Condizioni per una autorizzazione integrata ambientale

di Mauro SANNA

pubblicato su unaltroambiente.it. Si ringraziano Autore ed Editore

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, causa C-626/22 del 25 giugno 2024 , nel rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento dalle emissioni industriali ed ai danni che ne derivano per la salute umana, elenca ed analizza le condizioni che debbono essere previste in un procedimento di rilascio o riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una installazione perché siano considerati tutti gli impatti che la sua attività può determinare sia sull’ambiente che sulla salute umana .

Le numerose e diverse condizioni considerate ed esplicate nella sentenza per il rilascio di una autorizzazione aderente a quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, sono le seguenti:

  • l’autorizzazione integrata ambientale deve essere subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva. (art.5, paragrafo 1,- p.77).
  • la domanda di autorizzazione deve contenere la descrizione delle misure previste per ottemperare ai principi generali degli obblighi fondamentali del gestore stabiliti dall’articolo 11 della direttiva (art. 12, paragrafo 1, lettera i- p.79)
  • il gestore di un’installazione deve adottare tutte le opportune misure di prevenzione dell’«inquinamento» (1). (art- 11, lett. a- p.80)
  • nella gestione di un’installazione, devono essere applicate le BAT . (1) -p. 81
  • il gestore di un’installazione è tenuto a garantire che non si verifichino fenomeni di «inquinamento» (2) significativi. (art. 11, lettera c)
  • la domanda di autorizzazione deve contenere la descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’«ambiente» . (art. 12, paragrafo 1, lettera j- p. 83)
  • il riferimento per la definizione delle condizioni dell’autorizzazione è costituito dai valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell’allegato II della direttiva e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall’installazione in quantità significativa , in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’«inquinamento» (1) da un elemento ambientale all’altro. (paragrafo 1, lettera a) art. 14 – p.84)
  • la previsione del riesame dell’autorizzazione quando l’«inquinamento» (1) provocato dall’installazione interessata deve essere tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione esistenti nell’autorizzazione all’esercizio o per l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, (art, 21, paragrafo 5, lettera a, – p.85)
  • la previsione di una periodicità del riesame dell’autorizzazione deve essere adeguata alla portata e alla natura dell’installazione in relazione alle specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge l’attività industriale, in particolare, la sua prossimità alle abitazioni. (considerando 2 –p.86)
  • la previsione della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio deve essere prevista quando la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un «pericolo immediato per la salute umana» o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull’ambiente e sino a quando la conformità non venga ripristinata. (art- 8, paragrafo 2, secondo comma, -p. 91)
  • nella domanda di autorizzazione, devono essere date le informazioni adeguate riguardanti le emissioni provenienti dalla installazione e la garanzia che durante tutto il periodo di esercizio della medesima dell’ottemperanza agli obblighi fondamentali della direttiva nonché alle misure previste a riguardo, attraverso una valutazione continua degli impatti delle attività della installazione tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana, tale valutazione deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione .(-p.94-95)
  • la valutazione del danno sanitario deve costituire un presupposto per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, quale atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’ autorizzazione, non deve pertanto costituire una valutazione degli impatti delle attività industriali sulla salute umana realizzata a posteriori , solo eventualmente collegata al riesame dell’autorizzazione ambientale; in particolare, ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 1, del decreto-legge n. 207/2012, in tutte le aree interessate da stabilimenti di interesse strategico nazionale, le autorità sanitarie competenti per territorio «redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale».( p. 96-97-98)
  • l’autorizzazione integrata ambientale deve essere imperativamente e tempestivamente, rivista quando la valutazione degli impatti delle attività industriali sulla salute umana dia risultati in termini di inaccettabilità del rischio sanitario per una popolazione significativa interessata da emissioni inquinanti. (-p.100)
  • la valutazione del danno sanitario, o altra analoga valutazione di impatto o incidenza sanitaria, devono condizionare il rilascio della autorizzazione e non possono dipendere da una facoltà di richiesta che le autorità sanitarie potrebbero esercitare soltanto nelle situazioni problematiche più gravi, pertanto prima del rilascio o del riesame dell’autorizzazione, quale atto interno al procedimento deve essere effettuata una valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana. (-p.102-103-104-105)
  • la domanda di autorizzazione deve contenere una descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente . (art. 12, paragrafo 1, lettera f –p.-109)
  • l’autorizzazione deve stabilire valori limite di emissione, oltre che per le sostanze inquinanti elencate nell’allegato II della direttiva, anche per le «altre» sostanze inquinanti che possono essere emesse «in quantità significativa , in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro». (art. 14, paragrafo 1, lettera a.- p.112)
  • la determinazione della quantità di sostanze inquinanti di cui si autorizza l’emissione deve essere collegata al grado di nocività delle sostanze stesse . (-p.113)
  • solo le sostanze inquinanti che si ritiene abbiano un effetto trascurabile sulla salute umana e sull’ambiente possono essere escluse dalla categoria delle sostanze che devono essere accompagnate da valori limite di emissione nell’autorizzazione all’esercizio. (-p. -114).
  • nella domanda di autorizzazione all’esercizio dell’installazione, devono essere fornite le informazioni relative al tipo, all’entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte , affinché le autorità competenti possano fissare valori limite relativi a tali emissioni, con la sola eccezione di quelle sostanze che, per il loro tipo o per la loro entità, non sono tali da costituire un rischio per l’ambiente o la salute umana. (-p. -115).
  • nel procedimento di riesame di un’autorizzazione, le condizioni per il suo rilascio devono essere riesaminate quando l’inquinamento provocato da un’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione previste nell’autorizzazione all’esercizio della medesima «o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite». ( art. 21, paragrafo 5, lettera a,- p. -116)
  • il procedimento di riesame di un’autorizzazione non può limitarsi a fissare valori limite per le sole sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile ed è stata considerata nel procedimento di autorizzazione iniziale, ma deve tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall’installazione interessata nel corso del suo esercizio e delle relative altre sostanze inquinanti, deve tenere quindi conto dell’esperienza risultante dalla gestione dell’installazione , quale parte dei dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento e, dunque, delle emissioni effettivamente constatate.( p–117-118)
  • nel rilascio di una autorizzazione si deve procedere ad una valutazione globale che tenga conto di tutte le fonti di inquinanti e del loro effetto cumulativo , in modo da garantire che la somma delle loro emissioni non possa comportare alcun superamento dei valori limite per la qualità dell’aria quali definiti dalla direttiva 2008/50/CE119. (4)
  • il rispetto dei valori limite per la qualità dell’aria definiti dalla direttiva 2008/50/CE119, (4) deve comportare che siano imposti all’installazione valori limite di emissione più rigorosi , e che l’autorizzazione preveda l’adozione di misure supplementari , fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale. (-p.18-121)
  • nel rilascio o nel riesame dell’autorizzazione all’esercizio di un’installazione , l’autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione , comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale della installazione
  • l’autorizzazione per le installazioni indicate all’articolo 82 deve risultare conforme alle disposizioni della direttiva 2010/75 adottata nell’ordinamento giuridico nazionale, a partire dal 7 gennaio 2014, ed a quella delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT (3) da adottare entro quattro anni dalla data di pubblicazione (art. 21, paragrafo 3, art, 13, paragrafo 5, p. 123)
  • in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione all’esercizio , il gestore dell’installazione deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità a dette condizioni nel più breve tempo possibile (art. 8, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), (-p. 127)
  • l’esercizio della installazione deve essere sospeso quando la violazione delle condizioni presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull’ambiente , (art. 8, paragrafo 2, secondo comma- p. 91-128)
  • la possibilità di applicare le prescrizioni della direttiva alle installazioni esistenti, dopo un periodo di tempo determinato a partire dalla data d’applicazione della medesima è, «per concedere (…) un tempo sufficiente» a dette installazioni esistenti per adeguarsi, sul piano tecnico, a tali nuove prescrizioni), così da garantire una ponderazione tra gli interessi in gioco, vale a dire la protezione dell’ambiente, da un lato, e quella dell’occupazione, dall’altro, e non abbiano l’effetto di differire eccessivamente , al di là del periodo transitorio ammesso, l’attuazione delle misure necessarie per conformare l’installazione all’autorizzazione integrata ambientale , tenuto conto del possibile grado di gravità dei danni causati all’ambiente e alla salute umana individuati.(considerando 43 –p.130-131)
  • il termine concesso per conformare l’installazione alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana previste dall’autorizzazione non può essere oggetto di ripetute proroghe , quando siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana. Qualora la sua attività presenti tali pericoli in ogni caso, l’esercizio di tale installazione deve essere sospeso, (art. 8, paragrafo 2, secondo comma, -p. 132).

È evidente che qualora nell’autorizzazione rilasciata per l’esercizio di una installazione manchi una delle condizioni sopra riportate essa non sarà conforme a quanto previsto dalla normativa perché non è aderente a quanto stabilito dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 e, il mancato rispetto di una delle medesime condizioni renderà inammissibile l’esercizio dell’installazione anche se in possesso dell’autorizzazione.

( 1 ) I riferimenti normativi riportati, relativi alle condizioni da rispettare, se non diversamente indicato, si riferiscono tutti alla direttiva 2010/75 ed i numeri indicati al termine di ciascun riferimento sono i punti della sentenza dai quali essi si ricavano.

( 2 ) nozione di «inquinamento» l’introduzione nell’aria, nell’acqua o nel terreno di sostanze che potrebbero nuocere tanto alla salute umana quanto alla qualità dell’ambiente (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Sdruzhenie «Za Zemyata – dostap do pravosadie» e a., C-375/21, EU:C:2023:173, punto 48) articolo 3, punto 2, della direttiva 2010/75 87-88.Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della direttiva 2010/75, detta nozione include i danni arrecati, sia all’ambiente che alla salute umana. La definizione conferma lo stretto collegamento, nel contesto di tale direttiva, tra la tutela della qualità dell’ambiente e quella della salute umana. 67 – 72-89 -90-

Essa è altresì confermata dall’articolo 23, paragrafo 4, quarto comma, lettera a), di tale direttiva, il quale, per quanto riguarda le ispezioni ambientali, stabilisce esplicitamente che la valutazione sistematica dei rischi ambientali deve basarsi, tra l’altro, sugli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente. 92.

La sentenza ricorda anche che la Corte europea dei diritti dell’uomo, per quanto riguarda l’inquinamento connesso all’esercizio dello stabilimento Ilva, si è basata, per constatare l’esistenza di una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, su studi scientifici che denunciano gli effetti inquinanti delle emissioni di tale stabilimento tanto sull’ambiente quanto sulla salute delle persone (Corte EDU, 24 gennaio 2019, Cordella e a. c. Italia, CE:ECHR:2019:0124JUD005441413, §§163,172 – 93

( 3 )L’articolo 11, lettera b), della 1 l’articolo 3, punto 10, di tale direttiva definisce la nozione di «[BAT]» come la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente «nel suo complesso»

( 4 ) direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015 (GU 2015, L 226, pag. 4) (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Sdruzhenie «Za Zemyata – dostap do pravosadie» e a., C-375/21, EU:C:2023:173, punto 54163 e 172):, in particolare relativamente alle frazioni di PM10 e PM2,5 va rilevato che i valori limite fissati dalla direttiva 2008/50, come modificata dalla direttiva 2015/1480, devono essere ritenuti «norme di qualità ambientale», ai sensi dell’articolo 3, punto 6, e dell’articolo 18 della direttiva 2010/75 (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Sdruzhenie «Za Zemyata – dostap do pravosadie» e a., C-375/21, EU:C:2023:173, punto 59).