TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 395, del 6 febbraio 2014
Beni Ambientali.Legittimità diniego autorizzazione paesaggistica relativa alla posa di pannelli solari

La Sopraintendenza ha espresso parere negativo perché, come emerge anche dai rilievi fotografici, la posa di pannelli solari si colloca in un contesto caratterizzato da un tessuto fitto di edifici con copertura a falda o a padiglione, visibili sia dal lago che dalla sponda di fronte e che formano un complesso di immobili aventi caratteristico aspetto e valore estetico tradizionale. L’intervento, quindi, realizza una rilevante alterazione all’equilibrio percettivo del quadro d’insieme tutelato, perché la soluzione proposta determina un’immagine della copertura sostanzialmente differente ed estranea al contesto monumentale e paesistico tutelato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00395/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02893/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2012, proposto da: 
Luca Canzani, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Di Stefano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Santa Margherita, 3;

contro

Unione dei Comuni della Tremezzina; 
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali - Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

-del provvedimento dell'Unione dei Comuni della Tremezzina con cui è stato disposto il "diniego della richiesta di autorizzazione paesaggistica relativa al lavoro di posa di pannelli solari", prot. n. 4343, del 10 settembre 2012, pratica;

-del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, prot. n. 16314 del 28 agosto 2012, con cui è stata data risposta alle osservazioni del ricorrente inviate a seguito del preavviso di parere negativo espresso con nota prot. n. 13258 del 3 luglio 2012;

-del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, prot. n. 13258 del 3 luglio 2012, con cui è stato comunicato il preavviso di diniego di autorizzazione paesaggistica ;

-del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, prot n. 7867 del 24 maggio 2012, con cui è stata richiesta integrazione documentale ;

-del provvedimento dell'Unione dei Comuni della Tremezzina con cui è stato richiesto il parere vincolante al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, prot. n. 1445 del 3 aprile 2012;

-del provvedimento dell'Unione dei Comuni della Tremezzina con cui è stata comunicata la nomina del responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, prot. n. 932 del 9 marzo 2012;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, al momento non conosciuto, con riserva di presentare motivi aggiunti.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario di un complesso immobiliare con destinazione prevalentemente produttiva, sito nel Comune di Lenno. Con domanda presentata in data 8 marzo 2012 all’Unione Comuni della Tremezzina il ricorrente ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai fini della realizzazione di opere consistenti nella posa in opera di due pannelli solari per la produzione di acqua calda. In data 28 marzo 2012 la Commissione del Paesaggio dell’Unione dei Comuni esprimeva parere favorevole all’intervento. In data 28 agosto 2012, con provvedimento n. 16314, la Sopraintendenza emetteva parere contrario alla realizzazione dell’intervento, attese le rilevanti alterazioni all’equilibrio percettivo del quadro d’insieme tutelato.

Successivamente, l’Unione dei Comuni della Tremezzina rigettava l’istanza del ricorrente.

Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, il ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe indicati, contestandone la legittimità e chiedendone il rigetto.

In particolare, il parere della Sopraintendenza sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990, essendosi limitato a riprodurre le osservazioni già espresse nel preavviso di rigetto, senza fornire alcuna controdeduzione rispetto alle richieste formulate dal ricorrente in data 9 luglio 2012.

In ogni caso, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi, perché irragionevoli e adottati in violazione del principio di proporzionalità.

La Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano si costituiva regolarmente in giudizio, contestando l’avversa domanda e chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 18.12.2012, il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 28 novembre 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.

Orbene, tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Quanto al primo motivo di ricorso, va precisato che l'art. 10 bis l. n. 241 del 1990, nel disciplinare l'istituto del cd. "preavviso di rigetto", ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 06 agosto 2013, n. 4111).

Tuttavia, l'obbligo di motivazione gravante sulla P.A. a fronte delle osservazioni proposte a seguito del preavviso di rigetto non impone ai fini della legittimità del definitivo diniego dell'istanza dell'interessato, la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dall'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale (cfr., T.A.R. Sicilia, Palermo sez. I, 11 luglio 2013, n. 1485).

Nel caso di specie, l’amministrazione ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che non consentivano il rilascio del parere favorevole all’istanza di installazione dei pareri solari, avendo precisato la sussistenza delle rilevanti alterazioni all’equilibrio percettivo del quadro d’insieme tutelato. La Sopraintendenza non era tenuta a contrastare ogni singolo rilievo formulato dal ricorrente ma, in base ad una valutazione complessiva, sviscerare le motivazioni che non consentivano la realizzazione dell’intervento.

La precisazione che le rilevanti alterazioni all’equilibrio percettivo del quadro d’insieme tutelato non consentono la realizzazione dell’intervento, soddisfano il requisito della sufficiente motivazione e sono capaci di contrastare le affermazioni del ricorrente.

Non risulta, infatti, fondato neanche il secondo motivo di ricorso.

Il parere della Sopraintendenza è espressione di discrezionalità tecnica, che, dalla sentenza del Consiglio di Stato Cons. 601/1999, è soggetta a un sindacato del giudice amministrativo di tipo intrinseco debole (o di attendibilità). Il giudice non deve limitarsi al rilievo degli indici sintomatici dell’eccesso di potere, ma può ripetere la valutazione tecnica (anche avvalendosi dello strumento della ctu) e verificare se essa sia attendibile. Il g.a. quindi verifica se il criterio tecnico adottato sia sufficiente ed adeguato e se il procedimento applicativo sia stato seguito correttamente. E’ un giudizio che il giudice ripete applicando le stesse regole tecniche dell’amministrazione.

Recentemente il Consiglio di Giustizia Sicilia, in materia paesaggistica, ha chiarito che le valutazioni in tema paesaggistico e ambientale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, in quanto l'accertamento è compiuto applicando regole tecnico -specialistiche che sono caratterizzate da una fisiologica e ineliminabile opinabilità, con la conseguenza che le risultanze della attività suddetta possono essere censurate in sede giurisdizionale soltanto quando risulti la loro palese inattendibilità sotto il profilo tecnico (cfr., Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 27 agosto 2013, n. 737).

Nel caso di specie, la Sopraintendenza ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole all’intervento perché, come emerge anche dai rilievi fotografici allegati in atti, la posa di pannelli solari si colloca in un contesto caratterizzato da un tessuto fitto di edifici con copertura a falda o a padiglione, visibili sia dal lago che dalla sponda di fronte e che formano un complesso di immobili aventi caratteristico aspetto e valore estetico tradizionale. L’intervento, quindi, realizza, secondo l’amministrazione, una rilevante alterazione all’equilibrio percettivo del quadro d’insieme tutelato, perché la soluzione proposta determina un’immagine della copertura sostanzialmente differente ed estranea al contesto monumentale e paesistico tutelato.

Tale valutazione tecnico discrezionale è certamente immune da censure, in quanto ragionevole e non affetta da vizi nel procedimento valutativo.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Primo Referendario

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2014

IL SEGRETARIO