Cass. Sez. III n. 19387 del 10 maggio 2016 (Cc 27 apr 2016)
Presidente: Fiale Estensore: Scarcella Imputato: Di Dio
Urbanistica.Ordine di demolizione e impossibilità tecnica di esecuzione

L'impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla sua demolizione, non rileva come causa di revoca del beneficio solo se non dipenda da causa imputabile al condannato. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il condannato aveva giustificato la mancata demolizione del manufatto per il pregiudizio che, eseguendo l'ordinanza di demolizione, sarebbe derivato ai sottostanti immobili non abusivi, ha precisato che la dedotta impossibilità fosse imputabile al condannato per aver realizzato l'opera in violazione della normativa urbanistica).

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 28/05/2014, depositata in pari data, il giudice dell'esecuzione del tribunale di GELA, su richiesta del P.M. del 1/04/2014, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a D.D.M.C. con la sentenza del medesimo tribunale del 5/11/2008, confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta in data 30/06/2011, irr. 12/06/2012, con cui la D.D. era stata condannata alla pena due 2 anni di reclusione ed Euro 3000,00 di multa per il reato di violazione di sigilli e per alcune contravvenzioni previste dal D.P.R. n. 380 del 2001.

2. Ha proposto personalmente ricorso la D.D.M.C., impugnando la ordinanza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto, sostiene la ricorrente, il g.e. avrebbe preso atto della perizia tecnica che accertava il pregiudizio che la demolizione avrebbe potuto comportare ai sottostanti vani dell'immobile e, per altro verso, avrebbe però affermato che la impossibilità tecnica di demolire il manufatto in tanto può avere rilievo al fine di revocare la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione, in quanto tale impossibilità non dipenda da una causa imputabile alla stessa condannata; sostiene la ricorrente che un'eventuale esecuzione dell'ordinanza di demolizione appare non eseguibile, posto che coinvolgerebbe inevitabilmente attività edilizie legittime e mai sottoposte al vaglio dell'A.G., e che, pertanto, non possono costituire nè costituiscono oggetto, nemmeno indiretto, della sanzione amministrativa che così coinvolgerebbe sine titulo beni ad essa completamente estranei (salvo, si afferma, eventuale accertamento tecnico preventivo che ne valuti l'eseguibilità senza pregiudizio alcuno per ciò che è completamente estraneo).

2.2. Si aggiunge, poi, che nulla emergeva dagli atti del P.M. che segnalasse una richiesta del medesimo all'autorità comunale in ordine ad eventuali determinazioni da questa assunte e che avrebbe voluto o potuto assumere; sul punto, dopo aver richiamato i principi affermati dalla sentenza "Bruni" delle Sezioni Unite di questa Corte del 10 ottobre 1987 circa la veste di "giudice supplente" in materia urbanistica rispetto all'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente mostra di conoscere il successivo orientamento delle Sezioni Unite n. 1916/2006 che, nel modificare il precedente espresso dalle SS.UU. Bruni, ha attribuito la natura giurisdizionale al provvedimento dell'a.g. che dispone la demolizione del manufatto abusivo, superando così la precedente visione di "supplenza", ma sostiene che, in ogni caso, ciò non avrebbe mutato i termini della questione, in quanto rimarrebbe sempre a carico della P.A. il potere-dovere di accertare preventivamente se la demolizione è ristoro dell'offesa del territorio che legittima l'esecuzione dell'ordine di demolizione.

2.3. In ogni caso, si afferma, quand'anche non si ritenesse accoglibile tale prospettiva, il g.e. non potrebbe mai prescindere dall'esame dei nuovi elementi sopraggiunti al giudicato penale ostativi all'esecuzione dell'ordine di demolizione, sicchè considerata la ineseguibilità allo stato dell'ordine medesimo, nè conseguirebbe l'irrevocabilità della sospensione condizionale della pena. Sul punto, conclude la ricorrente, trattasi di immobile "potenzialmente" sanabile sicchè ben potrebbe l'interessata presentare richiesta di sanatoria edilizia relativamente all'abuso realizzato, sicchè il P.M. avrebbe comunque dovuto, prima di disporre la demolizione, acquisire idonea certificazione dalla p.a.

in ordine alla sanabilità dell'opera, certificazione la cui mancanza, si sostiene, precludeva le determinazioni del g.e. quanto alla demolizione, imponendone il rigetto.

3. Con requisitoria scritta depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 4/02/2015, il P.G. presso la S.C. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; in particolare, a sostegno della manifesta infondatezza, il P.G. rileva: a) quanto alla possibilità sanabilità dell'opera, che la questione è inammissibile oltre che per la sua irrilevanza (a tal fine richiamando giurisprudenza di questa Corte) anche per la sua genericità, in quanto la ricorrente non avrebbe argomentato specificamente, ma si sarebbe limitata ad asserire che la stessa sia condonabile, non prospettando nemmeno l'esistenza di una procedura in corso a tal fine; b) analogo giudizio di infondatezza viene espresso quanto alla questione dell'ineseguibilità tecnica della demolizione che pregiudicherebbe i piani sottostanti, a tal fine richiamando il P.G. giurisprudenza di questa Corte che considera irrilevante la questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

5. Ed invero possono condividersi integralmente le argomentazioni espresse nella Sua requisitoria scritta dal P.G. presso questa Corte, considerata peraltro la corretta e giuridicamente inappuntabile motivazione del giudice dell'esecuzione. L'ordinanza, in particolare, da atto che la sentenza era divenuta irrevocabile in data 12/06/2012 e che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato subordinato alla demolizione dell'opera abusiva al passaggio in giudicato della sentenza; alla data del 28/03/2014, la D.D. non aveva ancora ottemperato all'obbligo imposto dall'art. 165 c.p. a pena di revoca del beneficio, sicchè il P.M. aveva chiesto la revoca del beneficio medesimo; il g.e., nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 32706 del 27/04/2004 - dep. 27/07/2004, Giardina, Rv. 229388; Sez. 3, n. 35972 del 22/09/2010 - dep. 07/10/2010, Lembo, Rv. 248569), ha affermato che l'impossibilità tecnica di demolire il manufatto senza contemporaneamente demolire piani superiori, in tanto può avere rilievo al fine di revocare la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione, in quanto ovviamente tale impossibilità non dipenda da una causa imputabile allo stesso condannato, giacchè in questo caso è ugualmente ravvisabile l'inadempimento dell'onere cui era sottoposta la sospensione condizionale; nella specie, aggiunge il g.e., è emerso nella stessa relazione d. c.t. prodotta dalla difesa che la dedotta impossibilità di demolire dipende da una causa imputabile alla stessa condannata, perchè era stata la stessa a realizzare sull'iniziale manufatto, o comunque a tollerare, che sul primo piano fuori terra fossero realizzate altre sopraelevazioni in violazione non solo della normativa urbanistica ma anche del vincolo di sequestro.

6. Trattasi di motivazione del tutto corretta ed immune da vizi logici, al cospetto della quale la ricorrente svolge censure prive di pregio.

7. Ed invero, quanto alla dedotta impossibilità tecnica di eseguire la demolizione, è sufficiente - come del resto già evidenziato dal P.G. presso questa Corte ribadire quanto già affermato da questa stessa Sezione con la richiamata giurisprudenza, secondo cui l'impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla sua demolizione, non rileva come causa di revoca del beneficio solo se non dipenda da causa imputabile al condannato (Sez. 3, n. 35972 del 22/09/2010 - dep. 07/10/2010, Lembo, Rv. 248569). Sul punto, questa Corte (in una fattispecie sostanzialmente analoga alla presente, nella quale il condannato aveva giustificato la mancata demolizione del manufatto posto al piano terra in quanto tecnicamente impedita dalla presenza di un piano superiore non abusivo), aveva precisato che la dedotta impossibilità fosse imputabile al condannato per aver realizzato, o comunque tollerato, l'esecuzione di una sopraelevazione in violazione della normativa urbanistica e del vincolo cautelare. Il g.e. ha quindi fatto coerente applicazione del predetto principio di diritto, confutando correttamente le argomentazioni sul punto espresse dalla ricorrente nel motivo di ricorso, che si appalesa quindi manifestamente infondato.

8. Analogamente è a dirsi - attesa peraltro la infondatezza in diritto degli argomenti "di contorno" offerti dalla ricorrente quanto all'inerzia della P.A. ed alla mancata richiesta da parte del P.M. circa eventuali determinazioni di quest'ultima come, ancora, sulla mancata verifica circa la esistenza di una volontà della P.A. di accertare se la demolizione costituisse o meno ristoro dell'offesa legittimante l'esecuzione dell'ordine di demolizione - quanto alla "teorica" sucettibilità dell'abuso di essere sanato.

Ed infatti, come correttamente argomentato dal P.G., quand'anche l'opera risultasse sanabile (e, allo stato, non risulta nemmeno che sia stata attivata la procedura di sanatoria, essendosi del resto espressa in termini di "potenziale" sanabilità dell'abuso la stessa ricorrente, senza documentare nemmeno la pendenza di un procedimento amministrativo in tal senso), ciò non inciderebbe sulla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena. Trova, sul punto, applicazione la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nemmeno il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria osta alla revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto la revoca opera di diritto all'inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice (v., da ultimo: Sez. 3, n. 45302 del 07/10/2009 - dep. 25/11/2009, P.G. in proc. Friscione, Rv.245214).

9. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1500,00 (mille/500).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della Suprema Corte di Cassazione, il 26 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2016