Cass. Sez. III n. 16702 del 29 aprile 2011 (Ud. 12 gen. 2011)
Pres. Lombardi Est. Rosi Ric. Cioni
Rifiuti. Obblighi di bonifica e omessa segnalazione dell’evento

La segnalazione che il responsabile dell’inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all’art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall’art. 257 del medesimo decreto, il quale non punisce solo l’omessa bonifica, ma anche l’omessa segnalazione.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI                              - Presidente
Dott. MARIO GENTILE                                                 - Consigliere
Dott. RENATO GRILLO                                                - Consigliere
Dott. GIULIO SARNO                                                   - Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI                                              - Consigliere  Rel.


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da:
1) CIONI MARINO N. IL 25/12/1951;
- avverso la sentenza n. 655/2009 TRIBUNALE di PISTOIA, del 21/09/2009;
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giocchino Izzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso


RITENUTO IN FATTO


Il Tribunale Penale di Pistoia in composizione monocratica con sentenza del 21 settembre 2009 ha condannato Cioni Marino alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art.257 c. 1. e 2, in relazione agli artt.242 e 304 del D.Igs 152/06, perché in qualità di titolare dell'omonima ditta esercente attività di coltivazioni agricole e piante ornamentali, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, dovuto alla rottura incidentale di una cisterna di gasolio agricolo che stava movimentando, da cui fuoriusciva del carburante che si era riversato nelle fosse campestri sino a finire nel corso d'acqua "Fosso di Castelnuovo", imbrattandone l'alveo ed inquinandone le acque, non metteva in opera entro le 24 ore le misure necessarie di prevenzione e di messa in sicurezza, ed inoltre non ne dava immediata comunicazione agli enti previsti, fatto commesso in Serravalle Pistoiese I'11 agosto 2007.


Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:


1. illogicità manifesta e travisamento della prova (indicando le deposizioni del consulente tecnico della difesa ed il responsabile della ditta Labromare che provvide al al recupero del gasolio nel fosso di Castelnuovo.


2. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.242, 257e 304 del d.l. citato, dell'art. 43 c. 3 c.p. e 192 c.p.p..


Secondo il ricorrente tali vizi interagiscono tra loro, in quanto le ragioni della condanna anche per il reato di cui all'art. 257 del D.Igs. n. 152 del 2006 sono state spiegate solo nel capo della sentenza relativo alla determinazione della pena. Il giudice anziché ricavare dalla testimonianza del teste della ditta Labromar che aveva bonificato il sito, l'inidoneità all'inquinamento, con conseguente assoluzione, ha supportato con tale testimonianza la condanna per l'ipotesi di cui all'art. 242, che è reato di pericolo. Non vi era prova invece che le acque del Fosso di Castelnuovo fossero state inquinate con superamento della soglia di rischio, come previsto dalla fattispecie di cui all'art. 257: il giudice avrebbe dovuto motivare se il ricorrente, in base alle circostanze esistenti al momento nel quale si era verificata la rottura della cisterna, che ha provocato la dispersione di 200-300 It. di gasolio per trazione agricola, fosse in condizioni di rappresentarsi che l'evento potesse contaminare il sito (art.242) ovvero esistesse il pericolo di ciò (art.304.) Nel caso di specie, invece, la quantità di gasolio uscito dalla cisterna era di entità limitata e non pericolosa, anche perché il vivaio è dotato di tre pozzi-cisterna con pompe idrovore da 600 h. al minuto: il ricorrente era certo che il gasolio versato dalla cisterna sarebbe confluito nei pozzi ed ivi rimasto fino al lunedì mattina, a causa di un eccezionale nubifragio le idrovere non erano state in grado di impedire la tracimazione dell'acqua dai pozzi. Inoltre, la rottura della cisterna, inoltre si era verificata di sabato quando non era possibile per la chiusura degli uffici avvertire le Autorità competenti, né chiamare l'impresa che intervenne successivamente. Solo nella notte tra l'11 e il 12 agosto, a seguito del nubifragio, il ricorrente avrebbe potuto temere la tracimazione del gasolio e da tale momento deve farsi decorrere il termine di 24 ore per l'adozione delle misure di prevenzione e la comunicazione all'autorità del pericolo di inquinamento.


CONSIDERATO IN DIRITTO


I motivi dl ricorso non sono fondati.


La disciplina relativa alla bonifica dei siti inquinati prevista dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che al verificarsi di un evento che abbia la potenzialità di contaminare un sito, il responsabile dell'inquinamento debba predisporre le necessarie misure di prevenzione entro ventiquattro ore e debba comunicarlo immediatamente (ex art. 304), nonché svolgere una preliminare indagine sui parametri oggetto dell'inquinamento e provvedere al ripristino della zona contaminata, dandone notizia al comune ed alla provincia, qualora verifichi che il livello della soglia di contaminazione non sia stato superato, mentre qualora accerti il superamento di tale soglia, oltre a darne immediata notizia, descrivendo le misure adottate, deve anche presentare alle amministrazioni ed alla regione competente il "piano di caratterizzazione" del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione applicando le procedure di cui ai commi 4 e seguenti dell'art. 242 (al sito viene quindi applicata la procedura di analisi del rischio specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (c.d. CSR). Quindi, le segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257 del medesimo decreto, il quale non punisce solo l'omessa bonifica, ma anche l'omessa segnalazione (Cfr. Sez.3, n. 40191 del 30/10/2007, Schembri, Rv.238055).


Risulta pertanto in-conferente la pretesa prova dell'inidoneità a contaminare il sito della quantità di gasolio prelevato dalla ditta che procedette poi alla bonifica, posto che si tratta, come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, di circostanza irrilevante.


Del pari risulta del tutto erronea l'interpretazione data dal ricorrente alla fattispecie allo stesso contestata ed il tentativo di posticipare il momento temporale nel quale l'obbligo di comunicazione doveva considerarsi sorto, posto che, come detto, I'art. 257 d.Lgs n. 152 del 2006 punisce l'omissione delle comunicazioni di cui all'art. 242 del medesimo testo normativo a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il quale ha osservato che la situazione venutasi a creare il 10 agosto 2007 in seguito alla rottura della cisterna, con sversamento del carburante e suo deposito in uno dei contenitori del sistema idrico dell'azienda agricola, costituiva di certo una situazione di pericolo in quanto la fuoriuscita del gasolio - poi avvenuta - rientrava nelle possibilità configurabili, posto che le piogge dei giorni successivi non rappresentavano di certo un evento anomalo, in quanto, da un lato, era stato acclarato che anche nei giorni antecedenti all'episodio nella zona erano cadute piogge di consistenza addirittura superiore, e dall'altro, che per un imprenditore vivaista deve rientrare nella valutazione quotidiana della propria attività anche la previsione delle precipitazioni meteoriche. Quanto all'ulteriore profilo della negligenza in relazione alla responsabilità a titolo di colpa, il giudice di merito ha sottolineato anche il fatto che l'imputato avesse atteso tre giorni prima di procedere allo svuotamento.


Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi dell'alt. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


PQM


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 29 APR. 2011