccolta; b) il trasporto; c) Lo smaltimento; d) il recupero
Di seguito saranno richiamate le principali operazioni di cui i rifiuti possono essere oggetto, sintetizzandone, a margine, la disciplina applicabile sia con riguardo ai titoli abilitativi (se in particolare siano soggette ad autorizzazione, comunicazione di inizio ovvero iscrizione) sia con riguardo ai profili documentali.
Nel caso che ci riguarda, facendo riferimento a tutte le condotte contestate dal PM procedente, ciò che rileva non è la prima fase della vita del rifiuto, ovverosia la sua produzione – della quale quindi non ci si occuperà - ma la gestione che include -secondo la definizione dettata dalla lett.d) dell’art.183 - “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.
Differisce in tal senso dalle analoghe operazioni -che avvengono una volta avviata la fase di gestione dei rifiuti- di messa in riserva (se il rifiuto è destinato a recupero) e di deposito preliminare (se il rifiuto è destinato a smaltimento) e che costituiscono, a loro volta, rispettivamente, operazioni (non definitive) di recupero e di smaltimento, alla cui disciplina sono assoggettate soltanto il deposito preliminare e la messa in riserva e non il deposito temporaneo presso il produttore che puo’ essere definite stoccaggio.
a) La raccolta
La società OMISSIS si è contrattualmente impegnata allo svolgimento dell’attività di raccolta dei fanghi di fosse settiche e dei fanghi termali esausti (capo B) lettere a) e b) dell’imputazione) con le strutture alberghiere elencate nella nota 1; delle acque di trattamento dialitico con la ASL NA/2 (capo B) lettera d) dell’imputazione) e dei fanghi di condotte fognarie con la EVI Spa (capo B) lettera e) dell’imputazione).
Ciò impone una disamina della disciplina.
La raccolta di rifiuti è, secondo l‘art. 183 lett.e), “l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto”.
Premesso che alcune forme ed alcuni contesti di raccolta sono specificamente disciplinati dal legislatore, le imprese che raccolgono rifiuti sono soggette alla iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali (vi è sottoposto infatti “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti”) e sono altresì obbligate :
- alla comunicazione annuale al catasto,
- alla tenuta del registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- alla tenuta del formulario di identificazione (FIR) durante il trasporto.
Per le condotte di illecito trasporto contestate alla società OMISSISsi rinvia a quanto indicato nel paragrafo che precede.
Il trasporto di rifiuti, benché non definito dalla normativa italiana né da quella comunitaria, è il trasferimento del rifiuto da un luogo ad un altro con esclusione del trasferimento del rifiuto da effettuarsi ed effettuato all’interno della stessa sede di produzione o del luogo di smaltimento o di recupero. In generale, è oggi previsto dall’art. 193 che “9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.”
Trasporto di rifiuti è, secondo la stessa direttiva nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, anche il trasferimento curato dallo stesso produttore del rifiuto in via ordinaria e regolare.
L’impresa che effettua trasporto di rifiuti di terzi -siano essi pericolosi o non pericolosi- deve comunque essere iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali e se espleta detta attività a titolo professionale, come la società OMISSIS, è obbligata alla comunicazione annuale al Catasto, alla tenuta del registro di carico e scarico e, come tutti gli enti e le imprese che effettuano trasporto di rifiuti, all’utilizzo e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti per ogni trasporto di rifiuti.
In questo paragrafo si ritiene utile precisare che, come si potrà leggere in seguito, la ditta dei OMISSIS e del OMISSIS per compiere con minori costi l’attività di trasporto ha compiuto abusivamente anche la miscelazione dei rifiuti come risulta documentalmente dai FIR. Il procedimento di miscelazione consiste nella "…mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati II, IIIB, IV e IV A" .
La contestazione alla società OMISSIS riguarda sia lo smaltimento non autorizzato dei rifiuti prodotti da alcuni alberghi, sia “l’invio a smaltimento” di fanghi termali esausti, di acque da dialisi e di fanghi da condotti fognari, con codici diversi da quelli dovuti, in impianti non autorizzati a trattare lo specifico rifiuto.
Il d.lgs. 152/06 (nella formulazione vigente dopo la modifica ad opera del d.lgs. 4/08 ) si limita (art. 183 lett. g) a elencare, mediante il rinvio all’allegato B, una serie di operazioni che rientrano nello smaltimento.
Pur in assenza di una definizione normativa, può ritenersi che smaltimento sia un’operazione di gestione dei rifiuti, diversa da trasporto e raccolta, inidonea a trasformare il rifiuto in prodotto e che sia finalizzata alla (o consegua la) “eliminazione” (diretta, nelle operazioni definitive, o mediata, nelle operazioni preliminari) del rifiuto.
Quanto agli adempimenti documentali, l’art. 187, impone alle “imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti “ di effettuare la comunicazione annuale al Catasto. L’art. 188 pone poi a carico dei medesimi soggetti l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico.
Anche il recupero è operazione di gestione non espressamente definita dall’art. 183 (dopo la modifica ad opera del d.lgs. 4/08) se non, alla lett. h), mediante rinvio alle operazioni previste nell’allegato C.
La Corte di Giustizia individua quale denominatore comune delle operazioni di recupero l’ “obiettivo principale .. che i rifiuti possano svolgere una funzione utile sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali” (sentenza 27 febbraio 2002 causa C-6/00).
Le operazioni di recupero di rifiuti non sono contestate alla società OMISSIS e alla Ditta OMISSIS
§1.5 La disciplina dei titoli abilitativi per lo svolgimento della gestione dei rifiuti
Nella specie il dato normativo è quello di cui all’art. 212 D. Lgs 152/2006, ove è previsto in via generale al comma quinto che: “L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi,…”.
Quindi la società, a parte le ulteriori autorizzazione previste e richieste dall’art. 3 del contratto di appalto con la EVI Spa per le attività di trattamento dei liquami provenienti dalla rete fognaria di Ischia (vedi infra) e a parte lo smaltimento che non poteva direttamente compiere perché priva delle autorizzazioni, per il resto (raccolta e trasporto) era sufficiente che fosse iscritta all’Albo citato, come infatti risulta essere, nei limiti, però, di cui al paragrafo che segue ovverosia per rifiuti non pericolosi.
§2 DESCRIZIONE DELLE AZIENDE COINVOLTE NELL’ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
La descrizione dell’azienda è stata elaborata tenendo conto della documentazione acquisita.
§2.1 La società OMISSIS (che nei capi di imputazione è indicata talvolta in modo incompleto o diverso:OMISSIS o OMISSISma che deve ritenersi essere un’unica società avuto riguardo alle visure in atti) ha sede legale ed amministrativa in Ischia (NA), OMISSIS
Amministratrice è dal 9/3/1994OMISSIS, socia al 50 % con OMISSIS (tra loro fratelli);
dipendente è OMISSIS (fratello dei primi due);
responsabile tecnico è OMISSIS, moglie di OMISSIS;
segretaria è OMISSIS;
chimico, inquadrato come impiegato di concetto, è OMISSIS, cognato dei OMISSIS
Dal libro matricola risultano più operai tra i quali OMISSIS
La società risulta iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Campania, per la categoria 4-classeD, al numero di protocollo OMISSIS del 19/07/2007 e categoria 2-classe D al numero di protocollo OMISSIS datata 19/07/2007 (così le iscrizioni agli atti pagg. 630 e ss).
Dall’Albo Nazionale dei Gestori risulta che la società ha le seguenti caratteristiche
categoria
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tipo iscrizione |
Classe
|
data scadenza |
Sottocategoria
|
2
|
Semplificata
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D
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07/11/2011
|
|
4
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Ordinaria
|
D
|
31/05/2012
|
|
Mentre la Categoria 4 corrisponde a: “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi” e la Classe D, come sopra detto, corrisponde alla quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
L’attività preminente svolta dalla OMISSIS è quella di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
§2.2 Collegata a detta società è la Ditta OMISSIS con sede legale in Ischia(NA) in OMISSIS e con un opificio in Castelvolturno(CE), via OMISSIS (circa la non attualità dell’opificio pag. 127 dell’informativa dei NOE).
Socio accomandatario è OMISSIS, già socio al 50% della OMISSIS
Segretaria è OMISSIS, già segretaria della OMISSIS
La società è iscritta alla camera di commercio C.C.I.A.A. di Napoli dal 31.03.2000.
Con nota 607 del 19/1/2000 la Ditta OMISSIS OMISSIS, dopo avere comunicato alla Provincia di Caserta l’avvenuto rilevamento dell’attività di recupero rifiuti esercitata dalla Società OMISSIS e dell’impianto sito a Castelvolturno, era stata iscritta al numero OMISSIS del Registro Provinciale delle ditte che esercitano attività di recupero rifiuti non pericolosi (con CER 02.03.04 e 20.01.09) sottoposti alle procedure semplificate ai sensi dell’art. 33 D. Lvo 22/97.
Con nota del 27/1/2004 n. 782 la Provincia di Caserta chiedeva alla società la documentazione necessaria al rinnovo dell’attività di recupero dei rifiuti e con nota del 26/1/2006 (in atti pag. 679 dell’allegato J faldone 2) invitava la OMISSIS a pagare i diritti di iscrizione per gli anni 2004 e 2005.
Con nota nr. 3287 datata 01/03/2006 la Provincia di Caserta – Settore Ecologia e Tutela del Territorio – sospendeva il provvedimento nr. 607 del 19/01/2000, concernente l’iscrizione della OMISSIS dal Registro Provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero rifiuti (in atti pag. 701 dell’allegato J faldone 2).
Interessante sottolineare che la notifica della citata nota è stata ricevuta il 9/3/2006 da OMISSIS (in atti pag. 703 dell’allegato J faldone 2) a conferma della sostanziale coincidenza tra le due strutture societarie.
§ 3 LE FATTISPECIE CONTESTATE DAL PM PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI RICHIESTE : TERMINI GENERALI DELLA DISCIPLINA
In considerazione della circostanza secondo la quale la richiesta del PM è indirizzata alla applicazione di misure cautelari personali, la disamina del compendio indiziario deve avere ad oggetto solo le ipotesi criminose punite con pene che consentono, ai sensi dell’art. 280 c.p.p., il ricorso alle suddette misure coercitive e in relazione a quelle per le quali le misure sono state richieste (art. 416 cp; art. 260 D.lgs. 3.4.2006 n. 152 e art. 640 commi 1 e 2 c.p.).
In tale direzione, quindi, si procederà all’esame della fattispecie penale astratta contestata per poi accertare se sussistono i gravi indizi di colpevolezza.
§ 3.1 Il reato associativo (condotta contestata capo A)
Il reato associativo (Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 1995, Montani, Cass. Pen., 1997, 398) si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti:
da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, tra tre o più persone, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati (anche a prescindere dalla concreta realizzazione di ciascuno dei delitti programmati v. Cass. pen., sez. I, 31 maggio 1995, Barchiesi, Cass. Pen., 1996, 3638). Va però rilevato che non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, ab origine, ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale. (Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 1995, Meocci, Cass. Pen., 1997, 400; Cass. pen., sez. I, 14 aprile 1995, Mastrantuono, Cass. Pen., 1996, 1781; Cass. pen., sez. I, 5 maggio 1995, Correnti e altro, Dir. Pen. e Processo, 1996, 329, n. TAMPIERI)
dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, indeterminatezza che non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura (v. Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 1997, n. 66, Ciampà), giacchè essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizione di legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmati. In particolare il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone in reato continuato, risiede essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nel concorso di persone, avviene in via occasionale ed accidentale, ogni qual volta si decida di dar corso alla commissione di uno O più reati ben individuati e determinati sin dall'inizio, sicchè, con la realizzazione di questi, tale accordo si esaurisce, facendo, così, venir meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale; nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie non determinata di delitti, con il permanere di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato nell'attuazione del programma delinquenziale, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei reati programmati. (Cass. pen., sez. I, 5 dicembre 1994, Semeraro, Cass. Pen., 1996, 77);
dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Pertanto è irrilevante la sussistenza, o meno, di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero il valersi di mezzi già esistenti (circa l'uso di una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite quale una società commerciale v. Cass. pen., 3 ottobre 1989, Pintacuda, Riv. Pen. , 1990, 970), purchè tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale, per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato. (Cass. pen., sez. I, 5 dicembre 1994, Semeraro, Cass. Pen., 1996, 77) Inoltre non è necessario che l'associazione stessa tragga origine da un regolare atto di costituzione. (Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 1993, Salvo e altro, Mass. pen. cass., 1993, fasc. 9, 61) o che sussista una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di specifiche cariche, ma è sufficiente l'affectio societatis scelerum, ossia l'esistenza di un vincolo associativo non circoscritto ad uno o più delitti, ma consapevolmente esteso ad un generico programma delittuoso (Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 1998, n. 5500, Pareglio e altro, CED Cassazione, 1998; Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 1992, Piastrelloni, Mass. Cass. Pen., 1992, fasc. 10, 63) nonchè la coscienza e volontà, da parte di ciascun socio, di far parte di un'organismo associativo, e cioè del legame di reciproca disponibilità con gli altri partecipanti in relazione allo svolgimento dell'attività programmata;
da una condotta di partecipazione dei singoli associati; condotta che, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire all'associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 1992, Alfano, Giust. Pen., 1993, II, 265). Non è però necessario che sin dal momento della nascita della stessa siano state distribuite le mansioni che ciascuno dei partecipi dovrà svolgere nel singolo atto delittuoso da compiersi nell'attuazione del programma, ben potendo variare nell'uno o nell'altro per quanto concerne la partecipazione ad essi da parte del singolo che potrà anche non essere presente e non concorrere in taluni dei fatti. (Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 1993, Cesarano, Giust. Pen., 1994, II, 167). Inoltre una volta accertato il carattere penalmente illecito di un determinato organismo associativo, la spendita di una qualsiasi attività in favore di esso, con il beneplacito di coloro che nel medesimo organismo operano già a livello dirigenziale, non può che essere ragionevolmente interpretata come prova dell'avvenuto inserimento, per "facta concludentia", del soggetto resosi autore di detta condotta nel sodalizio criminoso, nulla rilevando che, secondo le regole interne di quest'ultimo, la medesima attività non implichi, invece, di per sè, il titolo di sodale. (Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993, Algranati e altro, Cass. Pen., 1995, 44). Ed ancora la struttura dell'associazione per delinquere non è, di per sè, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in special modo qualora una delle associazioni sia stata costituita con il consenso dell'altra ed opera sotto il suo controllo. (Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi e altro, Giust. Pen., 1994, II, 753). Infine in tema di reati associativi, perché si realizzi la partecipazione dei singoli associati, non è necessario che ciascun partecipe consegua direttamente, per sé o per gli altri, il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l’associazione contrassegnato dal connotato dell’ingiustizia. La condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione e, quindi, alla realizzazione dell’offesa degli interesi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell’ambito dell’associazione. (Cass. pen., sez. VI, 4 febbario 1999, Archesso e altri, Riv. pen. 1999, 1011 m.).
Chiarita la struttura del delitto in oggetto occorre analizzare l'elemento psicologico del reato di associazione per delinquere. Esso consiste nella coscienza di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti, come determinati dai capi o coordinatori, al fine di compiere a tempo debito i delitti programmati. (Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 1992, Beni, Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 4, 122) In particolare per quanto riguarda il dolo è necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di "affectio societatis scelerum" come tale e la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione alla stessa. Tuttavia l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma in tal caso il valore di tale indizio è sicuramente ridotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile l'affectio societatis dell'agente e che essa sia fonte di penale responsabilità a carico di chi la mette in atto. Quando infatti il soggetto abbia fornito un contributo alla realizzazione di un unico episodio rientrante nel programma associativo e a tale contributo non venga riconosciuta rilevanza penale, il valore indiziante ai fini della appartenenza all'associazione diventa minimo ed insufficiente ad un riconoscimento di responsabilità. (Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 1994, Nannerini, Cass. Pen., 1996, 1124)
Circa la prova dell’esistenza di una associazione a delinquere va affermato che gli elementi relativi alla partecipazione di determinati soggetti a fatti costituenti reati-fine possono essere influenti, sul piano probatorio, nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo ed all'inserimento di soggetti nell'organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione e simili. (Cass. pen., sez. II, 15 gennaio 1999, n. 486, Avezzano; Cass. pen., sez. I, 9 settembre 1992, Negroni, Giust. Pen., 1993, II,295, 347) In particolare devesi ritenere che la persona che attui più volte -in concorso con i compartecipi al sodalizio criminoso- reati -fine di questo, sia raggiunta per ciò stesso da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo, i quali possono essere superati solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato de quo, non può essere assolta con l’allegazione della limitata durata dei rapporti con essi correi intercorsi (Cass., pen., sez. V, 21 giugno 1997 n. 6026 Puglia).
Il reato associativo è un tipico reato permanente.
§ 3.2 Attività organizzate per il traffico di rifiuti (condotta contestata al capo B)
L’art. 22.( (Organizzazione di traffico illecito di rifiuti) della legge 93/2001 (“Disposizioni in campo ambientale") dispone che:
1. Dopo l’articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente art. 53 bis.
La norma è stata poi trasfusa nell’art. 260 del D.lvo n. 152 del 2006
Si tratta del primo delitto ambientale introdotto nel nostro ordinamento.
L'analisi della fattispecie criminosa di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, conduce a ritenere che: a) le condotte ivi sanzionate si riferiscono a qualsiasi gestione dei rifiuti (anche attraverso attività di intermediazione e commercio) che sia svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia, sicché esse non possono intendersi ristrette alla definizione di gestione di cui al testo unico né limitate ai soli casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni; b) la struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, non deve essere destinata in via esclusiva alla commissione di attività illecite; c) il termine «ingente» ha un chiaro significato semantico nel linguaggio comune e deve riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni (le quali, singolarmente considerate, potrebbero riguardare anche quantità modeste) e non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'attività di gestione dei rifiuti; d) il reato è punibile a titolo di dolo specifico, in quanto la norma richiede in capo all'agente il fine di conseguire un «profitto ingiusto»: tale profitto non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale ben potendo lo stesso essere integrato dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura; tuttavia, non è necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio.
Il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti è un reato formale, monosoggettivo e non a concorso necessario che richiede per la sua integrazione un'attività abusiva, di natura imprenditoriale e non episodica, di gestione di una ingente quantità di rifiuti nella fase dinamica, sia interna che internazionale, che non deve necessariamente mettere in pericolo l'incolumità pubblica e, sul versante dell'elemento volitivo, deve essere sostenuta dal fine di conseguire un ingiusto profitto.
Ancorché si tratti, in tutta evidenza, di ipotesi di reato marcatamente impostata sulla sussistenza di profili organizzativi, ciò non influisce direttamente sulla struttura soggettiva, che è fattispecie monosoggettiva e non di concorso necessario, ferma restando l’eventualità (nella pratica assai probabile) che il profilo organizzativo comporti anche la compartecipazione cosciente e volontaria di una pluralità di soggetti.
Trattasi di reato comune, non essendo affatto richiesto che il soggetto attivo del reato sia qualificato.
E’irrilevante pertanto sul piano della astratta configurabilità della fattispecie che il soggetto attivo difetti o meno, abbia fatto richiesta o meno di un qualsiasi titolo per lo svolgimento di attività di gestione di rifiuti, avendo questa circostanza rilevanza esclusivamente ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
Inoltre il delitto in oggetto riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di "gestione" di cui all'art. 6, comma primo, lett. d) del citato D.Lgs. n. 22 (sostituito dall'art. 183, lett. d), del D.Lgs. n. 152 del 2006), né limitato ai casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni.
La previsione ha ad oggetto un reato di condotta, che può alternativamente essere integrato dalle diverse azioni indicate dal primo comma (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione) o dalla condotta più generale, e con funzione residuale, di gestione di rifiuti, sicché deve affermarsene la natura di norma a più fattispecie (o norme miste alternative), tali essendo, secondo la migliore dottrina, quelle “che… sono costituite da un’unica norma incriminatrice e che, perciò, sono applicabili una sola volta in caso di realizzazione sia di una sola sia di tutte le fattispecie ivi previste, trattandosi di semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato”.
La nozione giuridica di «condotta abusiva», contemplata come requisito costitutivo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti comprende non soltanto le condotte cd. clandestine (ossia quelle effettuate senza alcuna autorizzazione: capo b) sub a) e quelle aventi per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativi (capo b) sub b, d, e, f), ma altresì tutte quelle attività che, per le modalità concrete in cui si esplicano, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato.
In materia di traffico illecito di rifiuti, sebbene l'organizzazione di mezzi ed attività continuative per la gestione illecita di quantitativi ingenti di rifiuti, ordinariamente produca un reale pericolo per l'ambiente o di fatto anche un danno ambientale, tuttavia né il pericolo concreto né il danno ambientale sono requisiti costitutivi dell'illecito, che pertanto sussiste quando ne ricorrano i presupposti fattuali espressamente enunciati dalla fattispecie, e non è di per sé un reato di danno o di pericolo concreto.
Ciò premesso, appare evidente che la norma richieda che il quantitativo di rifiuti così gestiti sia ingente, lasciando all’interprete la individuazione in concreto dei criteri in base ai quali ritenere sussistente la natura ingente dei rifiuti. Non essendo indicato positivamente un quantitativo determinato in via assoluta, è ovvio che si tratti di nozione “di relazione”.
La giurisprudenza di legittimità che si è formata sul punto sostenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per violazione dell'art. 25 Cost. ha ritenuto che il giudizio sulla ingente quantità debba tenere conto di una serie di variabili concrete quali la tipologia del rifiuto, la sua qualità e le situazioni specifiche di riferimento.
Seguendo questo orientamento dovranno considerarsi, ai fini della interpretazione dell’elemento costitutivo del reato che ci occupa, i due parametri, da un canto, la potenzialità di incidere sul bene ambiente e, dall’altro, l’insieme delle diverse variabili che la esperienza evidenzia, quali la natura del rifiuto (un quantitativo di “rifiuti ad alta radioattività” è ingente molto prima di quanto lo sia un quantitativo di rsu); la tipologia del luogo in cui sono gestiti (un quantitativo di rifiuti sversato in una riserva naturale caratterizzata da un ecosistema fragilissimo è ingente molto prima che in un’area cementificata ed abbandonata), la tipologia di condotta (abbandono, trasporto), etc.
Precisa la Suprema Corte che la nozione di ingente quantitativo deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta; tale requisito non può peraltro essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione di rifiuti.
La disposizione di cui all’art. 260 D. Lgs 152/06 inoltre richiede una condotta reiterata mediante più operazioni e connotata dall’impiego e dalla predisposizione ad hoc di mezzi oltre che dalla esistenza di un’ organizzazione.
Non è sufficiente pertanto il singolo atto ma è necessaria che una pluralità di atti siano ordinati in attività e che questa sia organizzata. Ancorché evidentemente non si richiede che il soggetto attivo sia un imprenditore è evidente la ricorrenza di alcuni, benché non tutti, tratti tipici dell’imprenditore cui si aggiunge peraltro il più restrittivo dato del fine di profitto, benché ingiusto.
Ai fini dell’ integrazione della fattispecie de qua è richiesto, oltre la coscienza e volontà di tenere le condotte sopra descritte, il dolo specifico del profitto ingiusto, come profitto che diversamente operando non avrebbe affatto potuto conseguire o non avrebbe potuto conseguire nei medesimi tempi, modi e quantità.
In concreto, in considerazione dei rilevantissimi interessi economici connessi alla gestione dei rifiuti e/o del carattere imprenditoriale che detta gestione normalmente assume, la sussistenza di tale dolo specifico appare di non difficile rilevazione.
Per la Corte di Cassazione il profitto ingiusto non deve assumere necessariamente carattere patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura.
Infine va osservato che tra il reato di gestione di rifiuti non autorizzata e quello di organizzazione di traffico illecito di rifiuti non è configurabile un rapporto di specialità, sicché il ricorso nella fattispecie concreta sia degli elementi formali dell'uno (mancanza di autorizzazione) che quelli sostanziali dell'altro (allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate), può dar luogo al concorso di entrambi i reati ai sensi dell'art. 81 c.p..
§ 3.3 La truffa ambientale (condotta contestata al capo C ai danni della ASL NA2)
Nel delitto di truffa, gli elementi costitutivi sono:
- gli artifizi e raggiri che consistono non solo nella particolare, sottile ed astuta messa in scena, ma, anche, nella concreta simulazione o dissimulazione ovvero in qualsiasi espediente subdolo, posto in essere per indurre taluno in errore. In particolare costituisce artifizio ogni dichiarazione mendace contenuta in atti rivolti alla PA tali da creare falsificazione per fare apparire adempiuti alle autorità o a soggetti deputati al controllo obblighi non adempiuti.
- L’induzione in errore della persona offesa;
- il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sè qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico;
- l'elemento del danno invece deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre, mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione, la perdita definitiva del bene da parte della stessa.
Per chiarezza espositiva è necessario ora articolare l’analisi dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati per i quali è stata richiesta la misura a seconda:
· del tipo di rifiuto oggetto delle stesse a) fanghi di fosse settiche; b) fanghi termali esausti; c) rifiuti sedimentati nelle condotte fognarie;d) acque di dialisi);
· del soggetto produttore.
§4.1 Prelievo e trasporto dei rifiuti prodotti da soggetti privati quali albergatori, ristoranti, cooperative d’abitazioni, supermarket indicati nella nota 1) dai nn. 2 in poi.
In relazione ai rifiuti prodotti dai privati è necessario distinguere:
· da un lato i reflui d’acque nere e bianche, i fanghi di fosse settiche “palabili” e gli oli vegetali esausti, per i quali il PM richiedente ipotizza l’immissione non autorizzata in condotte fognarie (vedi § 4.1.1);
· dall’altro i fanghi termali “palabili e liquidi” in relazione ai quali l’Ufficio requirente sostiene l’attribuzione dei codici CER (Codice europeo dei rifiuti) 16.10.02 (soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01) ovvero 17.05.04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) non corrispondenti alle caratteristiche e alla provenienza del rifiuto da qualificarsi 18.01.04 (rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)per il quantitativo di KG 875.000 per l’anno 2007 e di KG 582.000 per l’anno 2008 così da smaltirli in siti non autorizzati (vedi § 4.1.2);
§4.1.1 I reflui d’acque nere e bianche, i fanghi di fosse settiche “palabili” e gli oli vegetali esausti
Va premesso e precisato che la tesi accusatoria in relazione a questo tipo di rifiuti concerne soltanto l’attività di illecito smaltimento svolta dalla Società OMISSIS per alcuni alberghi di Ischia (OMISSIS).
L’assunto è che dette strutture ricettive conferissero “in nero” i rifiuti alla società dei OMISSIS che se ne disfaceva abbandonandoli.
Il fondamento indiziario è dato sostanzialmente dalle intercettazioni telefoniche come confermate e supportate dai sopralluoghi eseguiti dai NOE presso i tre alberghi interessati e da altre attività investigative.
La sussistenza di un rapporto contrattuale tra l’OMISSIS e la società OMISSISfinalizzato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal primo si evince in modo univoco dal contenuto delle dichiarazioni spontaneamente rese ai NOE da OMISSIS, amministratrice unica dell’“OMISSIS” (all T/1). Quest’ultima ha dichiarato che OMISSIS aveva dapprima proposto e poi installato per 15 giorni presso il suo esercizio ricettivo, un macchinario che triturava la frazione dell’umido prodotto dal complesso alberghiero e termale. I rifiuti liquidi prodotti venivano raccolti in un recipiente di plastica dalla capienza non meglio precisata, periodicamente triturati nelle ore notturne, ed infine prelevati da un piccolo automezzo di proprietà della società OMISSIS
Nonostante richiesto la OMISSIS non ha prodotto alcuna documentazione inerente lo smaltimento dei rifiuti né ha saputo indicarne le modalità, nonostante ne fosse la produttrice e in quanto tale avesse l’obbligo giuridico di farlo (vedi nota n.9).
Dai formulari di identificazione rifiuti della società OMISSIS, nel periodo su indicato (dal 30/05/2008 al 02/07/2008), acquisiti presso la Capitaneria di Porto di Casamicciola Terme (NA) ed allegati all’autorizzazione d’imbarco sui mezzi passeggeri della società CAREMARnon è emersa la esistenza di tracce della movimentazione dei rifiuti liquidi, derivati dalla macinazione della frazione umida degli RSU.
A questi riscontri documentali va aggiunto il chiaro contenuto delle conversazioni telefoniche riportate nella richiesta di misura cautelare a pagg. 37 e ss.
Da esse si desume:
· che il gestore dell’hotel ha installato un macchinario per effettuare la triturazione della frazione umida proveniente dai RSU della struttura del complesso alberghiero (cfr. conv nr. 998 del 30 maggio 2008 tra OMISSIS E OMISSIS - direttore tecnico della società OMISSIS – in cui parlano del macchinario deputato alla triturazione della frazione umida dei RSU da trasportare al OMISSIS;
· la lavorazione dei rifiuti è stata assicurata dalla OMISSIS attraverso l’opera di OMISSIS, che a propria volta si è servito degli operai della società (OMISSIS), mediante macinazione del suddetto rifiuto e successiva miscelazione con acqua e sostanze chimiche per portarlo allo stato liquido al fine di consentirne un successivo trasporto con le autobotti (cfr conv. nr. 1839 del 7 giugno 2008 – e non luglio come indicato dal Pm nella richiesta - in cui OMISSIS parla con OMISSIS ; conv nr. 1852 dell’ 8 giugno, tra OMISSIS; conv. nr. 1969 del 09/06/2008 tra OMISSIS; tel. nr. 2254 del 12 giugno 2008 tra OMISSIS e l’operaio (OMISSIS); tel. nr. 2665 del 17/06/2008 tra Vincenzo OMISSIS e Mario; tel. nr. 2686 del 17/06/2008 tra Vincenzo OMISSIS e Filippo.
Con il sopralluogo eseguito in data 26.08.2008 presso l’OMISSIS si è accertato che non c’era nessun macchinario per triturare la frazione umida proveniente dagli RSU.
Ritiene il Collegio che gli indizi acquisiti nel corso dell’attività investigativa come prima riassunti siano gravi, precisi e concordanti rispetto alla contestazione, in quanto evidenziano l’espletamento di un’attività della Società OMISSIS finalizzata allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’albergo e tenuti nelle fosse settiche attraverso l’uso di una macchina di triturazione; risulta che i mezzi della società condotti dagli operai OMISSIS venissero caricati degli stessi senza che siano stati prodotti, o acquisiti dai soggetti che avrebbero dovuti averli, i relativi FIR; risulta che la società OMISSIS non ha portato a smaltimento detti rifiuti presso soggetti autorizzati a riceverli.
Da ciò puo’ inferirsi che la società OMISSIS ha ricevuto, trattato, trasportato e smaltito illecitamente i rifiuti dell’albergo che dal momento della loro produzione non hanno più dato traccia della loro esistenza. D’altra parte come sopra detto la società dei OMISSIS era abilitata solo al trasporto dei rifiuti (speciali e non), ma non anche al trattamento mediante triturazione e allo smaltimento, operazioni per le quali manca qualsiasi atto autorizzativo.
HOTEL OMISSIS
In relazione a questo albergo il rapporto contrattuale per lo smaltimento dei rifiuti con la società OMISSIS si evince dal contenuto delle telefonate n. 281 e 290 intercorse il 22 maggio 2008 tra OMISSIS dell’Hotel OMISSIS
Dal sopralluogo effettuato dal NOE il 19 agosto 2008 (cfr all U/1) e dal controllo sia del registro di carico e scarico dei rifiuti dell’ “Hotel OMISSIS s.n.c.”, sia dei formulari in possesso della società è emerso che per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti da parte della società OMISSIS, ed in particolare per il prelievo dei 7 mc di cui alla citata conversazione telefonica, non è stato emesso il relativo FIR concernente i fanghi da fosse settiche perché l’unico FIR acquisito è quello corrispondente al prelievo e al trasporto del 22 maggio 2009 relativo ai fanghi termali (sul quale vedi infra).
Va premesso che, a differenza delle altre, questa struttura alberghiera – amministrata dalla società TREBI SRL - è dotata di un impianto di depurazione di tipo biologico per gli scarichi urbani, la cui capacità si attesta nell’ordine di circa 8 mc.; le acque, una volta sottoposte al trattamento depurativo, defluiscono, prima di immettersi nelle condotte fognarie comunali gestite dalla società E.V.I. S.p.a., in un pozzetto d’ispezione, dotato di nr. 2 tubi in PVC l’uno di immissione e l’altro di scarico (così il sopralluogo della PG del 6/6/2008 in atti).
In relazione a questo albergo il rapporto contrattuale per lo smaltimento dei rifiuti con la società OMISSIS si evince dal contenuto della telefonata nr. 477 del 24/05/2008 (nell’allegato V fald 3 pag 466) intercorsa tra OMISSIS e un dipendente della società OMISSIS di nome OMISSIS captata sulle utenze di OMISSIS.
In particolare nel corso della telefonata nr. 572 del 25/05/2008, OMISSIS incarica OMISSIS (operaio della società OMISSIS) di eseguire il servizio di pulizia dei fanghi dell’impianto di depurazione e di smaltire parte di questi direttamente in un pozzetto ubicato nei pressi del depuratore. A seguire vi è una conversazione tra OMISSIS e il OMISSIS nella quale si accordano per la esecuzione della pulizia il giorno successivo nel significativo ammontare di 4-5 viaggi con il camion grande. In relazione a questa data la PG ha accertato che non vi fossero FIR attestanti il trasporto dei rifiuti, a dimostrazione che essi erano stati prelevati dalla società OMISSIS e smaltiti secondo modalità illecite e dunque verosimilmente abbandonati.
I RAPPORTI TRA LA OMISSIS e OMISSIS
OMISSISè titolare della omonima ditta di autotrasporto e movimento terra, priva di autorizzazione per il trasporto di rifiuti, che aiuta la OMISSIS nell’espletamento di questa illecita attività di smaltimento.
Dalle intercettazioni telefoniche è emerso in modo inequivoco che il OMISSIS intrattiene rapporti con OMISSIS, per il quale effettua, con mezzi propri, lavori appunto per la società OMISSIS, consistenti nel trasporto di rifiuti solidi “palabili” e nel loro interramento.
Si pensi in particolare alle conversazioni nr. 3165 datata 23/06/2008 e nr. 3683 del 27/6/2008 nelle quali è chiarissimo il commissionamento dei lavori da parte di OMISSIS Vincenzo e la loro esecuzione da parte del OMISSIS
Ovviamente nella specie, proprio considerato il rapporto “in nero” intercorso tra le due ditte, non sono stati rinvenuti documenti di alcun tipo, a conferma della illiceità della condotta.
Nessun elemento è stato rinvenuto né nelle intercettazioni né nella documentazione riguardo agli oli vegetali esausti.
Dai documenti in atti e in particolare dai FIR e dalle fatture emesse dalla Società OMISSIS, acquisiti dalla Polizia Giudiziaria e allegati dal PM, risulta che numerose strutture alberghiere e termali ubicate nell’isola di Ischia (si veda la nota n. 1) si servono della società dei OMISSIS per raccogliere, trasportare e smaltire altrove i fanghi termali esausti da esse prodotti.
Il Pm nella sua richiesta ha rappresentato che i Carabinieri recatisi presso i vari stabilimenti termali hanno verificato che “i rifiuti vengono prelevati o da vasche di decantazione, dove viene depositato il rifiuto medesimo derivato dal trattamento sanitario termale, o da fosse settiche poste per la raccolta di acque miste a fango termale derivanti dagli scarichi delle docce. Ebbene, mentre la parte solida di tale rifiuto si deposita sul fondo delle predette fosse settiche e vasche, per poi essere prelevata dalla OMISSIS, la parte liquida viene convogliata nelle fogne comunali.” (pag. 20 della richiesta del 27/3/2009; sopralluogo dei NOE del 6/6/2008 presso l’Hotel OMISSIS pag. 89 della informativa; sopralluogo dei NOE dell’11/6/2008 presso il parcheggio dei mezzi della Società OMISSIS dal quale emergeva l’accumulo direttamente a terra di terriccio che emanava cattivi odori, accanto era parcheggiato l’autocarro targato DH 507 EX pagg. 97 e ss dell’ informativa).
Da questi elementi consegue, ad avviso del Collegio, che l'accumulo dei fanghi direttamente sul terreno per ottenerne l’essiccamento, evidentemente risalente nel tempo, costituisce attività di «stoccaggio», ossia un'attività di trasformazione del rifiuto non autorizzato.
Nei FIRil rifiuto trasportato - solitamente da un unico autocarro con motrice targata CE716PP e rimorchio targato OMISSIS, così a pag. 103 dell’informativa come confermata dai FIR agli atti - è definito come: “soluzione acquosa di scarto proveniente da fanghi termali esausti”, corrispondente al codice CER 16.10.02, e risulta smaltito presso l’impianto di depurazionedi San Marco Al Calore gestito dalla società OMISSIS
Quest’ultima società esercita l’attività di gestione di vari depuratori ubicati nella provincia di Avellino e non è autorizzata a smaltire rifiuti con codice CER 18.01.03* (pag. 127 della informativa); nella nota del NOE del 17 marzo 2009 risulta che la OMISSIS non ha un impianto autorizzato a ricevere e smaltire fanghi termali contraddistinti ovviamente dal CER loro proprio, a prescindere quindi dall’essere o meno pericolosi.
D’altra parte, per quello che si preciserà in seguito, non è irrilevante la circostanza che la OMISSIS, avesse rinnovato il 14/12/2007 con la OMISSIS il contratto per lo smaltimento di rifiuti liquidi.
Dagli elenchi relativi alla movimentazione dei rifiuti trasportati dalla società dei OMISSIS presso i depuratori, i NOE hanno accertato che le tipologie dei conferimenti riguardano solo CER 20.03.04 ( fanghi di fosse settiche) e 16.10.02 (pag. 127 dell’informativa).
Allegate ai menzionati FIR (si veda di seguito la nota n. 17 in cui essi sono specificamente elencati) risultano le analisi del chimico della società, OMISSIS, che indicano la ricerca dei seguenti parametri: stato fisico, ph, COD, azoto ammoniacale, nitrati, nitroso, cadmio, cromo VI, nichel, piombo, rame, zinco e tensioattivi anionici;
descrivono il rifiuto come “Rifiuto liquido (fanghi termali esausti)”;
classificano lo stesso come “Rifiuto speciale non pericoloso…smaltibile in idoneo impianto di depurazione”;
attribuiscono il CER 16.10.02 (soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01).
Ad avviso dell’Ufficio requirente “appare evidente la discrasia tra la natura del rifiuto, essenzialmente solida (ciò in forza del procedimento di decantazione svolto sulle acque termali utilizzate per i trattamenti dei clienti) e la documentazione acquisita da cui si evince l’utilizzo del, che individua rifiuti essenzialmente liquidi che, in quanto tali, divergono evidentemente dal fango. Detta discrasia appare vieppiù evidente se rapportata con le fatture rilasciate dalla OMISSIS alle strutture termali e acquisite agli atti da cui si dà atto dell’espurgo di fanghi e non di rifiuti liquidi. (cfr ALLEGATO “X/1” alla informativa di PG). In particolare, ad esempio, balza agli occhi la incongruenza tra il FIR nr 204 del 13 aprile 2007 (fal 5 pag 1540), rappresentante la movimentazione di 11 tonnellate di soluzioni acquose da scarto dei fanghi termali dall’hotel IL GATTOPARDO verso il depuratore OMISSIS e la fattura rilasciata (fal 5 pag 1541) il 31 dicembre 2007 nr 479 riferita al FIR sopra richiamato ove non viene menzionata la soluzione acquosa di scarto, parlandosi, piuttosto, di fango termale esausto”.
Sul punto ritiene il Collegio che il primo nodo da sciogliere sia quello relativo alla identificazione del corretto codice di appartenenze del rifiuto in esame perché dalla sua attribuzione consegue la individuazione delle appropriate e lecite modalità di trasporto, di trattamento o di smaltimento del rifiuto.
Il Pubblico Ministero procedente sostiene che “il rifiuto derivante da trattamenti sanitario – termali deve essere classificato tenendo conto della provenienza dei rifiuti (rifiuti provenienti da trattamenti sanitari codice CER 18….. -, da trattamenti di fango termale), ciò in quanto l’allegato “D” alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 (e del previgente decreto 22/97) prevede che le prime due cifre dei codici CER identificano la fonte che genera il rifiuto. Sul punto era intervenuto il Ministero dell’Ambiente che, rispondendo a un quesito sollevato dalla ASL NA2 di Pozzuoli, con lettera nr. 9673 datata 5 ottobre 2001 allegata in atti (cfr fal 2 pag 82) aveva chiarito come il corretto codice CER da attribuire ai rifiuti di fanghi derivanti dalle attività di cure balneo termali fosse da individuarsi nel 18 01 04.
Invero, le prime due cifre individuano lo stesso come rifiuto originato da attività di trattamento - prevenzione di malattie negli uomini, quindi “prodotti dal settore sanitario”.
Nella nota il ministero ha precisato che il sistema di smaltimento tecnicamente corretto non deve essere il depuratore a ossidazione biologica, quanto piuttosto un sistema di recupero che ne preveda, all’esito del trattamento, un riutilizzo in attività edilizia, essendo il rifiuto in prevalenza costituito da argilla.”
Nessun dubbio che nella specie i fanghi termali esausti siano un rifiuto in quanto i rispettivi produttori avevano espressamente richiesto alla OMISSIS di raccoglierli e portarli a smaltimento; da valutare, invece, la correttezza della attribuzione da parte della citata società del codice risultante dai FIR : 16.10.04.
Come sopra scritto quello di cui al numero 16 è un codice meramente residuale, in quanto tale applicabile solo nel caso in cui nessun altro codice indicato nell’allegato “D” alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 possa essere ritenuto idoneo alla qualificazione del rifiuto.
E’ notorio che i fanghi termali, a seconda dell'origine, del luogo in cui si formano, della loro componente solida e liquida, hanno una finalità esclusivamente terapeutica per molteplici patologie (es: osteoporosi, osteoartrosi, reumatismi extra-articolari, malattie dermatologiche, malattie dell’apparato respiratorio, ecc.) e, in considerazione dell’essere applicati direttamente sul corpo del paziente, una volta rimossi non possono che assumere la qualifica di rifiuto sanitario. Proprio in considerazione di quanto già precisato al paragrafo “come codificare un rifiuto” in ordine all’applicazione del CER, e vista nella specie la fonte del rifiuto, anche per ragioni di mera logica, il corretto codice attribuibile ai fanghi termali esausti deve essere il CER 18: “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate”.
A questa conclusione si deve pervenire anche alla luce della disciplina di settore contenuta nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003,n.254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) che all’art. 2 comma 1 lett. a) dà la seguente definizione dei rifiuti sanitari:
“i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attivita' medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
La finalità terapeutica propria dei fanghi termali è ulteriormente confermata dalla disciplina legislativa nazionale e regionale di settore. Si pensi al riguardo alla Legge 323/2000 (Riordino del settore termale) che all’art. 2 lett. B) definisce le cure termali come “le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione…”. La Legge Regionale della Campania n. 8 del 29/7/2008 all’art. 1 comma 4 lett. B) ha specificato che tra “i derivati” vanno ricompresi “in particolare fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati….” (negli stessi termini anche l’art. 21 della citata legge regionale).
La loro idoneità curativa è ulteriormente confermata dall’essere le terapie termali erogate, per alcune patologie, a carico del Servizio Sanitario Nazionale (art. 4 della Legge citata) oltre che dall’essere stata istituita presso le Facoltà di Medicina le specializzazioni in terapia termale (art. 7 della Legge citata).
Sulla scorta di questi elementi è di tutta evidenza che, per ragioni anche solo di mera logica, avuto riguardo alla natura del rifiuto, questo debba qualificarsi come sanitario a tutti gli effetti.
Da ciò consegue anche la condivisibilità del contenuto della nota del Ministero dell’Ambiente (fal 2 pag 82) che, in risposta ad un quesito posto dalla ASL di Napoli, aveva chiarito come il corretto codice CER da attribuire ai rifiuti di fanghi derivanti dalle attività di cure balneo termali fosse da individuarsi specificamente nel 18 01 04 (rifiuti sanitari: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici).
Invece, come contestato dall’accusa, e documentalmente confermato, la Società OMISSIS in tutti i FIR, dopo avere decritto i fanghi termali esausti come “soluzione acquosa di scarto proveniente da fanghi termali esausti”, aveva loro attribuito il codice CER 16.10.02 (soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01).
E che tale attribuzione fosse consapevolmente strumentale ad evitare la maggiore complessità e dispensiodità della procedura è dimostrato dal contenuto delle intercettazione telefoniche.
In particolare nella telefonata nr. 157 del 09/06/2008 (e non del 07/06/2008, come indicato dal PM, allegata al fal 2 pag 49 - e non 158 – All. B) risulta che OMISSIS, chimico della società OMISSIS e odierno indagato, contatta OMISSIS (un chimico esterno alla società) chiedendogli indicazione circa la individuazione dei fanghi termali, e questi una volta saputo che vengono utilizzati per trattamenti sulle persone, risponde che il codice corretto debba essere il CER 18.01.04, dovendo essere equiparati a scarti di laboratorio di analisi cliniche. OMISSIS, nel convenire con il collega, chiede di provvedere a contattare la società OMISSIS per effettuare lo smaltimento.
Giuseppe:pronto Franco?
Giuseppe:Senti un po’ ho un cliente che sta qui a Forio è un Albergo che ha accumulato i fanghi termali, cioè in effetti, i fanghi che mette addosso alle persone poi questi si sono seccati ed ha un cumulo di 17/18 metri cubi;
Franco: ho capito, li ha messi addosso alle persone questi fanghi?
Giuseppe:E i fanghi che....;
Franco: Allora vanno nel diciotto (18) e, c'è il diciotto non c'è certo un CER 19 (diciannove) come fanghi, e, perchè sono oooo, eeeee. a cose che vengono dalla....
Giuseppe: infatti io ho svariato già alla Regione, senti un po’ senti sai se ECOSISTEM ha questo codice?
Giuseppe:ECOSISTEM, mica li prende questi rifiuti?
Franco: No, non credo, questi devono andare a trattamento termico, questi fanghi perchè sono equiparati ai, cose diciamo residui a scarti di laboratorio analisi cliniche aspetta un po’ ti dico subito quali sono;
Giuseppe: Sì ho visto sono diciotto (18)
Franco: Diciotto vediamo un po’;... incomprensibile) ... essere umani diciotto zero uno zero quattro (18 01 04)
Giuseppe:zero uno zero quattro;
Franco: ...o sostanza chimica zero uno zero quattro, rifiuti ....incomprensibile... raccolta e smaltimento ...incomprensibile..., per esempio bende, lenzuola, indumenti mono uso, assorbenti igienici, e quindi ...incomprensibile...;
Giuseppe:In effetti questi sono le lenzuola che lui usava, poi....;
Giuseppe:No le lenzuola già li ha tolte poi quelli sono teli monouso;
Franco: Perciò i fanghi siccome sono andati a contatto con le persone;
Franco: diciamo, praticamente sono un diciotto, zero uno, zero quattro. (18 01 04);
Giuseppe:Eh, e questi sai chi li ritira?
Giuseppe:Eh, allora senti un po’, io ora arrivo da questo qua, poi ti chiamo, ti faccio fare una lettera di incarico per fare le analisi;
Giuseppe:E poi la contatti tu la PROGEST, vedi di fare un buon prezzo per...
Franco:va bene, dai io te lo posso presentare,insomma poi....
Giuseppe:E, no va OMISSIS, fai tu tratta tu la cosa e essenziale smaltire questi diciassette, diciotto metri cubi di roba;
Giuseppe:io ora vado da lui e poi ti chiamo da li a limite ti faccio mandare un fax da li;
Franco: se puoi fai sempre la telefonata a quell'altra multi servizi che ...incomprensibile....;
Giuseppe:Neanche ti ha pagato ancora;
Giuseppe:Io ci andai personalmente, porca miseria;
Giuseppe:Ed ora lo chiamo un'altra volta dai.
Giuseppe:No, hai ragione tu scusami;
Da questo momento puo’ dirsi che in capo al chimico di fiducia della società OMISSIS, nonché parente dei OMISSIS, vi è l’ assoluta certezza che il corretto codice da attribuire al rifiuto dei fanghi termali esausti è il 18. 01.04.
Il 14/6/2008 (cfr tel n. 194 fal 2 pag 481 all. V) il OMISSIS contatta nuovamente il collega OMISSIS dicendogli di avere risolto diversamente, avendo attribuito un codice “di comodo” perché la corretta caratterizzazione avrebbe creato problemi per lo smaltimento.
Giuseppe: No,no, la fattura ce la deve fare a nome suo.( parla con una persona che si trova vicino a lui)
Franco: Tutto a posto.
Giuseppe: Senti, e tutto bene, senti...per quella cosa là, abbiamo risolto diversamente perchè ci serviva un codice affine a quello, a quello là che avevamo,
Giuseppe: il 18 diventava impossibile smaltire.
Giuseppe: Senti domani mattina se ti porto (non si capisce una parola) ti trovo.
Franco: No, in questo momento sto in Sardegna.
Franco: Lunedì, ci stanno i miei collaboratori e al laboratorio, lasci a loro.
Franco: Io ritorno venerdì, e...se me lo avessi detto già ieri , avrei fatto in modo che insomma di farti al più presto queste analisi. Ma tu non ti preoccupare , tu manda quello che devi mandare in laboratorio, tanto io sono sempre in contatto con loro , insomma non ti preoccupare.
Franco: che poi te lo faccio avere Via Email, anche il certificato scannerizzato timbrato e firmato le lo faccio avere via Email, e, e ,.....tu te lo stampi.
Giuseppe: Va bene, con i tempi ci siamo, allora passo lunedi, e inutile che vengo domani.
Franco: O Via fax, non ti preoccupare, voglio dire diciamo io comunque te lo posso ..... diciamo anche mandare da qui,il, il.....
Giuseppe: No, no va OMISSIS non mi serve, non preoccuparti, va OMISSIS allora passo lunedi in laboratorio.
Franco: va bene, ok,
La riportata conversazione dimostra, quindi, non soltanto che il chimico OMISSIS ha rappresentato il problema della individuazione del corretto CER agli altri soggetti interessati, evidentemente appartenenti alla comune società perché unici interessati alla questione posta, come dimostrato dall’uso del verbo al plurale ” per quella cosa là ABBIAMO risolto diversamente”, ma anche che con il corretto CER 18.01.04, relativo ai rifiuti sanitari, lo smaltimento sarebbe stato “impossibile” perché avrebbe comportato l’onere di ricercare una società autorizzata al trattamento corretto e a un prezzo parametrato alla natura del rifiuto.
La OMISSIS, con la quale, come sopra scritto, la società OMISSIS aveva rinnovato il contratto per lo smaltimento dei rifiuti presso il depuratore, non poteva accogliere quel tipo di codice perché non autorizzata ad esso come d’altra parte risulta dai decreti dirigenziali nr. 1311 - 1315 – 1317 tutti datati 06.12.2007 (allegati a pag. 397 e ss del seguito di documenti acquisiti dal NOE il 17/3/2009) in cui la Società OMISSIS con sede legale nel Comune di OMISSIS ottiene il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti di trattamento di rifiuti liquidi, rispettivamente di Luogosano, Nusco – Lioni, Lacedonia, rilasciati dalla Giunta Regionale della Campania.
1. i codici CER ivi autorizzati si riferiscono tutti a rifiuti speciali non pericolosi;
2. nei suddetti impianti di depurazione non potevano essere accettati i codici CER 18 (rifiuti provenienti da trattamenti sanitari).
La difficoltà era stata risolta dal chimico, e dalla società per la quale questi operava, attraverso l’artificio della individuazione di un codice diverso, appunto il CER residuale 16.10.02 (soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01), come risulta dai FIR in atti, che invece era smaltibile dal depuratore della OMISSIS
Nessuna valenza contraria assume la circostanza che le telefonate fossero avvenute nel giugno del 2008 mentre buona parte della raccolta e dei trasporti era precedente ad essa. Infatti, come sopra detto, discende proprio dalla natura del prodotto e dalla fonte del rifiuto la sua classificazione e un soggetto esperto come il chimico OMISSIS e, comunque, una società come la OMISSIS, che da sempre opera nel settore del trattamento dei rifiuti, non poteva accampare l’ ignoranza della disciplina di settore alla quale peraltro si perviene anche per mera logica.
In questo contesto è utile richiamare anche le conversazioni telefoniche nr 3164 del 23 giugno 2008 e 3172 captate in pari data sulle utenze di OMISSIS (fal 2 pag 484 sgg) nelle quali questi dà disposizioni al trasportatore OMISSIS di recarsi nella giornata successiva all’Hotel OMISSIS a prendere 10 m.c. di fanghi.
Per consentire di attribuire il codice la società OMISSIS (proprietaria dell’Hotel OMISSIS) con apposita nota datata 7 giugno 2008, acquisita agli atti, affida al chimico dott. OMISSIS – che si segnala essere lo stesso che aveva redatto per la OMISSIS le relazioni tecniche per la realizzazione dell’impianto di trattamento di Castelvolturno poi volturata a favore della OMISSIS(pagg. 692 e ss Allegato J) - il campionamento e le analisi per la classificazione di un campione di fango termale della struttura alberghiera Hotel OMISSIS.
In data 16 giugno 2008 (fal 2 pag 77 sgg), il OMISSIS redige il certificato di analisi nr. 080/08, relativo ai campioni da lui prelevati presso l’Hotel OMISSIS, sul quale era riportato il seguente giudizio:
“I valori delle concentrazioni dei parametri ricercati, sono conformi ai valori limiti indicati nella Tab. 1 Colonna B (sito ad uso commerciale e industriale) e alla colonna A (sito ad uso verde pubblico, privato residenziale) dell’allegato all’ex D.M. 471/99 relativi a suoli. Alla luce delle definizione di cui all’articolo 240 del D.Lgs. 152/06, il terreno e pietrisco in questione è da ritenersi “non contaminato” e quindi in base all’art.186 dello stesso decreto, riutilizzabile con codice CER 17.05.04 (terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*)”(cfr ALLEGATO “V/3” e ALLEGATI “E” ed “F”).
Quindi per il medesimo tipo di rifiuto, fanghi termali esausti, la società OMISSIS, provvista di un unico chimico (il citato OMISSIS) ed un unico laboratorio, raccoglie, trasporta e porta a smaltimento fanghi attribuendo ad essi non solo codici di volta in volta diversi, ma anche descrizioni diverse. Elemento dirimente per qualificare la natura fittizia del codice attribuito a prescindere dalla natura del rifiuto.
Ad ulteriore conferma della fondatezza dell’ipotesi accusatoria è utile riportare il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali del dott. OMISSIS, responsabile dei Laboratori Multinazionali Suolo e Rifiuti del Centro Regionale della Campania Siti Contaminati (allegato 1 fal 3 pag 1 sgg) il quale, letto il certificato d’analisi contraddistinto dal numero 427 emesso dalla società OMISSIS, cui erano allegati i F.I.R. relativi a un trasporto effettuato in data 6 marzo 2008 con il codice C.E.R. 16 10 02, ha portato ulteriori elementi di fatto a sostegno della fittizietà dello stesso in quanto:
· la esclusione della pericolosità del rifiuto era avvenuta senza la esecuzione degli accertamenti sui metalli tossici, come il mercurio, l’antimonio, l’arsenico ed il berillo;
· in considerazione della provenienza dei rifiuti trasportati, il corretto codice C.E.R. da indicare sui F.I.R. avrebbe dovuto essere il 18 01 04 concernente i rifiuti sanitari;
· era stato utilizzato lo stesso certificato di analisi per due rifiuti completamente diversi: il FIR 1071 per trasporto soluzioni acquose di scarto del lavaggio dei cassonetti, e FIR 1070 per soluzioni acquose di scarto di fanghi termali.
In relazione alla inidoneità delle analisi di laboratorio poste a supporto dei FIR è significativa la circostanza che sia risultato provato che il numero di kit per analisi di laboratorio, acquistato dalla società OMISSIS, risultasse inadeguato al numero di analisi effettuate dal chimico della società, dott. OMISSIS, sui rifiuti trasportati dal 1 gennaio 2007 al 9 settembre 2008. Infatti il numero dei Kit acquistati dalla OMISSIS era pari alla metà rispetto al numero di analisi che risultavano allegate ai FIR del medesimo periodo.
Al riguardo è sufficiente fare riferimento alle fatture di acquisto dei kit - acquisite dal NOE dei CC di Napoli presso la società degli indagati - e alle sommarie informazioni testimoniali della sig.ra OMISSIS Caterina titolare della ditta OMISSIS, con sede in Napoli, del I.10.2008 (fal 3 pag 8). Da queste ultime era emerso anche che ogni kit era composto da 25 provette, ognuna delle quali poteva essere utilizzata per la ricerca di una specifica ed unica sostanza e che non era idoneo alla ricerca di parametri quali piombo, rame, zinco, cromo VI, cadmio, nichel cioè dei parametri di rifiuti pericolosi.
Va premesso che quanto detto per la raccolta e lo smaltimento dei fanghi termali esausti vale anche per i veicoli della società OMISSIS che non sono autorizzati a trasportare rifiuti con il codice 18.01.04*.
La collocazione geografica dell’Isola di Ischia ha imposto alla società anche un ulteriore passaggio: quello della richiesta di autorizzazione all’imbarco dei mezzi contenenti i rifiuti alla Guardia Costiera di Casamicciola Terme (NA).
In particolare dai formulari di identificazione rifiuti, dalle richieste e dalle autorizzazioni per l’imbarco su traghetti di linea con attestato di non pericolosità dei rifiuti e certificati di analisi, risulta documentalmente che la società OMISSIS, negli anni 2007 e 2008, ha prelevato e trasportato sulla terraferma, con l’autocisterna targata AD 26998 e motrice CE 716 PP, rifiuti prodotti da strutture termali, consistenti in fanghi termali usati per attività curative descritti sui FIR come “soluzioni acquose di scarto provenienti da fanghi termali esausti” e utilizzando il codice CER 16.10.02.
Ogni trasporto, dell’ammontare di circa 33 mc. era documentato, oltre che dal prescritto FIR, anche da un unico certificato di analisi, redatto su carta intestata della società OMISSIS, dal chimico OMISSIS..
In conclusione deve evidenziarsi come la attribuzione del codice 16 sia stata un’operazione fittizia, deliberata e funzionale a rendere possibile alla società e ai suoi mezzi di compiere attività di raccolta, trasporto e invio a smaltimento non consentite dall’iscrizione e senza accertamento della pericolosità del rifiuto al fine di spendere cifre obiettivamente più basse così mantenendo un significativo numero di clienti.
Vale per il trasporto quanto già sostenuto nel paragrafo che precede
Si tratta di due tipi di rifiuti
a) rifiuti conseguenti a disostruzioni fognarie mediante diluizione e immissione in fognatura;
b) quelli costituiti dai fanghi di condotte fognarie non immessi abusivamente nella fogna, con l’attribuzione del codice CER 20.03.04 - fanghi delle fosse settiche - non corrispondente alle caratteristiche e alla provenienza del rifiuto da qualificarsi secondo il CER 20.03.06 - rifiuti della pulizia delle fognature -. In questo caso la diversa attribuzione del codice inciderebbe sul costo di smaltimento dello stesso.
Per affrontare l’analisi di dette condotte è necessario preliminarmente inquadrare il rapporto contrattuale dal quale queste traevano la loro origine.
Dalla documentazione in atti risulta la stipula di un contratto di appalto, bandito in data 14.11.2006 (cfr pag 310), tra la società OMISSISe la società Energia Verde Idrica SPA (da ora in poi EVI), con sede legale nel Comune di Ischia (NA) alla via Mazzella nr. 36, gestore del servizio integrato idrico dei comuni delle Isole di Ischia e di Procida.
L’art. 1 del capitolato d’appalto (allegato Q in atti) fissa l’oggetto dei servizi connessi alla gestione del sistema fognario delle isole indicate nel seguente modo:
interventi di disostruzione dei collettori, di espurgo, di prelievo liquami, grigliati, oli esausti provenienti dalle fasi di separazione di oli e grassi, del lavaggio e disinfestazione della rete fognaria, delle stazioni intermedie di rilancio dei reflui, delle centrali di pretrattamento e di rilancio di condotte sottomarine, pulizia delle caditoie delle acque pluviali o miste, pulizia dei pozzetti di raccolta e dispersione delle acque meteoriche e altro (cfr pag 317).
Condizione necessaria per la partecipazione alla gara è la “regolarità” sotto il profilo “amministrativo ambientale” dell’ impresa (cfr. art. 3) e in particolare:
a) l’inserimento nell’elenco regionale delle ditte autorizzate all’espurgo e al prelievo delle acque reflue;
b) l’autorizzazione al prelievo di materiale solido residuo delle operazioni di grigliatura;
c) l’autorizzazione allo smaltimento degli olii esausti;
d) l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (così a pag. 3 del contratto).
Dagli atti risulta che la ditta partecipante, poi aggiudicataria, rispondeva solo al requisito sub d) – unico peraltro richiamato dall’art. 7 lett. C) del titolo I del bando di gara a propria volta richiamato dal verbale di gara n. 1 dell’11/1/2007 a pag. 3 sub 1) - ma non aveva nessun atto autorizzatorio per l’espletamento delle attività costituenti espressamente oggetto dell’appalto. Ciò d’altro canto si desume dalla stessa dizione usata nel verbale della gara in cui si dà atto che la società con propria nota (non rinvenuta in atti) aveva documentato di avere i requisiti economici ed organizzativi per vincere l’appalto, ma non si menziona mai la sussistenza dei requisiti di legittimazione di cui al sopra citato articolo 3 dell’appalto ovverosia le autorizzazioni per l’espletamento dell’attività.
All’art. 4 del capitolato speciale sono enunciati nel dettaglio gli interventi richiesti all’ impresa aggiudicatrice e i codici CER dei rifiuti da trasportare:
· Pulizia periodica delle vasche di accumulo e di aspirazione liquami, nonché prelievo del materiale di sedimentazione con trasporto a impianto autorizzato anche in continente del materiale sedimentato presente nelle varie centrali fognarie: codice CER 20.03.04;
· Pulizia e disinfezione dei pozzetti e della rete fognaria: codice CER 20.03.04;
· Disostruzione di condotte e collettori della rete fognaria, caditoie pluviali, pozzetti d’ispezione sifonati e non, con griglie e coperture varie, canali pluviali e/o misti e quant’altro concernente la rete fognaria, con l’utilizzo della sonda idrodinamica: cod. 20.03.04;
· Operazione di travaso dei reflui da un impianto all’altro o da un collettore a un altro codice CER 20.03.04;
· Prelievo con frequenza non superiore a un mese, e trasporto a rifiuto a impianto autorizzato dei materiali provenienti da grigliatura e vaglio codice CER 19.08.01;
· Prelievo con frequenza non superiore a un mese, e trasporto a rifiuto a impianto autorizzato dei materiali provenienti da operazioni di grigliatura e vaglio codice CER 19.08.01;
· Prelievo con frequenza non superiore a un mese, e trasporto a rifiuto a impianto autorizzato di miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua contenenti oli e grassi, oli vegetali ecc., pulizia dei serbatoi di stoccaggio, lavaggio e disinfezione degli accumuli esistenti nelle varie centrali di trattamento preparatorio e dagli impianti di sollevamento fognario - codice CER 19.08.09;
· Pulizia, lavaggio e disinfezione di tutte le zone interessate da invasione di liquidi (strade, cortili e parcheggi), con acqua potabile additivata con disinfettante e deodorante tipo (bioenzimal) in rapporto di un litro per ogni mille litri di acqua, o prodotti alternativi ritenuti idonei dalla stazione appaltante codice CER 20.03.04;
· Rimozione e trasporto a rifiuto a impianto autorizzato di sabbia, ciottoli, pietrame, fanghi e materiali vari presenti nelle vasche di accumulo di sollevamento delle centrali fognarie e nei vari tombini d’ispezione della rete fognaria, fanghi di dragaggio, diversi da quelli dei codici CER 17.05.05. Cod. 17.05.06;
· Rimozione e trasporto del rifiuto a impianto autorizzato anche in continente, di sabbia, di terriccio, ciottoli, fanghi e varie, rinvenuti nei pozzetti per la raccolta e dispersione delle acque meteoriche assistenti sulle pubbliche strade, qualunque sia la larghezza della sede stradale, anche se non accessibile con i mezzi meccanici e qualunque siano le dimensioni volumetriche dei pozzetti. Codice CER 20.03.04;
· Autocarro scoperto attrezzato con gru autorizzata per q. li 20, per il sollevamento delle elettropompe guaste dell’impianto fognario.
Dal tipo di prestazioni richieste conseguiva per la società anche l’obbligo di trasporto e smaltimento dei rifiuti da esse derivanti.
Secondo le disposizioni contrattuali la liquidazione delle spettanze per le lavorazioni svolte avveniva a seguito della esibizione anche dei FIR e dell’ attestazione dello smaltimento (bolla di conferimento a discarica).
L’importo determinato, a seguito di aggiudicazione, si attestava sulla somma di 93.005,00 euro oltre Iva per prestazioni di servizi a misura, Euro 5.050,00 oltre Iva per gli oneri di sicurezza, per un totale complessivo di Euro 98.055,00 oltre Iva.
L’appalto è stato aggiudicato alla OMISSIScome da verbale del 24 gennaio 2007 (cfr. pag. 334) e il successivo contratto è stato registrato in data 04.04.2007 con protocollo nr. 2016 (pag 337 sgg).
a) rifiuti conseguenti a disostruzioni fognarie mediante diluizione e immissione in fognatura
La tesi accusatoria parte dalla premessa, ragionevole ma non puntualmente confermata seppure nei limiti della presente fase procedementale, che tutti gli interventi eseguiti dalla società sull’impianto fognario dovessero concludersi con la rimozione di rifiuti che a loro volta andavano trasportati e quindi smaltiti. In ragione di questa premessa la Pubblica Accusa perviene alla conclusione che ogni qualvolta vi sia una fattura della EVI per le attività svolte dalla OMISSISnell’esecuzione del contratto di appalto sopra citato, deve esserci il relativo FIR attestante l’esecuzione di un trasporto di rifiuti; quando manchi vuol dire che il rifiuto è stato smaltito diversamente dalle forme contrattuali e lecite per essere abbandonato, previa diluizione, nella fogna.
A riprova di questa ricostruzione, nella richiesta di misura cautelare si riportano le sommarie informazioni del 26 agosto 2008 (cfr pag 347) di OMISSIS, Vicario dell’area produzione della società E.V.I.S.p.A., il quale ha sostenuto che il ricorso alla OMISSIS era richiesto solo per interventi “…complessi tipo disostruzione di collettori fognari, rimozione e trasporto a discariche autorizzate di grigliati, di oli, di grassi intrappolati negli impianti, dissabbiamento di vasche di accumulo…”.
Ritiene il Collegio che questi elementi abbiano una loro efficienza indiziaria non univoca.
Infatti basta la sola lettura dell’oggetto del contratto di appalto sopra richiamato per rendersi conto che gli interventi della società OMISSIS potevano avere plurime ragioni tra le quali anche solo attività di pulizia e disinfezione di strade e parcheggi.
Né puo’ essere idoneo l’altro dato, proposto dalla Procura della Repubblica, costituito dalla acquisizione delle fatture e dei FIR emessi dalla OMISSIS per gli anni 2007 e 2008, documenti dai quali risulta che vi sono sia lavori comprovati da fatture e da FIR (quindi con rifiuti), sia lavori documentati solo da fatture (quindi senza rifiuti).
Infatti non tutti i lavori di sturamento di un condotto fognario devono necessariamente determinare l’acquisizione di un rifiuto, costituito appunto dall’ostruzione, poiché quest’ultima puo’ dipendere da plurime cause che potrebbero anche non essere significative sotto il profilo ambientale (foglie, rami, ecc.).
Né si ritengono confermative dell’assunto accusatorio il contenuto delle intercettazioni telefoniche che hanno un tenore certamente non univoco in relazione ad esso.
In conclusione, quindi, in relazione a detta contestazione non sono ravvisabili univoci indizi sufficienti a suffragarla.
b) rifiuti costituitida fanghi di condotte fognarie con l’attribuzione del codice CER 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) non corrispondente alle caratteristiche e alla provenienza del rifiuto da qualificarsi secondo il CER 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature).
Ad avviso del Collegio anche questa contestazione non è supportata da elementi indiziari precisi e concordanti in capo agli indagati in forza di un dato documentale insuperabile costituito dalla formulazione del contratto di appalto sopra richiamato tra la EVI e la OMISSIS
Infatti l’articolo 4 sopra citato oltre a indicare puntualmente le tipologie di intervento richiesto all’aggiudicataria classifica anche il relativo rifiuto con indicazione del rispettivo codice CER.
Con specifico riferimento a quelli che nel capo di imputazione sono definiti “fanghi di condotti fognari”, nel contratto, unilateralmente stilato dall’ente pubblico EVI Spa e sottoscritto dai Responsabili della Progettazione – OMISSIS - e dell’Area di Produzione – OMISSIS -, è indicato il CER 20.03.04, quello appunto del quale il PM contesta l’attribuzione da parte della OMISSIS
In realtà, proprio in considerazione del fatto che a quel tipo di rifiuto sia stato attribuito dalla stessa stazione appaltante il CER poi utilizzato e riportato sia nei FIR sia in sede di smaltimento dalla società aggiudicataria, esclude che gli indagati possano avere una qualche responsabilità potendosi certamente invocare il principio della buona fede e comunque dell’affidamento incidente in termini essenziali sull’elemento psicologico della condotta contestata (traffico illecito di rifiuti) che, come sopra precisato, richiede il dolo specifico.
Sulla scorta di queste motivazioni non si ritiene dirimente la qualificazione del PM di irrilevanza della discrasia tra codice indicato nel contratto di appalto, vale a dire il CER 20.03.04 (fanghi di fosse settiche), e codice corretto, vale a dire 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) fondato sull’assunto che il contratto di appalto non avrebbe tenuto conto della revisione dei codici CER avvenuta con il Decreto Interministeriale attuativo della legge 21 dicembre 2001 nr 443 che aveva disposto la introduzione del nuovo catalogo europeo dei rifiuti.
Anche in relazione alla necessità dell’uso di un CER diverso, comunque ricompreso nell’ambito della stessa categoria (20), al fine di ottenere da parte dello smaltitore un prezzo più basso, si ritiene che la EVI spa non abbia patito alcun danno economico e la OMISSIS non abbia ottenuto alcun vantaggio, come invece prospettato dalla Procura, in quanto il prezzario della società allegato al contratto di appalto è riferito al codice previamente fissato dall’ente pubblico EVI, appunto il CER 20.03.04. Tanto ciò è vero che è lo stesso PM nella richiesta di misura cautelare a precisare che “la imprecisione del contratto di appalto, limitatamente alla attribuzione del codice, ha permesso un indebito risparmio dei costi di smaltimento atteso che i fanghi di fosse settiche di civili abitazioni (20.03.04) hanno un costo di smaltimento di Euro 0,021 al Kg, mentre i fanghi di fognature hanno un costo di Euro 0,047 al Kg, come da listino prezzi in atti acquisito dai depuratori”. Da ciò consegue che la EVI SPA dalla diversa attribuzione del codice non solo non avrebbe avuto alcun danno e comunque avrebbe per prima indotto in errore l’aggiudicataria, ma in più ne avrebbe economicamente beneficiato.
E’ necessario rappresentare che, a prescindere da questo elemento di valutazione che incide sul reato di truffa aggravata contestato sub D), il rapporto intercorso tra la OMISSIS e la EVI spa è stato esaminato solo in funzione del traffico illecito di rifiuti di cui al capo B) - sub c) ed e) - in quanto nella richiesta cautelare non vi è menzione del capo D) ai fini della emissione della misura.
§4.3 Raccolta e trasporto di acque da dialisi (rifiuti pericolosi) provenienti dal centro dialisi dell’ASL NA/2 (strutture sanitarie ubicate sull’isola di Ischia) in relazione ai quali l’Ufficio requirente sostiene che l’attribuzione del codice CER 20 03 04 (fanghi di fosse settiche) non corrisponde alle caratteristiche e alla provenienza del rifiuto da qualificarsi con il CER 18 01 03* (rifiuti sanitari: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni) per il quantitativo di KG 1.364.911 per l’anno 2007 e di KG 294.880 per l’anno 2008 fino al mese di giugno così da smaltirli in siti non autorizzati.
Per affrontare l’esame degli atti è necessario anche qui inquadrare il rapporto contrattuale insorto tra la società OMISSIS e l’ Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, con sede nel Comune di Pozzuoli (NA), dal quale risulta pacificamente la natura del rifiuto.
Va premesso che i documenti acquisiti nel corso delle indagini sono quelli che di seguito vengono esaminati, cosicché il Collegio non ha elementi per valutare l’atto prodromico ad essi; ovverosia la gara d’appalto e i documenti legittimanti la società a parteciparvi, primi tra tutti gli atti autorizzatori o l’iscrizione all’Albo per i tipi di rifiuti da raccogliere, trasportare, trattare e inviare a smaltimento, ovverosia rifiuti pacificamente sanitari.
Con determina nr. 85 del 28.01.2005, a firma del Dirigente del servizio del Provveditorato della ASL Napoli 2, dott. OMISSIS, e dei responsabili del Settore Acquisizione Servizi, è stato aggiudicato il servizio giornaliero di prelievo, trasporto e smaltimento delle acque reflue del Distretto Sanitario nr. 57 e Centro Dialitico di Via A. De Luca Ischia (NA), alla società OMISSIS.
Nella motivazione del provvedimento il dirigente dà atto dell’ assenza di un sistema di allacciamento alla conduttura fognaria e della necessità dello stoccaggio dei reflui in vasche a tenuta stagna.
La menzionata determina, considerata la peculiarità del rifiuto, prevede che:
- il servizio di conferimento e trasporto venga effettuato giornalmente dal lunedì al sabato per il Centro di Dialisi e mensilmente per il Distretto nr. 57;
- l’aggiudicazione è subordinata alla realizzazione di idoneo impianto fognario con allacciamento alla rete stessa del Comune d’Ischia;
- la liquidazione delle fatture è subordinata, sia alla dichiarazione dei responsabili sanitari delle relative strutture di regolare effettuazione del servizio, da parte della ditta aggiudicataria, sia alla certificazione da allegare alle stesse, rilasciata dal centro per avvenuto smaltimento.
La determina assume la spesa presunta di € 51.500, I.v.a compresa, sul competente conto economico con attribuzioni in contabilità analitica quale costo a carico del CdR/CdC codice DS57.CC.
Nellostesso giorno la Regione emana la determina nr 83 nella quale evidenzia la natura pericolosa del rifiuto: “considerato che le vasche di conferimento delle acque reflue devono essere svuotate giornalmente, per non dare luogo a fenomeni di tracimamento e conseguentemente allo sviluppo di malattie infettive e diffusive….”.
La stazione appaltante quindi sostiene come i reflui stoccati siano potenzialmente forieri di malattie infettive e nocive, posto che si tratta di acque di dialisi, cioè acque che sono risultanti da terapie dirette a favorire la catabolismi umana (così la richiesta del Pm).
Sebbene l’Ufficio della Procura della Repubblica di Napoli precisi correttamente questo dato, ovverosia la consapevolezza da parte del soggetto pubblico circa la natura del rifiuto oggetto del contratto di appalto, allo stesso tempo non accerta se l’appaltante avesse verificato, come era suo preciso obbligo, che la società OMISSIS di OMISSIS LUCIA snc fosse dotata dei titoli abilitativi necessari.
Infatti, come sopra dimostrato documentalmente, la citata società non è mai stata iscritta o autorizzata per la raccolta, il trasporto e l’invio a smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi; cosicchè la stazione appaltante avrebbe dovuto predisporre tutti gli strumenti in suo possesso per evitare di conferirle il delicato servizio. D’altra parte anche la ricezione dei FIR o dei documenti emessi a dimostrazione dell’avvenuto smaltimento, con l’indicazione di un codice palesemente mendace rispetto al tipo di rifiuto gestito dalla OMISSIS di OMISSIS avrebbe dovuto allarmare l’ente pubblico e imporgli un adeguato controllo mai verificatosi nel corso degli anni.
Al contrario, con determina nr. 1091 datata 04/08/2005 a firma Ing OMISSIS la Regione Campania – Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, rinnova il servizio giornaliero di prelievo, trasporto e smaltimento delle acque reflue del Distretto Sanitario nr. 57 e centro dialitico di Via A. de Luca Ischia (NA), con spesa presunta di € 77.250, I.v.a compresa, sul competente conto economico con attribuzioni in contabilità analitica quale costo a carico del CdR/CdC codice DS57.CC.
Sulla scorta della documentazione acquisita dai NOE, consistente appunto nei FIR che indicano il Centro Dialitico ASL NA 2 come cliente, è risultato che la quantità totale dei rifiuti raccolti, trasportati e inviati a smaltimento presso la OMISSIS dalla “Società OMISSIS” nell’anno 2007 è stato pari a KG/mc 1.364.991 con un ricavo di € 162.578,00; nell’anno 2008 (fino a giugno) è stato pari a KG/mc 294.880 con un ricavo di € 40.257,00, sempre con codice CER 20.03.04.
E’ utile precisare che, come risulta dai verbali di sopralluogo, per acque dialitiche si intendono nella specie quelle provenienti dallo scarico dell’osmosi, dal trattamento dialitico e dal lavaggio delle macchine di emodialisi (così verbale 119/CR/08 dell’ARPAC a pag. 367 dell’allegato R) cioè rifiuti sanitari come stabilito dall’art. 2 DPR 254/2003.
Dall’acquisizione dei documenti di trasporto, relativi agli anni 2007 e 2008, eseguita presso la Capitaneria di Porto di Casamicciola Terme (NA), è risultato che i liquidi da dialisi sono stati trasportati unicamente con la cisterna targata OMISSIS, unitamente ad altri rifiuti liquidi (provenienti da fosse settiche o liquidi da fanghi termali), abusivamente miscelati tra di loro, indicati come non pericolosi, con lo stesso CER 20.03.04 e con un unico certificato di analisi del solito chimico OMISSIS.
A conferma di questi elementi che, comunque, sono evincibili documentalmente dalla correlazione delle determine di conferimento del servizio per un certo tipo di rifiuto con i FIR di trasporto dello stesso, è rilevante il risultato dei sopralluoghi eseguiti presso la A.S.L. NA/2 - Distretto 57, Centro Emodialisi, sito nel Comune di Ischia (NA), via De Luca nr. 20, il 2 aprile 2008 e 18 giugno 2008, dalla PG, coadiuvuata da personale dell’A.R.P.A.C. di Napoli.
Dall’analisi eseguita dall’ARPAC durante il controllo, è emersa la attribuzione da parte della OMISSISdel codice CER 20.03.04 nei FIR, nei certificati di analisi e nei documenti correlati, codice non corrispondente alle caratteristiche del rifiuto dovendo ritenersi corretto il codice CER 18.01.03*, rifiuto pericoloso sanitario, proprio in forza delle analisi su di esso compiute (così nota del 28 aprile 2008 della dr.ssa OMISSIS a pag. 368 dell’All. R).
A differenza di quanto rappresentato per i fanghi termali esausti che, stante la loro peculiare natura, richiedono una più complessa valutazione da cercare nel sistema per pervenire alla loro classificazione, per le acque da dialisi è l’evidenza stessa del rifiuto, del suo produttore (centro pubblico sanitario di dialisi) e della sua origine a non consentire alcun tipo di margine.
Al riguardo si richiama quanto già precisato con riguardo alla nozione di rifiuto sanitario di cui al DPR n.254 del 2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).
E’ chiaro che, anche in questo caso, l’attribuzione di un codice CER diverso da quello dovuto risponde all’esigenza della società di compiere un trasporto per rifiuti sanitari, peraltro pericolosi, non ricompresi tra quelli indicati nell’ iscrizione all’Albo, con mezzi non autorizzati a farlo, miscelandoli abusivamente ad altri e per uno smaltimento a basso costo, previo mascheramento del rifiuto con altro CER, presso un impianto di depurazione compatibile con la tipologia di rifiuto “ufficialmente” dichiarato.
Come sopra già rappresentato l’impianto di depurazione della OMISSIS, presso cui erano portate le acque da dialisi, non era autorizzato allo smaltimento dei rifiuti sanitari (cfr decreto dirigenziale 1311 del 6 dicembre 2007 sopra richiamato), e sebbene pienamente consapevole della natura del rifiuto, desumibile dalla sua chiara e univoca descrizione, oltre che dall’indicazione del produttore (Centro Dialitico ASL Na 2), ad avviso dell’Ufficio di Procura ciò non consentirebbe di “ipotizzare una forma di colpa da parte del personale del CGS per non avere controllato i rifiuti all’atto del conferimento ma certamente tale stato psicologico contrasta con il dolo specifico previsto dall’art 260 dlgs 152/06.” A quest’ ultimo riguardo, però, si richiama quanto sostenuto in ordine all’elemento psicologico nel reato contestato al § 3.2 nonché la sentenza della Cass., sez. III, 18.4.07, n. 15560, Andreani, che ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 260 dall’attività di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi che riceve in modo sistematico ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi per cui non ha autorizzazione e che hanno un carico inquinante incompatibile con l’impianto, all’uopo impiegando fraudolentemente un codice CER diverso da quello di pertinenza, e che contestualmente viola in maniera sistematica le prescrizioni dell’autorizzazione, omettendo di effettuare i controlli imposti dal provvedimento amministrativo.
E’ doveroso precisare che parte delle acque dialitiche risultano essere state convogliate anche presso la società OMISSIS, in astratto autorizzata a ricevere rifiuti sanitari, ma poiché la OMISSIS utilizzava un codice mendace è evidente che la destinataria li aveva smaltiti in relazione ad esso e certamente ad un costo più basso. Nulla è precisato né nell’informativa, nè nella richiesta del Pm in ordine all’altra società presso cui venivano smaltite le acque dialitiche ovverosia la OMISSIS.
§4.4 Superamento del quantitativo autorizzato (capo B) lett. f) dell’imputazione)
Secondo la tesi accusatoria la OMISSIS si sarebbe avvalsa della società schermo OMISSIS al fine di aggirare i limiti quantitativi della propria autorizzazione al trasporto e all’invio a smaltimento dei rifiuti.
Ciò sarebbe comprovato da “taluni FIR rinvenuti (in cui) vi è l’annotazione “per conto della OMISSIS”…….. Pertanto, il surplus accertato (confronta all. 19 e 20 dell’annotazione del gennaio 2009) costituisce un profilo di abusività nella gestione dei rifiuti.” (così la richiesta cautelare).
Ma, dalla lettura della notazione del NOE del 29/1/2009 (pp.45 e 46) e dagli allegati 20 e 21 (non 19 e 20 come indicato dal PM) risultano esclusivamente le seguenti circostanze:
- alcuni FIR, per la precisione nel numero di 5, emessi tra il 12 e il 15 maggio 2007 indicano, come trasportatore del rifiuto, la OMISSIS e annotano a penna “per conto OMISSIS”;
- il potere di firma per ritiri o prelievi sul c/c della OMISSIS spetta a OMISSIS Giuseppe.
Tali unici elementi indicati dal PM non appaiono allo stato sufficienti a integrare la gravità indiziaria con riferimento alla contestazione di cui alla nota, non emergendo univoci elementi per desumere il superamento dei limiti quantitativi (in che misura ?) imposti all’ OMISSIS e l’aggiramento di tale limite a mezzo della OMISSIS.
L’essere state le operazioni eseguite anche dalla OMISSIS, società non autorizzata ad esse, come risulta dai FIR acquisiti; la presenza della medesima compagine societaria; gli stretti collegamenti parentali tra i soci delle due aziende; la unicità della sede, sono elementi che richiedono opportuni approfondimenti investigativi per individuare eventuali condotte illecite.
L’attività illecita di traffico di rifiuti di cui alle condotte descritte nel capo B) dell’ imputazione sub a), b) e d) deve essere ascritta a:
E’ necessario esaminare la posizione di ciascuno nell’ambito della compagine societaria per comprenderne l’apporto specifico e il ruolo.
OMISSIS risulta il dominus assoluto della ditta, il vero e proprio capo dell’organizzazione. Come si evince pacificamente dalle telefonate captate, è lui che intrattiene i rapporti con tutti i clienti; è lui che impartisce gli ordini agli operai della OMISSIS indicando loro orari, luoghi e mezzi da utilizzare; è lui che incassa le somme di denaro. E’ significativa la circostanze che OMISSIS, nonostante i propri fratelli abbiano ciascuno quote societarie, risulti formalmente un semplice dipendente e ciò, si ritiene, al fine di potere espletare più liberamente la propria attività di effettivo gestore dell’azienda e dei suoi illeciti traffici senza lasciare tracce dirette con la firma di fatture, contratti o quant’altro.
La sorella OMISSIS è Amministratrice di diritto della società dal 1994 e socia al 50 % con il fratello OMISSIS.
Svolge un ruolo amministrativo e direttivo a tutti gli effetti intrattenendo i rapporti specialmente con la Pubblica Amministrazione. Si veda al riguardo tra gli altri la sottoscrizione delle offerte economiche per lo smaltimento di rifiuti conferiti presso altri impianti (cfr Allegato nr 17 alla nota del gennaio 2009 del NOE); la stipula delle polizze fidejussorie necessarie al rinnovo della iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti (cfr Allegato nr 18 alla nota sopra richiamata); la redazione dell’ istanza alla Guardia Costiera di Casamicciola per l’ autorizzazione a imbarcare il veicolo targato AD 26998 in data 6.3.08 con un carico di rifiuti asseritamente non pericolosi e ciò con la attestazione mendace di OMISSIS (cfr all 1)
Infine, in virtù del potere di firma per il ritiro o il prelievo sul conto corrente bancario intestato alla stessa società OMISSIS SNC, assicura la movimentazione finanziaria necessaria al funzionamento della società (cfr Allegato nr 19 alla nota di PG sopra richiamata.).
Il fratello OMISSIS, socio al 50 % della OMISSIS, nonchè socio accomandatario della società OMISSIS che coopera con la OMISSIS pur senza avere alcun titolo che le consenta di operare la gestione dei rifiuti, ha un interesse economico diretto nelle vicende societarie.
La moglie di OMISSIS, OMISSIS, è responsabile tecnico della società OMISSIS e svolge un ruolo fattivo nell’economia della società, curandone direttamente la contabilità, gestendo la cassa, provvedendo a riscuotere tutti i crediti, anche recandosi personalmente presso i clienti. Grazie alla condotta di emissione delle fatture la stessa ben sa che per ogni trasporto di rifiuti è obbligatoria la tenuta dei FIR, cosicchè lì dove questa non vi sia è consapevole che si tratta di uno smaltimento non autorizzato. Le conversazioni telefoniche captate permettono, poi, di comprendere meglio il ruolo attivo che ricopre nella gestione dei rifiuti da parte della OMISSIS e più ancora di longa manus del marito che non solo la mette a parte nel dettaglio, di tutte le operazioni e le attività della società da lui fattivamente amministrata e gestita, ma che viene informato dalla donna di quali siano di volta in volta i suoi compiti presso i clienti e di quali somme percepire da questi.
11 cognato OMISSIS èil chimico della società OMISSIS DI OMISSIS che proprio in questa qua1ità ha assunto un ruolo chiave nella gestione illecita dei rifiuti perchè attraverso la sua specifica competenza professionale ha predisposto le analisi e le certificazione di non pericolosità dei rifiuti attribuendo consapevolmente ad essi CER mendaci, come è risu1tato dalle telefonate nn. 157 e 194 sopra riportate ed ha consentito la miscelazione di rifiuti diversi negli s~essi Iezzi di trasporto redigendo unici certificati di analisi.
Dall'inizio del1'attività investigativa e a tutt'oggi i soggetti sopra indicati, ciascuno nell'ambito delle proprie specifiche competenze e posizioni, tutte strettamente legate le une alle altre, hanno unitariamente gestito gli ingenti quantitativi di rifiuti (fanghi termali esausti e fanghi di fosse settiche) prodotti dai 50 piu importanti alberghi e ristoranti di Ischia oltre che quelli provenienti dai centri di dialisi della ASL (acque dialitiche) e derivanti dal contratto di appalto per la disostruzione e la manutenzione delle fognature di Ischia con la EVI spa (fanghi da condotti fognari).
La gestione, come sopra puntualmente riportato in relazione ai singoli tipi di rifiuti, avveniva mediante la loro raccolta, la loro trasformazione (limitatamente a quelli triturati presso l'OMISSIS), il loro trasporto con attribuzione di CER fittizi e successivo smaltimento abusivo della società o invio presso strutture non autorizzate allo smaltimento del tipo di rifiuto in concreto portato, ma autorizzate al rifiuto connotato dal CER mendace.
Grazie alle incomplete analisi e agli errati codici la società OMISSIS ha potuto mantenere un giro di affari notevole su un territorio molto limitato e turisticamente prestigioso, raccogliendo e trasportando rifiuti per i quali non era autorizzata; ha potuto fruire del servizio di trasporto dei normali traghetti di linea civili che non potrebbero trasportare rifiuti pericolosi; ha potuto ottenere un risparmio dei costi di smaltimento visto che questi sono meno onerosi per i rifiuti non pericolosi.
In relazione al requisito dell’ingente quantitativo è evidente che lo stesso si possa evincere dal dato oggettivo costituito proprio dalla dimensione e continuità temporale del fenomeno illecito, che ha riguardato diversi tipi di rifiuti e diversi soggetti produttori, pubblici e privati, e che è stato solo in parte documentato proprio grazie ai FIR contenenti i CER mendaci.
Si richiama al riguardo il dato già riportato nei paragrafi precedenti: la quantità totale dei rifiuti raccolti, trasportati e inviati a smaltimento presso la OMISSIS dalla Società OMISSISlimitatamente alle acque dialiticheè stato nell’anno 2007 pari a KG/mc 1.364.991 con un ricavo di € 162.578,00; nell’anno 2008 pari a KG/mc 294.880 con un ricavo di € 40.257,00, sempre con codice CER 20.03.04.
Mentre per i fanghi termali esausti si è trattato di circa 33 mc per ogni trasporto, corrispondente a circa Kg. 875.000 nell’anno 2007 e Kg 582.000 nell’anno 2008 (così il capo di imputazione), pari alla somma dei quantitativi di rifiuti indicati nei FIR di cui alla nota 47.
A questi vanno aggiunti i rifiuti smaltiti illecitamente per i tre alberghi di cui non è individuabile correttamente l’ammontare.
Gli elementi raccolti impongono l’affermazione della ricorrenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie.
In proposito si deve osservare che il risparmio di costi da parte della società OMISSIS con l’uso di CER diversi da quelli spettanti per i rifiuti trasportati (che, agendo nel modo indicato, non ha dovuto sostenere per i fanghi termali e le acque dialitiche gli oneri dell’accertamento della non pericolosità e per i rifiuti abbandonati il costo del loro smaltimento in discarica) rende oggettivamente arduo, dal punto di vista squisitamente logico, escludere che coloro che hanno avuto l’amministrazione della società o vi partecipavano a pieno titolo, come la segretaria e il chimico, non abbiano agito a fini di profitto.
In conclusione proprio le suddette qualità impongono di ascrivere a tutti i soggetti indicati, in concorso tra loro, la decisione di operare nei termini indicati, al precipuo scopo di conseguire l’ingiusto profitto costituito dal risparmio di costi di impresa del quale ognuno si sarebbe giovato per la parte spettante viste le cointeressenze economiche e gli stretti legami di parentele tra tutti.
Quanto agli altri tre indagati, OMISSIS, nella qualità di operai e autisti dei mezzi della società OMISSIS, e OMISSIS, trasportatore privato utilizzato dalla OMISSIS, si deve osservare che essi risultano avere direttamente e consapevolmente svolto in nome e per conto di OMISSIS l’attività di trasformazione, trasporto e smaltimento illecito di cui al capo B) lett. a), come emerge dalle telefonate riportate alle note 32 e ss nel § 4.1.1, mentre non hanno avuto un ruolo diretto o indiretto nelle altre condotte di traffico illecito contestate.
Non ricorrono, invece, gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli altri indagati (OMISSIS) sul rilievo della inesistenza di qualsivoglia loro attività sia interna alla compagine sociale della OMISSIS, non bastando l’essere segretaria (OMISSIS) o operai di questa, con ruoli peraltro meramente esecutivi, sia esterna a questa mancando elementi per ritenere sussistente un ruolo consapevolmente partecipativo.
Con riferimento al reato di truffa aggravata ai danni della ASL NA/2, per il quale sono emersi indizi univoci e gravi (capo C), si è fatto specifico riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell’ambito dell’esame della singola condotta contestata.
In questa sede si sintetizza la sussistenza degli elementi costitutivi del reato da ascrivere a OMISSIS nella qualità di dominus della OMISSIS, OMISSIS nella qualità di amministratrice della OMISSIS e socia al 50% che aveva stipulato il contratto di appalto, OMISSIS nella qualità di socio accomandatario della società OMISSIS, OMISSIS nella qualità di chimico della società OMISSIS che aveva redatto i certificati di analisi e OMISSIS, moglie di OMISSIS e curatrice della contabilità della società.
Come risulta dalle indagini descritte precedentemente gli indagati hanno posto una accurata operazione di dissimulazione della natura del rifiuto, anche attraverso l’illecita attività di miscelazione dello stesso con altri, in particolare dichiarando falsamente:
· che si trattava di materiale non sanitario attraverso l’attribuzione del mendace CER 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche);
· che, in quanto tale, non necessitasse dell’ulteriore verifica di non pericolosità dello stesso (obbligatoria invece per i rifiuti sanitari);
· che fosse smaltibile facilmente presso qualsiasi ditta autorizzata al trattamento di rifiuti recanti il CER 20.03.04;
· di essere abilitata alla raccolta e al trasporto pur trattandosi di rifiuti chiaramente sanitari
A seguito delle false dichiarazioni dell’impresa la PA (nella specie la ASL), ritenendo che il rifiuto prodotto fosse idoneo a essere smaltito con quel codice e non fosse un rifiuto sanitario pericoloso, stante le analisi volutamente incomplete eseguite dal chimico della OMISSIS, aggiudicava in più anni la gara d’appalto alla società dei OMISSIS che altrimenti non avrebbe avuto i requisiti per vincerla.
Quindi l’amministrazione è stata indotta in errore dagli artifizi e dai raggiri sopra rappresentati e documentati, sebbene si ritenga che vada approfondita la condotta dei funzionari della ASL addetti alla liquidazione delle fatture ai quali spettava controllare la regolare esecuzione del contratto e la certificazione rilasciata dal centro per l’avvenuto smaltimento che, come è noto, contiene anche il CER attribuito al rifiuto – nella specie quello dei fanghi di fosse settiche – (si veda al riguardo la disposizione contrattuale contenuta nella determina n. 85 del 2005).
Se il controllo amministrativo fosse stato efficace, continuativo e tempestivo sia a monte, in ordine alla verifica circa la sussistenza dei requisiti legittimanti la società all’attività di gestione di rifiuti inequivocabilmente sanitari, sia a valle, circa la attribuzione di codici CER non corrispondenti al tipo di rifiuto, fatti penalmente rilevanti reiterati nel tempo, dannosi per la salute e per l’ambiente, non si sarebbero potuti consumare.
Lo smaltimento illecito dei rifiuti mediante un CER dolosamente non corrispondente a quello dovuto, da un lato ha consentito alla OMISSIS di aggiudicarsi un appalto che altrimenti, non avendo i requisiti per il trasporto e l’invio a smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi (tali qualificati e accertati essere dall’analisi dell’ARPAC sopra riportata), non avrebbe potuto ottenere; dall’altro è stato per la società OMISSISmolto più economico rispetto al conferimento dei rifiuti con l’utilizzo del CER dei rifiuti sanitari in quanto questi ultimi hanno un costo più alto, richiedono la verifica di non pericolosità, come sopra scritto, e comunque non potevano essere smaltiti presso la OMISSIS, destinataria del rifiuto.
La voce di danno nella specie è quella del “danno ambientale” quale conseguenza degli illeciti di falso, truffa e traffico organizzato di rifiuti.
Tale danno riveste, nel caso in esame, un duplice aspetto, concernendo sia il danno derivante dall’avere corrisposto la ASL NA2 rilevanti somme di denaro pubblico per l’espletamento di un’attività illecita di terzi nella convinzione di ricevere invece un servizio di corretto smaltimento dei propri rifiuti; sia il danno connesso al traffico illecito organizzato dei rifiuti (con riferimento allo smaltimento di rifiuti pericolosi come non pericolosi) con effetti devastanti per l’ambiente, vista la reiterazione dello stesso negli anni e il pericolo corso per la pubblica incolumità in ragione della natura infettiva dei rifiuti.
A ciò si aggiunge il danno subìto dalla ASL consistente anche nella lesione all’immagine istituzionale riconducibile alla condotta degli imputati.
Anche in relazione a detta contestazione si ritiene che sussistano elementi che possono assurgere a univoci indici sintomatici della esistenza di un accordo finalizzato alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti fra quelli indicati nella richiesta cautelare.
Nelle pagine precedenti si sono delineati i seguenti dati fattuali:
*la presenza di un’organizzazione imprenditoriale, quella della OMISSIS, continua nel tempo e destinata a perdurare perché correlata all’illecito smaltimento dei rifiuti di più soggetti, pubblici e privati, derivanti dalla raccolta, dal trasporto e dall’invio a smaltimento o dallo smaltimento;
* l'indeterminatezza del programma criminoso derivante dalla reiterazione e dalla pluralità degli illeciti (truffe, falsi, traffico illecito di rifiuti) a seconda dei soggetti con i quali venivano intrattenuti i rapporti con circostanze e modalità diverse;
* l'esistenza di una struttura organizzativa, idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. In particolare l’utilizzo di una compagine imprenditoriale dotata di mezzi, di personale, di un laboratorio d’analisi; la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e vincere gare di appalto in settori molto delicati; il radicamento nel territorio dimostrato dalla significativa quantità di clienti che si rivolgevano alla ditta per smaltire i propri rifiuti; l’utilizzo sistematico di ditte di trasporto di Ischia (vedi la ditta di OMISSIS) per fare fronte alla notevole domanda del mercato locale;
*la presenza di promotori, come OMISSIS, Amministratore di fatto e dominus della società OMISSIS, OMISSIS Amministratrice di diritto, OMISSIS socio al 50% con la sorella e OMISSIS, contabile della società e moglie di OMISSIS, e di partecipi come OMISSIS, cognato dei OMISSIS e chimico della società che redigeva le analisi necessarie per i CER fittizi, per le cui specifiche posizioni nell’ambito dell’impresa si richiama integralmente quanto contenuto nel paragrafo che precede relativo all’esame della condotta di traffico illecito di rifiuti.
Lo stesso deve dirsi per OMISSIS stante la sua qualità di semplice segretaria e dipendente delle società OMISSIS che aveva un ruolo subordinato e non risulta legata da vincoli di parentela con i OMISSIS
Ricorrono specifiche esigenze cautelari con particolare riferimento al concreto pericolo che le persone sottoposte alle indagini commettano reati della stessa specie di quelli per cui si procede (art.274 lett. c) C.P.P.), come si evince:
· dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti. I numerosi gravi reati contestati, la particolare noncuranza con la quale è stata condotta l’azione criminosa (in assoluto spregio della salute dei cittadini e dell’ambiente), l’abitualità della stessa, la struttura organizzativa perfettamente oliata che da anni permette all’associazione di continuare nell’attività delinquenziale organizzata, la preordinazione di intenti e di mezzi, sono tutti elementi che evidenziano la particolare personalità criminogena e la pericolosità dei soggetti mossi da ragioni esclusivamente di profitto;
· dalla personalità degli indagati quale emerge, per OMISSIS Gennaro e Valerio Filippo dalla presenza di precedenti penali significativi ai fini del presente procedimento; per tutti dalla circostanza dell’attività criminogena resa in forma imprenditoriale, oltre che dalla entità dei fatti-reato contestati, elementi sintomatici di personalità dedite abitualmente e professionalmente a reati contro l’ambiente;
· dalla gravità delle condotte e dei loro effetti che si sono consumati in una Regione, come la Campania, già pesantemente travolta dal problema dei rifiuti tanto da essere sottoposta ad una legislazione emergenziale e, in particolare, in un’isola, come quella di Ischia, il cui pregio ambientale merita la massima tutela;
· dalla reiterazione, senza interruzioni nel tempo, di tutte le condotte contestate, che risultano essere tuttora in corso (ad eccezione della truffa ai danni della ASL NA 2 che si è interrotta contestualmente allo svolgimento delle analisi attestanti la pericolosità dei rifiuti da parte dell’ARPAC solo perché i responsabili si sono visti scoperti).
Allo stato non sussistono elementi favorevoli nei confronti degli indagati sopra indicati, anzi la gravità delle contestazioni e l’impatto deflagrante di esse sull’ambiente inducono a ritenere che gli stessi non potranno usufruire della sospensione condizionale della pena in ragione del fatto che la gestione dei rifiuti costituisce per essi l’unica attività lavorativa e l’unica fonte di reddito.
Le considerazioni rassegnate delineano l’esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell’art. 274 c.p.p. in termini di elevata intensità e impongono per OMISSIS il ricorso alla misura degli arresti domiciliari.
Questa, infatti, limitando drasticamente la capacità di movimento degli indagati, si appalesa idonea a impedire la commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.
Vista la posizione più defilata di OMISSIS (nella qualità di operai e autisti dei mezzi della società OMISSIS) e OMISSIS, titolare della omonima ditta di trasporti sprovvista di autorizzazioni al trasporto di rifiuti, anche in ragione del ruolo di meri esecutori materiali coinvolti nel solo delitto di cui al capo B) sub a) si ritiene idonea la misura meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla PG.
Questa misura, però, deve essere modulata a seconda della personalità di ciascuno come evincibile dal casellario giudiziale.
Per OMISSIS, incensurato, si ritiene idoneo l’obbligo di presentazione alla PG il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, una volta al giorno, in orario da concordarsi con la PG incaricata per i controlli presso la stazione dei CC di Ischia competente territorialmente.
Per OMISSIS, considerati i rilevanti precedenti penali per reati come detenzione illegale di armi, violazione della disciplina sugli stupefacenti e ricettazione, anche se risalenti nel tempo, appare idoneo l’obbligo di presentazione alla PG quattro volte alla settimana, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato in orario da concordarsi con la PG incaricata per i controlli presso la stazione dei CC di Ischia competente territorialmente.
Per OMISSIS, visto il precedente specifico e recente per la violazione delle norme sui rifiuti, capace di connotare la sua personalità e il suo essere dedito professionalmente a comportamenti lesivi per l’ambiente, appare idoneo l’obbligo di presentazione alla PG tutti i giorni, esclusa la domenica, di ogni settimana, due volte al giorno, in orario da concordarsi con la PG incaricata per i controlli presso la stazione dei CC di Ischia competente territorialmente.
Il Presidente estensore Il Giudice Il Giudice
Paola Di Nicola Roberto Araldi Barbara Modesta Grasso
Il d.lgs. 152/06 è stato a sua volta più volte modificato: in particolare dal D. Lgs. n. 284/2006, dalla legge n. 228/2006 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173), dalla L. n. 286/2006 di conversione in legge del D.L. n. 262/2006; dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007); dalla legge 17/07 di conversione con modificazioni del d.l. 300/06, ed infine, e soprattutto, dal D.lgs. 4/2008 che ha significativamente modificato alcune centrali disposizioni del testo unico
Corte di Giustizia Punto 34 della sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I-4475, punto 41
“a) raccolta e trasporto di fanghi di fosse settiche in assenza del prescritto FIR e successivo abbandono incontrollato e illecito sul terreno, ovvero - previa diluizione con acqua - mediante immissione non autorizzata in condotte fognarie;”
“c) disostruzione di condotte fognarie intasate e gestite dalla EVI SPA, illecita diluizione con acqua del rifiuto ivi sedimentato (rifiuto che sarebbe dovuto essere caricato e smaltito lecitamente presso impianto autorizzato), successiva immissione nel condotto fognario medesimo, così assicurando un illecito abbandono del rifiuto medesimo”
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002).
La disciplina dettata dalla parte IV del testo unico si occupa principalmente della gestione, ma detta alcune disposizioni e prevede alcuni adempimenti anche in tema di produzione nella prospettiva sia di ridurla o condizionarla, sia comunque di monitorarla al fine di poter rendere efficace il controllo della gestione.
Il testo unico affronta il problema della definizione giuridica di produttore di rifiuto (più ampia di quella naturalistica): in questa sede si ritiene necessario al momento evidenziare soltanto che la produzione di rifiuti –propria di qualsiasi attività umana- non è soggetta ad alcun titolo abilitativo, ma è in alcuni casi soggetta -al fine di consentire quel monitoraggio che è necessario per la ricostruzione dell’intero ciclo di vita del rifiuto -ad alcuni adempimenti documentali, quali, in alcuni casi, la comunicazione annuale delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di produzione e la tenuta di un registro di carico e scarico, su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
Ovviamente diverso è il caso in cui il produttore non si limiti a produrre il rifiuto ma lo sottoponga ad una delle operazioni di gestione di seguito menzionate. Il deposito temporaneo presso il produttore è consentito e non è soggetto ad autorizzazione ove siano rispettate le caratteristiche qualitative, quantitative, di tempo e di condizioni di deposito indicate dall’art. 183 lett. m) da ultimo modificato.
“d) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi - acque di dialisi (CER 18.01.03*) - senza alcuna autorizzazione, successiva attribuzione del codice CER 16.10.02 per una tipologia di rifiuto (peraltro non pericoloso) non corrispondente alle caratteristiche, alla fonte e alla pericolosità del rifiuto medesimo, e ciò al fine di assicurare un successivo smaltimento anche in impianti non autorizzati a trattare il rifiuto realmente gestito”
ad esempio, la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati/assimilabili, la raccolta in ambito portuale, la raccolta dei rifiuti sanitari e, in generale, dei rifiuti per i quali è prevista la istituzione di appositi consorzi), le imprese che raccolgono rifiuti, indipendentemente dalle quantità e qualità di questi ultimi.
Quest’obbligo non si applica, tuttavia, al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che garantisce il servizio pubblico
In materia di spedizione transfrontaliera, il reg. Com. 1013/06 all’art. 2 definisce: “33) «trasporto»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;”
Corte di Giustizia, III sezione, sent. 9.6.2005 nella causa C-270/03 Commissione della Comunità Europee contro Repubblica Italiana, ove pure è richiamata l’ordinanza della Corte 29.5.2001, causa C-311/99, Caterino.
Prima della modifica la lett. g) definiva smaltimento “ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto”
L’allegato B, pur non contenendo una definizione, riporta un’elencazione di 15 operazioni di smaltimento, alcune delle quali definitive ed altre preliminari ad operazioni definitive. Operazioni preliminari a quelle definitive di smaltimento (ma pur sempre da considerarsi a loro volta di smaltimento) sono il trattamento biologico (D8) e chimico fisico (D9), il raggruppamento preliminare (D12) ed il ricondizionamento preliminare (D13), oltre che il deposito preliminare (D14)
Cass. pen., Sez. III, 06/10/2005, n.40828, P.M. in proc. Fradella e altri, Urbanistica e appalti, 2006, 2, 241
Cass. pen. Sez. III,Sent n. 358 del 20/11/2007 Cc. (dep. 08/01/2008 ) Rv. 238558; Cass. pen. Sez. III, sent. n. 47918 del 12.11.2003
Ovviamente di mera potenzialità potrà trattarsi al fine di non trasformare il reato in esame in reato di evento, così pervenendosi a rendere inefficace lo strumento di contrasto della criminalità ambientale rappresentatati dalla previsione incriminatrice in esame.
Che si considera ai fini dell’esempio, indipendentemente dal problema interpretativo della esclusione operata dall’art. 8 di tali rifiuti dall’ambito di applicazione del decreto Ronchi e dalla implicita inclusione operata apparentemente dal secondo comma dell’art. 53 bis
Cass. pen., Sez. III, 15/11/2005, n.12433, Pubblico Ministero presso Trib. Libertà di Palermo C. C.P., CED Cassazione, 2006
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza n. 28158 del 2007.
Cass. pen., Sez. III, 06/10/2005, n.40828, P.M. in proc. Fradella, CED Cassazione, 2005 : la Corte ha ritenuto configurato il reato "de quo" in un caso in cui risultava realizzato un risparmio nei costi di produzione ed un rafforzamento nella posizione apicale all'interno dell'azienda da parte degli imputati, individuando in ciò un conseguente vantaggio personale immediato e futuro
FILIPPO: vedi che io sono andato là per macinare (Parco Maria), quello è pieno là, ho macinato due buste di roba e la si deve zucare nel camion dell’olio (prelevare e mettere nel camion dell’olio), non ci cape (entra) niente più, mi posso stare qua o ti serve qualcosa.
VINCENZO:dobbiamo fare là vicino al New York a dove stava Regine là e io fra un quarto d’ora mi libero.
FILIPPO: eh.
VINCENZO:eh, dobbiamo vedere questa fatica (questo lavoro).
FILIPPO: io veramente c’ho un problema oggi, ti aspetto a te, non ti abbandono, non preoccuparti.
VINCENZO:hai detto e tre?
FILIPPO: eh, ti aspetto a te, ciao Vincenzo.
VINCENZO: buongiorno.
FILIPPO: ora sto venendo da là, ho fatto tutto cosa, zemà, sto a casa sto pulendo un po’. Ho allungato quella roba, c’è l’ho messa dentro, ho macinato tutto. Ho sistemato tutta la roba.
VINCENZO:e aperto pure quel coso da sotto nel modo che…(non si capisce una parola).
FILIPPO:non ho capito.
VINCENZO:la vite sotto, che regolava, se passava.
FILIPPO: ho chiuso prima tutto quanto e poi l’ho aperta un poco, poco, come tu mi hai detto zemà.
VINCENZO: eh.
FILIPPO: tutto a posto.
VINCENZO: eh, ora sto prendendo un caffè.
FILIPPO: e io sto a casa sto pulendo un po’, poi passi.
VINCENZO:eh, mi faccio una passeggiata.
VINCENZO:dimmi Filippo.
FILIPPO: eh, le 5,30 Caremar, sto a bordo, prima di questo non ce l’ho fatta, Vincenzo, stava bloccato per Fuorigrotta.
VINCENZO: hai fatto bene.
FILIPPO: eh, le 5,30 e ….(non si capisce) e le 7 meno un quarto, sto a Ischia, il fatto che là non ci posso andare, no mi fanno passare quello è il guaio.
VINCENZO: perché?
FILIPPO: volevo andare un momento da Umberto, ora non mi fanno passare, dobbiamo andarci domani mattina, o frate (il fratello), vado direttamente al Continental (hotel).
VINCENZO: eh.
FILIPPO: e poi?
VINCENZO:poi ci teniamo informati.
FILIPPO: e poi ci vediamo.
VINCENZO: eh, c’è da fare il fatto a Lacco Ameno.
FILIPPO: e dove devo venire?
VINCENZO: a Forio, ora mi organizzo io per andare là.
FILIPPO: e io dopo che ho preso l’olio al Continental (hotel) dove vengo?
VINCENZO: si deve fare qualcosa a Forio.
FILIPPO: eh, ti chiamo e mi dici dove devo andare.
VINCENZO: a Forio si deve fare la macchinetta (Parco Maria, il macchinario che macina la frazione umida dei R.S.U.)
FILIPPO: è devo macinare io, lo so che devo fare io là, tu hai detto che dovevamo andare a fare pure un espurgo.
VINCENZO: e vado ora.
FILIPPO: e allora quando vado al Parco Maria ti chiamo.
VINCENZO:va bene, tutto a posto.
Vincenzo: Mario, fammi la cortesia ora che vai la a Citara, al Parco Maria, se ci sono quattro buste di cose macinale che te li succhi (aspirare il contenuto dalla cisterna del trituratore ndr.), però fammi sapere se la macchina è uscita a bollire (fermenta il contenuto della cisterna ndr.)
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: no, quello sono un paio di giorni che è piena se la roba va in fermentazione esce per dentro il buco di sopra.
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: e
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: va OMISSIS se non mi telefoni vuol dire che è tutto normale
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: tu la macchina la sai mettere a scaricare, scarica, scarica la
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: e, se c'è molta roba di brodo a terra buttalo nella macchina che te lo macini
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: e, quello è uscito la roba da dentro la cucina, quelli l'hanno messo tutto la a terra, insomma...
Vincenzo: e, e,e
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: a limite la facciamo domani mattina, quello ora sopra il Lacco lo trovi a quello
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: molto prob....
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: e comunque se vai sopra il Lacco telefona vedi questo tubo dove è, se no questo mo prende, andiamo lì per senza niente , come ti devo spiegare, lo fai chiamare dalla mamma , altrimenti ci andiamo domani mattina, quello la mattina sicuramente ci sta
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: regolati tu
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: ti regoli tu
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: va OMISSIS
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: ci vediamo
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: se la trovi una chiavica (se la trovi molta roba ndr.) macina
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: a, sta già, sta già in corrente
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: sta scritto vicino
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: sta scritto vicino
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: vicino ai bottoni, dissipatore e pompa travaso, carico e scarico
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: non da retto, vai anche la sopra
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: tiratelo e non fa niente non ti mettere a macinare
Mario: non si sente la risposta
Vincenzo: a va OMISSIS, ciao
Mario: non si sente la risposta
VINCENZO: poi da là vai al OMISSIS a sistemare quella macchina, quella macchina quella immondizia che sta a terra là. la sistema tutta quanta perchè se va qualcuno la va a vedere non va bene e tu vai a fare il lavoro da Mario l'asfaltista
MARIO: e dove devo andare da Mario l'Asfaltista
VINCENZO: e dove mi hai detto tu a me,
VINCENZO: a dove sta il Valentini, no il Valentini, cioè praticamente la strada davanti all'EXCELSIOR
MARIO: a quello mi disse che doveva fare il lavoro però non mi disse dove, a quale posto hai capito
VINCENZO: no praticamente dove sta il Valentini là...
VINCENZO: L'EXCELSIOR no al cinema, l'albergo
MARIO: ha allora prima, il lato di dietro del Valentini di qua
VINCENZO: esatto
MARIO: ora vado là e vado a vedere, allora a Filippo lo mando a Panza
(si sente la voce di una persona che si trova vicino a Mario probabilmente si tratta di FILIPPO che chiede "se il macchinario del OMISSIS è stato svuotato"),
VINCENZO: Si lo abbiamo svuotato ieri
MARIO: si lo hanno svuotato, solo sistemare la a terra
(FILIPPO CHIEDE A MARIO COME E DOVE DEVE ANDARE)
VINCENZO: fagli un bel servizio
MARIO: .. e poi vicino alla farmacia a panza là nella curva nella strada che va giù a Santo Angelo ci sta un pozzetto che perde l'acqua la, vai a vedere, caricati l'acqua e con la sonda che spila.
VINCENZO: va a fare prima il pozzetto e poi al OMISSIS
MARIO: prima il pozzetto e poi al OMISSIS, e io me ne vado là, io stavo qua con il 110 volevo fare quella guarnizione sopra là, a Piedimonte, ed ora scendo di nuovo
VINCENZO: e io ci stavo andando io poi, ha telefonato questo...
VINCENZO: dall'asfaltista loco
VINCENZO: va OMISSIS tutto a posto
MARIO: ed allora devo cambiare camion questo non lo uso questo qua
VINCENZO: no vai con il 115
VINCENZO: oppure puoi andare anche con questo, ora stai con questo e vai con questo
MARIO: va OMISSIS allora vado fuori al Valentini con questo, ora accompagno un attimo a lui giù all'Arenella
VINCENZO: e
VINCENZO: ciao
VINCENZO: Dove ti trovi?
FILIPPO: Sotto casa mia, ora sono arrivato Vincenzo.
VINCENZO: Là, come è andato lo sturamento “spilamento”
FILIPPO: sentimi bene, ho spilato tutto “cosa”.
VINCENZO: e,
FILIPPO: Dopo, sono andato a OMISSIS
VINCENZO: E,
FILIPPO: Ho impastato.
VINCENZO: ho capito.
FILIPPO: ho impastato, tutto cosa.
VINCENZO: e, poi...
FILIPPO: si è riempito.
VINCENZO: e,
FILIPPO: e il compagno tuo cosa ha fatto secondo te.
VINCENZO: va bene, senti non ti dimenticare verso le cinque
FILIPPO: e, ora mi fai riposare un poco, devi campare cent'anni, devi campare.
VINCENZO: e,
FILIPPO: me la sono tirata quella roba,però.
VINCENZO: hai fatto bene “OMISSIS”.
FILIPPO: la tengo nello S...,nel camion piccolino.
VINCENZO: senti.
FILIPPO: dici.
VINCENZO: la, ci hai sistemato, che se ci va qualcuno a vedere non facciamo brutte figure.
FILIPPO: Tutto pulito, è venuto proprio lui proprio, ha detto lo so stai lavorando come un animale, ha detto però purtroppo questo la roba non se la prendono, e ho detto va bene, finche e,e,e possiamo arrangiare arrangiamo.
VINCENZO: uh,
FILIPPO: il padrone.
VINCENZO: e che ci sta, che ci sta tutto plastica ora la..
FILIPPO: e, ha detto che non possono venire perchè ha detto che li ha chiamati e non possono venire.
VINCENZO: e
FILIPPO: questo è, mo tengo il camion pieno però.
VINCENZO: e,
FILIPPO: e,
VINCENZO: Si è riempito, là.
FILIPPO: me lo sono riempito il camion.
VINCENZO: e, hai fatto bene,
FILIPPO: sai, sai perchè quello non mi ha fatto scaricare la roba là
VINCENZO: no, non fa niente.
FILIPPO: e,
VINCENZO: senti,
FILIPPO: dimmi,
VINCENZO: ti volevo dire un'altra cosa.
FILIPPO: dimmi,
VINCENZO: o,o.. che ti volevo dire e,e,e a stava parecchio umido la a terra,
FILIPPO: e, l’ho fatto tutto quanto, Vincenzo e,e,e, dopo l’ho aperto da sopra quel coso, me lo sono lavato pulito, pulito, pulito, me lo sono tirato "zucato" per sopra.
VINCENZO: e,
FILIPPO: hai capito? ho tolto, ho aperto il coso, ho tolto la guarnizione c’è l’ho montata un'altra volta e l’ho chiuso un'altra volta, è sta pronto un'altra volta per l'uso.
VINCENZO: e,
FILIPPO: hai capito?
VINCENZO: e dovevamo prendere la bottiglia da due litri la dovevamo rimanere lì “loco”.
FILIPPO: lì “loco” dove, quella là, di quella roba.
VINCENZO: e
FILIPPO: e, io me la sono dimenticato Vincenzo, me lo devi ricordare pure tu pero o frat...
VINCENZO: e mo, mo hai lavato pulito, pulito, la prossima volta ci dobbiamo mettere quella roba...
FILIPPO: e..
VINCENZO: per non farli, indurire “intostare”.
VINCENZO: va bene.
FILIPPO: va bene, mi chiami tu allora, mi chiami tu?
VINCENZO: no, alle quattro e mezzo (04,30) no!, alle quattro e mezza dei stare qua FILIPPO: dove?
VINCENZO: sotto la, c... dobbiamo andare a fare l'espurgo con il Gabstar (autocarro),
FILIPPO: e, però lo dobbiamo svuotare il Gabstar.
VINCENZO: e nello starlis (autocarro)
FILIPPO: e, chiamami tu, io mi appoggio sopra il letto Vincenzo dai.
VINCENZO: va bene, tutto a posto.
FILIPPO: mi chiami, e?
VINCENZO: tu stai a Casamicciola, o/a..
Omissis
Saverio: Egregio signor Vincenzo..
Vincenzo:ue..Saverio, buonasera..
Saverio: ciao, aspetta un attimo ti passo Ciro,ciao.
Ciro: Vincenzo “Vincè”.
Vincenzo:Ciro, buonasera ...dimmi...
Ciro: Vedi che quando venisti a prenderti quel fango, ti ricordi, questo inverno al OMISSIS?.
Ciro: e.. , non mi hai fatto la bolla, questa mi serve per domani mattina che tengo visite..
Vincenzo:e.., vedi che poi ti venni a fare pure un altro lavoro, da poco te l'ho lasciata, ti devo venire a fare un altro lavoro, domani mattina.
Ciro: no! mi serve la vecchia.
Vincenzo:e, e....adesso vedo,...m.m.m.m., per il momento, già non ci sta, mi dovresti telefonare,...sono venuto circa un mese fa..
Ciro: e,e,e. . .
Vincenzo:non la tieni?.
Ciro: eh! quella di un mese fa non la trovo, ma tu me l'hai data?
Vincenzo:eccome non te l'ho data “diedi”, adesso ti faccio fare una copia da qua..
Ciro:a, e me la puoi mandare via fax?
Vincenzo:in questo momento..., e adesso se trovo qualcuno...
Ciro: e mi serve, mi serve...
Vincenzo:dammi un fax.., poi mi telefoni se quella là va bene o no..
Ciro: a me mi serve quella che tu.. hai preso i 7 metri cubi, il mese scorso,che hai svuotato.. svuotato la vasca....
Vincenzo: no!, mi sembra ..di più “più assai”..di 7 mc..mi sembra “pare”, non lo so, ora “mo” vediamo un po’...quant'è..
Ciro: no, erano 7 metri mi sembra, ma tu hai fatto tutto cosa ..è..però..
Ciro: facesti pure le fosse settiche..
Vincenzo:no, fammi....,dimmi il numero di fax...081
Ciro: ..998209..
Ciro: ...9..questo è il Punta del Sole..., però è quello che hai fatto al OMISSIS
Ciro: hai capito.., quel pozzetto che pulisti dietro alle terme..
Vincenzo:..Pu..Punta del Sole..ah...tu dici per quel lavoro al OMISSIS?..
Ciro: e....dietro le terme che andasti a svuotare il fango di risulta..
Vincenzo:e...mo..mo..mo..mo vedo,mo vedo, mo vedo!..va bene tutto apposto.
Ciro: che tu mandasti a prendere.
Vincenzo:tutto apposto..(si accavallano le voci incomprensibile)
Ciro: mi devo venire a prendere l'originale lì..mando al ragioniere.
Vincenzo: è tutto apposto, tutto apposto...
Ciro: mi chiami tu?
Vincenzo:m.m..è certo che ti chiamo io...
Ciro: tra quanto tempo?
Vincenzo:che numero tieni?..
Ciro: 338..
Ciro: 560..
Ciro: 47..63..
Vincenzo:338..560..47..63..ti chiamo io...
Ciro: ..mi servono 7 mc....
Vincenzo:e..mm..adesso vedo.. mi sembra che ne prendemmo 8, 9...e ..adesso vedo un poco..
Ciro: mmm( incomprensibile..si accavallano le voci)..
Vincenzo:va bene ..adesso vedo io..
Ciro: va bene ..ciao..
Vincenzo: no, non l'ho trovato, adesso questo lavoro te lo vengo a fare.. stasera.. abbiamo fatto quello là al Casso Hotel..stasera vengo a fare questa vasca..
Vincenzo:e stasera vengo a fare questa vasca...più tardi vengo con il camion.
Vincenzo: e quanti sono 7 metri di roba...(incomprensibile) vengo con il camion piccolino...
Vincenzo: e vengo con il camion piccolino.
Vincenzo:c'è la faccio...vengo se,vengo lì, ci faccio il lavoro e ci faccio la bolletta..
Vincenzo OMISSIS: Pronto.
Salvatore NAPOLEONE:Vincenzo, si. Sono Napoleone.
Vincenzo OMISSIS: Napoleone, buonasera, dimmi.
Napoleone: Senti, Vincenzo, dimmi.
Vincenzo OMISSIS:Ci dobbiamo fare un prelievo zucata (prelievo)?
Napoleone:Forse non so, dobbiamo vedere dove stanno le griglie, ci dobbiamo levare un poco.
Vincenzo OMISSIS: O, li vuoi pulire, tu vedi, se lo vuoi fare, quando è lunedì, a prima mattina le faccio.
Napoleone: E, tu le vuoi svuotare, tutte, “sano”.
Vincenzo OMISSIS: E, che vuoi fare, l'altra volta passata mezzo, l'abbiamo fatto.
Napoleone: No, però se noi lo svuotiamo, tutto, tutto, quello dopo per farlo assestare, ci vuole tempo, po’.
Vincenzo OMISSIS: E, pero.
Napoleone:Tu, mi ricordo l'altra volta, tu mi facesti una pulita, dove ci stanno quei filtri.
Vincenzo OMISSIS:Tu dice al depuratore dove stanno i soffiante.
Vincenzo OMISSIS: E mo (ora) ti succhio, dove stanno i soffianti.
Napoleone: In modo che, mi pulisci , può darsi qualcosa che è rimasto mi attappato e i soffianti, e , va bene .
Vincenzo OMISSIS: Lunedì mattina, te lo faccio.
VINCENZO: Lo tieni presente quel depuratore, li in faccia alla salita, la in faccia alla salita al OMISSIS
VINCENZO: Tu la mattina vai tu e Mar (Mario)tu e cosa la.... secondo me però neanche vi conviene, quanta roba ci sta nel camion?
MARIO: E che ci sarà un paio di viaggi, due o tre viaggi, ora non lo so quanta roba ci sta, se ci avete messo qualcosa voi, nello STRALIS;
MARIO: Poi nello STRALIS, e,e,e il cento quindici se non sei uscito tu, quello sabato io lo lasciai come stava carico; e,e,e....
VINCENZO: E va bene, quello lo svuotai....
MARIO: .... degrassatore (fanghi provenienti da pulizia vasche delle cucine).
MARIO: E ci saranno tre viaggi dentro, tre o quattro viaggi;
VINCENZO: E allora, tre o quattro viaggi, e,e,e scendi giù là domani mattina, scendi giù al cosa (non si capisce dove) e come si chiama, là alla Capitaneria;
MARIO: E devo togliere, altri due giù alla Capitaneria;
VINCENZO: E arrivammo, se sono tre arriviamo a cinque, altri tre li prendi da, da là, cioè tu completi, poi lo completi da là, non hai capito, domani;
VINCENZO: Poi vai, poi passi per giù il Lacco perchè, certo devi scendere, scendi presto, scendi per le sei passi per giù il Lacco, alle sei e mezzo, scendi, p..p.. per giù il Lacco e ti porti anche lo Stralis a Panza, mi senti?
VINCENZO: Lo zippi (lo riempi) ed il resto, quando si è zippato (quanto si è riempito), il resto tiene un pozzetto a fianco là, lo sai lo ho fatto con te, a terra del depuratore;
MARIO: pozzetto a terra del depuratore?
VINCENZO: E te lo vedi, quando vai la lo vedi, se non c’eri tu lo avrò fatto con Andrea;
VINCENZO: E non lo so che pianta è, come fai la salita sulla sinistra;
MARIO: E, quando fai la discesa sulla destra, dopo il campo di calcetto, là;
VINCENZO: O SAN NICOLA, ma il OMISSIShai capito quale è a PANZA;
MARIO: Il San Nicola, io stavo dicendo il San Lorenzo;
VINCENZO: Il OMISSIS, hai capito quale è?
VINCENZO: Allora, il OMISSISsta, quando vai per, vai per la cala della Ferrugna e scendi per giù...;
VINCENZO: Scendendo per giù il primo albergo, sopra la sinistra;
MARIO: E, ho capito;
VINCENZO: E sta nel, nel collo della salita ci sta, a sinistra ci sta quel depuratore hai visto?
VINCENZO: Dovete fare, dovete pulirlo tutto e dovete lasciare giusto un po’ di roba a terra;
MARIO: Va OMISSIS; Il camion a che ora deve partire domani?
VINCENZO: E voglia di fare che ci sta;
MARIO: Ma quanti camion ci escono da dentro a quel coso, Vincenzo?
VINCENZO: Tutti quelli che ci escono ci sta il pozzetto il pozzetto proprio in terra al depuratore;
MARIO: Va bene ma lo Stralis dove me lo porto, a,a.... in mezzo PANZA, dove lo lascio;
VINCENZO: e, quel fango termale secco
VINCENZO: No, no è secco sta lì fuori da tre o quattro anni, sono pietre si può dire, .. senti ti volevo dire un'altra cosa poi se stamattina puoi scendere con la pala un poco giù mi fai un po’ di fratta;
VINCENZO: eh,quella fratta, quella fratta si è riempita la sposti un po’ più in avanti, si fra quanto tempo ci puoi andare
VINCENZO: va OMISSIS allora ci troviamo là, ti volevo dire un'altra cosa ma quell’ asfalto, quell'asfalto lì dentro come mai sta ancora lì dentro nel palazzetto,
VINCENZO: no, perchè non li vai a caricare tu?
RINO: Sto andando a caricare mo sono due o tre mattine che non mi ha chiamato, secondo me ci stanno problemi
VINCENZO: eh, eh,
RINO: non sto andando a caricare mo, non mi sta chiamando, quello mi avverte due o tre giorni prima, secondo me ha avuto problemi, non lo so poi Giuseppe ci sta facendo lui le carte, Giuseppe non gli sta facendo le carte?
VINCENZO: ma non lo so, io stamani sono passato da là, li ho visti ancora là, ho detto fammi vedere, li stanno mettendo a figliare questa roba li dentro, senti....
VINCENZO: ...per...
VINCENZO: ..per ...incomprensibile... oggi vado a vedere dove li posso andare a prendere così ti chiamo pure in questi giorni
VINCENZO: va OMISSIS, ciao,
L’intendimento viene confermato atteso che (cfr Telefonata nr. 3516 datata 25/06/2008; 3596 del 26 giugno 2008) Vincenzo OMISSIS ha chiamato in due occasioni il OMISSIS ribadendogli la necessità di fare la buca al deposito e ottenendo il consenso.
TRASCRIZIONE 3515
VINCENZO: Rino, buongiorno
RINO: ah, buongiorno, perchè, tu ora ti sei svegliato Vincenzo
VINCENZO: ...(sorride)....e, senti...
VINCENZO: ... ti volevo dire domani mattina non ti dimenticare alle otto là
VINCENZO: e, stamattina, alle otto la perchè ora mi ha telefonato e,e,e,ti volevo dire...
VINCENZO: ..ti volevo dire, e, e Giacomo ora mi ha telefonato, ti raccomando la plastica falla scartare
VINCENZO: e poi questo fosso qua dentro qua vieni, non ti dimenticare di venirmelo a fare
RINO: lo vengo a fare domani quando torno da là Vincenzo non ce lo fatta oggi
VINCENZO: e va OMISSIS(bene), va OMISSIS
RINO: tu hai potuto fare o...ti ho creato un problema
VINCENZO: e, no arrangiamo
VINCENZO: ok, ciao
RINO: Vincenzo stiamo a buon punto, ora mi sta facendo mangiare qua il Boss (Rino si riferisce al proprietario del Parco Maria GIACOMO ndr.)
VINCENZO: e' rimasto contento?
RINO: si, si, si, io penso che per darci da mangiare penso di sì
VINCENZO: e state scartando tutto
RINO: si, si, si, ci sta Raffaele ed un ragazzo suo che stanno come i pazzi scartando la roba ....incomprensibile..
VINCENZO: La plastica divisa, tutto cosi, sì?
RINO: Non ti preoccupare stai tranquillo
VINCENZO: vedi di non caricarne altrimenti mi fai bisticciare con Scos.... con cos...
RINO: no, non ti preoccupare, già lo abbiamo fatto questo, quello è quasi finito, io penso un'altra decina di palate abbiamo finito
VINCENZO: per riempire, il cumulo lì come sta
RINO: Per riempire, il cumulo sta ancora là
VINCENZO: sta ancora parecchia roba?
RINO: io penso un altro viaggio come ha detto il boss
VINCENZO: e tu non hai visto?
RINO: e come, ha detto che con l'altro viaggio dobbiamo caricare un po’ più di terraglia, ha detto vicino a GIULIO
VINCENZO: e va OMISSIS, va OMISSIS, hai sentito a Luigi?
RINO: no, non lo sentito a Luigi questa volta, lo devo chiamare ci devo dire qualcosa?
VINCENZO: No, ora lo chiamo io,
RINO: va OMISSIS
VINCENZO: e,e,e,e, la signorina mi ha detto che tua sorella ha chiamato
VINCENZO: il camino è al buio qua
VINCENZO: ha detto che tua sorella ha chiamato ma il camino è al buoi....sorride....
RINO: ed ho capito, vedi tu Vincenzo che ti devo dire, non lo sapevo nemmeno ti dico la verità perchè...
VINCENZO: penso fra...
RINO:... ti stavo pressando un po’ perchè avevo un problema, dice ha detto ora lo chiamo io, ha visto che io non la rispondevo quando quella mi diceva chiama a Vincenzo
VINCENZO: e..
RINO: ha preso ed ha chiamato lei direttamente
VINCENZO: tra lunedì e martedì devono arrivare un paio di bonifici che non sono arrivati ancora, li sto aspettando
RINO: va OMISSIS
VINCENZO: se arrivano ti pago subito
RINO: va OMISSIS vedi tu
VINCENZO: va OMISSIS, ok ciao
RINO: ciao, ciao.
C.E.R.
|
Cliente
|
Nr. F.I.R. |
Data emissione |
Kg/Mc
|
Destinazione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001123/06
|
04.01.2007
|
15.269
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001430/06
|
06.01.2007
|
15.000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001435/06
|
10.01.2007
|
15.000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001438/06
|
13.01.2007
|
14.173
|
C.G.S. LIONI |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001447/06
|
16.01.2007
|
14.000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001451/06
|
19.01.2007
|
14.000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001456/06
|
23.01.2007
|
14.337
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001459/06
|
26.01.2007
|
14.027
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001470/06
|
30.01.2007
|
14.163
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001477/06
|
05.02.2007
|
14.000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001483/06
|
07.02.2007
|
14.000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
ISCHIA AMBIENTE
|
001487/06
|
11.02.2007
|
7.343
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001489/06
|
12.02.2007
|
15.043
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001493/06
|
16.02.2007
|
17.980
|
CGS LACEDONIA |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
prog. 74 |
16.02.2007
|
10.978
|
CGS LACEDONIA |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2 |
001500/06
|
21.02.2007
|
13.700
|
CGS LACEDONIA
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001537/06
|
26.02.2007
|
13.842
|
CGS LACEDONIA |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2 |
001546/06
|
01.03.2007
|
14.024
|
CGS LACEDONIA
|
|
16.03.04
|
ISCHIA AMBIENTE
|
001552/06
|
02.03.2007
|
30.491
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO ASL NA2 |
001554/06
|
05.03.2007
|
14.224
|
CGS LACEDONIA |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2 |
001562/06
|
09.03.2007
|
14.090
|
CGS LACEDONIA
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001568/06
|
12.03.2007
|
14.602
|
CGS AVELLINO
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001587/06
|
20.03.2007
|
28.269
|
CGS AVELLINO
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001593/06
|
22.03.2007
|
14.060
|
CGS AVELLINO
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001600/06
|
26.03.2007
|
15.029
|
CGS AVELLINO
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001606/06
|
29.03.2007
|
14.537
|
CGS AVELLINO
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
PROG.176
|
02.04.2007
|
12.000
|
CGS AVELLINO
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001651/06
|
04.04.2007
|
18.289
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001659/06
|
10.04.2007
|
14.014
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001668/06
|
12.04.2007
|
14.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001679/06
|
16.04.2007
|
14.003
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001691/06
|
18.04.2007
|
14.033
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001728/06
|
20.04.2007
|
14.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001733/06
|
26.04.2007
|
14.111
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001739/06
|
30.04.2007
|
14.003
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001746/06
|
02.05.2007
|
13.760
|
CGS AVELLINO |
|
16.03.04
|
ISCHIA AMBIENTE |
001781/06
|
03.05.2007
|
32.282
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001784/06
|
07.05.2007
|
14.033
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001800/06
|
11.05.2007
|
15.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001858/06
|
14.05.2007
|
14.016
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001871/06
|
17.05.2007
|
14.527
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001903/06
|
21.05.2007
|
15.076
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001910/06
|
23.05.2007
|
15.128
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
Prog.327
|
28.05.2007
|
5.096
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001925/06
|
30.05.2007
|
20.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001934/06
|
01.06.2007
|
15.158
|
CGS AVELLINO |
|
16.03.04
|
ISCHIA AMBIENTE
|
001657/06
|
06.06.2007
|
33.193
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001941/06
|
11.06.2007
|
15.027
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001943/06
|
14.06.2007
|
9.000
|
E.S.O. GEST. S.R.L.
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001945/06
|
14.06.2007
|
20.000
|
E.S.O. GEST. S.R.L.
|
|
16.03.04
|
ISCHIA AMBIENTE |
001946/06
|
15.06.2007
|
33.102
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001947/06
|
22.06.2007
|
16.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001950/06
|
22.06.2007
|
10.006
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000051/07
|
26.06.2007
|
20.088
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000057/07
|
27.06.2007
|
15.380
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000064/07
|
02.07.2007
|
15.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000072/07
|
05.07.2007
|
20.253
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000112/07
|
10.07.2007
|
9.054
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
PROG.393
|
10.07.2007
|
18.054
|
CGS AVELLINO |
|
16.03.04
|
ISCHIA AMBIENTE |
000137/07
|
13.07.2007
|
32.595
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000139/07
|
16.07.2007
|
15.125
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000149/07
|
20.07.2007
|
15.092
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000206/07
|
24.07.2007
|
15.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000215/07
|
25.07.2007
|
15.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
Prog.451
|
03.08.2007
|
11.532
|
CGS AVELLINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000221/07
|
05.08.2007
|
15.532
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000225/07
|
06.08.2007
|
19.743
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000283/07
|
08.08.2007
|
15.039
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000328/07
|
13.08.2007
|
15.152
|
CGS AVELLINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000340/07
|
16.08.2007
|
15.567
|
CGS AVELLINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000345/07
|
17.08.2007
|
15.016
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000379/07
|
27.08.2007
|
15.018
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000382/07
|
27.08.2007
|
7.018
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000386/07
|
29.08.2007
|
19.914
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000452/07
|
03.09.2007
|
13.021
|
CGS AVELLINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000458/07
|
05.09.2007
|
16.899
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000470/07
|
07.09.2007
|
15.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000480/07
|
11.09.2007
|
14.000
|
CGS AVELLINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000489/07
|
17.09.2007
|
16.093
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000495/07
|
19.09.2007
|
15.015
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000552/07
|
21.09.2007
|
15.187
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000566/07
|
25.09.2007
|
14.207
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000601/07
|
27.09.2007
|
10.073
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000607/07
|
29.09.2007
|
10.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000614/07
|
16.10.2007
|
15.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000615/07
|
16.10.2007
|
15.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000617/07
|
17.10.2007
|
08.000
|
ESO GEST SRL
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000618/07
|
17.10.2007
|
15.000
|
ESO GEST SRL
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000619/07
|
17.10.2007
|
16.000
|
ESO GEST SRL.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000622/07
|
06.11.2007
|
5.100
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000623/07
|
06.11.2007
|
7.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000624/07
|
06.11.2007
|
5.100
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000751/07
|
06.11.2007
|
5.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000752/07
|
06.11.2007
|
5.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000753/07
|
17.11.2007
|
8.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000759/07
|
17.11.2007
|
7.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000760/07
|
17.11.2007
|
5.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
00076107
|
17.11.2007
|
7.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000805/07
|
01.12.2007
|
5.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000806/07
|
01.12.2007
|
5.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000807/07
|
01.12.2007
|
5.560
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000809/07
|
01.12.2007
|
5.500
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000810/07
|
01.12.2007
|
5.500
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000876/07
|
15.12.2007
|
5.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000877/07
|
15.12.2007
|
5.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000878/07
|
15.12.2007
|
7.220
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000879/07
|
15.12.2007
|
4.000
|
ECOPARTENOPE
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000868/07
|
18.12.2007
|
5.116
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000884/07
|
18.12.2007
|
8.116
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000893/07
|
24.12.2007
|
7.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000900/07
|
24.12.2007
|
10.000
|
CGS AVELLINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000905/07
|
31.12.2007
|
8.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000912/07
|
31.12.2007
|
10.000
|
CGS AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000915/07
|
04.01.2008
|
12.017
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000917/07
|
04.01.2008
|
6.017
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
ISCHIA AMBIENTE
|
000916/07
|
04.01.2008
|
10.014
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000923/07
|
08.01.2008
|
14.030
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000958/07
|
11.01.2008
|
14.927
|
C.G.S. LIONI |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000965/07
|
16.01.2008
|
14.036
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000971/07
|
21.01.2008
|
14.037
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000977/07
|
23.01.2008
|
13.016
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
000993/07
|
28.01.2008
|
14.015
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001000/07
|
31.01.2008
|
14.000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
16.10.02
|
ISCHIA AMBIENTE |
001033/07
|
01.02.2008
|
33.115
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001034/07
|
08.02.2008
|
14.003
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001037/07
|
08.02.2008
|
10000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001040/07
|
12.02.2008
|
15.206
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001046/07
|
15.02.2008
|
13.000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001051/07
|
20.02.2008
|
14.015
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001056/07
|
25.02.2008
|
14.000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001057/07
|
25.02.2008
|
14.015
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
ISCHIA AMBIENTE
|
001058/07
|
25.02.2008
|
10.000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001063/07
|
29.02.2008
|
12.006
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001111/07
|
14.03.2008
|
15.452
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001119/07
|
17.03.2008
|
14.804
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001126/07
|
18.03.2008
|
12.000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001138/07
|
25.03.2008
|
13.000
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
00150/07
|
27.03.2008
|
14.804
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001161/07
|
29.03.2008
|
7.033
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001167/07
|
02.04.2008
|
10115
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001203/07
|
07.03.2008
|
15003
|
C.G.S. AVELLINO |
|
16.10.02
|
ISCHIA AMBIENTE |
0001172/07
|
03.04.2008
|
34.013
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001218/07
|
09.04.2008
|
15.078
|
C.G.S. AVELLINO |
|
16.10.02
|
ISCHIA AMBIENTE |
001224/07
|
11.04.2008
|
32.926
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001225/07
|
24.04.2008
|
14.222
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001241/07
|
17.04.2008
|
8505
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001243/07
|
18.04.2008
|
20.512
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001250/07
|
23.04.2008
|
14.393
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
ISCHIA AMBIENTE
|
001279/07
|
24.04.2008
|
10.035
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001283/07
|
28.04.2008
|
14.091
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001300/07
|
30.04.2008
|
12.020
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001304/07
|
05.05.2008
|
14.024
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001305/07
|
07.05.2008
|
12.719
|
C.G.S. AVELLINO |
|
16.10.02
|
ISCHIA AMBIENTE |
001364/07
|
09.05.2008
|
33.152
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001366/07
|
12.05.2008
|
14.004
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
|
CENTRO DIALITICO
ASL NA2
|
001371/07
|
13.05.2008
|
14.122
|
C.G.S. AVELLINO |
|
20.03.04
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CENTRO DIALITICO
ASL NA2
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001374/07
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15.05.2008
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14.005
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C.G.S. AVELLINO |
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20.03.04
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CENTRO DIALITICO
ASL NA2
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001413/07
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19.05.2008
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14.069
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C.G.S. AVELLINO |
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20.03.04
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CENTRO DIALITICO
ASL NA2
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001426/07
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20.05.2008
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14.044
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C.G.S. AVELLINO |
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20.03.04
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CENTRO DIALITICO
ASL NA2
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001437/07
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15.05.2008
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13.117
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C.G.S. AVELLINO |
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16.10.02
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ISCHIA AMBIENTE
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001444/07
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27.05.2008
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33.022
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C.G.S. AVELLINO |
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20.03.04
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CENTRO DIALITICO
ASL NA2 |
001446/07
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28.05.2008
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14.000
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C.G.S. AVELLINO |
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16.10.02
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ISCHIA AMBIENTE |
001534/07
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11.06.2008
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33.047
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C.G.S. AVELLINO |
f) conferimento, trasporto e invio a smaltimento di quantitativi eccedenti rispetto al limite annuo indicato nella autorizzazione per la OMISSIS, ciò avvalendosi dello schermo societario della società UNATERRA SAS – società non iscritta all’albo – che poi utilizzava uomini e mezzi della OMISSIS per le operazioni
Telefonata n°768 intercettata in data 27.05.08 sull’utenza telefonica in uso a OMISSIS (OMISSIS) Soggetto-chiamato/ante:- OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS chiama OMISSIS gli dice che deve passare per la salumeria di LATTERO che gli devi fare il lavoro, quando hai fatto il lavoro ti deve fare anche un assegno di 500 euro. Vincenzo chiede a Carolina se la fattura di OMISSIS dell'anno scorso è stata saldata, OMISSIS gli dice di no, l'importo è di 3000/4000 EURO,OMISSIS chiede a OMISSIS se è passato per l' OMISSIS, OMISSIS gli dice che il lavoro lo ha eseguito ma non gli ha dato i soldi, dice alla moglie di passare lei per i soldi.-
Telefonata n°929 intercettata in data 29.05.08 sull’utenza telefonica in uso a OMISSIS (OMISSIS) Soggetto-chiamato/ante:- (OMISSIS)
Vincenzo chiama OMISSIS, OMISSIS gli chiede se alla Brocca spurga sempre 10000 litri, Vincenzo gli dice una volta 9000 ed una volta 10000 questo volta il conto è un po’ in più perché ci ha messo più tempo. Carolina poi dice che va dal OMISSIS e OMISSIS gli consiglia di andare anche al OMISSIS.
Telefonata n° 1015 intercettata in data 30.05.08 sull’utenza telefonica in uso a Vincenzo OMISSIS (OMISSIS) Soggetto-chiamato/ante:-OMISSIS (OMISSIS) La moglie parlando con OMISSIS gli riferisce di passare presso l'Hotel OMISSIS, per fare dei lavori al degrassatore (vasca contenenti fanghi da Cucina), poi gli riferisce dei soldi che sta prendendo.