Cass. Sez. III n. 35078 del 19 agosto 2016 (Cc 14 apr 2016)
Pres. Rosi Est. Andronio Imp. Calanna
Urbanistica.Ordine di demolizione di immobile sottoposto a pignoramento

In tema di reati edilizi, non costituisce impedimento all'esecuzione dell'ordine di demolizione la circostanza che l'immobile abusivo sia sottoposto a pignoramento.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 30 giugno 2015, il Tribunale di Patti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla condannata con la sentenza dello stesso Tribunale n. 420 del 2012, relativa ad abuso edilizio, divenuta irrevocabile il 21 maggio 2013, in ragione della mancata ottemperanza, da parte della condannata stessa, dell'obbligo di demolizione dell'opera edilizia abusiva realizzata, cui era subordinato il predetto beneficio.

2. - Avverso l'ordinanza l'interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, sostenendo di non avere potuto provveduto alla demolizione perchè l'immobile era stato pignorato in data 8 agosto 2013, ovvero prima della scadenza del termine di tre mesi concesso con la sentenza impugnata per effettuare la demolizione, ed era stato acquisito al patrimonio comunale in data 24 gennaio 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile, perchè basato su una censura formulata in modo non specifico e, comunque, manifestamente infondata.

La ricorrente non specifica quale fosse il titolo del pignoramento subito l'8 agosto 2013; ovvero se lo stesso fosse preordinato all'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. La stessa ricorrente afferma, anzi, di avere ricevuto, in data 15 novembre 2013, una nota di accertamento di inottemperanza ed avvio del procedimento amministrativo di acquisizione al patrimonio del Comune; nota alla quale era seguita l'effettiva acquisizione in data 24 gennaio 2014. Dalla ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa sembra emergere, dunque, che il procedimento amministrativo di acquisizione sia stato avviato successivamente e indipendentemente dal pignoramento, proprio a seguito della mancata demolizione dell'immobile abusivo.

Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, va comunque osservato che il pignoramento di un immobile che sia oggetto di ordine di demolizione impartito dal giudice non impedisce al soggetto destinatario dell'ordine di procedere alla demolizione, la quale risulta senz'altro dovuta, essendo il naturale epilogo sia del procedimento penale sia del procedimento amministrativo eventualmente avviato ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 il quale prende, appunto, le mosse dall'emanazione di un ordine amministrativo di demolizione cui segue, in caso di in ottemperanza, l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, come avvenuto nel caso in esame. Infatti si ha incompatibilità tra il procedimento di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e la demolizione ordinata con provvedimento del giudice nel solo caso in cui il Comune decida che l'opera acquisita non debba essere demolita, ai sensi del richiamato art. 31, comma 5 (ex plurimis, Cass., sez. 3, 7 luglio 2015, n. 42698, rv. 265495; sez. 3, 31 gennaio 2008, n. 4962, rv. 238803); situazione neanche prospettata dalla ricorrente nel caso di specie. La ragione di ciò risiede nel fatto che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, perchè assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (ex plurimis, sez. 3, 11 maggio 2005, n. 37120, rv. 232172 e 232175) e che ha carattere reale, ricadendo direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso; nè la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione.

4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima conseguono, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.