Cass. Sez. III n. 19459 del 18 maggio 2022 (CC 21 apr 2022)
Pres. Rosi Est. Mengoni Ric. Sacco
Urbanistica.Opere di scavo sbancamento e livellamento del terreno

In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/11/2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l’istanza presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da Francesco Sacco e Franca Talarico, così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso il 12/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo alla contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. Propongono congiunto ricorso per cassazione gli indagati, a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – l’erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione alla norma contestata. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte in materia, si sottolinea che il Tribunale non avrebbe valutato la natura dei lavori accertati - mere opere di pulizia del terreno, con sbancamento e spianamento - che, di per sé, non potrebbero esser considerati lavori edilizi in assenza di un collegamento con l’oggetto da costruire; nel caso di specie, infatti, non risulterebbe alcuna organizzazione di cantiere, né indizi idonei a confermare l’intenzione di realizzare un’opera edilizia, quel che impedirebbe di individuare sia il fumus che il periculum del reato. La motivazione del provvedimento, dunque, sarebbe del tutto carente a dimostrare la sussistenza della fattispecie contestata, meritando l’annullamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
4. Ciò premesso, i ricorsi risultano manifestamente infondati.
5. Il Tribunale del riesame ha confermato il fumus della contravvenzione di cui all’art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di abusivi lavori di sbancamento e spianamento di un terreno ampio, di circa mille mq., con escavatore cingolato, e scavi in profondità anche di diversi metri, con relativa espiantazione di sterpaglie e di alcuni alberi di pino; lavori che, per la loro estensione e natura (che i ricorsi non contestano), dovevano ritenersi eseguiti per scopi diversi da quelli agricoli, così rendendosi necessario il titolo abilitativo edilizio.
6. Con tale argomento, logico e di certo non sanzionabile nei termini dell’assenza o della mera apparenza, il Tribunale ha dunque fatto corretta applicazione del principio – qui da ribadire – per il quale in tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (tra le molte, Sez. 3, n. 4916 del 13/11/2014, Agostini, Rv. 262475; successivamente, Sez. 3, n. 3966 del 10/1/2022, Pollino; Sez. 3, n. 12121 del 23/2/2021, Qendraj, non massimate).
I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022